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VOTO ASSISTITO

L’articolo 1, comma 2), della legge 5 febbraio 2003, n. 17 recante “Nuove norme per l’esercizio del diritto di voto da parte degli elettori affetti da grave infermità”, prevede la possibilità, per gli elettori fisicamente impediti ad esprimere autonomamente il voto, di ottenere l’annotazione permanente del diritto al voto assistito, da parte dello stesso Comune. Tale annotazione, è apposta sulla tessera elettorale dell’elettore dall’Ufficio comunale, previa richiesta corredata da apposita documentazione sanitaria attestante che l’elettore è impossibilitato ad esercitare autonomamente il diritto di voto. Quanto sopra, al fine di evitare all’elettore fisicamente impedito di doversi munire di volta in volta, in occasione di ogni consultazione, dell’apposito certificato medico. Gli elettori fisicamente impediti esercitano il diritto di voto con l'aiuto di un accompagnatore di fiducia, che deve essere iscritto nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica e che non può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un elettore diversamente abile.

Manifesto informativo.