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Valutazione di impatto ambientale V.I.A.

La Valutazione di Impatto Ambientale ( V.I.A.) è una procedura volta a considerare gli effetti che possono manifestarsi nell’ambiente in seguito a determinate iniziative di intervento e trasformazione del territorio.

Si tratta di un procedimento che consiste nella raccolta da parte del committente, di informazioni relative agli impatti dell’intervento proposto sull’ambiente naturale e socio-economico, nell’informazione delle popolazioni interessate, nella valutazione di ogni aspetto rilevante, e nella formulazione di un parere sulla compatibilità ambientale dell’opera.

La L. R. 30 dicembre 1998, n. 38 raccoglie le direttive in materia di V.I.A. anche a livello regionale; la legge è corredata di 3 allegati:

  • nell’ALLEGATO 1 sono comprese opere assoggettate a V.I.A. nazionale
  • nell’ALLEGATO 2 o nell’ALLEGATO 3, nel caso siano parzialmente o totalmente interessate aree parco o aree carsiche, sono contenute opere o interventi da assoggettare sempre a V.I.A regionale
  • nell’ALLEGATO 3 sono comprese opere o interventi da assoggettare a procedura di verifica/screening e quindi solo successivamente, nel caso ne venga definita la necessità, alla procedura V.I.A.

I concetti base del V.I.A. sono:

  • “screening” o verifica: è un metodo per verificare se le caratteristiche del progetto, le sue dimensioni , la sua localizzazione, rispetto ai criteri predefiniti, possano produrre un impatto ambientale significativo. La verifica si conclude con la decisione, presa dall’autorità competente sul progetto sulla base di una breve relazione, se debba essere effettuata la procedura V.I.A. o meno. La procedura di screening si svolge infatti sulla base di un sintetico rapporto i cui contenuti sono definiti dall’allegato 3 alla legge, e può concludersi anche con l’individuazione di prescrizioni che esentano il progetto dalla procedura V.I.A.
  • “scoping”: è la fase successiva allo screening. Si attua una volta definita la necessità dello svolgimento di una procedura di v.i.a., al fine di identificare gli argomenti che devono essere considerati nello Studio di Impatto Ambientale (S.I.A.). Lo strumento scoping è quindi teso ad individuare, in consultazione tra autorità competente e proponente, quali informazioni devono essere fornite dello Studio di Impatto Ambientale, ed in particolare l’individuazione degli impatti ambientali, specialmente quelli importanti, i tipi di alternative da considerare, le misure per mitigare gli impatti. La fase di scoping è prevista su iniziativa del proponente, che può richiedere quali elementi debbano essere approfonditi nello studio di impatto ambientale; tali contatti preliminari comportano una significativa compressione dei tempi istruttori, un miglioramento degli studi, una significativa riduzione dei costi per proponenti le opere.
  • “monitoraggio”: è la fase di controllo e di verifica dell’esattezza delle previsioni sugli impatti attesi contenute negli Studi di Impatto Ambientale, effettuata, dopo la decisione concernente l’impatto ambientale, sulla realizzazionedell’opera o intervento. Tale azione risulta di competenza dell’ARPAL (Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente Ligure)

 Lo schema di flusso sottostante illustra il processo di verifica dell’assoggettabilità di un’opera o impianto o V.I.A.

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 In caso di procedura regionale, il proponente presenta domanda di compatibilità ambientale depositando:

  • 1 copia dello Studio di Impatto Ambientale (S.I.A.)e del progetto presso il Comune o i Comuni interessati;
  • 1 copia del S.I.A. e del progetto presso la Provincia o le Province interessate;
  • 1 copia del S.I.A. e del progetto presso l’Ente Parco, se dovuto;
  • 1 copia del S.I.A. e del progetto presso la Regione, corredata di domanda originale di attivazione della procedura e riscontro dell’avvenuto deposito del S.I.A. presso Provincia Comune ed Ente Parco ove necessario;

Contestualmente, o in ogni caso non oltre una settimana dal deposito del S.I.A. completo di copia del progetto, il proponente deve possedere alla pubblicazione di un avviso su di un quotidiano a diffusione regionale.

Il procedimento si intende avviato dalla data di pubblicazione dell’avviso di procedimento.

Al proponente viene data comunicazione del responsabile del procedimento. Nel caso non sia indicato, il responsabile del procedimento è il dirigente dell’ufficio. Ogni variazione necessariadeve essere comunicata al proponente. La procedura si articola nelle seguenti fasi: il responsabile del procedimento provvede alla richiestadei pareri di competenza alla strutture regionaliinteressate, sulla basedelle caratteristiche dell’intervento oggetto della V.I.A. , ed alla richiesta di parereda rilasciare entro 15 giorni a Provincia, Comune e Ente Parco quando interessato; entro 45 giorni dall’avvio del procedimento, sentito il CTR V.I.A., ove necessario possono essere richieste integrazioni, indicando un termine per la rispostatrascorso il quale potrà essere formulata una pronunciainterlocutoria negativa relativamente alla compatibilità dell’intervento; copia della documentazione integrativa deve essere contestualmente inviata a Provincia, Comune e Ente Parco quando interessato; entro 90 giorni dall’avvio del procedimento, anche sulla base dei pareri forniti, e ove richiesto con il supporto tecnico dell’ARPAL , il responsabile del procedimento elabora una relazione illustrativa suddivisa nei tre quadri di riferimento programmatico, progettuale ed ambientale, e con le conclusioni circa valutazione degli impatti del progetto risultante dall’analisi della documentazione fornita;
  • tale relazioneè articolatasecondo uno standardomogeneo che consenta una comparizione semplificata tra le diverse valutazioni in relazione alla metodologia di analisi e alla sua trasparenza essa si compone di una permessa, dei tre quadri di una parte comprendente le eventuali prescrizioni. Nella premessa sono identificati l’anagrafe del proponente e la localizzazione del progetto mediante anche una sintetica rappresentazione grafica.

I tre quadri contengono in massima sintesi i seguenti elementi:

  • Quadro programmatico: confronto con i vincoli normativi e le destinazioni d’uso previste da piani e programmi;
  • Quadro progettuale: confronto tra le condizioni geomorfologiche, idrologiche, paesistiche, e climatiche e le caratteristiche prestazionali del progetto;
  • Quadro ambientale: bilancio delle emissioni e degli impatti ambientali in relazione alla capacità di carico del contesto.
  • sulla basedella suddetta relazione, entro 100 giorni dall’avvio della procedura viene espresso il parere del CTR V.I.A.
  • entro 120 giorni dall’attivazione della procedura di V.I.A., la Giunta Regionale si pronuncia sulla base del parere espresso dal CTR V.I.A.
  • la deliberazione della Giunta Regionale è pubblicata per estratto sul B.U.R.L. e viene notificata al proponente, all’ARPAL, alla Provincia, al Comune ed eventualmente all’Ente Parco competenti per il territorio

Nel caso in cui, a seguito dell’avvio del procedimento V.I.A., l’istruttoria effettuata dal responsabile del procedimento evidenzi problemi tali da comportare l’improcedibilità, la pratica si concluderà con un provvedimento contenente le motivazioni che comportano l’improcedibilità della pratica, senza che la stessa si esprima in merito alla compatibilità dell’intervento.

Entro 60 giorni dall’inizio del procedimento, la Giunta Regionale può assumere, sulla base del parere del Comitato Tecnico di cui alla L.R. n.11/99 e successive modifiche, un atto interlocutorio; tale atto viene formulato a fronte di una carenza della documentazione tale da non permettere la pronuncia di compatibilità dell’intervento.

Lo schema di flusso sottostante illustra la procedura regionale di valutazione di impatto ambientale

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Ultima modifica
02.04.2008
Francesco Tacconi consulente ICTRealizzazione
Marco Arfanotti e Francesco Tacconi