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Imposta di soggiorno

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L'imposta di soggiorno è stata istituita dal Comune di Sarzana con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 27.04.2012 ed è entrata in vigore dal 10.05.2012.
Con deliberazione di G.C. n. 55 del 27.04.2012 sono state approvate le relative tariffe in vigore che sono rimaste in vigore sino al 31.07.2014, in quanto con deliberazione di G.C. n. 95 del 16.06.2014, le tariffe relative all'imposta di soggiorno sono state riviste lasciando invariate quelle di importo superiore ad € 1,50 e aumentando ad € 1,50 le altre tariffe.
Nel 2015 con deliberazione di G.C. n. 67 dell'8 aprile 2015 viene confermata l'imposta in vigore.
Nel 2016 con deliberazione di C.C. n. 36 dell'24 maggio 2016 viene confermata l'imposta in vigore.

Chi paga l'imposta?

Chi pernotta in una delle strutture ricettive del territorio comunale, versando l’imposta al gestore della struttura, che rilascia ricevuta.

Quanto si paga?

L’imposta è dovuta per persona e per ogni pernottamento fino ad un massimo di sette consecutivi. Clicca qui per conoscere le tariffe.

Chi è esente?

a) i minori fino al compimento del dodicesimo anno di età;
b) i soggetti che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio, in ragione di un accompagnatore per paziente;
c) i genitori, o accompagnatori, che assistono i minori di diciotto anni degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio, per un massimo di due persone per paziente;
d) il personale dipendente della gestione della struttura ricettiva ove svolge l’attività lavorativa;
e) i soggetti che alloggiano in strutture ricettive in seguito a provvedimenti adottati da autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria e per finalità di soccorso umanitario;
f) i portatori di handicap non autosufficienti, con idonea certificazione medica, più un accompagnatore;
g) gli appartenenti alle Forze dell’ordine, ai Vigili del Fuoco e agli operatori della Protezione Civile che pernottano in occasione di eventi di particolare rilevanza per cui sono chiamati ad intervenire nella nostra città per esigenze di servizio.

L’applicazione dell’esenzione di cui al precedente comma, lettere b) e c), è subordinata al rilascio al gestore della  struttura ricettiva,  da parte dell’interessato, di un’attestazione, resa in base alle disposizioni di  cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni, contenente le generalità  degli accompagnatori/genitori e dei pazienti, nonché il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero. L’accompagnatore/genitore dovrà altresì dichiarare che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all’assistenza sanitaria nei confronti del paziente.

Nel periodo intercorrente tra il 10 gennaio e la fine di febbraio, l’imposta non viene applicata.

Modulistica Ufficio Tributi

Regolamento  Imposta di soggiorno

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