Tassa Servizi Indivisibili (TASI) 2014

Descrizione  

Con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge 27.12.2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale ( IUC ) (decorrenza dal 1 gennaio 2014) basata su due  impositivi :

  • uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore;
  • l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

La IUC è composta da:

  • IMU ( imposta municipale propria )
  • TARI ( tassa sui rifiuti )
  • TASI ( tributo per i servizi indivisibili )= componente servizi, a carico sia del possessore che  dell’utilizzatore dell’immobile, per i servizi indivisibili comunali.

Presupposti dell'Imposta

Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale* e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria (IMU), ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli. Rientrano nel presupposto impositivo della TASI:

  • le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
  • un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica, i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008;
  • gli immobili di proprietà dei Comuni; la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimoni;
  • i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'istituto nazionale di statistica (ISTAT);
  • le fondazioni bancarie; i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
  • le aree edificabili date in affitto  a coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D.Lgs. n. 99/2004 iscritti alla previdenza agricola. 

* ABITAZIONE PRINCIPALE = si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. In caso di dimora abituale e residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale può essere considerato abitazione principale un solo immobile. Possono essere pertinenze dell’abitazione principale esclusivamente quelle classificate nelle categorie C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna di tali categorie anche se iscritte in catasto unitamente all’unità abitativa.

Aliquote

Di cui alla deliberazione di C.C. n. 60 del 12/08/2014

Esenzioni dal tributo 

Sono esenti dalla TASI:

a) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dal Comune, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;

b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 ad E/9;

c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all’articolo 5 bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;

d) i fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione della Repubblica Italiana e loro pertinenze;

e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense, sottoscritto l’11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929, n. 810;

f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l’esenzione dall’imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;

g) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera c), del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all’articolo 16, lettera a), della Legge 20 maggio 1985, n. 222.

L'esenzione opera sia per gli immobili dove si svolge esclusivamente l'attività esente sia per gli immobili dove si svolge un'attività mista (commerciale e non); in tal caso pero' l'esenzione spetta solo per l'immobile o la porzione di immobile dove si svolge l'attività non commerciale.

 

Come si determina il valore degli immobili ai fini TASI ?


Il valore degli immobili, da porre a base per il calcolo della TASI, si determina nel modo che segue:

 

Fabbricati
(Categoria Catastale)
Base imponibile TASI
 
A (esclusi A10) + C2 + C6 + C7 (abitazioni e pertinenze)
 
R.C. x 1,05 x 160
A10 (uffici e studi privati)
 
R.C. x 1,05 x 80
B (strutture di uso collettivo)
 
R.C. x 1,05 x 140
C1 (negozi)
 
R.C. x 1,05 x 55
C3 + C4 + C5 (laboratori, locali per esercizi sportivi, stabilimenti balneari)
 
R.C. x 1,05 x 140
D esclusi D5 (categorie speciali a fine produttivo o terziario)
 
R.C. x 1,05 x 65
D5 (istituti di credito cambio ed assicurazione)
 
R.C. x 1,05 x 80
D non iscritti in catasto posseduti interamente da imprese e distintamente contabilizzati
 
Valore risultante dalle scritture contabili rivalutato in base ai coefficienti stabiliti con Decreto del Ministero delle Finanze
 
Fabbricati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati (accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario o con dichiarazione sostitutiva di atto notorio)
 
R.C. x 1,05 x moltiplicatore della categoria cui appartiene il fabbricato x 50%
Fabbricati di interesse storico o artistico R.C. x 1,05 x moltiplicatore della categoria cui appartiene il fabbricato x 50%
 
Aree edificabili Valore venale in comune commercio al primo gennaio dell'anno di imposizione avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita.

 

Quando, quanto e come si paga la TASI ?


Le scadenze ordinarie per i pagamenti sono:
Prima rata 16 Ottobre
Seconda rata 16 Dicembre
L'imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore a 5,00 euro annui.
L'imposta è dovuta proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.


Modalità di pagamento


L'IMU deve essere pagato esclusivamente attraverso il Modello F24 presso qualsiasi sportello postale o bancario.
Dovrà essere compilata la sezione “IMU e altri tributi locali” ,
Codice Ente = I449 per il Comune di Sarzana e con i seguenti codici tributo:
3958 abitazione principale e relative pertinenze
3959 fabbricati rurali ad uso strumentale
3960 aree fabbricabili
3961 altri fabbricati
Barrare quindi “ACC” o “SALDO” a seconda se il pagamento si riferisca all’acconto o al saldo, indicare in cifre il “numero di immobili” e nello spazio “Anno di riferimento”  l’anno di imposta cui il versamento si riferisce.
Gli importi totali da pagare sono sempre arrotondati all’euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi oppure per eccesso se superiore a detto importo.


Dichiarazione


La dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta. Il Decreto del ministero dell’economia e delle finanze del 30/10/2012 ha approvato il modello di dichiarazione IMU, con le relative istruzioni, da utilizzare, a decorrere dall'anno di imposta 2012, nei casi espressamente indicati nelle stesse istruzioni. I modelli sono estraibili dal sito Internet del Ministero dell'economia e delle finanze www.finanze.gov.it.

 

Istruzioni per il pagamento della TASI

Modulistica Ufficio Tributi

Regolamenti