Imposta Municipale Unica (IMU) 2014

Descrizione

Ai sensi dell’art. 1, comma 639, della legge 27/12/2013 n. 147, dall’1/1/2014, è istituita l’imposta unica comunale (IUC) di cui l’imposta municipale propria (IMU) rappresenta la componente patrimoniale. L'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU di cui all’art. 13 del D.L. n. 201/2011 convertito in legge n. 214/2011 e art. 2 del D.L. n. 102/2013 convertito in legge n. 124/2013. Detta disciplina è integrata dal Regolamento comunale per l'applicazione dell’imposta municipale propria (IMU) consultabile sul sito comunale alla sezione Statuto e Regolamenti.

Presupposti dell'Imposta

Possesso di fabbricati, di aree edificabili e di terreni, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa.

Aliquote

Di cui alla deliberazione di C.C. n. 59 del 12/08/2014

Da chi è dovuta ?

Sono tenuti al pagamento dell’IMU i proprietari di fabbricati, di aree edificabili e di terreni, ovvero i titolari di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitino l’attività. Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto. ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, L’IMU non si applica al possesso dell’abitazione principale* e relative pertinenze escluse le abitazioni classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e gli immobili di edilizia residenziale pubblica, i quali rimangono assoggettati al tributo con detrazione di 200,00 euro.

 *Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. In caso di dimora abituale e residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale può essere considerato abitazione principale un solo immobile. Possono essere pertinenze dell’abitazione principale esclusivamente quelle classificate nelle categorie C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna di tali categorie anche se iscritte in catasto unitamente all’unità abitativa. Sono assimilati all’abitazione principale:

  • gli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
  • i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti con decreto Ministero infrastrutture del 22/4/2008;
  • la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
  • l’unico immobile posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate, di polizia ad ordinamento militare e dai dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

ATTENZIONE: se il coniuge superstite continua ad abitare nell'appartamento ereditato, i figli com-proprietari non versano l'imposta perché il tributo è collegato al diritto di abitazione riconosciuto al coniuge superstite, che potrà anche beneficiare del trattamento agevolato per l'abitazione principale.

Esenzioni dall'imposta

Sono previste dal'art. 9, comma 8, del D. Lgs. 14/03/2011, n. 23. Sono inoltre, esenti i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. In tal caso è richiesta, a pena di decadenza, apposita dichiarazione da presentare nei termini ordinari, utilizzando il modello ministeriale.

Fabbricati Rurali

Sono soggetti all’imposta i fabbricati rurali ad uso abitativo, secondo le regole generali valide per tutte le abitazioni. Mentre, sono esenti dall’IMU i fabbricati rurali ad uso strumentale, quindi gli immobili necessari allo svolgimento dell’attività agricola utilizzati dal conduttore del fondo cui sono asserviti, secondo quanto previsto dall’art. 9 del D.L. 557/93 convertito nella legge n. 133/1994;

 

Come si determina il valore degli immobili ai fini IMU ?

Il valore degli immobili, da porre a base per il calcolo dell’IMU, si determina nel modo che segue:

Fabbricati
(Categoria Catastale)
Base imponibile IMU
(Rendita Catastale rivalutata del 5%
per moltiplicatore IMU)
A (esclusi A10) + C2 + C6 + C7 (abitazioni e pertinenze)
 
R.C. x 1,05 x 160
A10 (uffici e studi privati)
 
R.C. x 1,05 x 80
B (strutture di uso collettivo)
 
R.C. x 1,05 x 140
C1 (negozi)
 
R.C. x 1,05 x 55
C3 + C4 + C5 (laboratori, locali per esercizi sportivi, stabilimenti balneari)
 
R.C. x 1,05 x 140
D esclusi D5 (categorie speciali a fine produttivo o terziario)
 
R.C. x 1,05 x 65
D5 (istituti di credito cambio ed assicurazione)
 
R.C. x 1,05 x 80
D non iscritti in catasto posseduti interamente da imprese e distintamente contabilizzati
 
Valore risultante dalle scritture contabili rivalutato in base ai coefficienti stabiliti con Decreto del Ministero delle Finanze
 
Fabbricati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati (accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario o con dichiarazione sostitutiva di atto notorio)
 
R.C. x 1,05 x moltiplicatore della categoria cui appartiene il fabbricato x 50%
Fabbricati di interesse storico o artistico R.C. x 1,05 x moltiplicatore della categoria cui appartiene il fabbricato x 50%
 
Aree edificabili Valore venale in comune commercio al primo gennaio dell'anno di imposizione avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita.

 

Quando, quanto e come si paga l’IMU ?


Le scadenze ordinarie per i pagamenti sono:

  • Prima rata 16 giugno
  • Seconda rata 16 dicembre

L'imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore a 12,00 euro annui.
L'imposta è dovuta proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.


Modalità di pagamento


L'IMU deve essere pagato esclusivamente attraverso il Modello F24 presso qualsiasi sportello postale o bancario.
Dovrà essere compilata la sezione “IMU e altri tributi locali” ,
Codice Ente = I449 per il Comune di Sarzana e con i seguenti codici tributo:

  • 3912 abitazione principale e relative pertinenze per gli immobili appartenenti alle categorie catastale A/1, A/8 e A/9
  • 3913 fabbricati rurali ad uso strumentale
  • 3916 aree fabbricabili
  • 3918 altri fabbricati
  • 3925 fabbricati ad uso produttivo classificati ne gruppo catastale D (quota per lo Stato)
  • 3930 fabbricati ad uso produttivo classificati ne gruppo catastale D (quota per il Comune)
  • 3923 - interessi da accertamento
  • 3924 - sanzioni da accertamento

Barrare quindi “ACC” o “SALDO” a seconda se il pagamento si riferisca all’acconto o al saldo, indicare in cifre il “numero di immobili” e nello spazio “Anno di riferimento”  l’anno di imposta cui il versamento si riferisce.
Gli importi totali da pagare sono sempre arrotondati all’euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi oppure per eccesso se superiore a detto importo.
N.B.= La quota Statale è dovuta esclusivamente per gli immobili di categoria D, calcolata ad aliquota standard dello 0,76%, l'eventuale differenza dovrà essere versata con il codice dell'Ente.
Per tutte le altre categorie catastali i versamenti dovranno essere eseguiti a favore del Comune tramite i relativi codici tributo comunali.

Dichiarazione

La dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta. Il Decreto del ministero dell’economia e delle finanze del 30/10/2012 ha approvato il modello di dichiarazione IMU, con le relative istruzioni, da utilizzare, a decorrere dall'anno di imposta 2012, nei casi espressamente indicati nelle stesse istruzioni. I modelli sono estraibili dal sito Internet del Ministero dell'economia e delle finanze www.finanze.gov.it.

  

Programmi ed utilità

  Visura catastale per conoscere la rendita

 

Modulistica Ufficio Tributi

Regolamenti