Possessori di fabbricati, di aree edificabili e di terreni, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa.
Sono tenuti al pagamento dell’IMU i proprietari di fabbricati, di aree edificabili e di terreni, ovvero i titolari di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitino l’attività. Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario.
Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.
L’IMU non si applica al possesso dell’abitazione principale* e relative pertinenze escluse le abitazioni classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e gli immobili di edilizia residenziale pubblica, i quali rimangono assoggettati al tributo con detrazione di 200,00 euro.
* Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. In caso di dimora abituale e residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale può essere considerato abitazione principale un solo immobile. Possono essere pertinenze dell’abitazione principale esclusivamente quelle classificate nelle categorie C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna di tali categorie anche se iscritte in catasto unitamente all’unità abitativa.
Sono assimilati all’abitazione principale:
- gli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti con decreto Ministero infrastrutture del 22/4/2008;
- la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- l’unico immobile posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate, di polizia ad ordinamento militare e dai dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.
Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.
Se il coniuge superstite continua ad abitare nell'appartamento ereditato, i figli comproprietari non versano l'imposta perché il tributo è collegato al diritto di abitazione riconosciuto al coniuge superstite, che potrà anche beneficiare del trattamento agevolato per l'abitazione principale.
Esenzioni dall'imposta
Sono previste dall'art. 9, comma 8, del D. Lgs. 14/03/2011, n. 23. Sono inoltre, esenti i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. In tal caso è richiesta, a pena di decadenza, apposita dichiarazione da presentare nei termini ordinari, utilizzando il modello ministeriale.
Fabbricati Rurali
Sono soggetti all’imposta i fabbricati rurali ad uso abitativo, secondo le regole generali valide per tutte le abitazioni. Mentre, sono esenti dall’IMU i fabbricati rurali ad uso strumentale, quindi gli immobili necessari allo svolgimento dell’attività agricola utilizzati dal conduttore del fondo cui sono asserviti, secondo quanto previsto dall’art. 9 del D.L. 557/93 convertito nella legge n. 133/1994.