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Procedure - Attività soggetta a DIA obbligatoria (articolo 23)
1. Sono assoggettati a Denuncia di Inizio Attività obbligatoria (DIA obbligatoria), salvi i casi assoggettati a comunicazione di cui all'articolo 21, comma 2, i seguenti interventi purché conformi con le previsioni della strumentazione urbanistico-territoriale e del regolamento edilizio vigenti od operanti in salvaguardia:
- gli interventi di manutenzione straordinaria, come definiti dall'articolo 7, ad esclusione di quelli che comportino la modifica di quote del terreno oltre due metri rispetto al profilo sistemato, la realizzazione di muri di contenimento, la realizzazione di recinzioni con opere murarie di altezza superiore a 50 centimetri, salvo che dette opere siano specificamente disciplinate dalla strumentazione urbanistica comunale;
- gli interventi di restauro e di risanamento conservativo, come definiti dagli articoli 8 e 9, non comportanti modifiche esterne dell'edificio, salvo quelle consistenti nell'eliminazione delle superfetazioni e nel ripristino dei caratteri architettonici originari;
- gli interventi di ristrutturazione edilizia, come definiti dall'articolo 10, ivi compresa la demolizione e successiva ricostruzione, non comportanti modifiche esterne dell'edificio, salvo quelle consentite dalla lettera b) e quelle necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica e quelle previste come obbligatorie dalla normativa tecnica di settore;
- gli interventi di demolizione senza ricostruzione;
- la realizzazione dei parcheggi di cui all'articolo 19, comma 3;
- le opere di natura pertinenziale come definite all'articolo 17, sempre che le stesse siano specificamente disciplinate dalla strumentazione urbanistica comunale a norma del comma 4 del medesimo articolo;
- le opere di sistemazione di aree, ivi compresi i parcheggi a raso anche non pertinenziali, non comportanti creazione di volumetria né modifiche alle quote del terreno oltre due metri rispetto al profilo sistemato;
- le opere di urbanizzazione primaria costituite da elettrodotti nei casi e nei termini di cui all'articolo 28 nonché, purché conformi ad apposito regolamento regionale da approvarsi da parte della Giunta ai sensi dell'articolo 2 della l.r. 22/2007 gli impianti di seguito specificati:
1. pannelli solari termici di sviluppo da 20 mq a 100 mq; 2. pannelli solari fotovoltaici di sviluppo superiore a 20 mq fino a 100 mq e comunque non superiori a 10 kw di picco; 3. impianti eolici fino a 5 kw.
Con il suddetto regolamento possono essere aggiornati i parametri sopraindicati; in assenza del regolamento regionale l'installazione di tali impianti è soggetta ad autorizzazione unica ai sensi dell'articolo 29, comma 8;
- l'installazione di impianti tecnologici, anche comportanti la realizzazione di volumi tecnici, al servizio di edifici o di attrezzature esistenti;
- l'installazione di tralicci o di manufatti funzionali all'esercizio di pubblici servizi, quali la fornitura di energia elettrica, la distribuzione di telefonia fissa, il trasporto ferroviario, la gestione della rete autostradale, se specificamente disciplinati dalla strumentazione urbanistica comunale ovvero, in assenza di detta disciplina, se localizzati in aree destinate a servizi pubblici o di interesse pubblico dalla strumentazione urbanistica comunale e compatibili con la relativa normativa;
- i reinterri e gli scavi diversi dalle opere temporanee di cui all'articolo 21, comma 1, lettera c), non preordinati all'esecuzione di opere edilizie;
- l'apposizione di cartelloni pubblicitari e l'installazione di elementi di arredo urbano comportanti opere murarie, se realizzati su suolo privato;
- i mutamenti di destinazione d'uso senza opere che comportino il passaggio a diverse categorie di funzioni come definite dalla l.r. 25/1995 e successive modifiche e integrazioni;
- la realizzazione di serre e di manufatti accessori funzionali alla conduzione del fondo semprechè tali interventi siano specificamente disciplinati dalla strumentazione urbanistica comunale.
2. Sono altresì soggetti a DIA obbligatoria gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, se specificamente disciplinati da:
- strumenti urbanistici attuativi o piani urbanistici operativi efficaci;
- strumenti urbanistici generali mediante disposizioni di dettaglio, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal Consiglio comunale in sede di approvazione degli stessi piani o di loro varianti o con apposito atto ricognitivo di tali disposizioni nei piani vigenti.
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