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ESERCIZIO DI VOTO ELETTORI NON DEAMBULANTI – AGEVOLAZIONI

Ai sensi della legge 15 gennaio 1991, n. 15, gli elettori non deambulanti, allorquando la sede della sezione nella quale sono iscritti non sia accessibile mediante sedia a ruote, possono esercitare il diritto di voto in un'altra sezione del proprio comune allocata in una sede esente da barriere architettoniche. Per accedere nel proprio comune a una sezione elettorale qualunque (diversa da quella di iscrizione) esente da barriere architettoniche, l'elettore non deambulante, ai sensi dell'art. 1 della legge 15/1991, dovrà esibile – oltre alla tessera elettorale – un'attestazione medica rilasciata dall'azienda sanitaria locale anche inprecedenza per altri scopi oppure una copia autentica della patente di guida speciale, purchè dalla documentazione esibita risulti l'impossibilità o la capacità gravemente ridotta di deambulazione.

Manifesto seggi privi di barriere architettoniche