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Imposta Municipale Unica (IMU)

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Descrizione

L'art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito nella legge n. 214 del 22 dicembre 2011, anticipa al 1° gennaio 2012 l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) introdotta dal decreto legislativo n. 23/2011 (artt. 8 e 9)

N.B.

Il versamento del’IMU 2013 è sospeso per gli immobili adibiti ad abitazione principale (immobile di residenza e dimora) ed alle loro pertinenze, tranne per gli immobili residenziali iscritti nelle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (ville) e A/9 (castelli e palazzi di pregio storico-artistico).

Nella sospensione prevista dal Governo rientrano anche gli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibiti ad abitazione principale (e relative pertinenze), nonché gli alloggi assegnati dagli Istituti autonomi case popolari (Iacp) e gli enti di edilizia residenziale pubblica. Rientrano infine nella sospensione anche i terreni agricoli e i fabbricati rurali.

A partire dall’anno 2013 la quota Statale è dovuta esclusivamente per gli immobili di categoria D. Per tutte le altre categorie catastali i versamenti dovranno essere eseguiti a favore del Comune tramite i relativi codici tributo comunali.

Aliquote

Di cui alla Deliberazione di C.C. n. 13 del 25.05.2013

Da chi è dovuta ?

Soggetti passivi dell’imposta municipale propria sono il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie su fabbricati, aree fabbricabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività d’impresa.
Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario.
Per gli immobili, da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula del contratto, per tutta la durata.

Per cosa è dovuta ?

L’IMU è dovuta per tutti gli immobili posseduti, compresa l’abitazione principale e le relative pertinenze in misura diversa a seconda del tipo di immobile.

Si ricorda che si intende per:

  • abitazione principale: un’unica unità immobiliare iscritta o iscrivibile in Catasto ove il contribuente ed il suo nucleo familiare dimorino abitualmente e abbiano la residenza anagrafica;
     
  • pertinenze dell’abitazione principale: locali classificati nelle categorie catastali C/2 (magazzini e locali di deposito), C/6 (stalle, scuderie, rimesse e autorimesse) e C/7 (tettoie), nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.

Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

Attenzione:
se il coniuge superstite continua ad abitare nell'appartamento ereditato, i figli com-proprietari non versano l'imposta perché il tributo è collegato al diritto di abitazione riconosciuto al coniuge superstite, che potrà anche beneficiare del trattamento agevolato per l'abitazione principale.

  • fabbricati rurali ad uso strumentale dell'attività agricola: gli immobili necessari allo svolgimento dell’attività agricola utilizzati dal conduttore del fondo cui sono asserviti, secondo quanto previsto dall’art. 9 del D.L. 557/93 convertito nella legge n. 133/1994;
     
  • aree fabbricabili: aree utilizzabili a scopo edificatorio in base a quanto previsto dagli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Sono considerati non fabbricabili i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti e IAP , iscritti nella previdenza agricola.

 

Come si determina il valore degli immobili ai fini IMU ?

 Il valore degli immobili, da porre a base per il calcolo dell’IMU, si determina nel modo che segue:

Fabbricati
(Categoria Catastale)
Base imponibile IMU
(Rendita Catastale rivalutata del 5%
per moltiplicatore IMU)
A (esclusi A10) + C2 + C6 + C7 (abitazioni e pertinenze)
 
R.C. x 1,05 x 160
A10 (uffici e studi privati)
 
R.C. x 1,05 x 80
B (strutture di uso collettivo)
 
R.C. x 1,05 x 140
C1 (negozi)
 
R.C. x 1,05 x 55
C3 + C4 + C5 (laboratori, locali per esercizi sportivi, stabilimenti balneari)
 
R.C. x 1,05 x 140
D esclusi D5 (categorie speciali a fine produttivo o terziario)
 
R.C. x 1,05 x 60 --> (65 dal 2013)
D5 (istituti di credito cambio ed assicurazione)
 
R.C. x 1,05 x 80
D non iscritti in catasto posseduti interamente da imprese e distintamente contabilizzati
 
Valore risultante dalle scritture contabili rivalutato in base ai coefficienti stabiliti con Decreto del Ministero delle Finanze
 
Fabbricati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati (accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario o con dichiarazione sostitutiva di atto notorio)
 
R.C. x 1,05 x moltiplicatore della categoria cui appartiene il fabbricato x 50%
Fabbricati di interesse storico o artistico R.C. x 1,05 x moltiplicatore della categoria cui appartiene il fabbricato x 50%
 
Aree edificabili Valore venale in comune commercio al primo gennaio dell'anno di imposizione avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita.


Quando, quanto e come si paga l’IMU ?

Le scadenze ordinarie per i pagamenti sono:

  • Prima rata 16 giugno
  • Seconda rata 16 dicembre

L'imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore a 12,00 euro annui.
Per il solo anno 2012 non è possibile pagare l'imposta in un'unica soluzione.

Solo per l'anno 2013 si ricorda di effettuare il conguaglio in quanto le aliquote sono maggiorate.

Quota riservata allo Stato

Con la sola esclusione dei versamenti effettuati per l'abitazione principale (comprensiva delle pertinenze), per i fabbricati rurali e fermo restando quanto previsto per gli IACP e per le cooperative edilizie a proprietà indivisa, per tutti gli altri versamenti dovuti su fabbricati, aree fabbricabili e terreni è riservata allo Stato la quota di imposta calcolata con aliquota allo 0,38% corrispondente alla metà dell'aliquota base di legge fissata allo 0,76%.
Gli incrementi di aliquota e le riduzioni deliberate dal Comune producono effetti unicamente sulla quota comunale e non si applicano alla quota d'imposta riservata allo Stato.

Modalità di pagamento

Gli acconti IMU debbono essere pagati esclusivamente attraverso il Modello F24 presso qualsiasi sportello postale o bancario, mentre per il saldo potrà essere utilizzato anche un apposito bollettino postale il cui modello è ancora in corso di elaborazione.
Il contribuente dovrà versare contestualmente e distintamente le quote dovute al Comune ed allo Stato per la quota di rispettiva competenza.
Dovrà essere compilata la sezione “IMU e altri tributi locali” (nel caso si utilizzino i preesistenti Modelli F24 i dati dei versamenti IMU dovranno essere riportati nella sezione “ICI ed altri tributi locali” con l’indicazione però dei nuovi codici tributo), codice ente (I449 per il Comune di Sarzana) e con i seguenti codici tributo (operativi dal 18 aprile 2012):

  • 3912 - abitazione principale e relative pertinenze (quota per il comune);
  • 3913 - fabbricati rurali ad uso strumentale (quota per il Comune);
  • 3914 - terreni (quota per il Comune);
  • 3916 - aree fabbricabili (quota per il Comune);
  • 3918 - altri fabbricati (quota per il Comune);
  • 3923 - interessi da accertamento (quota per il Comune);
  • 3924 - sanzioni da accertamento (quota per il Comune).

Barrare quindi “ACC” o “SALDO” a seconda se il pagamento si riferisca all’acconto o al saldo, indicare in cifre il “numero di immobili” e nello spazio “Anno di riferimento” l’anno di imposta cui il versamento si riferisce.

Gli importi totali da pagare sono sempre arrotondati all’euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi oppure per eccesso se superiore a detto importo.

 

Programmi ed utilità

  Visura catastale per conoscere la rendita

 

 Modulistica Ufficio Tributi