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- Ultima modifica il Giovedì, 31 Dicembre 2020 10:14
- Scritto da Andrea Cargiolli
Le tariffe per il servizio di trasporto scolastico attualmente vigenti sono quelle APPROVATE CON DELIBERA G. C. numero 74 del 14 giugno 2010:
FASCIA | TRAGITTO |
IMPORTO MENSILE € |
IMPORTO TRIMESTRALE € |
ISEE RESIDENTI |
NON RESIDENTI |
1 | A/R | 22,61 | 67,83 |
SUPERIORE A €. 9.000 |
MAX |
2 | A/R 2 figlio | 21,47 | 64,41 | ||
3 | A o R | 11,32 | 33,96 | ||
4 | A o R 2° figlio | 10,74 | 32,22 | ||
5 | A/R | 15,08 | 45,24 |
SINO A €. 9.000 |
|
6 | A/R 2 figlio | 14,33 | 42,99 | ||
7 | A o R | 7,54 | 22,62 | ||
8 | A o R 2° figlio | 7,16 | 21,48 |
N.B.: non sono previste agevolazioni per gli utenti non residenti.
L'utente dovrà provvedere al pagamento della tariffa relativa al servizio di trasporto scolastico, con cadenza mensile oppure trimestrale, entro l'ultimo giorno del mese precedente a quello di inizio del periodo.
A decorrere dal 1° gennaio 2021 i pagamenti andranno effettuati sul nuovo conto corrente del servizio di Tesoreria del Comune di Sarzana: Codice IBAN IT86 E 01030 49840 000003011771 – Istituto Banca Monte dei Paschi di Siena, Agenzia Sarzana - Via Variante Aurelia.
Dal 1° gennaio 2021 non potrà più essere utilizzato l'IBAN del precedente conto di Tesoreria.
Gli utenti potranno altresì utilizzare i canali di pagamento garantiti dal sistema PagoPA, non appena gli stessi saranno resi disponibili.
- di essere a conoscenza delle modalità, condizioni e tariffe dei servizi in oggetto;
- di essere a conoscenza del fatto che, in caso di mancato pagamento dei servizi fruiti, il Comune potrà disporre anche la riscossione coattiva delle somme dovute;
- di assumere e mantenere l’impegno a provvedere personalmente, o a mezzo di persona maggiorenne autorizzata, a ricevere il proprio figlio/a nel luogo di fermata al momento della discesa dallo scuolabus e di essere a conoscenza che in caso di assenza del genitore o della persona autorizzata al prelievo, all’orario stabilito, l’alunno sarà accompagnato dall’autista, al termine della corsa, al Comando Vigili – (tel. 0187/614250), dove i genitori o le persone autorizzate potranno successivamente prelevare il minore.
In alternativa i genitori, ove ne ricorrano le condizioni (minore con sufficiente grado di autonomia personale, luogo di discesa dallo scuolabus a breve distanza dalla residenza, assenza di attraversamenti stradali od altri pericoli) potranno autorizzare il minore a scendere da solo dallo scuolabus, compilando apposita dichiarazione di manleva.
Con la suddetta manleva i genitori sollevano da ogni responsabilità il Comune, il gestore del servizio di trasporto scolastico e gli eventuali accompagnatori sugli scuolabus da ogni responsabilità per fatti dannosi che al minore possano derivare o che il minore possa causare dopo la discesa dallo scuolabus, richiedono di poter derogare a quanto previsto nei “Criteri organizzativi del trasporto scolastico”, art. 5 comma 3, ed autorizzano il proprio figlio/a ad allontanarsi dallo scuolabus da solo, ritenendolo sufficientemente responsabile ed idoneo a percorrere il tragitto per raggiungere l'abitazione dalla fermata richiesta.