Modifica degli accordi di fronte all'Ufficiale dello Stato civile ex art.12 È possibile per i coniugi modificare consensualmente le condizioni contenute negli accordi di separazione o di divorzio. Le condizioni oggetto della modifica non dovranno essere relativi a patti di trasferimento patrimoniale con effetti reali.
Modifiche delle condizioni di separazione o di divorzio ex art.6 I coniugi possono modificare le condizioni di separazione o di divorzio contenute in accordi di negoziazione assistita (ex art.6) o di fronte all'ufficiale dello Stato Civile (ex art.12), in decreti di omologa dei verbali di separazione o in sentenze.
Quanto costa
16 euro da pagarsi in contanti allo sportello.
A chi è rivolto
Coniugi consenzienti residenti nel Comune di Sarzana e in assenza di:
figli minori;
figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap;
figli maggiorenni non ancora economicamente autosufficienti
Come fare
Modifica degli accordi di fronte all'Ufficiale dello Stato civile ex art.12
Concordare un appuntamento.
Modifiche delle condizioni di separazione o di divorzio ex art.6 Rivolgersi, per la negoziazione assistita, ad uno studio legale. Non valgono le limitazioni previste per la procedura di fronte all'Ufficiale dello Stato Civile ex art.12.
Cosa serve
1.Modifica delle condizioni per accordi ex art.12: dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà.
2. Modifica delle condizioni per accordi ex art.6: Compilazione da parte degli avvocati e relativo invio all'Ufficio di Stato Civile del modello destinato all'Istat per la raccolta dei dati. Gli avvocati con il medesimo invio della convenzione e delle relative note di trasmissione, devono far pervenire all'Ufficio di Stato Civile il modello predisposto dall'Istituto Istat completato di tutti i dati relativi alle Parti, al loro matrimonio, alla negoziazione assistita. Tale trasmissione è per gli avvocati adempimento di un obbligo di Legge (D.Lgs. n.322/1989 e D.P.R. 19 luglio 2013 citati nella Circolare dell'Istituto Nazionale di Statistica n.17 n. protocollo 875/2015 del 26 maggio 2015)..I dati raccolti sono coperti dal segreto statistico. Il Modello di raccolta dei dati è il Mod. SC6sd è pubblicato ai seguenti indirizzi: www.istat.it - demografiche.istat.it. I modelli sono disponibili anche sul sito del CNF, del Ministero della Giustizia e del Ministero dell'Interno.
Cosa si ottiene
Modifica delle condizioni di separazione o divorzio ex art. 12 o ex art. 6.
Tempi e scadenze
30
giorni
Il tempo minimo tra il primo atto (accordo) e il secondo (conferma) è di 30 giorni.