Parcheggio oratorio Santa Maria / L'Amministrazione: gli atti compiuti sono dovuti perché previsti nello strumento urbanistico attuativo
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- Ultima modifica il Mercoledì, 08 Maggio 2013 10:18
- Scritto da Cinzia Baruzzo - Ufficio Stampa
In merito alla richiesta di annullamento della delibera di G.C. n. 36/2013 ad oggetto “ Permesso di costruire convenzionato per la realizzazione di parcheggio interrato sottostante il campetto dell’oratorio Santa Maria Assunta e relativi interventi pubblici – Pratica edilizia n. 97/2008” , di cui nei giorni scorsi è stato dato conto sulla stampa, l’Amministrazione comunale, attualmente guidata dal commissario straordinario dottor Giuseppe Larosa, precisa quanto segue: “L’istituto dell’annullamento degli atti amministrativi e’ regolato dagli articoli 21-octies e 21-nonies della legge n. 241/90 i quali stabiliscono che tale potere di riesame possa essere esercitato unicamente nei confronti di atti illegittimi e sempre che ne sussistano le ragioni di interesse pubblico. La delibera in questione e’ da ritenersi legittima sia sotto il profilo della competenza, non residuando dubbi sulla competenza del Commissario a compiere tutti gli atti rientranti nei poteri della Giunta e del Consiglio Comunale che con riferimento al contenuto dell’atto stesso. La delibera infatti disciplina unicamente alcuni aspetti relativi ad una pratica edilizia di realizzazione di box interrati ed in particolare la cantierizzazione delle opere, i destinatari delle nuove autorimesse e la previsione di un’opera di urbanizzazione necessaria per il corretto utilizzo del Teatro Comunale Impavidi. L’intervento edilizio e’ pienamente conforme al vigente Piano Regolatore ed e’ previsto in specifica attuazione del Piano Particolareggiato approvato con delibera di G.R. n. 762 del 7.3.1997. Poiché l’istante richiede un intervento di annullamento al fine di impedire la realizzazione dei parcheggi interrati, nel merito si osserva che nei confronti del soggetto attuatore, a prescindere dagli aspetti meramente secondari disciplinati dalla convenzione, il Comune e’ obbligato al rilascio del permesso di costruire in quanto trattasi di intervento previsto nello strumento urbanistico attuativo. Il suo rilascio pertanto si configura come atto dovuto a cui corrisponde contestualmente un diritto ad edificare del privato tutelato dall’art. 42 della Costituzione, a garanzia del diritto di proprietà’. Peraltro i termini, previsti dalla normativa vigente, per il rilascio di detto titolo autorizzativo, la cui istanza e’ stata presentata in Comune in data 9.6.2008, si sono ampiamente esauriti e il progetto e’ munito dei prescritti pareri favorevoli della Soprintendenza Archeologica e di quello della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici. Conseguentemente un ingiustificato ed ulteriore dilazionamento dei tempi del rilascio oltre a cagionare un danno ingiusto al soggetto attuatore, in violazione di un diritto tutelato costituzionalmente, potrebbe configurare un’ipotesi di abuso d’ufficio”. In relazione a ciò l’Amministrazione comunale sarzanese ritiene di non poter procedere all’annullamento della delibera in questione.