L'accordo raggiunto deve obbligatoriamente essere confermato, con un secondo atto di fronte all'Ufficiale dello Stato Civile, da formarsi non prima di 30 giorni dalla redazione del primo atto. In sede di conferma non è possibile modificare l'accordo.
La data fissata per la redazione del secondo atto di conferma è vincolante e non può essere posticipata in nessun caso. La mancata comparizione di entrambi i coniugi, di fronte all'Ufficiale dello Stato Civile per la firma del 2° atto, equivale a mancata conferma dell'accordo stesso.