Imposta Municipale Unica (IMU) (2)
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- Ultima modifica il Martedì, 08 Gennaio 2013 08:00
- Scritto da Francesco Spinetti
Descrizione
L'art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito nella legge n. 214 del 22 dicembre 2011, anticipa al 1° gennaio 2012 l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) introdotta dal decreto legislativo n. 23/2011 (artt. 8 e 9)
Da chi è dovuta ?
Soggetti passivi dell’imposta municipale propria sono il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie su fabbricati, aree fabbricabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività d’impresa.
Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario.
Per gli immobili, da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula del contratto, per tutta la durata.
Per cosa è dovuta ?
L’IMU è dovuta per tutti gli immobili posseduti, compresa l’abitazione principale e le relative pertinenze in misura diversa a seconda del tipo di immobile.
Si ricorda che si intende per:
- abitazione principale: un’unica unità immobiliare iscritta o iscrivibile in Catasto ove il contribuente ed il suo nucleo familiare dimorino abitualmente e abbiano la residenza anagrafica;
- pertinenze dell’abitazione principale: locali classificati nelle categorie catastali C/2 (magazzini e locali di deposito), C/6 (stalle, scuderie, rimesse e autorimesse) e C/7 (tettoie), nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.
Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.
Attenzione:
se il coniuge superstite continua ad abitare nell'appartamento ereditato, i figli com-proprietari non versano l'imposta perché il tributo è collegato al diritto di abitazione riconosciuto al coniuge superstite, che potrà anche beneficiare del trattamento agevolato per l'abitazione principale.
- fabbricati rurali ad uso strumentale dell'attività agricola: gli immobili necessari allo svolgimento dell’attività agricola utilizzati dal conduttore del fondo cui sono asserviti, secondo quanto previsto dall’art. 9 del D.L. 557/93 convertito nella legge n. 133/1994;
- aree fabbricabili: aree utilizzabili a scopo edificatorio in base a quanto previsto dagli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Sono considerati non fabbricabili i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti e IAP , iscritti nella previdenza agricola.
Come si determina il valore degli immobili ai fini IMU ?
Il valore degli immobili, da porre a base per il calcolo dell’IMU, si determina nel modo che segue:
Fabbricati (Categoria Catastale) |
Base imponibile IMU (Rendita Catastale rivalutata del 5% per moltiplicatore IMU) |
A (esclusi A10) + C2 + C6 + C7 (abitazioni e pertinenze) |
R.C. x 1,05 x 160 |
A10 (uffici e studi privati) |
R.C. x 1,05 x 80 |
B (strutture di uso collettivo) |
R.C. x 1,05 x 140 |
C1 (negozi) |
R.C. x 1,05 x 55 |
C3 + C4 + C5 (laboratori, locali per esercizi sportivi, stabilimenti balneari) |
R.C. x 1,05 x 140 |
D esclusi D5 (categorie speciali a fine produttivo o terziario) |
R.C. x 1,05 x 60 --> (65 dal 2013) |
D5 (istituti di credito cambio ed assicurazione) |
R.C. x 1,05 x 80 |
D non iscritti in catasto posseduti interamente da imprese e distintamente contabilizzati |
Valore risultante dalle scritture contabili rivalutato in base ai coefficienti stabiliti con Decreto del Ministero delle Finanze |
Fabbricati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati (accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario o con dichiarazione sostitutiva di atto notorio) |
R.C. x 1,05 x moltiplicatore della categoria cui appartiene il fabbricato x 50% |
Fabbricati di interesse storico o artistico | R.C. x 1,05 x moltiplicatore della categoria cui appartiene il fabbricato x 50% |
Aree edificabili | Valore venale in comune commercio al primo gennaio dell'anno di imposizione avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita. |
Aliquote
Aliquote di base stabilite dallo Stato da utilizzare obbligatoriamente per i primi versamenti con l'esclusione dell'ultima rata a conguaglio
- 0,40 % per abitazione principale e pertinenze nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali,
- 0,76 % per tutti gli altri immobili ad eccezione dei fabbricati rurali strumentali,
- 0,20 % per i fabbricati rurali ad uso strumentale dell'attività agricola
Le aliquote per il 2012, da utilizzare per calcolare il conguaglio da versare nella rata del 17 dicembre, verranno deliberate dal Consiglio Comunale.
Quota riservata allo Stato
Con l'esclusione dei versamenti effettuati per l'abitazione principale (comprensiva delle pertinenze), per i fabbricati rurali e fermo restando quanto previsto per gli IACP e le cooperative edilizie a proprietà indivisa, per tutti gli altri versamenti dovuti su fabbricati, aree fabbricabili e terreni, è riservata allo Stato la quota di imposta calcolata con aliquota dello 0,38% corrispondente alla metà dell'aliquota base di legge fissata allo 0,76%.
Gli incrementi di aliquota e le riduzioni deliberate dal Comune producono effetti unicamente sulla quota comunale e non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato.
Detrazioni per abitazione principale
Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare si detraggono euro 200,00 per il periodo durante il quale si protrae la destinazione.
Se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale di più contitolari, la detrazione spetta a ciascuno di essi in egual misura e proporzionalmente al periodo per il quale la destinazione medesima si verifica, a prescindere dalla quota di possesso.
Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione per abitazione principale è aumentata di euro 50,00 per ciascun figlio dei possessori (fino a un massimo di otto) di età non superiore a 26 anni, che vi risieda anagraficamente e vi dimori abitualmente, anche se non a carico dei genitori.
Si considerano abitazione principale le unità immobiliari di cui all’articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, e precisamente :
- le unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
- gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari nonché agli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del D.P.R. n. 616 del D.P.R. n. 616 del 24.07.1977.
Tutti i soggetti sopra richiamati possono beneficiare della sola detrazione e non dell'aliquota ridotta e della maggiorazione per i figli, trattandosi di immobili posseduti da persone giuridiche.
In questi casi il versamento va effettuato interamente a favore del Comune
Ai soli fini dell'applicazione dell'IMU, si considera direttamente adibita ad abitazione principale:
- la casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
- l'unità posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata.
Le condizioni attestanti il possesso dei requisiti per usufruire delle agevolazioni di cui sopra dovranno essere dichiarate nella dichiarazione IMU e/o in apposita autocertificazione da presentarsi entro la scadenza del versamento della 1° rata.
Non sono previsti agevolazioni per gli immobili ad uso abitativo concessi in comodato gratuito a parenti che pertanto saranno assoggettati all'imposta ad aliquota per ”altri fabbricati”.
Quando, quanto e come si paga l’IMU ?
Le scadenze ordinarie per i pagamenti sono:
- Prima rata 16 giugno
- Seconda rata 16 dicembre
Nel 2012, a causa della coincidenza con le festività, le scadenze sono prorogate al 18 giugno per la prima rata ed al 17 dicembre per la seconda; inoltre è data la possibilità, per i pagamenti relativi esclusivamente all'abitazione principale ed alle pertinenze di poter frazionare il dovuto in tre rate le cui scadenze sono: 18 giugno, 17 settembre e 17 dicembre.
L'imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore a 12,00 euro annui.
Per il solo anno 2012 non è possibile pagare l'imposta in un'unica soluzione.
Solo per l'anno 2012:
- Salva la facoltà prevista per l’abitazione principale, la prima rata è determinata in misura del 50% dell’importo calcolato applicando le aliquote e le detrazioni di base previste dalla legge nazionale (4 per mille per abitazione principale e pertinenze, 7,6 per mille per tutti gli altri immobili ad eccezione dei fabbricati rurali strumentali per i quali è previsto il 2 per mille) mentre la seconda rata sarà determinata a saldo dell’imposta complessivamente dovuta sulla base delle aliquote effettivamente deliberate dal Comune, con conguaglio sulla prima rata (il versamento di dicembre sarà quindi calcolato sulla base della differenza tra l’imposta annuale complessivamente dovuta e quanto già versato in acconto).
- Per l’abitazione principale e le relative pertinenze, l’imposta può essere versata anche in tre rate, in tal caso le prime due saranno pari ad 1/3 dell’importo determinabile applicando l’aliquota del 4 per mille e le detrazioni di base, mentre la terza rata dovrà essere a saldo dell’imposta complessivamente dovuta sulla base delle aliquote effettivamente deliberate dal Comune, con conguaglio sulle precedenti rate.
- Per i fabbricati rurali ad uso strumentale, la prima rata dell'imposta dovuta sarà versata nella misura del 30% dell’importo determinabile applicando l’aliquota del 2 per mille e la seconda rata a saldo dell’imposta complessivamente dovuta sulla base delle aliquote effettivamente deliberate dal Comune, con conguaglio sulla prima rata.
L’imposta dovuta per il 2012 per i fabbricati rurali iscritti al catasto terreni, che dovranno essere dichiarati al catasto fabbricati entro il 30/11/2012, sarà versata in un’unica soluzione entro il 17 dicembre.
Quota riservata allo Stato
Con la sola esclusione dei versamenti effettuati per l'abitazione principale (comprensiva delle pertinenze), per i fabbricati rurali e fermo restando quanto previsto per gli IACP e per le cooperative edilizie a proprietà indivisa, per tutti gli altri versamenti dovuti su fabbricati, aree fabbricabili e terreni è riservata allo Stato la quota di imposta calcolata con aliquota allo 0,38% corrispondente alla metà dell'aliquota base di legge fissata allo 0,76%.
Gli incrementi di aliquota e le riduzioni deliberate dal Comune producono effetti unicamente sulla quota comunale e non si applicano alla quota d'imposta riservata allo Stato.
Modalità di pagamento
Gli acconti IMU debbono essere pagati esclusivamente attraverso il Modello F24 presso qualsiasi sportello postale o bancario, mentre per il saldo potrà essere utilizzato anche un apposito bollettino postale il cui modello è ancora in corso di elaborazione.
Il contribuente dovrà versare contestualmente e distintamente le quote dovute al Comune ed allo Stato per la quota di rispettiva competenza.
Dovrà essere compilata la sezione “IMU e altri tributi locali” (nel caso si utilizzino i preesistenti Modelli F24 i dati dei versamenti IMU dovranno essere riportati nella sezione “ICI ed altri tributi locali” con l’indicazione però dei nuovi codici tributo), codice ente (I449 per il Comune di Sarzana) e con i seguenti codici tributo (operativi dal 18 aprile 2012):
- 3912 - abitazione principale e relative pertinenze (quota per il comune);
- 3913 - fabbricati rurali ad uso strumentale (quota per il Comune);
- 3914 - terreni (quota per il Comune);
- 3915 - terreni (quota per lo Stato),
- 3916 - aree fabbricabili (quota per il Comune);
- 3917 - aree fabbricabili (quota per lo Stato);
- 3918 - altri fabbricati (quota per il Comune);
- 3919 - altri fabbricati (quota per lo Stato);
- 3923 - interessi da accertamento (quota per il Comune);
- 3924 - sanzioni da accertamento (quota per il Comune).
Barrare quindi “ACC” o “SALDO” a seconda se il pagamento si riferisca all’acconto o al saldo, indicare in cifre il “numero di immobili” e nello spazio “Anno di riferimento” l’anno di imposta cui il versamento si riferisce.
Gli importi totali da pagare sono sempre arrotondati all’euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi oppure per eccesso se superiore a detto importo.
ATTENZIONE:
Non è prevista la possibilità di utilizzare bollettini postali, bonifici e altre modalità on-line.
Dichiarazioni
E' previsto un termine di 90 giorni dal possesso o dalla variazione per effettuare la dichiarazione ai fini IMU utilizzando l’apposito modello da approvare con decreto ministeriale. Per gli immobili posseduti già al 1° gennaio 2012 la dichiarazione va resa entro il 30 settembre 2012.
Restano comunque valide le dichiarazioni presentate ai fini ICI “in quanto compatibili”.
Aliquote I.M.U. applicate
Anno 2012
Allegato alla deliberazione di C.C. n. 36 del 08.06.2012
Aliquota dello 0,10%:
- per i fabbricati rurali ad uso strumentale dell'attività agricola di cui all'art. 9, comma 3 bis
del decreto legge n. 557 del 30.12.1993, convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del
26.02.1994.
Aliquota dello 0,46%:
- per i terreni agricoli.
Aliquota IMU del 0,40%:
- per le abitazioni principali, categorie catastali da A/2 ad A/7:
- immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità
immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e
risiedono anagraficamente; - abitazione assegnata al coniuge disposta a seguito di separazione legale,
annullamento, scioglimento o cessazione del matrimonio; - abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto sanitario o di ricovero a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- abitazione posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello stato a
condizione che non risulti locata.
- immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità
- per le pertinenze dell'abitazione principale (di cui al precedente punto a) classificate nelle
categorie catastali C/2, C/6, C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna
delle categorie catastali indicate.
Aliquota IMU dello 0,60%:
- per le abitazioni principali, categorie catastali A/1, A/8, A/9;
- per le pertinenze dell'abitazione principale (di cui al precedente punto a) classificate nelle
categorie catastali C/2, C/6, C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna
delle categorie catastali indicate.
Aliquota IMU dello 0,76%:
- per le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali C/1 (ne gozi e botteghe) e C/3
(laboratori per arti e mestieri) in cui il proprietario esercita la propria attività o che siano
concessi in locazione; - nel caso di immobili ad uso abitativo, categorie da A/2 ad A/7 locati a canone concordato;
- per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite
ad abitazione principale dei soci assegnatari; - gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari nonché agli
enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati , aventi le stesse finalità degli
IACP. - per le unità immobiliari classificate nella categoria B.
Aliquota IMU dello 0,90%:
- nel caso di immobili ad uso abitativo, categorie da A/2 ad A/7 che non rispondano al
requisito di abitazione principale; - per le unità immobiliari accatastate nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7 che non
rispondono al requisito di pertinenza dell'abitazione principale; - per le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali C/1 (negozi e botteghe) e C/3
(laboratori per arti e mestieri) sfitti e per gli altri immobili classificati nella categoria C; - per le aree edificabili;
- per le unità immobiliari classificate nella categoria catastale A/10 (uffici e studi privati).
Aliquota IMU dello 0,96%
- per le unità immobiliari ad uso non abitativo classificate nelle categorie D/1, D/2, D/3, D/4,
D/6, D/7, D/8, D/9, D/11, D/12;
Aliquota IMU dello 1,06%
- nel caso di immobili ad uso abitativo, categorie catastali A/1, A/8, A/9, che non rispondano
al requisito di abitazione principale; - per le unità immobiliari classificate nella categoria D5 (istituti di credito, cambio e
assicurazione).
Programmi ed utilità
Visura catastale per conoscere la rendita
Esempi di calcolo - Fonte MEF (ministero dell'Economia e delle Finanze)