La cittadinanza italiana si trasmette, in generale, per sangue e cioè genitore italiano genera figli italiani, indipendentemente da dove essi nascano.
La richiesta di riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana iure sanguinis, e cioè attraverso la linea di sangue, riguarda i discendenti di cittadini italiani nati in uno Stato che invece prevede la cittadinanza ius soli (cioè chi nasce in quello Stato ne è cittadino). E’ il caso dei Paesi americani e dell'Australia.
Con il D.L. n.36 del 28/03/2025, successivamente convertito in Legge con modifiche (n.74/2025 in data 24/05/2025), il Governo e il Parlamento italiano hanno recentemente introdotto una riforma significativa in materia di cittadinanza italiana e ius sanguinis, approvando un pacchetto di misure volto a regolare in modo più stringente l’accesso alla cittadinanza per gli italo-discendenti residenti all’estero.
La ratio che ispira questa riforma non è punitiva, ma selettiva. Il principio dello ius sanguinis viene preservato, ma riorientato in una prospettiva che valorizza la cittadinanza come relazione viva tra l’individuo e lo Stato. Le modifiche approvate mirano a distinguere chi ha un vero legame con l’Italia: culturale, sociale, civico, da chi cerca nel passaporto italiano un semplice strumento di vantaggio.
In tal senso, il messaggio istituzionale è chiaro: la cittadinanza italiana non è un titolo ereditario incondizionato, ma un riconoscimento che comporta diritti e doveri e che richiede coerenza, presenza e partecipazione.
Le nuove norme prevedono principalmente un limite all'acquisizione automatica della cittadinanza italiana per le persone nate all'estero che possiedono altra cittadinanza.
In altre parole, anche se si ha un antenato italiano non si diventa più automaticamente cittadino italiano solo per tale motivo.
La limitazione vale anche per chi è nato prima dell'entrata in vigore della Legge.
La riforma prevede delle eccezioni che permettono a chi è nato all'estero di ottenere o mantenere la cittadinanza italiana e tali eccezioni si applicano solo se la linea di trasmissione della cittadinanza non è stata interrotta:
- domanda presentata prima del 27/03/2025: chi ha presentato la domanda completa di riconoscimento della cittadinanza italiana entro tale data, anche se il riconoscimento avverrà in seguito, mantiene il diritto al riconoscimento di quanto richiesto secondo le norme precedenti;
- domanda su appuntamento fissato e comunicato entro il 27/03/2025: anche chi aveva fissato un appuntamento per la presentazione della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana fissato, formalmente confermato dall’Ente Pubblico a cui era stato rivolto (Consolato italiano all’estero o Comune) entro il 27/03/2025, mantiene il diritto al riconoscimento di quanto richiesto secondo le norme precedenti;
- domanda giudiziale: chi ha avviato una causa in tribunale entro il 27/03/2025 per ottenere il riconoscimento della cittadinanza, potrà ottenere la cittadinanza se la sentenza sarà favorevole; in questo caso non importa il motivo del riconoscimento, ma è sufficiente che il giudice l’abbia concesso;
- ascendente esclusivamente italiano: se uno dei genitori o dei nonni (ascendenti di primo e secondo grado) era esclusivamente cittadino italiano al momento della nascita del richiedente, o al momento della propria morte e se deceduto prima della nascita del richiedente, anche in questo caso la cittadinanza italiana può essere riconosciuta, sempre solo se la linea di trasmissione della cittadinanza non è stata interrotta, ovvero se il genitore è cittadino anche italiano; per appurare il possesso della sola cittadinanza italiana dell’avo, è necessario che siano prodotti documenti che negano che l’interessato fosse in possesso di altra cittadinanza (attestazioni di non rinuncia della cittadinanza italiana, attestazioni di non iscrizione nelle liste elettorali di altri Paesi, o documentazione analoga), ma non potranno essere ritenute sufficienti eventuali autocertificazioni o dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà (artt. 47 e 48 del D.P.R. n.445/2000);
- genitore residente in Italia per almeno due anni consecutivi: chi ha un genitore, o adottante, che ha vissuto in Italia per almeno due anni consecutivi dopo aver ottenuto la cittadinanza italiana e prima della nascita o adozione del figlio, può accedere alla cittadinanza italiana; la residenza in Italia dovrà essere dimostrata tramite un certificato storico di residenza rilasciato dal Comune competente.
E' inoltre stato previsto che gli stranieri discendenti da cittadini italiani per nascita in linea retta fino ai nonni, potranno ottenere la cittadinanza italiana per residenza dopo due anni di residenza legale in Italia.
Il testo interviene anche in materia di controversie relative all’accertamento dello stato di apolidia e di cittadinanza italiana, stabilendo che non sono ammessi il giuramento e la testimonianza quali mezzi di prova, e spetta a colui che richiede la cittadinanza italiana dover fornire la prova dell’insussistenza delle cause di mancato acquisto o di perdita della cittadinanza previste dalla legge.
La competenza ad effettuare il riconoscimento della cittadinanza italiana è del Sindaco del Comune dove l'interessato ha stabilito la residenza.
Con l'entrata in vigore della nuova normativa in materia di cittadinanza (L. n.74/2025), che dispone che chiunque sia nato all'estero da padre o madre cittadino italiano (salvo sia privo di altra cittadinanza), deve presumersi straniero fino a quando non sia stata accertata la sussistenza di una delle condizioni previste dall'art.3-bis della L. n.91/1992, l'apertura del procedimento di riconoscimento della cittadinanza dovrà essere avviato nei confronti anche dei soggetti minorenni che siano figli di coloro che intendano richiedere il riconoscimento iure sanguinis in un Comune della Repubblica.
Pertanto anche per i minorenni, a differenza di quanto avveniva prima, è ora necessario procedere prima all'iscrizione anagrafica e solo successivamente alla verifica del possesso della cittadinanza iure sanguinis.
Si precisa che per il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis non è possibile:
l'iscrizione anagrafica quale persona senza fissa dimora, in quanto requisito indispensabile per l'iscrizione anagrafica è la dimora abituale e non il domicilio, e la circolare K.28.1/1991 non fa riferimento all'art.2 della L. n. 1228/1954, ma all'art.3 del D.P.R. n. 223/1989;
l'iscrizione nello schedario della popolazione temporanea poiché tra i motivi richiesti dalla normativa per tale iscrizione non vi è quello relativo al riconoscimento della cittadinanza, ed inoltre la circolare K.28.1/1991 non fa alcun riferimento all'art.8 della L. n. 1228/1954
avvalersi di un legale rappresentante del richiedente o di qualcuno in sua vece, in quanto dovrà essere verificata la dimora abituale dell'interessato.
La cancellazione dall’anagrafe della popolazione residente, oltre ai casi di emigrazione o morte, può avvenire per:
- irreperibilità accertata;
- mancanza del permesso di soggiorno o mancato rinnovo dello stesso.
Il Ministero dell’Interno con proprie Circolari n. 26 del primo giugno 2007, e la n. 4 del 20 gennaio 2009, ha sottolineato l’importanza che gli ufficiali di stato civile prestino la massima attenzione «nell’acquisizione e nella valutazione dei documenti che vengono presentati ai fini dell’acquisizione della cittadinanza italiana per discendenza ... al fine di contrastare e prevenire il fenomeno della falsificazione degli atti nell’ambito delle procedure in materia di cittadinanza. Tanto considerato si ribadisce la necessità dell’effettuazione di maggiori e più accurati controlli sui documenti presentati a corredo delle pratiche di riconoscimento della cittadinanza italiana.».
Pertanto, l’ufficiale di stato civile deve sempre effettuare verifiche approfondite relativamente agli atti prodotti e, in caso di dubbio, prendere contatti con il Consolato competente per accertare la veridicità del documento presentato.
Si precisa che la documentazione a supporto del riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis, è valutata dagli uffici competenti solo a seguito della presentazione di regolare richiesta di riconoscimento della stessa da parte delle persone già iscritte nell'Anagrafe del Comune.
La documentazione presentata a supporto della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana, NON verrà restituita al richiedente in nessun caso, sia che l'esito del procedimento sia positivo sia che l'esito sia negativo.
Il richiedente, invece che i documenti originali, può in alternativa presentare copie autenticate degli stessi, in regola con l'imposta di bollo.
Vincoli
L’iscrizione nell’Anagrafe della popolazione residente del Comune dovrà essere mantenuta fino alla conclusione del procedimento di acquisto della cittadinanza italiana, e la cancellazione dall’anagrafe comporterà automaticamente l’interruzione di tale procedimento.
Casi particolari
Se la persona risiede all'estero è l'Autorità consolare italiana competente per territorio e cioè quella della giurisdizione in cui abita la persona stessa (esempio: per l'Argentina, se la persona risiede a Buenos Aires, la competenza sarà del Consolato Generale d'Italia in Buenos Aires, non il Consolato Generale d'Italia in Cordoba o Rosario).
Atti provenienti dall'Argentina
L'accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Argentina firmato a Roma il 9.12.1987, ratificato con L. n. 533/1988, disciplina lo scambio degli atti dello stato civile e la possibile esenzione della legalizzazione a condizione che siano datati, muniti della firma e, se necessario, del timbro dell'Autorità dell'altra parte che li ha rilasciati.
Qualora non risulti la legalizzazione della competente Autorità consolare, tutta la documentazione dovrà essere presentata corredata della Apostille dell'Aja (Convenzione del 5 ottobre 1961).
Al momento tale procedura si ritiene possibile esclusivamente per gli atti che provengono direttamente dai consolati italiani, in quanto se presentati direttamente dal cittadino in Italia si tratta di stampe scaricate direttamente da un sito internet dove, per controllarle, l'ufficiale dello stato civile dovrebbe entrare in un sito straniero e navigare tale sito in lingua straniera. Inoltre, tale stampa, dovrebbe poi essere certificata conforme al documento informatico ai sensi dell'art. 23 del Codice dell'Amministrazione digitale, competenza che si ritiene non sia dell'ufficiale dello stato civile.
L'Apostille elettronica sugli atti della Repubblica Argentina
Dal 15 aprile 2019 l'Argentina ha implementato il sistema di Gestione Documentale Elettronica quale unico mezzo per l'apposizione di apostille e delle legalizzazioni di validità internazionale, ed è stato creato un registro elettronico centralizzato di tutte le apostille e le legalizzazioni rilasciate dalle loro autorità, consultabile su un sito web governativo. Tale procedura è stata dichiara dall'Agid (Agenzia per l'Italia Digitale), coerente con le disposizioni vigenti in materia nel nostro ordinamento (circolare del Ministero dell’Interno n.77 del 7/07/2022).
Di conseguenza:
gli atti argentini redatti in formato pdf e sottoscritti con firma digitale costituiscono documento originale informatico;
l'Apostille elettronica apposta al documento informatico conformemente alla convenzione dell'Aja del 1961 attesta l'autenticità della firma, il titolo secondo il quale il firmatario ha agito e l'identità del sigillo o del bollo di cui l'atto è rivestito, ma non certifica il contenuto dell'atto sul quale è presente;
la presenza della firma digitale sull'Apostille che è apposta sull'atto pubblico al quale si riferisce attestandone l'autenticità della firma, nonché il titolo secondo il quale il firmatario ha agito, è garanza dell'immodificabilità e autenticità del documento informatico costituito da apostille e atto pubblico ad esso riferibile.
Ne consegue che l'Apostille elettronica rilasciata dall'autorità argentina, una volta verificata, ne costituisce un'attestazione di conformità rilasciata dal pubblico ufficiale argentino a ciò autorizzato, e il documento prodotto dal cittadino argentino all'ufficiale di stato civile è copia cartacea di un documento informatico che contiene gli elementi tramite i quali è possibile verificare, esclusivamente per i documenti rilasciati a partire dal 15/04/2019, la corrispondenza allo stesso della copia analogica.
Per gli atti antecedenti al 15/04/2019, non essendo possibile effettuare per via telematica la verifica dell'Apostille con le modalità prima elencate, i cittadini argentini dovranno richiedere alle competenti autorità consolari l'apposizione di una valida apostille, prima dell'esibizione del documento all'ufficiale di stato civile.
Riconoscimento della discendenza da ceppo italiano da parte di cittadini brasiliani discendenti da avi italiani rientranti nel decreto brasiliano del 1889, c.d. della "Grande Naturalizzazione"
E’ stata pubblicata il 24/08/2022 la sentenza della Corte di Cassazione Sezioni Unite n. 354/2022 relativa al contenzioso inerente la perdita della cittadinanza italiana per i cittadini di origine italiana che avessero beneficiato dell’acquisto della cittadinanza brasiliana, a seguito della cd. Grande Naturalizzazione brasiliana del 1889.
Le Sezioni Unite, con la sentenza citata, hanno escluso che la Grande Naturalizzazione possa avere comportato la perdita della cittadinanza italiana: pertanto, i cittadini di origine italiana che avessero, all’epoca, acquistato la cittadinanza brasiliana, per automatismo disposto dal decreto del governo brasiliano, hanno mantenuto la cittadinanza italiana e possono, dunque, averla trasmessa ai propri discendenti.
Con questa decisione si definisce una disputa giurisprudenziale che si era aperta da qualche tempo, a seguito di una sentenza della Corte di Appello di Roma che aveva disposto la perdita della cittadinanza italiana per coloro che fossero diventati brasiliani a seguito della Grande Naturalizzazione brasiliana: il Ministero dell'Interno, aveva emanato la nota n. 64525 in data 8/10/2021, con la quale, in relazione ai contrastanti orientamenti, disponeva che tali procedimenti fossero momentaneamente sospesi in attesa di una pronuncia della Cassazione, come appunto avvenuto con la sentenza in questione delle Sezioni Unite.
La richiesta "diretta" di trascrizione degli atti di stato civile formati all'estero
La richiesta all'ufficiale di stato civile, da parte di cittadini stranieri non residenti, di procedere alla trascrizione dei propri atti di stato civile in quanto discendenti diretti da un cittadino italiano o ascendenti di cittadini riconosciuti cittadini italiani, non può essere accolta senza allegare documentazione (passaporto italiano o certificazione di cittadinanza italiana rilasciata dal console italiano), che provi il possesso della cittadinanza italiana da parte del richiedente.
In tal senso il richiamo alle seguenti norme: - artt.12 e 17 del D.P.R. n.396/2000; - art.1 della L. n.91/1992, fanno riferimento a fattispecie completamente diverse e non possono essere fondamento per legittimare la richiesta.
La trascrizione degli atti di stato civile formati all'estero, nella fattispecie in esame, ha come effetto sostanziale quello di formalizzare e concretizzare l'avvenuta dichiarazione di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis. Precisamente quando la trasmissione in Italia degli atti di stato civile ai fini della trascrizione avviene tramite l'autorità consolare all'estero e il Consolato effettuerà la trasmissione, previa verifica della regolarità degli atti, soltanto a conclusione di un procedimento di verifica del possesso della cittadinanza italiana.
Quando invece la richiesta di trascrizione degli atti di stato civile viene effettuata direttamente dagli interessati, all'ufficiale di stato civile è richiesto di verificare che il richiedente sia cittadino italiano.
Pertanto per ottenere la trascrizione dell'atto come cittadino italiano, non è sufficiente presentare all'ufficiale dello stato civile un atto di nascita semplicemente invocando il possesso della cittadinanza italiana per discendenza: se così fosse qualsiasi cittadino potrebbe farlo, eludendo la legge ed evitando qualsiasi ulteriore adempimento.
E' invece necessario che la trascrizione dell'atto sia preceduta da un procedimento ricognitorio sulla sussistenza dei requisiti che avrebbero consentito la trasmissione della cittadinanza all'avo fino al richiedente, e in tal caso l'ufficiale di stato civile è competente allo svolgimento di tale adempimento soltanto se l'interessato è residente nel Comune; viceversa, se l'interessato risiede all'estero, la competenza è del Consolato (vedi parere del Consiglio di Stato, sez. I, n.3759/2013 del 20/02/2019, e la circolare del Ministero dell'Interno n.8/2019).
Riconoscimento giudiziale della cittadinanza italiana iure sanguinis: necessità che la pronuncia del Tribunale sia definitiva
L'ufficiale dello stato civile per poter provvedere alla trascrizione nei registri di sentenze o ordinanze dichiarativa della cittadinanza italiana iure sanguinis, deve controllare che l'istanza di trascrizione sia accompagnata dall'apposita attestazione di cancelleria (ovvero del certificato di passaggio in giudicato), di cui l'art.124 delle disposizioni attuative del codice di procedura penale.
In questo senso si è espressa la giurisprudenza in due sentenze: Tribunale di Mantova, prima sezione civile, decreto del 16/09/2021, e il Tribunale Ordinario di Treviso, prima sezione civile, sentenza del 28/09/2021.
In particolare le sentenze hanno richiamato la "giurisprudenza di legittimità secondo cui le sentenze di accertamento e quelle costitutive non hanno, ai sensi dell'art.282 del codice di procedura civile, efficacia anticipata rispetto al momento del passaggio in giudicato, atteso che la norma citata, nel prevedere la provvisoria esecuzione delle sentenze di primo grado, intende necessariamente riferisi soltanto a quelle sentenze (di condanna) suscettibili del procedimento disciplinato dal terzo libro del codice civile.".
Con Ordinanza della Corte di Cassazione n. 2281 del 31 gennaio 2025, la prova del passaggio in giudicato, ritenuta comunque necessaria, non è data dalla sola produzione del certificato di passaggio in giudicato, c.d. «giudicato esterno», ma anche dall'attestazione di non proposto appello, c.d. «giudicato interno»: "Tale attestazione (di non proposto appello) è del tutto satisfattiva in ordine alla prova del giudicato interno, come nella specie. Non è necessario né imposto dal testo e la ratio dell'art. 124 disp. att. c.p.c. che debba essere inderogabilmente necessaria in questa ipotesi la certificazione prevista al primo comma. Le pronunce che sembrano richiedere tale certificazione (Cass., n. 9746/17; n. 36258/23) si riferiscono, come già accennato, al giudicato esterno".
In conclusione, dell'Ordinanza n. 2281 del 31/01 2025 si ricava il principio dell'equiparazione, ai fini degli adempimenti amministrativi successivi da parte dell'ufficiale dello stato civile, del «certificato di mancato appello» con il «certificato di passaggio in giudicato» di cui al primo comma dell'art. 124 delle Disp. att. c.p.c.
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Stato Civile
Riceve gli atti dello stato civile, rilascia estratti e certificati in base alle risultanze degli stessi.
Piazza Matteotti, 1
19038 Sarzana
Ulteriori informazioni
Conseguenze in relazione al rigetto delle domande di iscrizione anagrafica o di riconoscimento della cittadinanza italiana
Il procedimento di stato civile di riconoscimento della cittadinanza italiana, e quello d’anagrafe di iscrizione in ANPR, necessario per poter presentare la richiesta all’ufficiale di stato civile del Comune, sono separati, ma ciò non toglie che vi possano essere interferenze tra i due in applicazione del regolamento anagrafico e di stato civile.
Se in occasione dei controlli necessari per verificare il possesso dei requisiti per l’iscrizione in ANPR, l’ufficiale di anagrafe rilevasse il non possesso della dimora abituale e rigettasse l’istanza di residenza, l’ufficiale di stato civile non sarebbe più competente a proseguire l’istruttoria per il riconoscimento della cittadinanza italiana, poiché il cittadino non è mai stato residente e quindi dovrebbe rigettare la sua istanza per incompetenza.
Se, invece è l’ufficiale di stato civile a non rilevare i requisiti sufficienti a riconoscere la cittadinanza italiana, e quindi a rigettare l’istanza, l’ufficiale di anagrafe, anche se si sono conclusi i termini per la conferma della residenza anagrafica, dovrà annullare il provvedimento di iscrizione anagrafica poiché decadono i presupposti in base ai quali il cittadino era stato iscritto: non essendo cittadino straniero discendente da avo italiano non poteva essere iscritto in forza della circolare del Ministero dell’Interno n.32/2007, ovvero doveva presentare il permesso di soggiorno. Infatti, il cittadino extracomunitario può richiedere la residenza, ai sensi della citata circolare n. 32/2007, senza produrre il permesso di soggiorno, ma in quanto richiedente il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis beneficia della condizione di favore, per cui viene iscritto esclusivamente producendo il passaporto con timbro di ingresso se proveniente da area extra-Shengen oppure con la produzione della dichiarazione di presenza se proveniente da Paesi appartenenti all’area Shengen.
Quindi, riassumendo:
se l’ufficiale d’anagrafe rigetta l’istanza di residenza, o annulla l’iscrizione anagrafica, l’ufficiale di stato civile deve rigettare la domanda di riconoscimento iure sanguinis per incompetenza, in quanto non essendo il cittadino mai stato residente, l’ufficiale di stato civile non era competente a recepire la domanda di riconoscimento della cittadinanza;
se l’ufficiale di stato civile rigetta la domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana, l’ufficiale d’anagrafe deve annullare l’iscrizione anagrafica se già iscritto, o rigettare la domanda di residenza se l’istruttoria è ancora in corso. Il cittadino, infatti, non essendo discendente da avo italiano, in quanto gli è stata rigettata la domanda, non può essere iscritto beneficiando della norma di favore, che esclude la presentazione del permesso di soggiorno.
La natura vincolata della valutazione dell’ufficiale di stato civile degli atti di stato civile stranieri
Di fronte agli atti di stato civile stranieri e ai documenti acquisiti d’ufficio (copie integrali degli atti di stato civile italiani, certificati storici di residenza...), la valutazione dell’u.s.c. è strettamente vincolata, e non vi può essere margine di diversa valutazione: per potersi riconoscere la cittadinanza italiana iure sanguinis deve essere riscontrabile la cittadinanza italiana del genitore e la filiazione. «È cittadino per nascita il figlio di padre o di madre cittadini».
L’attività dell’U.S.C. è di natura vincolata: nell’attività amministrativa posta in essere dagli uffici dello stato civile non vi può essere alcuna discrezionalità, nel senso che questi sono chiamati unicamente ad applicare la legge e i dettami contenuti in circolari ministeriali (art.9, c.1, del D.P.R. n.396/2000), se la fattispecie considerata risponde ai requisiti legislativi, può applicarsi la norma che di volta in volta viene in rilievo; in caso negativo, invece, la norma non può applicarsi e l’U.S.C. non può sopperire alla mancanza dei presupposti legislativi con valutazioni discrezionali.
A conferma di ciò, la Corte di Cassazione, nella sentenza n. 11696 del 14/05/2018, ha affermato che l’attività dell’U.S.C. risulta «del tutto priva di discrezionalità amministrativa, in quanto regolata esclusivamente da norme legislative o regolamentari che ne pongono in luce la vincolatività».
La materia della cittadinanza, inoltre, è connotata dal fatto che il privato cittadino è titolare di una posizione giuridica qualificabile in termini di diritto soggettivo, il che equivale a dire che se la richiesta dall’interessato corrisponde a quanto previsto dalle norme, è suo diritto soggettivo ottenere il beneficio desiderato, senza che la pubblica amministrazione possa esercitare delle scelte discrezionali. In altri termini, se il soggetto che si rapporta con l’ente pubblico ha diritto ad ottenere un determinato beneficio, non è nelle facoltà della Pubblica Amministrazione opporre un rifiuto discrezionale.
Se l’attività dell’U.S.C. è vincolata lo è anche la valutazione documentale necessaria nell’istruzione del procedimento amministrativo di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis. Tale vincolo si esprime nell’impossibilità di accertare che vi sia una linea di discendenza se non vi è esatta corrispondenza nei cognomi tra il richiedente il riconoscimento della cittadinanza iure sangunis e coloro che ritiene essere i suoi avi, anche qualora tale differenza fosse minima (Rossi e Rosso, per fare un esempio).
Questo in quanto la disciplina italiana in materia di cognome, prevedeva (art. 185 del codice civile) ed ha previsto (art.262 del codice civile nella versione precedente alle modifiche apportate dalla Corte costituzionale nel 2022 ) per molto tempo che il figlio assumesse il cognome del genitore che per primo lo riconosceva o, in caso di genitori coniugati, il cognome paterno, tramandano pertanto di generazione in generazione il medesimo, identico cognome. E’ pertanto giocoforza escludere il rapporto di filiazione tra due soggetti che non riportano il medesimo identico cognome.
Non vale a dimostrare l’ipotetico rapporto di filiazione, messi a confronto i relativi atti di stato civile, la coincidenza di altri dati personali: l’analisi degli atti da parte dell’U.S.C. non può avere margini discrezionali e i documenti stessi non possono essere frutto di libera interpretazione, i dati personali delle persone coinvolte devono coincidere interamente e, se così non fosse, l’unica logica conclusione possibile è quella secondo cui si sta parlando di due persone diverse.
Margini di tollerabilità possono riguardare alcuni casi specifici, quali la «traduzione» nella lingua del Paese di emigrazione dell’avo di alcuni nomi propri, sebbene sia formalmente una discrepanza nei dati personali, non impedisce la ricostruzione della linea di discendenza: Marco è Marcos, semplicemente il nome proprio viene declinato nella lingua del nuovo Paese ospitante.
Comunque questo non può valere per il cognome, il quale deve rimanere inalterato, non potendo questo essere soggetto a traduzione.
Allo stesso tempo, se il Comune italiano di nascita viene indicato negli atti stranieri come la Regione o la Provincia di appartenenza di quel Comune, non si tratta di discrepanza che possa escludere la discendenza, così come la città straniera potrebbe essere indicata in altri atti di stato civile con un nome diverso (è frequente che Buenos Aires diventi Capital Federal).
Queste discrepanze non sono assimilabili a quelle che possono riguardare il cognome o l’età dei soggetti coinvolti: il cognome di una persona viene attribuito al momento della nascita e quello deve rimanere, così come l’età di una persona non è un calcolo opzionale.
Nel momento in cui l’U.S.C. dovesse rilevare una difformità negli atti di stato civile che dovessero comportare la possibilità che la richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana non venga accolta, si deve procedere ad emanare un preavviso di diniego all’accoglimento della richiesta, ai sensi dell’art. 10-bis legge 241/1990, spiegando le ragioni ostative all’accertamento della linea di discendenza italiana, con il quale l’interessato potrebbe integrare la sua richiesta con altra e ulteriore documentazione che possa comprovare il legame di discendenza o, in alternativa, di sospendere il procedimento ai sensi dell’art. 2, comma 7 legge 241/1990, per un termine massimo di 30 giorni, al fine di consentire, con un termine di tempo maggiore, l’integrazione documentale richiesta. Qualora, al termine del periodo di sospensione concesso, non dovesse essere prodotta la documentazione necessaria, l’unica conclusione possibile del procedimento sarebbe in termini negativi (preceduta ovviamente dal preavviso ex art. 10-bis).
Il sistema digitale per la registrazione degli ingressi in area Shengen
Dal mese di aprile 2026 è entrato a regime in tutti gli stati dell'UE il nuovo 'Entry/Exit System', (EES), ovvero il sistema elettronico di registrazione dei cittadini di Paesi terzi che attraversano le frontiere esterne dell'UE per soggiorni di breve durata (massimo 90 giorni su un periodo di 180). Si tratta di un nuovo sistema che digitalizza la registrazione dei cittadini di Paesi terzi (ovvero non aventi la cittadinanza di uno dei 29 Paesi aderenti) in entrata e in uscita dallo spazio Schengen: a partire dal mese di aprile il timbro uniforme Schengen sui passaporti che veniva materialmente apposto al momento dell'ingresso nell'Area dall'autorità di frontiera sarà sostituito da registrazioni elettroniche dei dati anagrafici e biometrici.
Il nuovo sistema mira, dichiaratamente, a migliorare la sicurezza e la gestione delle frontiere, garantendo, contemporaneamente, la tutela dei dati personali dei viaggiatori.
Al primo ingresso o alla prima uscita dall'Area Schengen per cittadini di Paesi terzi, saranno raccolti i dati del passaporto, i dati biometrici (immagine del volto e impronte digitali) e le informazioni relative all'ingresso o all'uscita dal territorio dell'Unione: queste informazioni saranno registrate in un file digitale.
Agli ingressi successivi, invece, i controlli saranno più rapidi e veloci, essendo i dati già registrati nel sistema.
Come è noto, con l'entrata in vigore della legge 68/2007, 'per l'ingresso in Italia per missione, gara sportiva, visita, affari, turismo, ricerca scientifica e studio non è richiesto il permesso di soggiorno qualora la durata del soggiorno stesso sia non superiore a tre mesi', ma, 'al momento dell'ingresso o, in caso di provenienza da Paesi dell'area Schengen, entro otto giorni dall'ingresso, lo straniero dichiara la sua presenza, rispettivamente all'autorità di frontiera o al questore della provincia in cui si trova. In caso di inosservanza degli obblighi di cui al comma 2, salvo che il ritardo sia dipeso da forza maggiore, lo straniero è espulso... La medesima sanzione si applica qualora lo straniero, avendo presentato la dichiarazione di cui al comma 2, si sia trattenuto nel territorio dello Stato oltre i tre mesi o il minore termine stabilito nel visto di ingresso'
Per effetto della Circolare Min. Interno n. 32/2007 «Legge 28 maggio 2007, n. 68 - Soppressione del permesso di soggiorno per turismo - Iscrizione anagrafica dei discendenti di cittadini italiani per nascita» e della successiva Circolare n. 52/2007 «Iscrizione anagrafica per il riconoscimento della cittadinanza dei discendenti di cittadini italiani - Attuazione della legge n. 68/2007 sui permessi brevi», la presentazione del timbro uniforme Schengen sul passaporto cartaceo, unitamente alla ricevuta della dichiarazione di presenza in Italia entro 8 giorni dall'ingresso alla Questura o alle attività alberghiere, rende lo straniero regolarmente soggiornante per i primi 90 giorni dell'ingresso nell'Area e, se dotato della corretta documentazione di stato civile, gli permette di richiedere l'iscrizione anagrafica per incardinare il procedimento di riconoscimento della cittadinanza.
Al momento ai fini dell’iscrizione anagrafica dei cittadini che dovessero entrare in Italia con la nuova modalità di registrazione Shengen - laddove lo straniero non abbia modo di produrre alcuna prova della registrazione del proprio ingresso in Area Schengen, né in formato cartaceo, né digitale e qualora l'ufficio anagrafe non riesca, eventualmente, ad ottenere tale informazione dalla competente Questura - l'iscrizione anagrafica non potrà avvenire che successivamente al rilascio di un permesso di soggiorno.
In questo caso, sarà la Questura a dover valutare l'idoneità della documentazione in mano allo straniero al fine di incardinare la richiesta di riconoscimento della cittadinanza.
Al riguardo si rammenta che l'ufficiale di stato civile, in assenza di iscrizione anagrafica (impossibile per difetto di prova della regolarità del soggiorno) non ha titolo a valutare i documenti e, tanto meno, ad incardinare il procedimento di cittadinanza.
Documenti
Richiesta riconoscimento cittadinanza jure sanguinis
Modulo
Contatti
telefono: 0187-614.370
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Stato Civile
Riceve gli atti dello stato civile, rilascia estratti e certificati in base alle risultanze degli stessi.
Piazza Matteotti, 1
1938 Sarzana (Sp)
Trasparenza
Modalità di avvio
A richiesta degli interessati
Decorrenza termine
Dalla presentazione della richiesta
Fine termine
Per la residenza anagrafica: accoglimento dell'istanza: 2 gg. dalla richiesta (di Legge), salvo irricevibilità o, in mancanza, silenzio assenso al 45° giorno dalla richiesta, salvo preavviso di rigetto.
Per i procedimenti di riconoscimento presso l'ufficio di stato civile del Comune - 180 giorni, al netto dei tempi di risposta dei Consolati Italiani all'estero.;
per i procedimenti di trascrizione di atti e provvedimenti provenienti dai Consolati italiani all'estero- 180 giorni;
Per i procedimenti di trascrizione di ordinanze e atti provenienti dai Tribunali italiani- 180 giorni.
Tempo medio
La durata del procedimento dipende dalla quantità e tipologia di verifica da parte dell'uffici.
Silenzio assenso/Dichiarazione dell'interessato sostitutiva del provvedimento finale: No
Provvedimento finale
- Provvedimento di iscrizione anagrafica.
- Provvedimento di riconoscimento della cittadinanza italiana
Atti e documenti a corredo dell'istanza
Se la domanda non viene sottoscritta davanti al funzionario incaricato di ricevere la documentazione, deve essere allegato un documento d'identità personale.
Il personale dell'Ufficio Protocollo non è da considerarsi funzionario incaricato a ricevere la documentazione.
L’allegazione di un valido documento d’identità, difatti, non rappresenta un mero formalismo, ma piuttosto un onere fondamentale del sottoscrittore, configurandosi come l’elemento diretto a comprovare, non tanto le generalità del dichiarante, ma ancor prima l’imprescindibile nesso di imputabilità soggettiva della dichiarazione ad una determinata persona fisica.
Da ciò ne consegue che l’omessa allegazione del documento in questione, non integra una mera irregolarità suscettibile di correzione per errore materiale, ma un elemento che rende irricevibile la domanda.
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Titolare del potere sostitutivo
Dirigente del Servizio
Riferimenti normativi
Per l'iscrizione anagrafica:
L. 24 dicembre 1954 n.1228,
D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223,
Circolare Istat serie B n.29/1992
Circolare del Ministero dell’Interno n. 32/2007
Per il riconoscimento della cittadinanza italiana:
Artt. 1 e 7 della legge 13 giugno,1912, n. 555;
Sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 9 febbraio,1983;
Circolari del Ministero dell’Interno: n. K.28.1. dell’8 aprile 1991, n. 28 del 23 dicembre 2002, n. 32 del 13 giugno 2007 e n. 52 del 28 settembre 2007;
Legge 28 maggio 2007, n. 68;
Massimario di Stato civile - edizione 2012 - capitolo IV;
parere del Consiglio di Stato, sez. I, n.3759-2013 del 20/02/2019.
D.L. n.36 del 28/03/2025 convertito con L. n.74/2025
Circolare Ministero dell'Interno, Dipartimento per le libertà civili, n.1780 del 1/04/2025