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Procedure - Attività non soggetta a titolo abilitativo (articolo 21 comma 1)
Interventi di manutenzione ordinaria come definiti di seguito:
all'interno degli edifici:
- riparazioni e rifacimenti di pavimentazioni;
- rifacimenti e riparazioni di intonaci, tinteggiature, rivestimenti interni;
- riparazione e sostituzione di serramenti interni;
- riparazione o sostituzione di impianti idraulici, elettrici, di riscaldamento, di ventilazione, per la fornitura del gas;
- riparazione o sostituzione di canne fumarie;
- riparazione, rinnovamento o sostituzione di servizi igienico - tecnologici (senza alterazione delle caratteristiche distributive, volumetriche e di destinazione) dell'edificio o delle singole unità immobiliari;
- inserimento e sostituzione di elementi di coibentazione termica, di impermeabilizzazione, di isolamento;
- risanamento o costruzione di vespai;
- rifacimento o riparazione della condotta condominiale o della braga all'interno dell'unità immobiliare;
all'esterno degli edifici:
- riparazione e ripristino delle facciate in pietra con le stesse caratteristiche e materiali;
- tinteggiatura e ripulitura delle facciate, con gli stessi colori di quelli originari e con eventuale ripresa degli intonaci deteriorati o mancanti senza alterazione dei materiali o delle colorazioni esistenti;
- manutenzione e riparazione dei frontalini e delle ringhiere dei terrazzi e dei balconi o loro sostituzione con elementi dello stesso tipo e materiale di quelli preesistenti;
- riparazione, sostituzione, rinnovamento delle decorazioni e finiture esterne (quali ad esempio lesene, frontalini, cornicioni, piattabande, spalline, mostrine), con soluzioni formali e materiali dello stesso tipo di quelli preesistenti;
- riparazione, sostituzione con materiali dello stesso tipo di quelli preesistenti: dei manti di copertura, delle pavimentazioni delle coperture piane, delle pavimentazioni di cortili o di cavedi, delle pavimentazioni di atri condominiali, scale e ballatoi, delle pavimentazioni esterne, degli elementi di arredo esterno;
- riparazione o sostituzione, con materiali dello stesso tipo di quelli preesistenti, di singoli elementi della piccola orditura del tetto;
- riparazione o sostituzione di infissi, grondaie, pluviali, camini, canne fumarie e simili con gli stessi colori e tipologie preesistenti, e con materiali che non comportino alterazione degli aspetti estetici;
- riparazione o sostituzione con elementi dello stesso tipo e materiale di quelli preesistenti di recinzioni, parapetti, ringhiere e simili;
- installazione di tende da sole, insegne, targhe, impianti tecnologici o elementi di arredo urbano non comportanti opere edilizie;
- installazione di recinzioni nel terreno non comportanti l'esecuzione di opere murarie;
- interventi di impermeabilizzazione dei cornicioni;
- nuova installazione o sostituzione di antenne televisive centralizzate o singole;
- inserimento di impianti tecnologici purché collocati entro la sagoma dell'edificio;
- installazione di impianti di allarme, di rinforzi agli infissi comprese grate o blindature ed, in genere, le strutture relative alla sicurezza passiva dell'edificio ricadenti nella sagoma dello stesso;
Per gli edifici ed impianti adibiti ad attività industriali e artigianali o al servizio delle stesse
- riparazione, sostituzione ed adeguamento degli impianti e delle relative reti, nonché installazione di impianti telefonici, televisivi e telematici diversi da quelli disciplinati dall'articolo 27 purché tali interventi non comportino alterazione dei locali, aperture nelle facciate, modificazione o realizzazione di volumi tecnici;
- riparazione e sostituzione parziale di impianti tecnologici, nonché realizzazione delle necessarie opere edilizie, semprechè non comportino modifiche esterne dei locali né aumento delle superfici agibili;
- realizzazione di passerelle o strutture in metallo per l'attraversamento aereo delle strade interne con tubazioni.
- interventi volti alle eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio;
- interventi consistenti in opere temporanee per attività di ricerca in sottosuolo che abbiano carattere geognostico o siano eseguite in aree esterne al centro edificato;
- installazione di coperture stagionali destinate a proteggere le colture agricole e non costituenti serre;
- installazione di manufatti connessi allo svolgimento dell'attività di cantiere, funzionali alla realizzazione di interventi già assentiti e, come tali, destinati ad essere rimossi ad ultimazione dei lavori nonché, nelle aree destinate a cantieristica navale, l'installazione di manufatti aventi altezza non superiore a 4 metri e superficie coperta non superiore a 50 mq., di durata temporanea e strettamente funzionali all'esercizio dell'attività cantieristica, da rimuovere alla conclusione dell'attività medesima;
- installazione di manufatti soggetti a concessione amministrativa temporanea di occupazione di suolo pubblico.
Le attività di cui sopra non sono soggette alla presentazione di alcuna istanza agli Uffici Comunali
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