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Comune di Sarzana

Stato civile: separazione e divorzio ex art 6 (convenzione di negoziazione assistita)

servizio di sportello

Con l’entrata in vigore, il 13 settembre 2014, del DL n.132/ 2014 (art.6) i coniugi possono decidere di sciogliere il loro vincolo matrimoniale di fronte agli avvocati: quindi per ottenere il divorzio o la separazione personale, se sussistono determinate condizioni, non occorre più recarsi in tribunale.
La procedura di negoziazione assistita consiste essenzialmente nella sottoscrizione da parte delle parti in lite di un accordo mediante il quale esse convengono di cooperare per risolvere una controversia che riguarda solo diritti disponibili tramite l’assistenza degli avvocati.
In particolare la negoziazione assistita da un avvocato può essere conclusa tra i coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di:

  • separazione personale;
  • di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
  • di scioglimento del matrimonio;
  • di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

Quanto costa

Trascrizione dell'atto di accordo gratuita

A chi è rivolto

Coniugi consenzienti di cui almeno uno residente a Sarzana oppure matrimonio celebrato nel Comune di Sarzana che addivengano ad una soluzione consensuale.

In mancanza di accordo consensuale tra i coniugi la negoziazione assistita dagli Avvocati non è percorribile.

Come fare

Gli Avvocati dovranno:

  • redigere un accordo che sancisca e regolamenti la separazione o il divorzio, che dovrà essere sottoscritto dai coniugi.
  • trasmettere copia autenticata dell'accordo, entro dieci giorni al Comune in cui il matrimonio è stato trascritto (in caso di matrimonio religioso) o iscritto (in caso di matrimonio civile).
  • con il medesimo invio della convenzione e delle relative note di trasmissione, devono far pervenire all'Ufficio di Stato Civile il modello predisposto dall'Istituto Istat completato di tutti i dati relativi alle Parti, al loro matrimonio, alla negoziazione assistita. Tale trasmissione è per gli avvocati adempimento di un obbligo di legge (D.Lgs. n.322/1989 e D.P.R. 19 luglio 2013 citati nella Circolare dell'Istituto Nazionale di Statistica n.17 n. protocollo 875/2015 del 26 maggio 2015). I dati raccolti sono coperti dal segreto statistico.
    Il modello di raccolta dei dati è pubblicato sul sito dell'Istat.

 

Cosa serve

La trasmissione da parte degli Avvocati dell'accordo di negoziazione assistita approvato (Nulla Osta o Autorizzazione) dal Procuratore della Repubblica c/o il Tribunale competente.

Cosa si ottiene

La trascrizione dell'accordo di negoziazione assistita ex art.6 di separazione o divorzio consensuale. Il cambio di stato civile in anagrafe in caso di divorzio e le conseguenti annotazioni sui relativi atti di stato civile.

Tempi e scadenze

30 gg. dal ricevimento della richiesta di trascrizione dell'accordo di negoziazione

Contatti

Stato civile

Tel: +39 0187 614 372 Decessi/Leva/Adozioni

Tel: +39 0187 614 375 Nascita/Matrimoni/Divorzi/Cittadinanza

Tel: +39 0187 614 376 Elettorale

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