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Comune di Sarzana

Stato Civile: separazione e divorzio ex art.12 di fronte all'Ufficiale dello Stato civile

servizio di sportello

Con il DL n.132/ 2014, convertito con modifiche in Legge n.162/2014 (art. 12) è stata introdotta una novità in materia di semplificazione per il cittadino: la separazione consensuale, ma anche il divorzio (scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio) può essere oggetto di un accordo

In caso di divorzio devono essere trascorsi:

  • Separazioni giudiziali: dodici mesi è la durata minima del periodo di separazione ininterrotta dei coniugi che legittima la domanda di divorzio. Il termine decorre, come attualmente previsto, dalla comparsa dei coniugi di fronte al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale.
  • Separazioni consensuali (anche in caso di trasformazione da giudiziale in consensuale): sei mesi è la durata del periodo di separazione ininterrotta dei coniugi che permette la proposizione della domanda di divorzio. Il termine decorre analogamente dalla comparsa dei coniugi di fronte al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale

Quanto costa

€.16,00 di diritto fisso da pagarsi direttamente allo sportello alla conclusione del primo atto

A chi è rivolto

Coniugi consenzienti residenti nel Comune di Sarzana e in assenza di:

  • figli minori;
  • figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap;
  • figli maggiorenni non ancora economicamente autosufficienti

Come fare

  • Concordare un appuntamento
  • In sede di conferma non è possibile modificare l'accordo

Cosa serve

Accordo di separazione stilato di fronte ad un Ufficiale dello Stato Civile così individuabile:

  1. Comune in cui è iscritto l'atto di matrimonio poiché celebrato in tale Comune;
  2. Comune in cui è trascritto l'atto di matrimonio celebrato con rito religioso (Parte II Serie A) o all'estero (Parte II Serie C);
  3. Comune di residenza anche di uno solo dei coniugi.

L'accordo di separazione o di divorzio non può contenere patti di trasferimento patrimoniale con effetti reali.

 

Cosa si ottiene

L'Ufficiale dello Stato Civile riceve da ciascuna delle parti personalmente (con l'assistenza facoltativa di un avvocato) la dichiarazione di separazione o divorzio (cessazione degli effetti civili o scioglimento) compilata e sottoscritta dai coniugi da trascrivere nei Registri di Stato Civile.

Tempi e scadenze

30
giorni

L'accordo raggiunto deve obbligatoriamente essere confermato, con un secondo atto di fronte all'Ufficiale dello Stato Civile, da formarsi non prima di 30 giorni dalla redazione del primo atto. In sede di conferma non è possibile modificare l'accordo.

La data fissata per la redazione del secondo atto di conferma è vincolante non può essere posticipata in nessun caso. La mancata comparizione di entrambi i coniugi, di fronte all'Ufficiale dello Stato Civile per la firma del 2° atto, equivale a mancata conferma dell'accordo stesso.

Contatti

Stato civile

Tel: +39 0187 614 372 Decessi/Leva/Adozioni

Tel: +39 0187 614 375 Nascita/Matrimoni/Divorzi/Cittadinanza

Tel: +39 0187 614 376 Elettorale

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