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ESERCIZIO DI VOTO ELETTORI NON DEAMBULANTI – AGEVOLAZIONI
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- Ultima modifica il Martedì, 16 Agosto 2022 09:19
- Scritto da U.R.P. - Ufficio Relazioni con il Pubblico
Ai sensi della legge 15 gennaio 1991, n. 15, gli elettori non deambulanti, allorquando la sede della sezione nella quale sono iscritti non sia accessibile mediante sedia a ruote, possono esercitare il diritto di voto in un'altra sezione del proprio comune allocata in una sede esente da barriere architettoniche. Per accedere nel proprio comune a una sezione elettorale qualunque (diversa da quella di iscrizione) esente da barriere architettoniche, l'elettore non deambulante, ai sensi dell'art. 1 della legge 15/1991, dovrà esibile – oltre alla tessera elettorale – un'attestazione medica rilasciata dall'azienda sanitaria locale anche inprecedenza per altri scopi oppure una copia autentica della patente di guida speciale, purchè dalla documentazione esibita risulti l'impossibilità o la capacità gravemente ridotta di deambulazione.