Con l'entrata in vigore dell'art. 7 D.L. n. 223 del 04/07/2006, non è più obbligatorio far autenticare ad un notaio gli atti di vendita dei beni mobili registrati.
E' possibile richiedere l'autenticazione degli atti e delle dichiarazioni che riguardano il trasferimento di proprietà di beni mobili registrati anche agli uffici comunali, ai titolari degli Sportelli telematici dell'automobilista e agli Uffici Provinciali dell'A.C.I. e della Motorizzazione Civile.
Ai sensi dell'art. 815 del codice civile sono beni mobili registrati:
- Gli autoveicoli e rimorchi iscritti al PRA.
- Le navi e i galleggianti iscritti nei registri indicati dal codice della navigazione.
Da parte di questo Servizio nessuna consulenza può essere offerta per la compilazione del modulo, in quanto la competenza è solo relativa all'autentica e non anche ai termini del contratto.
Assistenza a tal riguardo può essere richiesta agli Sportelli Telematici dell'Automobilista.
La formulazione dell’art. 7 del D.L. 223/2006 non consente di ritenere sussistente la competenza del funzionario comunale relativamente all’accettazione di eredità in quanto:
- L’art. 7 del D.L. 223/2006 non consente tale interpretazione (non si tratta né di “atto di alienazione” né di “costituzione di un diritto reale di garanzia”).
- Il D.P.R. n. 445/2000 prevede la competenza del funzionario comunale SOLO per l’autentica della sottoscrizione di “istanze e dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà”.
Il funzionario comunale NON è tenuto a verificare il regime patrimoniale nel caso in cui il sottoscrittore sia coniugato.
Perciò la condizione di soggetto in comunione dei beni deve essere dichiarata al momento dell’autentica al funzionario che provvede all’autentica da parte degli interessati.
La procura speciale con la quale il proprietario del veicolo dà mandato ad un terzo di vendere lo stesso NON rientra nella competenza del funzionario comunale, ma rimane di esclusiva competenza del notaio. Si tratta infatti di un autonomo negozio giuridico.
Il subentro nel contratto di leasing non rientra nel concetto di “alienazione” e, quindi, NON rientra nella competenza del funzionario comunale.
L’autenticazione viene eseguita ai sensi dell’art. 7 del D.L. previa apposizione della sottoscrizione davanti al pubblico ufficiale che effettua l'autentica.
Se l’atto di vendita non viene redatto sul certificato di proprietà, deve essere autenticata la firma sia dell’acquirente sia del venditore.
Sottoscrizione
Il sottoscrittore dovrà effettuare la sottoscrizione, autografa, per esteso, non necessariamente in corsivo (è ammessa anche la sottoscrizione in stampatello)
Identificazione
Le modalità di identificazione sono quelle consuete e cioè mediante documento di identità o di riconoscimento valido (carta d'identità, patente, passaporto, permesso di soggiorno, etc.)
Responsabilità
Stante la formulazione letterale dell’art. 7 si ritiene che la persona che firma l’atto si assuma ogni responsabilità circa la titolarità della sua sottoscrizione, ossia circa il suo effettivo potere di rappresentanza.
Vincoli
La firma sulla dichiarazione deve essere apposta davanti al funzionario comunale incaricato dell'autentica.
Nel caso in cui l'interessato non fosse in grado di apporre la propria firma, potranno essere attivate le procedure previste dall'art.4 del D.P.R. n.445/2000.