Tutti i cittadini italiani o stranieri, residenti nel Comune di Sarzana, anche minorenni possono ottenere la Carta di Identità elettronica (CIE).
I cittadini italiani possono ottenere la CIE valida per l'espatrio.
I non residenti nel Comune di Sarzana, che siano impossibilitati a recarsi nel proprio Comune di residenza, possono richiedere, per motivati e comprovati motivi d'urgenzala, la CIE facendone richiesta all'Ufficio Anagrafe.
Per il rilascio del documento è necessaria la presenza fisica dell'interessato, anche se minore di età, non è possibile ottenere la carta d'identità per delega o procura.
Chi può presentare: I diretti interessati
Descrizione
Carte d’identità cartacee: dal 3 agosto 2026 non hanno più valore per l'estero, ma continueranno ad avere valore in Italia per alcune attività. Il Governo italiano con apposito decreto Legge n.108 del 26/06/2026, ha stabilito che le carte d'identità cartacee la cui validità avrebbe dovuto cessare il prossimo 3/08/2026, potranno ancora essere valide per le seguenti attività:
- fino alla data di scadenza riportata sul documento per i rapporti contrattuali, pubblico o privato, stipulati entro il 3 agosto 2026, nel quale la carta di identità in formato cartaceo sia stata utilizzata a fini di identificazione delle parti contraenti
- fino al 31/01/2027 ai fini dell’esercizio di diritti fondamentali e dell’accesso a prestazioni sanitarie, previdenziali e assicurative nonché nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i soggetti che erogano pubblici servizi, per la consegna di posta e atti giudiziari, per il ritiro o il deposito di denaro presso istituti bancari e istituti che erogano servizi finanziari o postali.
- Inoltre è stato deciso che fino al 31/12/2027 potrà essere rilasciato un Documento d’Identità Provvisorio di validità non superiore ai 6 mesi, non rinnovabile, conforme al modello stabilito a livello ministeriale e che dovrà essere restituito al Comune al momento del rilascio della CIE. In relazione a questo nuovo documento cartaceo valido per l'espatrio, si rimanda a quanto riportato nel capitolo "Casi particolari".
Una delle caratteristiche che differenzia in modo sostanziale le CIE dal documento cartaceo, è il possesso dei requisiti di sicurezza previsti dall’Unione Europea (Regolamento UE 1157/2019), requisiti che dovranno avere tutti i documenti pubblici rilasciati dagli stati dell’Unione a decorrere dal 3 agosto 2026, comprese le carte d’identità.
La Carta d’Identità Elettronica - in breve CIE - è il documento personale che attesta l’identità del cittadino, realizzata in materiale plastico, delle dimensioni di una carta di credito e dotata di sofisticati elementi di sicurezza e di un microchip a radiofrequenza che memorizza i dati del titolare.
La foto è stampata al laser, per garantire un’elevata resistenza alla contraffazione.
Sul retro della Carta il Codice Fiscale è riportato anche come codice a barre.
Al momento della richiesta verranno raccolte anche le impronte digitali, che verranno inserite nel documento stesso (la raccolta delle impronte è obbligatoria come previsto dall'art.3, c.2, del Regio Decreto n.773/1931, come modificato dall'art.40, c.2, lett. a) del D. Legge n.1/2012).
In caso di rifiuto da parte del cittadino a rilevare le impronte digitali, il documento non potrà essere rilasciato.
Anche per la CIE i genitori dovranno esprimere il consenso scritto per l’espatrio dei figli minorenni.
I dati del titolare presenti sul documento sono: Comune emettitore - Nome del titolare - Cognome del titolare - Luogo e data di nascita - Sesso - Statura - Cittadinanza - Immagine della firma del titolare -Validità per l’espatrio - Fotografia - Immagini di 2 impronte digitali (un dito della mano destra e un dito della mano sinistra) - Genitori (nel caso di carta di un minore di anni 14) - Codice fiscale - Estremi dell’atto di nascita - Indirizzo di residenza - Codice fiscale sotto forma di codice a barre.
Come fare
La CIE si può richiedere sin da 6 mesi prima dalla scadenza della propria Carta d’identità (o in seguito a smarrimento, furto o deterioramento) presso l’Ufficio Anagrafe del Comune di residenza.
E’ necessario presentarsi con la vecchia carta di identità oppure la denuncia di smarrimento/furto, il codice fiscale (tessera sanitaria) e una fototessera.
L’operatore dell’anagrafe provvederà a raccogliere tutte le informazioni necessarie e rilascerà al titolare della carta una ricevuta con valore di documento di riconoscimento fino al ricevimento del nuovo documento.
I tempi necessari per la richiesta del documento allo sportello dell’anagrafe saranno decisamente più lunghi rispetto a quelli attuali (circa 15 minuti per la CIE rispetto ai 7-8 del documento cartaceo), in quanto i dati da raccogliere sono più numerosi e complessi.
Cosa serve
carta d'identità scaduta o, in caso di primo rilascio, documento d'identità valido (passaporto, patente, libretto di pensione con foto).
1 fotografia formato tessera (cm.3,5 x 4,5), recente (effettuata da non oltre 6 mesi), frontali, senza occhiali. Le caratteristiche tecnico-qualitative delle fotografie per le carte d'identità, sono state previste e definite dal Ministero dell'Interno con nota n.400/A/2005/1501/P/23.13.17 del 5/12/2005.
Per il cittadino è anche possibile portare una fotografia su supporto digitale USB rispettando, oltre alle suddette caratteristiche, anche le seguenti: definizione immagine: almeno 400 dpi - dimensione del file: massimo 500kb - formato del file: JPG. Per informazioni dettagliate consultare le modalità di acquisizione della fotografia.
I cittadini stranieri non comunitari devono mostrare il permesso di soggiorno, in quanto la durata della CIE può avariare a seconda della tipologia del permesso in loro possesso. inoltre: Il richiedente deve presentarsi personalmente all'Ufficio Anagrafe al momento della richiesta, se si tratta di minore deve essere accompagnato da almeno un genitore. Per i minori di anni 18, la carta d'identità deve essere richiesta da almeno un genitore (che deve anche effettuare il riconoscimento del minore: minore e genitore/i devono presentarsi entrambi e contemporaneamente all'Ufficio Anagrafe).
Serve l'autorizzazione di entrambi i genitori per renderla valida per l'espatrio (atto di assenso); nel caso in cui non sia possibile ottenere l'assenso di entrambi i genitori, può essere richiesto il nulla osta al Giudice Tutelare.
In caso di mancanza di assenso dei genitori o del Giudice Tutelare, il documento verrà rilasciato non valido per l'espatrio.
Fino al compimento dei 14 anni i minori italiani possono espatriare solo se:
accompagnati da almeno un genitore o da chi ne fa le veci (es: tutore, esercente la capacità genitoriale).
In seguito all'entrata in vigore del D.L 20 gennaio 2012, n.1 (art.40) sul retro della Carta d'identità valida per l'espatrio dei minori di anni 14 deve essere indicato il nome dei genitori;
affidati ad un accompagnatore munito di attestazione di accompagnamento
affidati con dichiarazione di accompagnamento dai genitori o dagli esercenti la potestà genitoriale ad un Ente (es: compagnia aerea).
Tutto ciò è necessario per impedire espatri illegali di minori per conto di terzi.
Compiuti i 14 anni i minori possono viaggiare senza accompagnatori sia in ambito UE che per destinazioni extra UE (con passaporto).
Per le persone con figli minori, il richiedente dichiara di avere l'assenso da parte dell'altro genitore avente la capacità genitoriale, di cui può anche essere, non obbligatoriamente, presentata l'autorizzazione scritta (in questo caso rilascio di una CIE non valida per l'espatrio), in mancanza di dichiarazione del richiedente o di autorizzazione scritta da parte dell'altro genitore, il documento verrà rilasciato non valido per l'espatrio.
L'atto di assenso può essere sostituito dal nulla osta del Giudice Tutelare.
Ai cittadini stranieri viene rilasciato il documento non valido per l'espatrio. Anche per i minori stranieri il documento deve essere richiesto da un genitore.
In caso di furto o smarrimento occorre presentare l'originale della denuncia rilasciata dall'Autorità di Pubblica Sicurezza o alla Stazione dei Carabinieri.
In caso di deterioramento, l'interessato dovrà fare richiesta di nuovo documento, consegnando il precedente originale deteriorato.
Nel caso in cui il richiedente sia sprovvisto di un documento d'identità personale o, nel caso di minori, non sia possibile effettuare il riconoscimento da parte dei genitori o del tutore, il riconoscimento potrà essere fatto tramite due testimoni (fidefacenti), che conoscono personalmente il richiedente, conosciuti dal funzionario che deve rilasciare il documento, maggiorenni, di cittadinanza italiana o se stranieri residenti in Italia, capaci di agire. Nel caso in cui non fosse possibile procedere al riconoscimento nemmeno con tale modalità, la carta d'identità verrà rilasciata una volta che l'identificazione del richiedente sia stato effettuato dagli organi di Pubblica Sicurezza (art.289 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza).
Cosa si ottiene: Carta d'Identità Elettronica CIE.
Tempi e scadenze (Come e quando richiederla)
Per richiedere la CIE è necessario chiedere un appuntamento.
Il rinnovo può essere richiesto 6 mesi prima della data di scadenza stessa.
Nel caso in cui il cittadino sia in possesso del documento cartaceo, il rinnovo può essere richiesto anche prima di tale periodo.
Validità
La validità della CIE è diversa a seconda all’età del titolare:
3 anni per i minori di 3 anni;
5 anni per i minorenni di età compresa tra i 3 e i 17 anni;
10 anni per i maggiorenni;
3 anni per i cittadini stranieri con permesso di soggiorno per motivi di protezione internazionale.
Illimitata per i cittadini che al momento del rilascio del nuovo documento hanno compiuto il 70° anno di età (dal 30/07/2026, vd. oltre)
La scadenza del documento corrisponderà all'ultimo compleanno utile, immediatamente anteriore al termine dei 10 anni di validità del documento, decorrenti dalla data di emissione, al fine di rispettare quanto disposto dall'art.4 del Regolamento U.E. 2019/1157.
Nel caso di impedimento temporaneo a rilevare le impronte digitali (non a causa di un rifiuto da parte del cittadino), il documento avrà la durata limitata ad un anno.
Qualora l'impedimento alla rilevazione delle impronte non fosse temporaneo o evidente (come nel caso dell'amputazione di dati o mani), è possibile il rilascio del documento con la scadenza non ridotta ad un anno, previa presentazione di documentazione medica che attesti l'impedimento permanente.
Anche per la CIE i genitori dovranno esprimere il consenso scritto per l’espatrio dei figli minorenni.
Durata della CIE per le persone con oltre 70 anni al momento del rilascio
Il decreto legge 19 febbraio 2026 n. 19, all’art. 6, comma 2, prevede che, a decorrere dal 30 luglio 2026, la carta d’identità elettronica, rilasciata alle persone che hanno raggiunto o superato i 70 anni all’atto del suo rilascio, avrà una durata temporale illimitata e continua ad essere comunque documento utilizzabile al fine dell’espatrio.
Quelle emesse precedentemente al 30/07/2026 saranno valide oltre i 10 anni in Italia ma non all'estero
L’interessato avrà comunque la facoltà di chiederne il rinnovo alla normale scadenza dei dieci anni al fine del rilascio della "Certification Authority” del Ministero dell'Interno, necessaria per l'identificazione sicura e l'accesso ai servizi online della Pubblica Amministrazione e dei privati, garantendo l'identità digitale dell'utente.
La durata illimitata non si applica:
nei confronti dei cittadini ultrasettantenni richiedenti protezione internazionale, per i quali la durata del documento è limitata a 3 anni;
nei confronti di coloro per i quali non è possibile acquisire le impronte digitali, per i quali viene rilasciata un documento con validità non superiore a 12 mesi.
Ulteriore precisazione relativamente il passaggio attraverso i varchi automatici di frontiera.
Nei primi 10 anni di vita della CIE il documento potrà essere utilizzato anche nei sistemi automatici di controllo, ma trascorso tale periodo, la CIE continuerà ad essere valida come documento d'identità, riconoscimento e per l'espatrio, ma l'attraversamento della frontiera potrà avvenire soltanto mediante controllo a vista.
Tempi per la richiesta di rilascio del nuovo documento
Di norma la carta d'identità è rilasciata, per quanto riguarda il documento d'identità provvisorio o per la richiesta della CIE, a vista; ma nel caso in cui emergano problemi relativi al riconoscimento, alle dichiarazioni rilasciate dal richiedente o altre situazioni in cui debbano essere effettuati degli approfondimenti, i tempi possono essere maggiori, fino a 30 giorni cime disposto dall'art. 2 della L. n.241/1990
I tempi di consegna del nuovo documento: si dovrà attendere per averlo
La CIE non viene consegnata al momento della richiesta, come avveniva con la vecchia carta d'identità cartacea, ma è stampata dall’Istituto Poligrafico Zecca dello Stato di Roma e spedita direttamente al cittadino entro 15 giorni dalla richiesta, tramite raccomandata, presso il Comune o ad un indirizzo da lui indicato al momento della richiesta.
La spedizione al domicilio del richiedente avverrà a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno a cura di Poste Italiane.
Il documento potrà essere consegnato esclusivamente al cittadino o a persona da lui appositamente delegata e nel caso di inoltro presso un indirizzo privato, qualora al momento della consegna il cittadino non fosse presente verrà rilasciato un avviso nella cassetta delle lettere, sul quale è indicato un numero verde (803.160 servizio clienti di Poste Italiane) che sarà possibile contattare entro i primi 4 giorni dal rilascio dell'avviso con il quale si potrà richiedere:
che l'invio venga nuovamente recapitato all'indirizzo del destinatario;
che l'invio venga messo a disposizione presso un ufficio postale.
Nel caso in cui non venisse fatta alcuna telefonata al numero verde, la CIE, a partire dal 6° giorno successivo al tentativo di consegna, potrà essere ritirata presso l'ufficio postale, dove rimarrà in giacenza per 30 giorni.
Trascorso anche tale periodo senza che il documento sia ritirato, verrà trasmesso al Comune dove rimarrà in giacenza sino al suo ritiro e i tempi di trasmissione da Poste Italiane al comune non sono certi.
Sull'avviso di giacenza è anche indicato un codice di 12 cifre, con il quale è possibile effettuare delle ricerche direttamente sul sito di Poste Italiane.
Si comunica che il Comune non ha alcuna possibilità di intervenire o verificare i tempi e le modalità di consegna della CIE da parte del vettore.
Quanto costa
Il costo della CIE, previsto in euro 22,50, oppure €.27,50 in caso di smarrimento, deterioramento o cittadini non residenti, ai quali verrà rilasciata esclusivamente per casi comprovati di estrema urgenza per cui non sia possibile recarsi c/o il Comune di residenza, in contanti o tramite pos allo sportello dell’anagrafe al momento della richiesta e comprendono anche le spese di spedizione. Di tale cifra 16,79 euro sono destinati allo Stato mentre la cifra restante rimane al Comune.
Vincoli: (validità per l'espatrio).
L’interessato che intenda giovarsi dell’equipollenza, prevista dalle norme in vigore, della carta d’identità al passaporto, ovvero voglia richiederla con validità per l'espatrio, deve sottoscrivere, in sede di richiesta, una dichiarazione di non trovarsi in alcune delle condizioni ostative al rilascio del passaporto di cui all’art. 3, lettere a), b), d), e), g) della legge 21 novembre 1967, n. 1185.
In mancanza di tale sottoscrizione, il documento verrà rilasciato con l’annotazione: “documento non valido ai fini dell’espatrio”. Art.3, L. n.1185/1967.
Non possono ottenere il passaporto:
a) coloro che, essendo a norma di legge sottoposti alla responsabilità genitoriale o alla potestà tutoria, siano privi dell'assenso della persona che la esercita e, nel caso di affidamento a persona diversa, dell'assenso anche di questa; o, in difetto, della autorizzazione del giudice tutelare;
b) i genitori che, avendo prole minore, non ottengano l'autorizzazione del giudice tutelare; l'autorizzazione non è necessaria quando il richiedente abbia l'assenso dell'altro genitore, o quando sia titolare esclusivo della responsabilità genitoriale sul figlio ovvero, ai soli fini del rilascio del passaporto di servizio, quando sia militare impiegato in missioni militari internazionali;
c) Abrogato;
d) coloro che debbano espiare una pena restrittiva della libertà personale o soddisfare una multa o ammenda, salvo per questi ultimi il nulla osta dell'autorità che deve curare l'esecuzione della sentenza, sempreché la multa o l'ammenda non siano già state convertite in pena restrittiva della libertà personale, o la loro conversione non importi una pena superiore a mesi 1 di reclusione o 2 di arresto;
e) coloro che siano sottoposti ad una misura di sicurezza detentiva ovvero ad una misura di prevenzione prevista dagli articoli 3 e 4 della L. n.1423/1956;
f) Abrogato;
g) coloro che, essendo residenti all'estero e richiedendo il passaporto dopo il 1° gennaio dell'anno in cui compiono il 20° anno di età, non abbiano regolarizzato la loro posizione in rapporto all'obbligo del servizio militare.
Art.3-bis L. n.1185/1967 (articolo aggiunto dal D.L. n.69 del 13/06/2023):
Coloro nei cui confronti l’'autorità giudiziaria abbia inibito "il rilascio del passaporto al genitore avente prole minore, quando vi è concreto e attuale pericolo che a causa del trasferimento all'estero questo possa sottrarsi all'adempimento dei suoi obblighi verso i figli.”.
La carta d’identità o il passaporto sono documenti ancora necessari per i viaggi in aereo.
Casi particolari
Particolari casi di urgenza
L’Ufficio Anagrafe rilascia solo la Carta di Identità Elettronica (CIE), che sostituisce il tradizionale modello cartaceo.
L'art.11 del D.L. n.108/2026 ha previsto un nuovo documento provvisorio d'identità, quale strumento del tutto eccezionale che si pone al di fuori dei parametri definiti dal Regolamento UE n.2025/1208, in base al quale gli Stati membri non possono più rilasciare documenti d'identità equipollenti al passaporto, nello spazio europeo, privi dei requisiti di sicurezza, che in Italia sono garantiti solo dalla CIE.
Il nuovo documento provvisorio mira ad intervenire in caso di assoluta urgenza e necessità di un documento immediato per un viaggio all'estero all'interno della UE o in quei Paesi nei quali non è richiesto il passaporto.
Tale previsione si rivela comunque controversa in quanto l'Italia non ha titolo per imporre agli altri Stati l'accettazione di un documento diverso da quanto prevedono le normative europee. Si rammenta che la carta d'identità cartacea dal 3 agosto 2026 non potrà essere più rilasciata per nessun motivo, nemmeno per motivi d'urgenza.
Documento provvisorio d'identità
Tale documento verrà rilasciato esclusivamente in casi di urgenza dimostrata documentalmente.
Quali motivi di urgenza si intendono i viaggi, sia in Italia che all'estero, che possono essere documentati con prenotazioni (anche alberghiere) o titoli di viaggio.
Il documento potrà essere rilasciato dai Comuni solo fino al 31/12/2027 e ha una validità di 6 mesi e non è rinnovabile.
Il documento avrà comunque valore quale documento di riconoscimento sul territorio nazionale.
Per il rilascio del documento:
- il cittadino richiedente deve comunque prima fare richiesta della CIE;
- al cittadino richiedente non dovrà essere stato rilasciato in precedenza un analogo documento provvisorio;
- dovranno essere fornite 3 foto formato tessera (cm.3,5 x 4,5), recenti (effettuate da non oltre 6 mesi), frontali, senza occhiali scuri e senza copricapi.
Le caratteristiche tecnico-qualitative delle fotografie per le carte d'identità, sono state previste e definite dal Ministero dell'Interno con nota n.400/A/2005/1501/P/23.13.17 del 5/12/2005.
Nel documento non è necessaria l'indicazione dello stato civile e della professione, che possono essere espressamente richieste dall'interessato al momento della richiesta di rilascio.
Per il rilascio ai minori serve l'assenso di entrambi i genitori o del tutore, con le medesime modalità per il rilascio della CIE
Costi: €. 0,50.
Richiedenti non residenti nel Comune di Sarzana
Il documento provvisorio può essere rilasciato anche da un Comune diverso da quello di residenza (è comunque obbligatorio che la persona sia iscritta nell'Anagrafe della popolazione di un Comune italiano).
Nel caso di rilascio da parte di un Comune diverso da quello di residenza, questo è possibile nel caso in cui la persona sia temporaneamente dimorante nel Comune.
Comune di dimora
Spetta al cittadino comprovare che è effettivamente e non casualmente dimorante nel Comune.
Rientrano in tale categoria tutti coloro che siano in grado di comprovare di essere temporaneamente dimoranti nel Comune: ricoverati in case di cura o altre strutture sanitarie o socio-sanitarie, temporaneamente ospiti di amici e parenti, in grado di comprovare tale condizione, coloro che hanno una sede di lavoro nel Comune, comunque tutti coloro che definiremmo dimoranti ma non ancora, per le più svariate ragioni, residenti.
Pertanto deve essere acquisita la documentazione che comprovi l’effettiva dimora.
Se nel caso dei ricoverati e domiciliati in strutture ciò sarà agevole, nel caso di chi è semplicemente ospite temporaneo di privati (ma anche in hotel o alloggi di varia natura) l’interessato dovrà produrre qualsiasi elemento oggettivo in grado di dimostrare la sua condizione particolare di temporaneamente dimorante.
Richiedenti impossibilitati per motivi di salute a muoversi dalla propria abitazione
Per le persone che per motivi di salute, eventualmente documentabili, non possono muoversi dalla propria abitazione, è possibile comunque chiedere il rilascio della CIE, con le modalità descritte alla seguente pagina di questo sito.
A tali persone non verranno prese le impronte digitali. In questi casi il documento avrà la durata limitata ad un anno.
Cittadini italiani residenti all'estero
La CIE potrà essere rilasciata esclusivamente ai cittadini italiani regolarmente residenti nella propria circoscrizione consolare, che siano già registrati nello schedario consolare e i cui dati anagrafici siano già presenti nella banca dati A.I.R.E. (Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero) del Ministero dell'Interno.
La richiesta può essere presentata da tali cittadini utilizzando la piattaforma "Prenota online" o il diverso canale messo a disposizione dall'ufficio consolare competente per territorio e consultabile sul suo sito internet.
Dalla richiesta alla data stabilita per l'appuntamento trascorrono almeno 15 giorni, necessari all'ufficio consolare per l'esecuzione del riscontro dei dati anagrafici e per la soluzione di eventuali disallineamenti.
Il giorno stabilito per l'appuntamento l'interessato deve sottoscrivere l'apposito modulo di richiesta, presentare una foto formato tessera e la ricevuta del pagamento del costo del documento.
Inoltre, ad eccezione dei minori di anni 12, occorre che l'ufficio acquisisca le impronte digitali e la firma, che sono registrate in sicurezza esclusivamente all'interno del microchip presente nella CIE.
Risulta indispensabile che l'atto di nascita dell'interessato sia stato già trascritto nei registri di stato civile del Comune di riferimento, in considerazione che gli estremi della trascrizione devono essere riportati sulla CIE.
Nell'ipotesi in cui i dati anagrafici non fossero completamente coincidenti, l'operatore consolare sospende la procedura di rilascio e invia la richiesta di convalida dei dati di attribuzione del codice fiscale al Comune di iscrizione AIRE che, verificati i dati e apportate eventuali modifiche, attribuisce il predetto codice attraverso il sistema ANPR.
Ultimata la procedura, i dati del cittadino sono inviati dal Consolato al centro di produzione nazionale dell'Istituto Poligrafico Zecca dello Stato, che produce materialmente il documento.
Salvo casi particolari, la CIE dovrebbe arrivare per posta entro 15 giorni dalla richiesta in Consolato o dal perfezionamento della pratica, e il richiedente potrà verificare il tracciamento della spedizione sul sito di Poste Italiane.
Dal 1° giugno 2026 la CIE potrà essere richiesta da parte degli iscritti all'AIRE anche presso un qualsiasi Comune italiano (art.5, commi 2 e 3 della L. n.11/2026, che ha modificato l'articolo 22, comma 1, del D.Lgs. n.71/2011)
Il documento rilasciato a minori di anni 14 figlio di coppia monogenitoriale
Ai sensi del DM del 31 gennaio 2019, sulla CIE valida per l'espatrio rilasciata ai minori di età inferiore agli anni 14, sono riportati, ove richiesto, il nome e il cognome del padre e della madre o di chi ne fa le veci.
In un giudizio concernente le modalità di rilascio della carta d'identità ad un minore nell'ambito di una coppia omogenitoriale, la Corte di Cassazione, con sentenza n. 9216 dell'8 aprile 2025, ha stabilito che il suddetto documento rechi la dicitura "genitori"', al fine di assicurare la corrispondenza dei dati personali alla realtà giuridica familiare risultante dai registri dello stato civile.
Ciò posto, al di fuori dei casi che presentino analoghi presupposti, sulla CIE valida per l'espatrio rilasciata ai minori di età inferiore agli anni 14 è riportata la dicitura "padre" e "madre" ai sensi del citato decreto interministeriale.
Procedure collegate all'esito
In considerazione che la ricevuta che viene rilasciata al momento della richiesta della CIE, è un documento di riconoscimento, al pari delle carte d'identità, passaporto, patente, permesso di soggiorno (vedi Circolare del Ministero dell'Interno n.2 del 14/02/2018 e la Circolare n.9 del 16/07/2019), quali motivi di urgenza si intendono i viaggi, sia in Italia che all'estero, che possono essere documentati con prenotazioni (anche alberghiera) o titoli di viaggio, in quanto la ricevuta, in particolare per i viaggi all'estero, non è riconosciuta come documento valido per il viaggio e/o l'espatrio.
Ulteriori informazioni
Il rinnovo del documento può essere richiesto 180 giorni prima della data di scadenza.
Nel caso in cui il cittadino sia in possesso del documento cartaceo, il rinnovo può essere richiesto anche prima di tale periodo.
La carta d'identità valida per l'espatrio NON riporta la scritta "non valida per l'espatrio".
Nella CIE non è prevista l’indicazione dello stato civile, della professione, dei segni particolari e del colore di occhi e capelli, che erano invece presenti nella versione cartacea.
Per sapere quali siano i paesi stranieri in cui è possibile recarsi con la carta d'identità, è necessario informarsi presso le Questure o i Commissariati di P.S. o sul sito "Viaggiare sicuri" del Ministero degli Affari Esteri.
I cittadini fisicamente impossibilitati a recarsi presso l'Ufficio Anagrafe, possono contattare gli operatori per ottenere le informazioni e le modalità per ottenere il documento a domicilio.
Una nuova carta d'identità può essere richiesta prima della scadenza di quella precedente, se vengono modificati i dati anagrafici (cognome, nome, luogo di nascita, data di nascita, cittadinanza), o in caso di smarrimento, furto o deterioramento.
Nel caso di cambio di indirizzo, il documento non viene sostituito in quanto si tratta di dati non utili al riconoscimento della persona.
Dichiarazione per la donazione degli organi.
Al momento della richiesta della carta d'identità, è possibile sottoscrivere la dichiarazione per la donazione dei propri organi.
Nel caso in cui la carta d'identità già scaduta sia stata smarrita o venisse rubata, si consiglia vivamente di farne denuncia alle autorità di Pubblica Sicurezza, in quanto le normative prevedono che in alcuni casi il documento scaduto possa comunque essere utilizzato.
Cosa sono PIN e PUK e come utilizzarli
Assieme alla CIE il cittadino riceve due codici di sicurezza, il PIN e il PUK.
Tali codici vengono forniti in due parti, la prima delle quali è contenuta sempre nell’ultimo foglio della ricevuta cartacea fornita dall’operatore comunale al termine della richiesta di rilascio presso lo sportello.
La seconda parte è contenuta nella lettera di accompagnamento presente nella busta con cui il cittadino riceve la CIE. Il cittadino deve unire le due metà e conservare con cura i due codici così ottenuti. Essi sono necessari nel momento in cui si utilizza la CIE per accedere ai servizi digitali in rete, mediante Entra con CIE oppure quando si utilizza il documento con il Software CIE come descritto nel manuale d’uso di quest’ultimo.
Nel dettaglio, il codice PIN (Personal Identification Number) è necessario per abilitare l’accesso vero e proprio per il tramite della CIE mentre il PUK (Personal Unblocking Number) è necessario per sbloccare il PIN a seguito di tre tentativi errati di immissione, impostando, eventualmente, un nuovo valore.
Lo sblocco del PIN mediante il PUK è possibile da computer mediante il Software CIE e da smartphone mediante l'App CIE ID. Dieci tentativi errati di immissione del PUK durante la procedura di sblocco PIN, comportano il blocco irreversibile della CIE. Nel caso in cui si sia smarrita una o entrambe le metà dei codici PIN e PUK è possibile richiedere la ristampa richiedendola al seguente indirizzo email:
È possibile richiedere esplicitamente la ristampa cartacea anche della seconda metà dei codici, fornendo apposita delega all’operatore comunale. Il modulo di delega viene fornito da quest’ultimo che si serve della procedura telematica di ristampa messa a disposizione dal Ministero dell’Interno. PIN e PUK della CIE hanno lo stesso principio di utilizzo di quelli di una SIM per il cellulare.
CIE 3.0, tutti gli usi digitali della nuova carta d’identità
La carta d’identità elettronica (CIE) 3.0 è una piattaforma che va ben oltre l’accertamento dell’identità fisica. Dall’uso come token di autenticazione per SPID L3, al riconoscimento per la firma di un contratto, al controllo accessi su mezzi pubblici o badge, ecco perché CIE 3.0 è uno dei documenti più avanzati d’Europa.
Dal punto di vista funzionale, la CIE 3.0 (il numero si riferisce alla versione delle specifiche del chip) è una carta che permette l’accertamento dell’identità fisica e dell’identità digitale, in linea con quanto necessario per il riconoscimento in Europa. Ma è anche molto di più: grazie alla interfaccia NFC è infatti possibile usarla con smartphone e altri terminali di possibilità ed è conforme ai requisiti di sicurezza ICAO MRTD, a cui tutte le carte d’identità europee dovranno convergere tra circa due anni.
La funzionalità identità digitale della CIE 3.0
La funzionalità “Identità Digitale” è implementata dall’applicazione ECC IAS (European Citizen Card, Identification, Authentication, Signature).
Sulla carta è presente una chiave privata e un certificato di autenticazione X.509, con codice fiscale, nome e cognome del titolare. Il certificato è firmato dalla Certification Authority (CA) del Ministero dell’Interno, presente nelle liste di autorità di certificazione pubblicate dall’Agenzia per l’Italia Digitale.
La CIE potrà essere utilizzata come strumento di identità digitale LoA4 (ISO 29115) per usufruire di servizi erogati dagli altri stati membri. Con la CIE si realizza così uno strumento di identità digitale equivalente a uno SPID L3 in cui il legame tra la persona fisica, i suoi dati anagrafici e l’identità digitale viene formato e garantito in piena sicurezza dallo Stato.
La CIE 3.0 e Spid
Oltre a realizzare uno strumento di identità digitale in sé, la CIE è anche utilizzabile come token di autenticazione per SPID L3, poiché basata su certificati digitali e chiavi private sicuramente memorizzate. Il processo di federazione degli erogatori di servizi è estremamente semplice, in quanto il sistema si presenta come un identity server SAML 2, compatibile.
SPID
Allo scenario accennato sopra, se ne aggiungono diversi altri, come ad esempio:
CIE come secondo fattore di autenticazione su mobile: in presenza di credenziali già assegnate ad un utente nel contesto di un’organizzazione, la carta può essere utilizzata per generare una One Time Password (OTP): non vi è più bisogno di creare un oggetto fisico per timbrare, è sufficiente rendere disponibile un’applicazione che utilizza il codice fiscale per collegare le credenziali fornite dall’azienda al certificato della CIE.
CIE per l’autenticazione su desktop e mobile: sebbene i contenuti in Internet vengano sempre più spesso consumati via mobile, vi sono alcuni casi in cui l’interazione avviene da desktop. In questi casi, si può utilizzare lo smartphone come un lettore NFC “collegato” al desktop tramite un meccanismo di push-notification che invoca un’applicazione in grado di interagire con la CIE. Una possibile applicazione è quella di poter accedere ai servizi della Pubblica Amministrazione che, in alcune situazioni (ad esempio, si pensi all’iscrizione dei figli a scuola), richiedono l’inserimento di molti dati da tastiera, operazione scomoda da smartphone.
On-boarding digitale: processo di fondamentale importanza per il successo sul mercato nel settore bancario e fintech in cui vi è una forte spinta alla digitalizzazione dei servizi, al fine di proporre ai clienti offerte sempre più mirate e personali. La CIE può giocare un ruolo importante per il riconoscimento certo e l’acquisizione dei dati per la sottoscrizione di un contratto.
Nonostante si sia riconosciuta la centralità dell’uso combinato della CIE 3.0 con dispositivi mobili grazie all’interfaccia NFC, il Poligrafico ha reso disponibili anche dei middleware per diversi sistemi operativi per permettere l’utilizzo di lettori NFC che si collegano al computer via porta USB.
La Carta d’Identità Elettronica e l’App CieID
La Carta d’Identità Elettronica è il documento d’identità fisico e digitale dei cittadini italiani che permette l’accertamento dell’identità del possessore e l’accesso ai servizi online delle Pubbliche Amministrazioni.
A seconda del servizio richiesto, i cittadini possono autenticarsi tramite tre livelli di sicurezza:
- Livello 1: accesso mediante una coppia di credenziali (username e password);
- Livello 2: accesso mediante le credenziali di livello 1 e l’aggiunta di un secondo fattore di autenticazione che certifichi il possesso di un dispositivo (ad esempio, l’utilizzo di un codice temporaneo OTP oppure la scansione di un QR code);
- Livello 3: accesso mediante l’utilizzo di lettore o uno smartphone dotato di tecnologia NFC per la lettura della CIE.
Oltre ad abilitare alcune funzionalità della propria Carta d’Identità Elettronica, grazie all’App CieID è possibile accedere ai servizi della PA in maniera veloce e semplice utilizzando tutti i livelli di sicurezza.
Per il massimo livello di sicurezza è necessario avere uno smartphone dotato di tecnologia NFC, avvicinando semplicemente la CIE al telefono. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito: www.cartaidentita.interno.gov.it.
Servizi PINless
La CIE 3.0 è utilizzabile anche in scenari ‘PINless’ dove il tipo di applicazione non richiede l’inserimento di un PIN, come ad esempio per controllo accessi o trasporto pubblico. Nel chip è presente il NIS (Numero Identificativo Servizi), leggibile liberamente e associato al codice fiscale nel sistema di emissione. Se è richiesta maggiore sicurezza, il NIS può essere usato in modalità ‘autenticata’, mediante la verifica di una firma dinamica.
La CIE come firma digitale
Tra le varie funzioni si può usare la CIE per firmare digitalmente, nei formati PAdES e CAdES; la procedura è diversa a seconda che si utilizzi un computer fisso o un dispositivo mobile. Per maggiori informazioni è possibile collegarsi a questo link: https://www.cartaidentita.interno.gov.it/info-utili/firma-con-cie/
Garanzia dei dati richiesti per l'emissione della CIE
L'emissione della CIE richiede la rilevazione di numerosi dati, molti dei quali già nelle banche dati della Pubblica Amministrazione, quali quelli anagrafici o il codice fiscale, ma vengono obbligatoriamente raccolti anche dati biometrici, quali la firma e, soprattutto, le impronte digitali.
La sicurezza relativa alla raccolta, gestione e conservazione di tali dati, è garantita a livello normativo dalle disposizioni contenute dal decreto del Ministero dell'Interno del 23/12/2015, nel quale, in particolare nell'allegato B, sono contenute le modalità tecniche per l'emissione della CIE.
Al riguardo si è espresso in più riprese il Garante della Privacy, in particolare con il parere del 17/12/2015, e la Corte di Giustizia dell'Unione Europea con la sentenza n.61/22 del 21/03/2024 a cui si rimanda.
In particolare nella sentenza della CGUE riconosce che astrattamente la rilevazione delle impronte digitali allo sportello e la successiva memorizzazione nei chip delle CIE costituisca una limitazione, sia del diritto al rispetto della vita privata, quanto del diritto alla protezione dei dati personali. Non va infatti dimenticato che le impronte digitali, in quanto dati biometrici, costituiscono dati "particolari", il cui trattamento può comportare rischi significativi per la libertà e i diritti fondamentali degli individui.
Tuttavia, richiamando anche la giurisprudenza comunitaria, la Corte ha chiarito che tali diritti non possono essere letti come dogmi assoluti. La suddetta limitazione è stata pertanto ritenuta legittima, proporzionata e ponderata, poiché il Regolamento (UE) 2019/1157 prevede adeguate garanzie a protezione dei dati personali, e l'accesso a tali dati è limitato esclusivamente al personale autorizzato per la verifica dell'autenticità del documento e dell'identità del titolare, mediante lettura del supporto di memorizzazione della CIE.
Firma con CIE - CIESign
La Carta di Identità Elettronica (CIE) è rilasciata dallo Stato italiano e può essere utilizzata come dispositivo di firma elettronica avanzata (FEA) per firmare documenti elettronici.
È possibile apporre una firma con CIE su file di qualsiasi estensione (.pdf, .jpg, .png…). Le tipologie di firma consentite sono:
- “PAdES” – se si intende produrre un file PDF firmato digitalmente;
- “CAdES” – per tutte le altre tipologie di file.
Per firmare un file con la Carta di Identità Elettronica occorre esserne materialmente in possesso (modalità di firma “in locale”), e conoscere il PIN.
Attualmente sono disponibili due modalità di firma:
- “Desktop” – la firma elettronica avviene tramite un computer collegato a un lettore di smart card contactless per la lettura della CIE, su cui deve essere installato il “Software CIE“. La verifica della firma elettronica nella modalità Desktop può essere effettuata con l’App “CieID”;
- “Mobile” – la firma elettronica avviene tramite uno smartphone dotato di interfaccia NFC su cui deve essere installata l'App “CieSign” (disponibile su Google Play e App Store) che permette anche di effettuare la verifica della firma elettronica.
Il documento firmato elettronicamente con CIE potrà essere facilmente condiviso tramite
e-mail, WhatsApp e altre app di messaggistica.
La firma con CIE è regolamentata dalla normativa italiana e riconosciuta dalle Pubbliche Amministrazioni che ne consentono l’uso.
Per scoprire come firmare digitalmente con la CIE guarda il Tutorial CieSign: https://www.cartaidentita.interno.gov.it/downloads/2021/09/Tutorial_firma_con_cie_Ciesign.mp4
Segnalazioni online di smarrimento della carta d'identità (e non solo)
Il Ministero dell’Interno ha recentemente attivato un servizio di denuncia online.
Collegandosi al sito https://denunceonline.poliziadistato.it/portale/home, oppure entrando nell’App IO – sezione “Servizio Ministero dell’Interno – Dipartimento della pubblica sicurezza” è possibile usufruire di un duplice servizio:
- presentare una predenuncia online per alcune tipologie di reati (furto - anche di documenti -, frode informatica, truffa, accesso abusivo a sistema informatico o telematico, indebito utilizzo di carte di credito o di pagamento, diffamazione online) con successiva formalizzazione entro 48 ore presso l’Ufficio di Polizia di Stato, è da tenere in considerazione che solamente la denuncia rilasciata dalle Forze di Polizia e non la predenuncia, avrà valore quale documento per i successivi procedimenti, compresa la richiesta di una nuova carta d’identità; il servizio è attualmente in sperimentazione presso alcune Questure
- presentare una segnalazione di smarrimento online (che potrà riguardare cellulari, tablet, cpc portatili, chiavi, denaro, pass di accesso al veicolo, carta d’identità, contrassegno parcheggio invalidi, libretto o tessera postale, targa, bancomat e carta di credito), con rilascio di verbale protocollato entro 96 ore all’interno del portale “Denunce Online” e il documento scaricato dalla piattaforma sarà valido per l’emissione di una nuova carta d’identità o per altre richieste, senza necessità di ulteriori formalizzazioni. Il servizio è già attivo in tutta Italia.
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