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''Testo aggiornato del decreto legislativo 11 maggio 1999, n.
152,
recante: ''Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e
recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento
delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla
protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati
provenienti da fonti agricole'', a seguito delle disposizioni
correttive ed integrative di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 258''
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 20 ottobre 2000 - Supplemento
Ordinario n. 172
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 91/271/CEE del Consiglio del 21 maggio 1991,
concernente il trattamento delle acque reflue urbane;
Vista la direttiva 91/676/CEE del Consiglio del 12 dicembre 1991,
relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati
provenienti da fonti agricole;
Vista la direttiva 98 /15 /CE, recante modifica della direttiva
91/271 /CEE, per quanto riguarda alcuni requisiti dell'allegato I;
Vista la legge 22 febbraio 1994, n. 146, ed in particolare gli
articoli 36 e 37 che prevedono il recepimento delle direttive 91/271/CEE e
91/676/CEE e ogni necessaria modifica ed integrazione allo scopo di definire
un quadro omogeneo ed organico della normativa vigente;
Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, ed in particolare l'articolo
6;
Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, ed in particolare l'articolo
17 che delega il Governo ad apportare ''le modificazioni ed integrazioni necessaire
al coordinamento e il riordino della normativa vigente in materia di tutela
delle acque dall'inquinamento'';
Vista la legge 5 gennaio 1994, n. 36, e successive modifiche ed
integrazioni, concernente disposizioni . in materia di risorse idriche;
Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive
modifiche e integrazioni, concernente l'attuazione delle direttive 91/156/CE
sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi
e sui rifiuti di imballaggio;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988,
n. 236;
Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183;
Visto il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;
Viste le preliminari deliberazioni del Consiglio dei Ministri,
adottate nelle riunioni del 3 dicembre 1998 e del 15 gennaio 1999;
Sentita la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 21 aprile 1999;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del
Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri della sanita', dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, per le politiche agricole, dei lavori pubblici,
dei trasporti e. della navigazione, delle finanze, del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica, per gli affari regionali, di grazia e giustizia,
degli affari esteri e per la funzione pubblica;
EMANA
il seguente decreto legislativo:
TITOLO I
PRINCIPI GENERALI E COMPETENZE
Articolo 1
(Finalita')
1. Il presente decreto definisce la disciplina generale per la tutela delle
acque superficiali, marine e sotterranee, perseguendo i seguenti obiettivi:
a) prevenire e ridurre l'inquinamento e attuare il risanamento dei corpi idrici
inquinati;
b) conseguire il miglioramento dello stato delle acque ed adeguate protezioni
di quelle destinate a particolari usi;
c) perseguire usi sostenibili e durevoli delle risorse idriche, con priorita'
per quelle potabili;
d) mantenere la capacita' naturale di autodepurazione dei corpi idrici, nonche'
la capacita' di sostenere comunita' animali e vegetali ampie e ben diversificate.
2. Il raggiungimento degli obiettivi indicati al comma 1 si realizza attraverso
i seguenti strumenti:
a) l'individuazione di obiettivi di qualita' ambientale e per specifica destinazione
dei corpi idrici;
b) la tutela integrata degli aspetti qualitativi e quantitativi nell'ambito
di ciascun bacino idrografico ed un adeguato sistema di controlli e di sanzioni;
c) il rispetto dei valori limite agli scarichi fissati dallo Stato, nonche'
la definizione di valori limite in relazione agli obiettivi di qualita' del
corpo recettore;
d) l'adeguamento dei sistemi di fognatura, collettamento e depurazione degli
scarichi idrici, nell'ambito del servizio idrico integrato di cui alla legge
5 gennaio 1994, n. 36 (a);
e) l'individuazione di misure per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento
nelle zone vulnerabili e nelle aree sensibili;
f) l'individuazione di misure tese alla conservazione, al risparmio, al riutilizzo
ed al riciclo delle risorse idriche.
3. Le regioni a statuto ordinario regolano la materia disciplinata dal presente
decreto nel rispetto di quelle disposizioni in esso contenute che, per la loro
natura riformatrice costituiscono principi fondamentali della legislazione
statale ai sensi dell'articolo 117, primo comma, della Costituzione (b). Le
regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano
la propria legislazione al presente decreto secondo quanto previsto dai rispettivi
statuti e dalle relative norme di attuazione.
Riferimenti normativi:
(a) La legge 5 gennaio 1994, n. 36 recante ''disposizioni in materia di
risorse idriche'' e' pubblicata sul supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 14 del 19 gennaio 1994.
(b) Il testo dell'art. 117 della Costituzione e' il seguente:
''Art. 117. - La Regione emana per le seguenti materie norme legislative nei limiti
dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, sempreche' le norme
stesse non siano in contrasto con l'interesse nazionale e con quello di altre
regioni:
ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi dipendenti dalla regione;
circoscrizioni comunali polizia locale urbana e rurale; fiere e mercati;
beneficenza pubblica ed assistenza sanitaria ed ospedaliera; istruzione artigiana
e professionale e assistenza scolastica;
musei e biblioteche di enti locali;
urbanistica;
turismo ed industria alberghiera;
tramvie e linee automobilistiche di interesse regionale;
viabilita', acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale; navigazione
e porti lacuali;
acque minerali e termali;
cave e torbiere;
caccia;
pesca nelle acque interne; agricoltura e foreste;
artigianato;
altre materie indicate da leggi costituzionali.
Le leggi della Repubblica possono demandare alla regione il potere di emanare
norme per la loro attuazione''.
Art. 2.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) ''abitante equivalente'': il carico organico biodegradabile avente una richiesta
biochimica di ossigeno a 5 giorni (BOD5) pari a 60 grammi di ossigeno
al giorno;
b) ''acque ciprinicole'': le acque in cui vivono o possono vivere pesci appartenenti
ai ciprinidi (Cyprinidae) o a specie come i lucci, i pesci persici e le anguille;
c) ''acque costiere'': le acque al di fuori della linea di bassa marea o del
limite esterno di un estuario;
d) ''acque salmonicole'': le acque in cui vivono o possono vivere pesci appartenenti
a specie come le trote, i temoli e i coregoni;
e) ''estuario'': l'area di transizione tra le acque dolci e le acque costiere
alla foce di un fiume, i cui limiti esterni verso il mare sono definiti con
decreto del Ministro dell'ambiente; in via transitoria sono fissati a cinquecento
metri dalla linea di costa;
f) ''acque dolci'': le acque che si presentano in natura con una bassa concentrazione
di sali e sono considerate appropriate per l'estrazione e il trattamento al
fine di produrre acqua potabile;
g) ''acque reflue domestiche'': acque reflue provenienti da insediamenti di tipo
residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano
e da attivita' domestiche;
h) ''acque reflue industriali'': qualsiasi tipo di acque reflue scaricate
da edifici od installazioni in cui si svolgono attivita' commerciali o di produzione
di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di
dilavamento;
i) ''acque reflue urbane'': acque reflue domestiche o il miscuglio di acque
reflue domestiche, di acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento
convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato;''
l) ''acque sotterranee'': le acque che si trovano al di sotto della superficie
del terreno, nella zona di saturazione e in diretto contatto con il suolo e
il sottosuolo;
m) ''agglomerato'': area in cui la popolazione ovvero le attivita' economiche
sono sufficientemente concentrate cosi' da rendere possibile, e cioe' tecnicamente
ed economicamente realizzabile anche in rapporto ai benefici ambientali conseguibili,
la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane verso un sistema
di trattamento di acque reflue urbane o verso un punto di scarico finale;
n) ''applicazione al terreno''; l'apporto di materiale al terreno mediante spandimento
sulla superficie del terreno, iniezione nel terreno, interramento, mescolatura
con gli strati superficiali del terreno;
n-bis) ''utilizzazione agronomica'': la gestione di effluenti di allevamento,
di acque di vegetazione residuate dalla lavorazione delle olive ovvero di acque
reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari, dalla
loro produzione all'applicazione al terreno di cui alla lettera n), finalizzata
all'utilizzo delle sostanze nutritive ed ammendanti nei medesimi contenute
ovvero al loro utilizzo irriguo o fertirriguo;
o) ''autorita' d'ambito'': la forma di cooperazione tra comuni e province ai
sensi dell'art. 9, comma 2, della legge 5 gennaio 1994, n. 36 (a);
o-bis) ''gestore del servizio idrico integrato'': il soggetto che in base
alla convenzione di cui all'articolo 11 della legge 5 gennaio 1994, n. 36 (b),
gestisce i servizi idrici integrati e, soltanto fino alla piena operativita'
del servizio idrico integrato, il gestore esistente del servizio pubblico'';
p) ''bestiame'': si intendono tutti gli animali allevati per uso o profitto;
q) ''composto azotato'': qualsiasi sostanza contenente azoto, escluso l'azoto
allo stato molecolare gassoso;
r) ''concimi chimici'': qualsiasi fertilizzante prodotto mediante procedimento
industriale;
s) ''effluente di allevamento'': le deiezioni del bestiame o una miscela di lettiera
e di deiezione di bestiame, anche sotto forma di prodotto trasformato;
t) ''eutrofizzazione'': arricchimento delle acque in nutrienti, in particolare
modo di composti dell'azoto ovvero del fosforo, che provoca una proliferazione
delle alghe e di forme superiori di vita vegetale, producendo una indesiderata
perturbazione dell'equilibrio degli organismi presenti nell'acqua e della qualita'
delle acque interessate;
u) ''fertilizzante'': fermo restando quanto disposto dalla legge 19 ottobre 1994,
n. 748 (c) ai fini del presente decreto e' fertilizzante qualsiasi sostanza
contenente, uno o piu' composti azotati, sparsa sul terreno per stimolare la
crescita della vegetazione; sono compresi gli effluenti di allevamento, i residui
degli allevamenti ittici e i fanghi di cui alla lettera v);
v) ''fanghi'': i fanghi residui, trattati o non trattati, provenienti dagli impianti
di trattamento delle acque reflue urbane;
z) ''inquinamento'': lo scarico effettuato direttamente o indirettamente dall'uomo
nell'ambiente idrico di sostanze o di energia le cui conseguenze siano tali
da mettere in pericolo la salute umana, nuocere alle risorse viventi e al sistema
ecologico idrico, compromettere le attrattive o ostacolare altri usi legittimi
delle acque;
aa) ''rete fognaria'': il sistema di condotte per la raccolta e il convogliamento
delle acque reflue urbane;
aa-bis) ''fognature separate'': la rete fognaria costituita da due condotte,
una che canalizza le sole acque meteoriche di dilavamento e puo' essere dotata
di dispositivi per la raccolta e la separazione delle acque di prima pioggia,
l'altra che canalizza le altre acque reflue unitamente alle eventuali acque
di prima pioggia;
bb) ''scarico'': qualsiasi immissione diretta tramite condotta di acque reflue
liquide, semiliquide e comunque convogliabili nelle acque superficiali, sul
suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura
inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione. Sono
esclusi i rilasci di acque previsti all'art. 40;
cc) ''acque di scarico'': tutte le acque reflue provenienti da uno scarico;
cc-bis) ''scarichi esistenti'': gli scarichi di acque reflue urbane che alla
data del 13 giugno 1999 sono in esercizio e conformi al regime autorizzativo
previgente ovvero di impianti di trattamento di acque reflue urbane per i quali
alla stessa data siano gia' state completate tutte le procedure relative alle
gare di appalto e all`assegnazione lavori; gli scarichi di acque reflue domestiche
che alla data del 13 giugno 1999 sono in esercizio e conformi al regime autorizzativo
previgente; gli scarichi di acque reflue industriali che alla data del 13 giugno
1999 sono in esercizio e gia' autorizzati;
dd) ''trattamento appropriato'': il trattamento delle acque reflue urbane mediante
un processo ovvero un sistema di smaltimento che dopo lo scarico garantisca
la conformita' dei corpi idrici recettori ai relativi obiettivi di qualita'
ovvero sia conforme alle disposizioni del presente decreto;
ee) ''trattamento primario'': il trattamento delle acque reflue urbane mediante
un processo fisico ovvero chimico che comporti la sedimentazione dei solidi
sospesi, ovvero mediante altri processi a seguito dei quali il BOD5 delle
acque reflue in arrivo sia ridotto almeno del 20% prima dello scarico e i solidi
sospesi totali delle acque reflue in arrivo siano ridotti almeno del 50%;
ff) ''trattamento secondario'': il trattamento delle acque reflue urbane mediante
un processo che in genere comporta il trattamento biologico con sedimentazioni
secondarie, o un altro processo in cui vengano rispettati i requisiti di cui
alla tabella 1 dell'allegato 5;
gg) ''stabilimento industriale'' o, semplicemente, ''stabilimento'': qualsiasi
stabilimento nel quale si svolgono attivita' commerciali o industriali che
comportano la produzione, la trasformazione ovvero l'utilizzazione delle sostanze
di cui alla tabella 3 dell'allegato 5 ovvero qualsiasi altro processo produttivo
che comporti la presenza di tali sostanze nello scarico;
hh) ''valore limite di emissione'': limite di accettabilita' di una sostanza
inquinante contenuta in uno scarico, misurata in concentrazione, ovvero in
peso per unita' di prodotto o di materia prima lavorata, o in peso per unita'
di tempo;
ii) ''zone vulnerabili'': zone di territorio che scaricano direttamente o indirettamente
composti azotati di origine agricola o zootecnica in acque gia' inquinate o
che potrebbero esserlo in conseguenza di tali tipi di scarichi.
Riferimenti normativi:
(a) Il testo dell'art. 9, comma 2, della citata legge 5 gennaio 1994,
n. 36, e' il seguente:
''2. I comuni e le province provvedono alla gestione del servizio idrico integrato
mediante le forme, anche obbligatorie, previste dalla legge 8 giugno 1990, n.
142, come integrata dall'art. 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498''.
(b) Il testo dell'art. 11 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, pubblicata
nel supplemento ordinario n. 14 alla Gazzetta Ufficiale 19 gennaio
1994, e' il seguente:
''Art. 11 (Rapporti tra enti locali e soggetti gestori del servizio idrico
integrato). - 1. La regione adotta una convenzione tipo e relativo disciplinare
per regolare i rapporti tra gli enti locali di cui all'art. 9 ed i soggetti gestori
dei servizi idrici integrati. in conformita' al criteri ed agli indirizzi di
cui all'articolo 4, comma 1, lettere f) e g).
2. La convenzione tipo prevede, in particolare:
a) il regime giuridico prescelto per la gestione del servizio;
b) l'obbligo del raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario della
gestione;
c) la durata dell'affidamento, non superiore comunque a trenta anni;
d) i criteri per definire il piano economico-finanziario per la gestione integrata
del servizio;
e) le modalita' di controllo del corretto esercizio del servizio;
f) il livello di efficienza e di affidabilita' del servizio da assicurare all'utenza
anche con riferimento alla manutenzione degli impianti;
g) la facolta' di riscatto da parte degli enti locali secondo i principi di
cui al titolo I, capo II, del regolamento approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 4 ottobre 1986, n. 902 (14);
h) l'obbligo di restituzione delle opere, degli impianti e delle canalizzazioni
dei servizi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera f), oggetto dell'esercizio,
in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione;
i) idonee garanzie finanziarie e assicurative;
l) le penali, le sanzioni in caso di inadempimento e le condizioni di risoluzione
secondo i principi del codice civile;
m) i criteri e le modalita' di applicazione delle tariffe determinate dagli
enti locali e del loro aggiornamento, anche con riferimento alle diverse categorie
di utenze.
3. Ai fini della definizione dei contenuti della convenzione di cui al comma
2, i comuni e le province operano la ricognizione delle opere di adduzione,
di distribuzione, di fognatura e di depurazione esistenti e definiscono le
procedure e le modalita', anche su base pluriennale, per assicurare il conseguimento
degli obiettivi previsti dalla presente legge. A tal fine predispongono, sulla
base dei criteri e degli indirizzi fissati dalle regioni, un programma degli
interventi necessari accompagnato da un piano finanziario e dal connesso modello
gestionale ed organizzativo. Il piano finanziario indica, in particolare, le
risorse disponibili, quelle da reperire nonche' i proventi da tariffa, come
definiti all'articolo 13, per il periodo considerato''.
(c) La legge 19 ottobre 1984, n. 748 recante ''Nuove norme per la disciplina
dei fertilizzanti'' e' pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale del 6 novembre 1984, n. 305.
Art. 3.
C o m p e t e n z e
1. Le competenze nelle materie disciplinate dal presente decreto sono stabilite
dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (a), dagli altri provvedimenti
statali e regionali adottati ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 (b).
2. Lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le autorita' di bacino, l'agenzia
nazionale e le agenzie regionali per la protezione dell'ambiente assicurano
l'esercizio delle competenze gia' spettanti alla data di entrata in vigore
della legge 15 marzo 1997, n. 59, fino all'attuazione delle disposizioni di
cui al comma 1.
3. In relazione alle funzioni e ai compiti spettanti alle regioni e agli
enti locali, in caso di accertata inattivita' che comporti inadempimento
agli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea o pericolo di
grave pregiudizio alla salute o all'ambiente o inottemperanza agli obblighi
di informazione, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei
Ministri competenti, esercita i poteri sostitutivi in conformita' all'art.
5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (c), fermi restando
i poteri di ordinanza previsti dall'ordinamento in caso di urgente necessita',
nonche' quanto disposto dall'art. 53. Gli oneri economici connessi all'attivita'
di sostituzione sono posti a carico dell'ente inadempiente.
4. Le prescrizioni tecniche necessarie all'attuazione del presente decreto
sono stabilite negli allegati al decreto stesso e con uno o piu' regolamenti
adottati ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(d), previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; attraverso i medesimi
regolamenti possono altresi' essere modificati gli allegati al presente decreto
per adeguarli a sopravvenute esigenze o a nuove acquisizioni scientifiche o
tecnologiche.
5. Ai sensi dell'art. 20 della legge 16 aprile 1987, n. l83 (e) con decreto
dei Ministri competenti per materia, si provvede alla modifica degli allegati
al presente decreto per dare attuazione alle direttive che saranno emanate
dall'Unione europea, per le parti in cui queste modifichino modalita' esecutive
e caratteristiche di ordine tecnico delle direttive dell'Unione europea recepite
dal presente decreto.
6. I consorzi di bonifica e di irrigazione, anche attraverso appositi accordi
di programma con le competenti autorita', concorrono alla realizzazione di
azioni di salvaguardia ambientale e di risanamento delle acque, anche al fine
della loro utilizzazione irrigua, della rinaturalizzazione dei corsi d'acqua
e della fitodepurazione.
7. Le regioni assicurano la piu' ampia divulgazione delle informazioni sullo
stato di qualita' delle acque e trasmettono all'agenzia nazionale per la protezione
dell'ambiente i dati conoscitivi e le informazioni relative all'attuazione
del presente decreto, nonche' quelli prescritti dalla disciplina comunitaria,
secondo le modalita' indicate con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto
con i Ministri competenti, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano. L'Agenzia
nazionale per la protezione dell'ambiente elabora a livello nazionale, nell'ambito
del Sistema informativo nazionale ambientale, le informazioni ricevute e le
trasmette ai Ministeri interessati e al Ministero dell'ambiente anche per l'invio
alla Commissione europea. Con lo stesso decreto sono individuati e disciplinati
i casi in cui le regioni sono tenute a trasmettere al Ministero dell'ambiente
i provvedimenti adottati ai fini delle comunicazioni all'Unione europea o in
ragione degli obblighi internazionali assunti.
8. Sono fatte salve le competenze spettanti alle regioni a statuto speciale
e alle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dei rispettivi statuti
e delle relative norme di attuazione.
9. Le regioni favoriscono l'attiva partecipazione di tutte le parti interessate
all'attuazione del presente decreto in particolare in sede di elaborazione,
revisione e aggiornamento dei piani di tutela.
Riferimenti normativi:
(a) Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 recante ''conferimento
di funzioni e compiti dello Stato alle regioni ed agli enti locali in attuazione
del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59''. E' pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 92 del 21
aprile 1998.
(b) La legge 15 marzo 1997, n. 59 recante ''delega al governo per il
conferimento di funzioni e compiti alle regioni e enti locali, per la riforma
della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa '' e'
pubblicata nel supplemento ordinario n. 92 alla Gazzetta Ufficiale -
serie generale - del 21 aprile 1998.
(c) Il testo dell'art. 5 del citato decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale -
serie generale - n. 92 del 21 aprile 1998, e' il seguente:
''Art. 5 (Poteri sostitutivi). - 1. Con riferimento alle funzioni e ai
compiti spettanti alle regioni e agli enti locali, in caso di accertata inattivita'
che comporti inadempimento agli obblighi derivanti dall'appartenenza alla Unione
europea o pericolo di grave pregiudizio agli interessi nazionali, il Presidente
del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente per materia,
assegna all'ente inadempiente un congruo termine per provvedere.
2. Decorso inutilmente tale termine, il Consiglio dei Ministri, sentito il
soggetto inadempiente, nomina un commissario che provvede in via sostitutiva.
3. In casi di assoluta urgenza, non si applica la procedura di cui al comma
1 e il Consiglio dei Ministri puo' adottare il provvedimento di cui al comma
2, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il
Ministro competente. Il provvedimento in tal modo adottato ha immediata esecuzione
ed e' immediatamente comunicato rispettivamente alla Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, di seguito denominata ''Conferenza Stato-regioni'' e alla Conferenza
Stato-citta' e autonomie locali allargata ai rappresentanti delle comunita'
montane, che ne possono chiedere il riesame, nei termini e con gli effetti
previsti dall'art. 8, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59.
4. Restano ferme le disposizioni in materia di poteri sostitutivi previste
dalla legislazione vigente''.
Note all'art. 3.
(d) Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
recante ''Disciplina, dell'attivita' di governo e ordinamento della presidenza
del Consiglio dei Ministri'' pubblicata sul supplemento ordinano n. 214 alla Gazzetta
Ufficiale - serie generale - del 12 settembre 1988, e' il seguente:
''3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie
di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la
legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di
competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali,
ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie
a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati
al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione''.
(e) Il testo dell'art. 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183 pubblicata
nel supplemento ordinario n. 109 alla Gazzetta Ufficiale - serie
generale - del 13 maggio 1987, e' il seguente:
''Art. 20 (Adeguamenti tecnici). - 1. Con decreti dei Ministri interessati
sara' data attuazione alle direttive che saranno emanate dalla Comunita' economica
europea per le parti in cui modifichino modalita' esecutive e caratteristiche
di ordine tecnico di altre direttive della Comunita' economica europea gia' recepite
nell'ordinamento nazionale.
2. I Ministri interessati danno immediata comunicazione dei provvedimenti adottati
ai sensi del comma 1 al Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie,
al Ministro degli affari esteri ed al Parlamento''.
TITOLO II
OBIETTIVI DI QUALITA'
Capo I
Obiettivo di qualita' ambientale e obiettivo di qualita' per specifica
destinazione
Art. 4.
Disposizioni generali
1. Al fine della tutela e del risanamento delle acque superficiali e sotterranee,
il presente decreto individua gli obiettivi minimi di qualita' ambientale per
i corpi idrici significativi e gli obiettivi di qualita' per specifica destinazione
per i corpi idrici di cui all'articolo 6, da garantirsi su tutto il territorio
nazionale.
2. L'obiettivo di qualita' ambientale e' definito in funzione della capacita'
dei corpi idrici di mantenere i processi naturali di autodepurazione e di supportare
comunita' animali e vegetali ampie e ben diversificate.
3. L'obiettivo di qualita' per specifica destinazione individua lo stato dei
corpi idrici idoneo a una particolare utilizzazione da parte dell'uomo, alla
vita dei pesci e dei molluschi.
4. In attuazione del presente decreto sono adottate, mediante il piano di
tutela delle acque di cui all'articolo 44, misure atte a conseguire i seguenti
obiettivi entro il 31 dicembre 2016:
a) sia mantenuto o raggiunto per i corpi idrici significativi superficiali
e sotterranei l'obiettivo di qualita' ambientale corrispondente allo stato
di ''buono'' come definito nell'allegato 1;
b) sia mantenuto, ove gia' esistente, lo stato di qualita' ambientale ''elevato'' come
definito nell'allegato 1;
c) siano mantenuti o raggiunti altresi' per i corpi idrici a specifica destinazione
di cui all'articolo 6 gli obiettivi di qualita' per specifica destinazione
di cui all'allegato 2, salvo i termini di adempimento previsti dalla normativa
previgente.
5. Qualora per un corpo idrico siano designati obiettivi di qualita' ambientale
e per specifica destinazione che prevedono per gli stessi parametri valori
limite diversi, devono essere rispettati quelli piu' cautelativi; quando i
limiti piu' cautelativi si riferiscono al conseguimento dell'obiettivo di qualita'
ambientale, il rispetto degli stessi decorre dal 31 dicembre 2016.
6. Il piano di tutela provvede al coordinamento degli obiettivi di qualita'
ambientale con i diversi obiettivi di qualita' per specifica destinazione.
7. Le regioni possono altresi' definire obiettivi di qualita' ambientale piu'
elevati, nonche' individuare ulteriori destinazioni dei corpi idrici e relativi
obiettivi di qualita'.
Art. 5.
Individuazione e perseguimento dell'obiettivo di qualita' ambientale
1. Entro il 30 aprile 2003, sulla base dei dati gia' acquisiti e dei risultati
del primo rilevamento effettuato ai sensi degli articoli 42 e 43, le regioni
identificano per ciascun corpo idrico significativo, o parte di esso, la
classe di qualita' corrispondente ad una di quelle indicate nell'allegato
1.
2. In relazione alla classificazione di cui al comma 1, le regioni stabiliscono
e adottano le misure necessarie al raggiungimento o al mantenimento degli obiettivi
di qualita' ambientale di cui all'articolo 4, comma 4, lettere a) e b), tenendo
conto del carico massimo ammissibile ove fissato sulla base delle indicazioni
dell'autorita' di bacino di rilievo nazionale e interregionale per i corpi
idrici sovraregionali, assicurando in ogni caso per tutti i corpi idrici l'adozione
di misure atte ad impedire un ulteriore degrado.
3. Al fine di assicurare entro il 31 dicembre 2016, il raggiungimento dell'obiettivo
di qualita' ambientale corrispondente allo stato ''buono'', entro il 31 dicembre
2008, ogni corpo idrico superficiale classificato o tratto di esso deve conseguire
almeno i requisiti dello stato ''sufficiente'' di cui all'allegato 1.
4. Le regioni possono motivatamente stabilire termini diversi, per i corpi
idrici che presentano condizioni tali da non consentire il raggiungimento dello
stato ''buono'' entro il 31 dicembre 2016.
5. Le regioni possono motivatamente stabilire obiettivi di qualita' ambientale
meno rigorosi per taluni corpi idrici, qualora ricorra almeno una delle seguenti
condizioni:
a) il corpo idrico ha subito gravi ripercussioni in conseguenza dell'attivita'
umana che rendono manifestamente impossibile o economicamente insostenibile
un significativo miglioramento dello stato qualitativo;
b) il raggiungimento dell'obiettivo di qualita' previsto non e' perseguibile
a causa della natura litologica ovvero geomorfologica del bacino di appartenenza;
c) l'esistenza di circostanze impreviste o eccezionali, quali alluvioni e siccita'.
6. Quando ricorrono le condizioni di cui al comma 5, la definizione di obiettivi
meno rigorosi e' consentita purche' i medesimi non comportino l'ulteriore deterioramento
dello stato del corpo idrico e, fatto salvo il caso di cui al comma 5, lettera
b), non sia pregiudicato il raggiungimento degli obiettivi fissati dal presente
decreto in altri corpi idrici all'interno dello stesso bacino idrografico.
7. Nei casi previsti dai commi 4 e 5, i piani di tutela devono comprendere
le misure volte alla tutela del corpo idrico, ivi compresi i provvedimenti
integrativi o restrittivi della disciplina degli scarichi ovvero degli usi
delle acque. I tempi e gli obiettivi, nonche' le relative misure, sono rivisti
almeno ogni sei anni ed ogni eventuale modifica deve essere inserita come aggiornamento
del piano.
Art. 6.
Obiettivo di qualita' per specifica destinazione
1. Sono acque a specifica destinazione funzionale:
a) le acque dolci superficiali destinate alla produzione di acqua potabile;
b) le acque destinate alla balneazione;
c) le acque dolci che richiedono protezione e miglioramento per essere idonee
alla vita dei pesci;
d) le acque destinate alla vita dei molluschi.
2. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 4, commi 4 e 5, per le acque
indicate al comma 1, e' perseguito, per ciascun uso, l'obiettivo di qualita'
per specifica destinazione stabilito nell'allegato 2, fatta eccezione per le
acque di balneazione.
3. Le regioni, al fine di un costante miglioramento dell'ambiente idrico,
stabiliscono programmi, che vengono recepiti nel piano di tutela, per mantenere,
ovvero adeguare, la qualita' delle acque di cui al comma 1, all'obiettivo di
qualita' per specifica destinazione. Relativamente alle acque di cui al comma
2, le regioni predispongono apposito elenco che provvedono ad aggiornare periodicamente.
Capo II
Acque a specifica destinazione
Art. 7.
Acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile
1. Le acque dolci superficiali per essere utilizzate o destinate alla produzione
di acqua potabile, sono classificate dalle regioni nelle categorie A1, A2 e
A3 secondo le caratteristiche fisiche, chimiche e microbiologiche di cui alla
tabella 1/A dell'allegato 2.
2. A seconda della categoria di appartenenza, le acque dolci superficiali
di cui al comma 1 sono sottoposte ai seguenti trattamenti:
a) categoria A1: trattamento fisico semplice e disinfezione;
b) categoria A2: trattamento fisico e chimico normale e disinfezione;
c) categoria A3: trattamento fisico e chimico spinto, affinazione e disinfezione.
3. Le regioni inviano i dati relativi al monitoraggio e classificazione delle
acque di cui ai commi 1 e 2 al Ministero della sanita', che provvede al successivo
inoltro alla Commissione europea.
4. Le acque dolci superficiali che presentano caratteristiche fisiche, chimiche
e microbiologiche qualitativamente inferiori ai valori limite imperativi della
categoria A3 possono essere utilizzate, in via eccezionale, solo nel caso in
cui non sia possibile ricorrere ad altre fonti di approvvigionamento e a condizione
che le acque siano sottoposte ad opportuno trattamento che consenta di rispettare
le norme di qualita' delle acque destinate al consumo umano.
Art. 8.
Deroghe
1. Per le acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile,
le regioni possono derogare ai valori dei parametri di cui alla tabella 1/A
dell'allegato 2:
a) in caso di inondazioni o di catastrofi naturali;
b) limitatamente ai parametri contraddistinti nell'allegato 2 tabella 1/A dal
simbolo (o) in caso di circostanze meteorologiche eccezionali o condizioni
geografiche particolari;
c) quando le acque superficiali si arricchiscono naturalmente di talune sostanze
con superamento dei valori fissati per le categorie A1, A2 e A3;
d) nel caso di laghi poco profondi e con acque quasi stagnanti, per i parametri
indicati con un asterisco nell'allegato 2, tabella 1/A, fermo restando che
tale deroga e' applicabile unicamente ai laghi aventi una profondita' non superiore
ai 20 metri, che per rinnovare le loro acque impieghino piu' di un anno e nel
cui specchio non defluiscano acque di scarico.
2. Le deroghe di cui al comma 1 non sono ammesse se ne derivi concreto pericolo
per la salute pubblica.
Art. 9.
Acque di balneazione
1. Le acque destinate alla balneazione devono rispondere ai requisiti di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470 (a), e successive
modificazioni.
2. Per le acque che risultano ancora non idonee alla balneazione ai sensi
del citato decreto Presidente della Repubblica n. 470 del 1982 le regioni,
entro l'inizio della stagione balneare successiva alla data di entrata in vigore
del presente decreto e, successivamente, prima dell'inizio della stagione balneare,
con periodicita' annuale, comunicano al Ministero dell'ambiente, secondo le
modalita' indicate con il decreto di cui all'articolo 3, comma 7, tutte le
informazioni relative alle cause ed alle misure che intendono adottare.
Riferimenti normativi:
(a) Il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470,
recante ''Attuazione della direttiva (CEE) n. 76/160 relativa alla qualita'
delle acque di balneazione'' e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale -
serie generale - del 26 luglio 1982, n. 203.
Art. 10.
Acque dolci idonee alla vita dei pesci
1. Al fini della designazione delle acque dolci che richiedono protezione
o miglioramento per esser idonee alla vita dei pesci, sono privilegiati:
a) i corsi d'acqua che attraversano il territorio di parchi nazionali e riserve
naturali dello Stato, nonche' di parchi e riserve naturali regionali;
b) i laghi naturali ed artificiali, gli stagni ed altri corpi idrici, situati
nei predetti ambiti territoriali;
c) le acque dolci superficiali comprese nelle zone umide dichiarate ''di importanza
internazionale'' ai sensi della convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971, resa
esecutiva con il decreto del Presidente della Repubblica del 13 marzo 1976,
n. 448, (a) sulla protezione delle zone umide, nonche' quelle comprese nelle ''oasi
di protezione della fauna'', istituite dalle regioni e province autonome ai
sensi della legge 11 febbraio 1992, n. 157; (b);
d) le acque dolci superficiali che, ancorche' non comprese nelle precedenti
categorie, presentino un rilevante interesse scientifico, naturalistico, ambientale
e produttivo in quanto costituenti habitat di specie animali o vegetali rare
o in via di estinzione, ovvero in quanto sede di complessi ecosistemi acquatici
meritevoli di conservazione o, altresi', sede di antiche e tradizionali forme
di produzione ittica, che presentano un elevato grado di sostenibilita' ecologica
ed economica.
2. Sono escluse dall'applicazione del presente articolo e degli articoli 11,
12 e 13, le acque dolci superficiali dei bacini naturali o artificiali utilizzati
per l'allevamento intensivo delle specie ittiche, nonche' i canali artificiali
adibiti a uso plurimo, di scolo o irriguo, e quelli appositamente costruiti
per l'allontanamento dei liquami e di acque reflue industriali.
3. Le acque dolci superficiali che presentino valori dei parametri di qualita'
conformi con quelli imperativi previsti dalla tabella 1/B dell'allegato 2,
sono classificate, entro quindici mesi dalla designazione, come acque dolci ''salmonicole'' o ''ciprinicole''.
4. La designazione e la classificazione ai sensi dei commi 1 e 3 sono effettuate
dalle regioni, ricorrendone le condizioni, devono essere gradualmente estese
sino a coprire l'intero corpo idrico, ferma restando la possibilita' di designare
e classificare nell'ambito del medesimo, tratti come ''acqua salmonicola'' e
tratti come ''acqua ciprinicola''.
5. Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessita' di tutela della
qualita' delle acque, il presidente della giunta regionale o il presidente
della provincia, nell'ambito delle rispettive competenze, adottano provvedimenti
specifici e motivati, integrativi o restrittivi degli scarichi ovvero degli
usi delle acque.
Riferimenti normativi:
(a) Il decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448,
recante ''Esecuzione della convenzione relativa alle zone umide d'importanza
internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a
Ramsar il 2 febbraio 1971'', e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale -
serie generale - n. 173 del 3 luglio 1976.
(b) La legge 11 febbraio 1992, n. 157 recante ''Norme per la protezione
della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio'' e' pubblicata nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 46 del 25
febbraio 1992.
Art. 11
Successive designazioni e revisioni
1. Le regioni sottopongono a revisione la designazione e la classificazione
di alcune acque dolci idonee alla vita dei pesci in funzione di elementi imprevisti
o sopravvenuti.
Art. 12
Accertamento della qualita' delle acque idonee alla vita dei pesci
1. Le acque designate e classificate si considerano idonee alla vita dei pesci
se rispondono ai requisiti riportati nella tabella 1/B dell'allegato 2.
2. Se dai campionamenti risulta che non sono rispettati uno o piu' valori
dei parametri riportati nella tabella 1/B dell'allegato 2, le autorita' competenti
al controllo accertano se l'inosservanza sia dovuta a fenomeni naturali, a
causa fortuita, ad apporti inquinanti o a eccessivi prelievi e propongono all'autorita'
competente le misure appropriate.
3. Ai fini di una piu' completa valutazione delle qualita' delle acque, le
regioni promuovono la realizzazione di idonei programmi di analisi biologica
delle acque designate e classificate.
Art. 13
D e r o g h e
1. Per le acque dolci superficiali designate o classificate per essere idonee
alla vita dei pesci, le regioni possono derogare al rispetto dei parametri
indicati nella tabella 1/B dell'allegato 2, dal simbolo (o), in caso di circostanze
meteorologiche eccezionali o speciali condizioni geografiche e, quanto al rispetto
dei parametri riportati nella medesima tabella, per arricchimento naturale
del corpo idrico da sostanze provenienti dal suolo senza intervento diretto
dell'uomo.
Art. 14
Acque destinate alla vita dei molluschi
1. Le regioni designano, nell'ambito delle acque marine costiere e salmastre,
che sono sede di banchi e popolazioni naturali di molluschi bivalvi e gasteropodi,
quelle richiedenti protezione e miglioramento per consentire la vita e lo sviluppo
degli stessi e per contribuire alla buona qualita' dei prodotti della molluschicoltura
direttamente commestibili per l'uomo.
2. Le regioni possono procedere a designazioni complementari, oppure alla
revisione delle designazioni gia' effettuate, in funzione dell'esistenza di
elementi imprevisti al momento della designazione.
3. Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessita' di tutela della
qualita' delle acque, il presidente della giunta regionale, il presidente della
provincia e il sindaco, nell'ambito delle rispettive competenze, adottano provvedimenti
specifici e motivati, integrativi o restrittivi degli scarichi ovvero degli
usi delle acque.
Art. 15.
Accertamento della qualita' delle acque destinate alla vita dei molluschi
1. Le acque designate ai sensi dell'articolo 14 devono rispondere ai requisiti
di qualita' di cui alla tabella 1/C dell'allegato 2.
2. Qualora le acque designate non risultano conformi ai requisiti di cui alla
tabella 1/C dell'allegato 2, le regioni stabiliscono programmi per ridurre
l'inquinamento.
3. Se da un campionamento risulta che uno o piu' valori di parametri di cui
alla tabella 1/C dell'allegato 2, non sono rispettati, le autorita' competenti
al controllo accertano se l'inosservanza sia dovuta a fenomeni naturali, a
causa fortuita o ad altri fattori di inquinamento. In tali casi le regioni
adottano misure appropriate.
Art. 16.
Deroghe
1. Per le acque destinate alla vita dei molluschi, le regioni possono derogare
ai requisiti alla tabella 1/C dell'allegato 2, in caso di condizioni meteorologiche
o geografiche eccezionali.
Art. 17.
Norme sanitarie
1. Le attivita' di cui agli articoli 14, 15 e 16 lasciano impregiudicata l'attuazione
delle norme sanitarie relative alla classificazione delle zone di produzione
e di stabulazione dei molluschi bivalvi vivi, effettuata ai sensi del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 530 (a).
Riferimenti normativi:
(a) Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 530, recante ''Attuazione
della direttiva 91/492/CEE che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla
produzione e commercializzazione dei molluschi bivalvi vivi'' e' pubblicato
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale
- n. 7 dell'11 gennaio 1993.
TITOLO III
TUTELA DEI CORPI IDRICI E DISCIPLINA DEGLI SCARICHI
Capo I
Aree richiedenti specifiche misure di prevenzione dall'inquinamento e
di risanamento
Art. 18
Aree sensibili
1. Le aree sensibili sono individuate secondo i criteri dell'allegato
6.
2. Ai fini della prima individuazione sono designate aree sensibili:
a) i laghi di cui all'allegato 6, nonche' i corsi d'acqua a esse afferenti
per un tratto di 10 chilometri dalla linea di costa;
b) le aree lagunari di Orbetello, Ravenna e Piallassa-Baiona, le Valli di Comacchio,
i laghi salmastri e il delta del Po;
c) le zone umide individuate ai sensi della convenzione di Ramsar del 2 febbraio
1971, resa esecutiva con decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976,
n. 448 (a);
d) le aree costiere dell'Adriatico-Nord Occidentale dalla foce dell'Adige al
confine meridionale del comune di Pesaro e i corsi d'acqua ad essi afferenti
per un tratto di 10 chilometri dalla linea di costa.
3. Resta fermo quanto disposto dalla legislazione vigente relativamente
alla tutela di Venezia.
4. Sulla base dei criteri stabiliti nell'allegato 6 e sentita l'Autorita'
di bacino, le regioni, entro un anno dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, possonodesignare ulteriori aree sensibili ovvero individuano
all'interno delle aree indicate nel comma 2, i corpi idrici che non costituiscono
aree sensibili.
5. Le regioni, sulla base dei criteri previsti dall'allegato 6, delimitano
i bacini drenanti nelle aree sensibili che contribuiscono all'inquinamento
di tali aree.
6. Ogni quattro anni si provvede alla reidentificazione delle aree sensibili
e dei rispettivi bacini drenanti che contribuiscono all'inquinamento delle
aree sensibili.
7. Le nuove aree sensibili identificate ai sensi dei commi 4 e 6 devono
soddisfare i requisiti dell'articolo 32 entro sette anni dalla identificazione.
Riferimenti normativi:
(a) Il titolo del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976,
n. 448 e' riportato nelle note all'art. 10.
Art. 19.
Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola
1. Le zone vulnerabili sono individuate secondo i criteri di cui all'allegato
7/A-I.
2. Ai fini della prima individuazione sono designate zone vulnerabili le aree
elencate nell'allegato 7/A-III.
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sulla
base dei dati disponibili, e per quanto possibile sulla base delle indicazioni
stabilite nell'allegato 7/A-I, le regioni, sentita l'Autorita' di bacino, possono
individuare ulteriori zone vulnerabili ovvero, all'interno delle zone indicate
nell'allegato 7/A-III, le parti che non costituiscono zone vulnerabili.
4. Almeno ogni quattro anni le regioni, sentita l'Autorita' di bacino, rivedono
o completano le designazioni delle zone vulnerabili per tener conto dei cambiamenti
e fattori imprevisti al momento della precedente designazione. A tal fine le
regioni predispongono e attuano, ogni quattro anni, un programma di controllo
per verificare le concentrazioni dei nitrati nelle acque dolci per il periodo
di un anno, secondo le prescrizioni di cui all'allegato 7/A-I, nonche' riesaminano
lo stato eutrofico causato da azoto delle acque dolci superficiali, delle acque
di transizione e delle acque marine costiere.
5. Nelle zone individuate ai sensi dei commi 2, 3 e 4 devono essere attuati
i programmi di azione di cui al comma 6, nonche' le prescrizioni contenute
nel codice di buona pratica agricola di cui al decreto del Ministro per le
politiche agricole in data 19 aprile 1999, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta
Ufficiale n. 102 del 4 maggio 1999.
6. Entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto per le zone designate
ai sensi dei commi 2 e 3, ed entro un anno dalla data di designazione per le
ulteriori zone di cui al comma 4, le regioni, sulla base delle indicazioni
e delle misure di cui all'allegato 7/A-IV, definiscono ovvero rivedono, se
gia' posti in essere, programmi d'azione obbligatori per la tutela e il risanamento
delle acque dall'inquinamento causato da nitrati di origine agricola, e provvedono
alla loro attuazione nell'anno successivo per le zone vulnerabili di cui ai
commi 2 e 3 e nei successivi quattro anni per le zone di cui al comma 4.
7. Le regioni provvedono, inoltre, a:
a) integrare, se del caso, in relazione alle esigenze locali, il codice di
buona pratica agricola, stabilendone le modalita' di applicazione;
b) predisporre ed attuare interventi di formazione e di informazione degli
agricoltori sul programma di azione e sul codice di buona pratica agricola;
c) elaborare ed applicare entro quattro anni a decorrere dalla definizione
o revisione dei programmi di cui al comma 6, i necessari strumenti di controllo
e verifica dell'efficacia dei programmi stessi sulla base dei risultati ottenuti;
ove necessario, modificare o integrare tali programmi individuando tra le ulteriori
misure possibili, quelle maggiormente efficaci, tenuto conto dei costi di attuazione
delle misure stesse.
8. Le variazioni apportate alle designazioni, i programmi di azione, i risultati
delle verifiche dell'efficacia degli stessi e le revisioni effettuate devono
essere comunicati al Ministero dell'ambiente, secondo le modalita' indicate
nel decreto di cui all'articolo 3, comma 7. Al Ministero per le politiche agricole
e' data tempestiva notizia delle integrazioni apportate al codice di buona
pratica agricola di cui al comma 7, lettera a) nonche' degli interventi di
formazione e informazione.
9. Al fine di garantire un generale livello di protezione delle acque il codice
di buona pratica agricola e' di raccomandata applicazione al di fuori delle
zone vulnerabili.
Art. 20.
Zone vulnerabili da prodotti fitosanitari e altre zone vulnerabili
1. Con le modalita' previste dall'articolo 19 e sulla base delle indicazioni
contenute nell'allegato 7/B, le regioni identificano le aree di cui all'articolo
5, comma 21, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 (a), allo scopo
di proteggere le risorse idriche o altri comparti ambientali dall'inquinamento
derivante dall'uso di prodotti fitosanitari.
2. Le regioni e le Autorita' di bacino verificano la presenza nel territorio
di competenza di aree soggette o minacciate da fenomeni di siccita', degrado
del suolo e processi di desertificazione e le designano quali aree vulnerabili
alla desertificazione.
3. Per le aree di cui al comma 2, nell'ambito della pianificazione di bacino
e della sua attuazione, sono adottate specifiche misure di tutela, secondo
i criteri previsti nel piano d'azione nazionale di cui alla delibera CIPE del
22 dicembre 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 17
febbraio 1999.
Riferimenti normativi:
(a) Il testo dell'art. 5, comma 21, del decreto legislativo 17 marzo 1995,
n. 194, recante ''Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione
in commercio di prodotti fitosanitari'' pubblicato nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 122 del 27 maggio
1995, e' il seguente:
''21. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Ministro
dell'ambiente, sentite le regioni e le province autonome, definisce i criteri
per l'individuazione delle aree vulnerabili, nelle quali le regioni e le province
autonome possono chiedere l'applicazione, delle limitazioni e delle esclusioni
di impiego di cui al comma 20''.
Art. 21
Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee
destinate al consumo umano
1. Su proposta delle autorita' d'ambito, le regioni, per mantenere e migliorare
le caratteristiche qualitative delle acque superficiali e sotterranee destinate
al consumo umano erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste
carattere di pubblico interesse, nonche' per la tutela dello stato delle
risorse, individuano le aree di salvaguardia distinte in zone di tutela assoluta
e zone di rispetto, nonche', all'interno dei bacini imbriferi e delle aree
di ricarica della falda, le zone di protezione.
2. Per gli approvvigionamenti diversi da quelli di cui al comma 1, le
autorita' competenti impartiscono, caso per caso, le prescrizioni necessarie
per la conservazione, la tutela della risorsa ed il controllo delle caratteristiche
qualitative delle acque destinate al consumo umano.
3. Per la gestione delle aree di salvaguardia si applicano le disposizioni
dell'articolo 13 della legge 5 gennaio 1994, n. 36 (a), e le disposizioni
dell'articolo 24 della stessa legge (b), anche per quanto riguarda
eventuali indennizzi per le attivita' preesistenti.
4. La zona di tutela assoluta e' costituita dall'area immediatamente circostante
le captazioni o derivazioni; essa deve avere una estensione in caso di acque
sotterranee e, ove possibile per le acque superficiali, di almeno dieci metri
di raggio dal punto di captazione, deve essere adeguatamente protetta e adibita
esclusivamente ad opere di captazione o presa e ad infrastrutture di servizio.
5. La zona di rispetto e' costituita dalla porzione di territorio circostante
la zona di tutela assoluta da sottoporre a vincoli e destinazioni d'uso tali
da tutelare qualitativamente e quantitativamente la risorsa idrica captata
e puo' essere suddivisa in zona di rispetto ristretta e zona di rispetto
allargata in relazione alla tipologia dell'opera di presa o captazione e
alla situazione locale di vulnerabilita' e rischio della risorsa. In particolare
nella zona di rispetto sono vietati l'insediamento dei seguenti centri di
pericolo e lo svolgimento delle seguenti attivita':
a) dispersione di fanghi ed acque reflue, anche se depurati;
b) accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi;
c) spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l'impiego
di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico
piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture
compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilita' delle
risorse idriche;
d) dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche proveniente da piazzali e
strade;
e) aree cimiteriali;
f) apertura di cave che possono essere in connessione con la falda;
g) apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate
al consumo umano e di quelli finalizzati alla variazione della estrazione ed
alla protezione delle caratteristiche quali-quantitative della risorsa idrica;
h) gestione di rifiuti;
i) stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive;
l) centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;
m) pozzi perdenti;
n) pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 chilogrammi per ettaro
di azoto presente negli effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione.
E' comunque vietata la stabulazione di bestiame nella zona di rispetto ristretta.
6. Per gli insediamenti o le attivita' di cui al comma 5, preesistenti,
ove possibile e comunque ad eccezione delle aree cimiteriali, sono adottate
le misure per il loro allontanamento; in ogni caso deve essere garantita
la loro messa in sicurezza. Le regioni e le provincie autonome disciplinano,
all'interno delle zone di rispetto, le seguenti strutture od attivita':
a) fognature;
b) edilizia residenziale e relative opere di urbanizzazione;
c) opere viarie, ferroviarie ed in genere infrastrutture di servizio;
d) le pratiche agronomiche e i contenuti dei piani di utilizzazione di cui
alla lettera c) del comma 5.
7. In assenza dell'individuazione da parte della regione della zona di
rispetto ai sensi del comma 1, la medesima ha un'estensione di 200 metri
di raggio rispetto al punto di captazione o di derivazione.
8. Le zone di protezione devono essere delimitate secondo le indicazioni
delle regioni per assicurare la protezione del patrimonio idrico. In esse
si possono adottare misure relative alla destinazione del territorio interessato,
limitazioni e prescrizioni per gli insediamenti civili, produttivi, turistici,
agroforestali e zootecnici da inserirsi negli strumenti urbanistici comunali,
provinciali, regionali, sia generali sia di settore.
9. Le regioni, al fine della protezione delle acque sotterranee, anche
di quelle non ancora utilizzate per l'uso umano, individuano e disciplinano,
all'interno delle zone di protezione, le seguenti aree: a) aree di ricarica
della falda;
b) emergenze naturali ed artificiali della falda;
c) zone di riserva.
Riferimenti normativi.
(a) L'art. 13 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, pubblicata nel supplemento
ordinario n. 14 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - del 19
gennaio 1994 e' il seguente:
''Art. 13 (Tariffa del servizio idrico). - 1. La tariffa costituisce
il corrispettivo del servizio idrico come definito all'articolo 4, comma 1, lettera
f).
2. La tariffa e' determinata tenendo conto della qualita' della risorsa idrica
e del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell'entita'
dei costi di gestione delle opere, dell'adeguatezza della remunerazione del
capitale investito e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia, in modo
che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.
3. Il Ministro dei lavori pubblici, di intesa con il Ministro dell'ambiente,
su proposta del comitato di vigilanza di cui all'art. 21, sentite le Autorita'
di bacino di rilievo nazionale, nonche' la conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, elabora
un metodo normalizzato per definire le componenti di costo e determinare la
tariffa di riferimento. La tariffa di riferimento e' articolata per fasce di
utenza e territoriali, anche con riferimento a parcolari situazioni idrogeologiche
ed in funzione del contenimento del consumo.
4. La tariffa di riferimento costituisce la base per la determinazione della
tariffa nonche' per orientare e graduare nel tempo gli adeguamenti tariffari
derivanti dall'applicazione della presente legge.
5. La tariffa e' determinata dagli enti locali, anche in relazione al piano
finanziario degli interventi relativi al servizio idrico di cui all'articolo
11, comma 3.
6. La tariffa e' applicata dai soggetti gestori, nel rispetto della convenzione
e del relativo disciplinare.
7. Nella modulazione della tariffa sono assicurate agevolazioni per i consumi
domestici essenziali nonche' per i consumi di determinate categorie secondo
prefissati scaglioni di reddito. Per conseguire obiettivi di equa redistribuzione
dei costi sono ammesse maggiorazioni di tariffa per le residenze secondarie
e per gli impianti ricettivi stagionali.
8. Per le successive determinazioni della tariffa si tiene conto degli obiettivi
di miglioramento della produttivita' e della qualita' del servizio fornito
e del tasso di inflazione programmato.
9. L'eventuale modulazione della tariffa tra i comuni tiene conto degli investimenti
effettuati dai comuni medesimi che risultino utili ai fini dell'organizzazione
del servizio idrico integrato''.
(b) il testo dell'art. 24 della citata legge 5 gennaio 1994, n. 36
e' il seguente:
''Art. 24 (Gestione delle aree di salvaguardia). - 1. Per assicurare
la tutela delle aree di salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo
umano, il gestore del servizio idrico integrata puo' stipulare convenzioni con
lo Stato, le regioni, gli enti locali, le associazioni e le universita' agrarie
titolari di demani collettivi, per la gestione diretta dei demani pubblici o
collettivi ricadenti nel perimetro delle predette aree, nel rispetto della protezione
della natura e tenuta conto dei diritti di uso civico esercitati.
2. La quota di tariffa riferita ai costi per la gestione delle aree di salvaguardia,
in caso di trasferimenti di acqua da un ambito territoriale ottimale all'altro,
e' versata alla comunita' montana, ove costituita, o agli enti locali nel cui
territorio ricadono le derivazioni; i relativi proventi sono utilizzati ai
fitti della tutela e del recupero delle risorse ambientali''.
Capo II
Tutela quantitativa della risorsa e risparmio idrico
Art. 22.
Pianificazione del bilancio idrico
1. La tutela quantitativa della risorsa concorre al raggiungimento degli obiettivi
di qualita' attraverso una pianificazione delle utilizzazioni delle acque volta
ad evitare ripercussioni sulla qualita' delle stesse e a consentire un consumo
idrico sostenibile.
2. Nei piani di tutela sono adottate le misure volte ad assicurare l'equilibrio
del bilancio idrico come definito dall'Autorita' di bacino, nel rispetto delle
priorita' della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e tenendo conto dei fabbisogni,
delle disponibilita', del minimo deflusso vitale, della capacita' di ravvenamento
della falda e delle destinazioni d'uso della risorsa compatibili con le relative
caratteristiche qualitative e quantitative.
3. Le regioni definiscono, sulla base delle linee guida di cui al comma
4 e dei criteri adottati dai Comitati istituzionali delle Autorita' di bacino,
gli obblighi di installazione e manutenzione in regolare stato di funzionamento
di idonei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi d'acqua
pubblica derivati, in corrispondenza dei punti di prelievo e, ove presente,
di restituzione, nonche' gli obblighi e le modalita' di trasmissione dei
risultati delle misurazioni all'Autorita' concedente per il loro successivo
inoltro alla regione ed alle Autorita' di bacino competenti. Le Autorita'
di bacino provvedono a trasmettere i dati in proprio possesso all'Agenzia
nazionale per la protezione dell'ambiente secondo le modalita' di cui all'articolo
3, comma 7.
4. Il Ministro dei lavori pubblici provvede entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore del presente decreto a definire, di concerto con gli altri Ministri
competenti e previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano, le linee
guida per la predisposizione del bilancio idrico di bacino, comprensive dei
criteri per il censimento delle utilizzazioni in atto e per la definizione
del minimo deflusso vitale.
5. Salvo quanto previsto al comma 6, tutte le derivazioni di acqua comunque
in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto sono regolate
dall'Autorita' concedente mediante la previsione di rilasci volti a garantire
il minimo deflusso vitale nei corpi idrici come previsto dall'articolo 3,
comma 1, lettera i), della legge 18 maggio 1989, n. 183 (a) e dall'articolo
3, comma 3, della legge 5 gennaio 1994, n. 36 (b) senza che cio'
possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica
amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di
concessione.
6. Per le finalita' di cui ai commi 1 e 2 le autorita' concedenti, a seguito
del censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico
provvedono, ove necessario, alla loro revisione, disponendo prescrizioni o
limitazioni temporali o quantitative, senza che cio' possa dar luogo alla corresponsione
di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa
riduzione del canone demaniale di concessione.
6-bis. Nel provvedimento di concessione prefereziale, rilasciato ai sensi
dell'articolo 4 dei regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (c),
sono previsti i rilasci volti a garantire il minimo deflusso vitale nei corpi
idrici e le prescrizioni necessarie ad assicurare l'equilibrio del bilancio
idrico.
Riferimenti normativi.
(a) Il testo dell'art. 3, comma 1, lettera i) della legge 18 maggio 1989,
n. 183, e' il seguente:
Art. 3 (Le attivita' di pianficaziane, di programmazione e di attuazione).
- 1. La attivita' di programmazione, di pianificazione e di attuazione degli
interventi destinati a realizzare le finalita' indicate all'art. 1 curano in
particolare:
a) - h) (Omissis).
i) la razionale utilizzazione delle risorse idriche superficiali e profonde,
con una efficiente rete idraulica, irrigua ed idrica garantendo, comunque,
che l'insieme delle derivazioni non pregiudichi il minimo deflusso costante
vitale negli alvei sottesi nonche' la pulizia delle acque;''.
(b) il testo dell'art. 3, comma 3, della legge 5 gennaio 1994, n. 36,
e' il seguente:
''Art. 3 (Equilibrio del bacino idrico). - (Omissis).
3. Nei bacini idrografici caratterizzati da consistenti prelievi o da trasferimenti
sia a valle che oltre la linea di displuvio, le derivazioni, sono regolate
in modo da garantire il livello di deflusso necessario alla vita negli alvei
sottesi e tale da non danneggiare gli equilibri degli ecosistemi interessati''.
(c) il testo dell'art. 4 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775,
recante ''testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici'',
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 gennaio 1984, n. 5, e' il
seguente:
4. Per le acque pubbliche, le quali, non comprese in precedenti elenchi, siano
incluse in elenchi suppletivi, gli utenti che non siano in grado di chiedere
il riconoscimento del diritto all'uso dell'acqua ai termini dell'art. 3, hanno
diritto alla concessione limitatamente al quantitativo di acqua e di forza
motrice effettivamente utilizzata, con esclusione di qualunque concorrente,
salvo quanto e' disposto dall'art. 45.
La domanda deve essere presentata entro i termini stabiliti dall'art. 3 per
i riconoscimenti e sara' istruita con la procedura delle concessioni.
Art. 23.
Modifiche al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775
1. Il secondo comma dell'articolo 7 del testo unico delle disposizioni di
legge sulle acque e impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre
1933, n. 175 (a) introdotto dall'articolo 3 del decreto legislativo 12 luglio
1993, n. 275 (b) e' sostituito dal seguente:
''Le domande di cui al primo comma relative sia alle grandi sia alle piccole
derivazioni sono altresi' trasmesse alle Autorita' di bacino territorialmente
interessate che, nel termine massimo di quaranta giorni dalla ricezione, comunicano
il proprio parere all'ufficio istruttore in ordine alla compatibiita' della
utilizzazione con le previsioni del piano di tutela e, anche in attesa di approvazione
dello stesso, ai fini del controllo sull'equilibrio del bilancio idrico o idrologico.
Decorso il predetto termine senza che sia intervenuta alcuna pronuncia, il
parere si intende espresso in senso favorevole''.
2. Il comma 1 dell'articolo 9 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775,
cosi' come sostituito dall'articolo 4 del decreto legislativo 12 luglio 1993,
n. 275 (c) sostituito dal seguente:
''1. Tra piu' domande concorrenti, completata l'istruttoria di cui agli articoli
7 e 8, e' preferita quella che da sola o in connessione con altre utenze concesse
o richieste presenti la piu' razionale utilizzazione delle risorse idriche in
relazione ai seguenti criteri:
a) l'attuale livello di soddisfacimento delle esigenze essenziali dei concorrenti
anche da parte dei servizi pubblici di acquedotto o di irrigazione, evitando
ogni spreco e destinando preferenzialinente le risorse qualificate all'uso
potabile;
b) le effettive possibilita' di migliore utilizzo delle fonti in relazione
all'uso;
c) le caratteristiche quantitative e qualitative del corpo idrico;
d) la quantita' e la qualita' dell'acqua restituita rispetto a quella prelevata.
1-bis. E' preferita la domanda che, per lo stesso tipo di uso, garantisce
la maggior restituzione d'acqua in rapporto agli obiettivi di qualita' dei
corpi idrici. In caso di piu' domande concorrenti per usi industriali e' altresi'
preferita quella del richiedente che aderisce al sistema ISO 14001 ovvero al
sistema di cui al regolamento CEE n. 1836/1993 del Consiglio del 29 giugno
1993 (d) sull'adesione volontaria delle imprese del settore industriale a un
sistema comunitario di ecogestione e audit.''.
3. L'articolo 12 bis del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (a) introdotto
dall'articolo 5 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275 (b) e'
sostituito dal seguente:
''Art. 12-bis. - 1. Il provvedimento di concessione e' rilasciato se non
pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualita'
definiti per il corso d'acqua interessato e se e' garantito il minimo deflusso
vitale, tenuto conto delle possibilita' di utilizzo di acque reflue depurate
o di quelle provenienti dalla raccolta di acque piovane, sempre che cio' risulti
economicamente sostenibile. Nelle condizioni del disciplinare sono fissate,
ove tecnicamente possibile, la quantita' e le caratteristiche qualitative dell'acqua
restituita. Analogamente, nei casi di prelievo da falda si tiene conto della
necessita' di assicurare l'equilibrio complessivo tra i prelievi e la capacita'
di ricarica dell'acquifero, anche al fine di evitare fenomeni di intrusione
di acque salate o inquinate, e quant'altro sia utile in funzione del controllo
del miglior regime delle acque.
2. L'utilizzo di risorse qualificate con riferimento a quelle prelevate da
sorgenti o falde o comunque riservate al consumo umano, puo' essere assentito
per usi diversi da quello potabile sempre che non vi sia possibilita' di riutilizzo
di acque reflue depurate o provenienti dalla raccolta di acque piovane, ovvero
se il riutilizzo sia economicamente insostenibile, solo nei casi di ampia disponibilita'
delle risorse predette, di accertata carenza qualitativa e quantitativa di
fonti alternative di approvvigionamento; in tal caso, il canone di utenza per
uso diverso da quello potabile e' triplicato.
3. Sono escluse le concessioni ad uso idroelettrico i cui impianti sono posti
in serie con gli impianti di acquedotto.''.
4. L'articolo 17 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (a) e'
sostituito dal seguente:
''Art. 17. - 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 93 (e) e dall'articolo
28, commi 3 e 4, della legge 5 gennaio 1994, n. 36 (f) e' vietato derivare
o utilizzare acqua pubblica senza un provvedimento autorizzativo o concessorio
dell Autorita' competente. Nel caso di violazione del disposto del comma 1, l'amministrazione
competente dispone la cessazione dell`utenza abusiva ed il contravventore, fatti
salvi ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, e'
tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinque
milioni a lire cinquanta milioni. Nei casi di particolare tenuita' si applica
la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a lire tre milioni.
Alla sanzione prevista dal presente articolo non si applica il pagamento in misura
ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (g).
E 'in ogni caso dovuta una somma pari ai canoni non corrisposti. L'autorita'
competente, con espresso provvedimento nel quale sono stabilite le necessarie
cautele, puo' eccezionalmente consentire la continuazione provvisoria del prelievo
in presenza di particolari ragioni di interesse pubblico generale, purche' l'utilizzazione
non risulti in palese contrasto con i diritti di terzi e con il buon regime delle
acque''.
5. E' soppresso il secondo comma dell'articolo 54 del regio decreto 11 dicembre
1933, n. 1775 (a).
6. Fatta salva la normativa transitoria di attuazione dell'articolo 1
della legge 5 gennaio 1994, n. 36 (h) per le derivazioni o utilizzazioni
di acqua pubblica, in tutto o in parte abusivamente in atto, la sanzione
di cui all'articolo 17 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, come
modificato dal presente articolo, e' ridotta ad un quinto qualora sia presentata
domanda in sanatoria entro il 31 dicembre 2000. Non sono soggetti a tale
adempimento ne' al pagamento della sanzione coloro che abbiano presentato
comunque domanda prima della data di entrata in vigore del presente decreto.
La concessione in sanatoria e' rilasciata nel rispetto della legislazione
vigente e delle utenze regolarmente assentite. In pendenza del procedimento
istruttorio della concessione in sanatoria, l'utilizzazione puo' proseguire,
fermo restando l'obbligo del pagamento del canone per l'uso effettuato e
il potere dell'autorita' concedente di sospendere in qualsiasi momento l`utilizzazione
qualora in contrasto con i diritti di terzi o con il raggiungimento o il
mantenimento degli obiettivi di qualita'.
6-bis. I termini previsti dall'articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente
della Repubblica 18 febbraio 1999, n. 238 (i) per la presentazione
delle domande di riconoscimento o la concessione preferenziale di cui all'articolo
4 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (l) e dell'articolo
2 della legge 17 agosto 1999, n. 290 (m) per le denunce dei pozzi,
sono prorogati al 31 dicembre 2000. In tali casi i canoni demaniali decorrono
dal 10 agosto 1999.
7. Il primo comma dell'articolo 21 del regio decreto 11 dicembre 1933,
n. 1775, come modificato dal comma 1, dell'articolo 29 della legge 5 gennaio
1994, n. 36 (n) e' sostituito dal seguente:
''Tutte le concessioni di derivazione sono temporanee. La durata delle concessioni,
salvo quanto disposto al secondo comma, non puo' eccedere i trenta anni ovvero
quaranta per uso irriguo. Resta ferma la disciplina di cui all'articolo 12, commi
6, 7 e 8 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (o)''.
8. Il comma 7 si applica anche alle concessioni di derivazione gia' rilasciate.
Qualora la scadenza di queste ultime, per effetto dello stesso comma 7, risulti
anticipata rispetto a quella originariamente fissata nel provvedimento di
concessione, le relative derivazioni possono continuare ad essere esercitate
sino alla data di scadenza originaria, purche' venga presentata domando entro
il 31 dicembre 2000, fatta salva l'applicazione di quanto previsto all'articolo
22, e sempre che alla prosecuzione della derivazione non osti uno specifico
motivo di interesse pubblico. Le piccole derivazioni ad uso idroelettrico
di pertinenza dell'ENEL, per le quali risulti decorso il termine di trenta
anni fissato dal comma 7, sono prorogate per ulteriori trenta anni a far
data dall'entrata in vigore del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79,
previa presentazione della relativa domanda entro il 31 dicembre 2000. Le
regioni, anche su richiesta o parere dell'ente gestore qualora la concessione
ricada in area protetta, ove si verifichino la mancanza dei presupposti di
cui al comma 1 procedono, senza indennizzo, alla modifica delle condizioni
fissate dal relativo disciplinare ai fini di rendere compatibile il prelievo,
ovvero alla revoca.
9. Dopo il terzo comma dell'articolo 21 del regio decreto 11 dicembre 1933,
n. 1775 (q) e' inserito il seguente:
''Le concessioni di derivazioni per uso irriguo devono tener conto delle
tipologie delle colture in funzione della disponibilita' della risorsa idrica,
della quantita' minima necessaria alla coltura stessa, prevedendo se necessario
specifiche modalita' di irrigazione; le stesse sono assentite o rinnovate solo
qualora non risulti possibile soddisfare la domanda d'acqua attraverso le strutture
consortili gia' operanti sul territorio.''.
9-bis. Fatta salva l'efficacia delle norme piu' restrittive tutto il territorio
nazionale e' assoggettato a tutela ai sensi dell'articolo 94 del regio decreto
11 dicembre 1933, n. 1775 (a).
9-ter. Le regioni disciplinano i procedimenti di rilascio delle concessioni
di derivazione di acque pubbliche nel rispetto delle direttive sulla gestione
del demanio idrico emanate, entro il 30 settembre 2000, ai sensi dell'artico-lo
88, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (s),
su proposta del Ministro dei lavori pubblici, nelle quali sono indicate anche
le possibilita' di libero utilizzo di acque superficiali scolanti su suoli
o in fossi o in canali di proprieta' privata. Le regioni, sentite le Autorita'
di bacino, disciplinano forme di regolazione dei prelievi delle acque sotterranee
per gli usi domestici, come definiti dall'articolo 93 del regio decreto 11
dicembre 1933, n. 1775 (r) laddove sia necessario garantire l'equilibrio
del bilancio idrico di cui all'artico-lo 3 della legge 5 gennaio 1994, n.
36 (s).
9-quater. Il comma 2 dell'articolo 25 della legge 5 gennaio 1994, n. 36,
come modificato dall'articolo 28, comma 2, della legge 30 aprile 1999, n.
136 (t) e' sostituito dal seguente:
''2. Il riconoscimento e la concessione preferenziale delle acque superficiali
o sorgentizie che hanno assunto natura pubblica per effetto dell'articolo 1,
nonche' le concessioni in sanatoria, sono rilasciati su parere dell'ente gestore
dell'area naturale protetta. Gli enti gestori di aree protette verificano le
captazioni e le derivazioni gia' assentite all'interno delle aree protette e
richiedono all'autorita' competente la modifica delle quantita' di rilascio qualora
riconoscano alterazioni degli equilibri biologici dei corsi d'acqua oggetto di
captazione, senza che cio' possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi
da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del
canone demaniale di concessione.''.
9-quinquies. Il comma 3 dell'articolo 25 della legge 5 gennaio 1994, n.
36 (u) e' abrogato''.
Riferimenti normativi.
(a) Il testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti
elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 8 gennaio 1934, n. 5.
Si riporta il testo dell'art. 7 del suddetto testo unico, come modificato dal
decreto legislativo n. 152/1999.
''Art. 7. - Le domande per nuove concessioni e utilizzazioni corredate dei progetti
di massima delle opere da eseguire per la raccolta, regolazione, estrazione,
derivazione, condotta, uso, restituzione e scolo delle acque sono dirette al
Ministro dei lavori pubblici e presentate all'ufficio del Genio civile alla cui
circoscrizione appartengono le opere di presa.
Le domande di cui al primo comma relative sia alle grandi sia alle piccole
derivazioni sono altresi' trasmesse alle Autorita' di bacino territorialmente
interessate che, nel termine massimo di quaranta giorni dalla ricezione, comunicano
il proprio parere all'ufficio istruttore in ordine alla compatibilita' della
utilizzazione con le previsioni del piano di tutela e, anche in attesa di approvazione
dello stesso, ai fini del controllo sull'equilibrio del bilancio idrico o idrologico.
Decorso il predetto termine senza che sia intervenuta alcuna pronuncia, il
parere si intende espresso in senso favorevole.
Ogni richiedente di nuove concessioni deve depositare, con la domanda, una
somma pari ad un quarantesimo del canone annuo e in ogni caso non inferiore
a lire cinquanta. Le somme cosi' raccolte sono versate in tesoreria in conto
entrate dello Stato.
L'ufficio del Genio civile ordina la pubblicazione della domanda mediante avviso
nel foglio degli annunzi legali delle province nel cui territorio ricadono
le opere di presa e di restituzione delle acque.
Nell'avviso sono indicati il nome del richiedente e i dati principali della
richiesta derivazione, e cioe':
luogo di presa, quantita' di acqua, luogo di restituzione ed uso della derivazione.
L'avviso e' pubblicato anche nella Gazzetta Ufficiale del Regno.
Nei territori che ricadono nella circoscrizione del magistrato alle acque per
le province venete e di Mantova, questo deve essere sentito sull'ammissibilita'
delle istanze prima della loro istruttoria.
Se il Ministro ritiene senz'altro inammissibile una domanda perche' inattuabile
o contraria al buon regime delle acque o ad altri interessi generali, la respinge
con suo decreto sentito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici.
Le domande che riguardano derivazioni tecnicamente incompatibili con quelle
previste da una o piu' domande anteriori, sono accettate e dichiarate concorrenti
con queste, se presentate non oltre trenta giorni dall'avviso nella Gazzetta
Ufficiale relativo alla prima delle domande pubblicate incompatibili con
la nuova. Di tutte le domande accettate si da' pubblico avviso nei modi sopra
indicati.
Dopo trenta giorni dall'avviso, la domanda viene pubblicata, col relativo progetto,
mediante ordinanza del Genio civile.
In ogni caso l'ordinanza stabilisce il termine, non inferiore a quindici e
non superiore a trenta giorni, entro il quale possono presentarsi le osservazioni
e le opposizioni scritte avverso la derivazione richiesta.
Se le opere di derivazione interessano la circoscrizione di piu' uffici del
Genio civile, l'ordinanza di istruttoria e' emessa dal Ministro dei lavori
pubblici.
Nel caso di domande concorrenti la istruttoria e' estesa a tutte le domande
se esse sono tutte incompatibili con la prima; se invece alcune furono accettate
al di la' dei termini relativi alla prima, per essere compatibili con questa
e non con le successive, l'istruttoria e' intanto limitata a quelle che sono
state presentate ed accettate entro novanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale dell'avviso relativo alla prima domanda''.
(b) Il decreto legislativo 12 luglio 1993 n. 275, recante ''riordino
in materia di concessione di acque pubbliche'' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 182 del 5 agosto 1993.
(c) Il testo dell'art. 9 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775,
gia' modificato dall'art. 4 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275,
come ulteriormente modificato dal decreto legislativo n. 152/1999, e' il
seguente:
''Art. 9. - 1. Tra piu' domande concorrenti, completata l'istruttoria di cui agli
articoli 7 e 8, e' preferita quella che da sola o in connessione con altre utenze
concesse o richieste presenti la piu' razionale utilizzazione delle risorse idriche
in relazione ai seguenti criteri:
a) l'attuale livello di soddisfacimento delle esigenze essenziali dei concorrenti
anche da parte dei servizi pubblici di acquedotto o di irrigazione, evitando
ogni spreco e destinando preferenzialmente le risorse qualificate all'uso potabile;
b) le effettive possibilita' di migliore utilizzo delle fonti in relazione
all'uso;
c) le caratteristiche quantitative e qualitative del corpo idrico;
d) la quantita' e la qualita' dell'acqua restituita rispetto a quella prelevata.
1-bis. E' preferita la domanda che, per lo stesso tipo di uso, garantisce
la maggior restituzione d'acqua in rapporto agli obiettivi di qualita' dei
corpi idrici. In caso di piu' domande concorrenti per usi industriali e' altresi'
preferita quella del richiedente che aderisce al sistema ISO 14001 ovvero al
sistema di cui al regolamento CEE n. 1836/1993 del Consiglio del 29 giugno
1993 sull'adesione volontaria delle imprese del settore industriale a un sistema
comunitario di ecogestione e audit.
A parita' di tali condizioni e' prescelta quella che offra maggiori ed accertate
garanzie tecnico-finanziarie ed economiche d'immediata esecuzione ed utilizzazione.
In mancanza di altre condizioni di preferenza, vale il criterio della priorita'
di presentazione.
Qualora tra piu' domande concorrenti si riscontri che i progetti sono sostanzialmente
equivalenti, quantunque in alcuna di quelle posteriormente presentate la utilizzazione
sia piu' vasta, e' di regola preferita la prima domanda quando non ostino motivi
prevalenti d'interesse pubblico e il primo richiedente si obblighi ad attuare
la piu' vasta utilizzazione.
Sulla preferenza da darsi all'una od all'altra domanda decide definitivamente
il Ministro dei lavori pubblici sentito il Consiglio superiore. Il Consiglio
indica, per la domanda prescelta, gli elementi essenziali che devono essere
contenuti nel disciplinare.
Nelle concessioni a prevalente scopo irriguo, a parita' di utilizzazione, e'
preferita fra piu' concorrenti la domanda di chi abbia la proprieta' dei terreni
da irrigare o del relativo consorzio dei proprietari''.
(d) Il regolamento CEE n. 1836/1993 del Consiglio del 29 giugno 1993
sull'adesione volontaria delle imprese del settore industriale ad un sistema
comunitario di ecogostione e audit e pubblicato nella G.U.C.E. n. 168 del
10 luglio 1993.
(e) Si riporta il testo dell'art. 93 del regio decreto 11 dicembre
1993, n. 1775:
''Art. 93. - Il proprietario di un fondo, anche nelle zone soggette a tutela della
pubblica amministrazione, a norma degli articoli seguenti, ha facolta', per gli
usi domestici, di estrarre ed utilizzare liberamente, anche con mezzi meccanici,
le acque sotterranee nel suo fondo, purche' osservi le distanze e le cautele
prescritte dalla legge.
Sono compresi negli usi domestici l'innaffiamento di giardini ed orti inservienti
direttamente al proprietario ed alla sua famiglia e l'abbeveraggio del bestiame''.
(f) I commi 3 e 4 dell'articolo 28 della legge 5 gennaio 1994, n. 36,
sono i seguenti:
''3. La raccolta di acque piovane in invasi e cisterne al servizio di fondi agricoli
o di singoli edifici e' libera.
4. La raccolta di cui al comma 3 non richiede licenza o concessione di derivazione
di acque; la realizzazione dei relativi manufatti e' regolata alle leggi in
materia di edilizia, di costruzioni nelle zone sismiche, di dighe e sbarramenti
e dalle altre leggi speciali''.
(g) L'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 recante ''modifiche
al sistema penale'' pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 329 del 30 novembre 1981 e' il seguente:
''Art. 16 (Pagamento in misura ridotta). - E' ammesso il pagamento di
una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione
prevista per la violazione commessa o, se piu' favorevole e qualora sia stabilito
il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre
alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione
immediata o, se questa non vi e' stata, dalla notificazione degli estremi della
violazione.
Nei casi di violazione [del testo unico delle norme sulla circolazione stradale
e] dei regolamenti comunali e provinciali continuano ad applicarsi, [rispettivamente
l'art. 138 dei testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica
15 giugno 1959, n. 393, con le modifiche apportate dall'art. 11 della legge
14 febbraio 1974, n. 62, e] l'art. 107 del testo unico delle leggi comunali
e provinciali approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.
Il pagamento in misura ridotta e' ammesso anche nei casi in cui le norme antecedenti
all'entrata in vigore della presente legge non consentivano l'oblazione''.
(h) L'art. 1 della citata legge 5 gennaio 1994, n. 36 e' il seguente:
''Art. 1 (Tutela e uso delle risorse idriche). - 1. Tutte le acque superficiali
e sotterranee, ancorche' non estratte dal sottosuolo, sono pubbliche e costituiscono
una risorsa che e' salvaguardata ed utilizzata secondo criteri di solidarieta'.
2. Qualsiasi uso delle acque e' effettuato salvaguardando le aspettative ed
i diritti delle generazioni future a fruire di un integro patrimonio ambientale.
3. Gli usi delle acque sono indirizzati al risparmio e al rinnovo delle risorse
per non pregiudicare il patrimonio idrico, la vivibilita' dell'ambiente, l'agricoltura.
la fauna e la flora acquatiche, i processi geomorfologici e gli equilibri idrologici.
4. Le acque termali, minerali e per uso geotermico sono disciplinate da leggi
speciali''.
(i) L'art. 1, del decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio
1999, n. 238, recante ''regolamento recante norme per l'attivazione di talune
disposizioni della legge 5 gennaio 1994, n. 36, in materia di risorse idriche'',
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 luglio 1999, n. 173, e' il
seguente:
''Art. 1 (Demanio idrico). - 1. Appartengono allo Stato e fanno parte
del demanio pubblico tutte le acque sotterranee e le acque superficiali, anche
raccolte in invasi o cisterne.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica a tutte le acque piovane
non ancora convogliate in un corso d'acqua o non ancora raccolte in invasi
o cisterne.
3. Ai sensi dell'art. 28, commi 3 e 4, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, la
raccolta delle acque di cui al comma 2 in invasi e cisterne al servizio di
fondi agricoli o di singoli edifici e' libera e non e' soggetta a licenza o
concessione di derivazione, ferma l'osservanza delle norme edilizie e di sicurezza
e di altre norme speciali per la realizzazione dei relativi manufatti, nonche'
delle discipline delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano
in materia di trattamento e di depurazione delle acque.
4. Per le acque pubbliche di cui all'art. 1, della legge 5 gennaio 1994, n.
36, e al presente regolamento non iscritte negli elenchi delle acque pubbliche,
pua' essere chiesto il riconoscimento o la concessione preferenziale di cui
all'art. 4 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, entro un anno dalla
data di entrata in vigore del presente regolamento''.
(l) L'art. 4 del citato decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e' il seguente:
''Art. 4. - Per le acque pubbliche, le quali, non comprese in precedenti elenchi,
siano incluse in elenchi suppletivi, gli utenti che non siano in grado di chiedere
il riconoscimento del diritto all'uso dell'acqua ai termini dell'art. 3, hanno
diritto alla concessione limitatamente al quantitativo di acqua e di forza motrice
effettivamente utilizzata, con esclusione di qualunque concorrente, salvo quanto
e' disposto dall'art. 45.
La domanda deve essere presentata entro i termini stabiliti dall'art. 3 per
i riconoscimenti e sara' istruita con la procedura delle concessioni''.
(m) L'art. 2 della legge 17 agosto 1999, n. 290, recante ''proroga di
termini nel settore agricolo'' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
195 20 agosto 1999, e' il seguente:
''Art. 2 (Denuncia dei pozzi - Modifica all'art. 11 del decreto-legge n. 507
del 1994). - 1. Il termine per le denunce dei pozzi di cui all'art. 10 del
decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, come modificato dall'art. 14 del
decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge
21 ottobre 1994, n. 584, e' riaperto e fissato in dodici mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge; in caso di richiesta di riconoscimento o concessione,
i canoni di derivazione irrigua sono dovuti dalla data di accoglimento della
relativa domanda. Le regioni adottano, entro quattro mesi dalla data di entrata
m vigore della presente legge, provvedimenti finalizzati alla semplificazione
degli adempimenti, con particolare riferimento alle utenze minori. La disposizione
di cui al presente comma ha efficacia dal 1° luglio 1995.
2. Per i pozzi ad uso domestico o agricola, la denuncia e la richiesta di concessione
possono effettuarsi anche mediante autocertificazione ai sensi della legge
4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni. La presentazione di tale
denuncia, da effettuarsi presso le amministrazioni provinciali competenti nel
termine di cui al comma 1, estingue ogni illecito amministrativo eventualmente
commesso per la mancata tempestiva denuncia.
3. Al comma 1 dell'art. 11 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, le parole: ''periodo
non superiore a due anni'' sono sostituite dalle seguenti: '' periodo non superiore
a quattro anni''.
(n) Il testo vigente dell'art. 21 del regio decreto 11 dicembre 1933,
n. 1775, gia' modificato dalla legge 5 gennaio 1994, n. 36, come ulteriormente
modificato dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 258, e' il seguente:
''Art. 21. - Tutte le concessioni di derivazione sono temporanee. La durata delle
concessioni, salvo quanto disposto al secondo comma, non puo' eccedere i trenta
anni ovvero quaranta per uso irriguo. Resta ferma la disciplina di cui all'art.
12, commi 6, 7 e 8 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.
Le concessioni di grandi derivazioni ad uso industriale sono stipulate per
una durata non superiore ad anni quindici e possono essere condizionate alla
attuazione di risparmio idrico mediante il riciclo o il riuso dell'acqua, nei
termini quantitativi e temporali che dovranno essere stabiliti in sede di concessione,
tenuto conto delle migliori tecnologie applicabili al caso specifico.
Il Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore, tenuto conto
dello scopo prevalente, determina la specie e la durata di ciascuna concessione.
Le concessioni di derivazioni per uso irriguo devono tener conto delle tipologie
delle colture in funzione della disponibilita' della risorsa idrica, della
quantita' minima necessaria alla coltura stessa, prevedendo se necessario specifiche
modalita' di irrigazione; le stesse sono assentite o rinnovate solo qualora
non risulti possibile soddisfare la domanda d'acqua attraverso le strutture
consortili gia' operanti sul territorio.
Giusta il disposto dell'art. 8 del testo unico sulle ferrovie concesse alla
industria privata, approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447; le derivazioni
posteriori alla legge 12 luglio 1908, n. 444, accordate ad un concessionario
di ferrovia pubblica per la applicazione della trazione elettrica, conservano
la durata della concessione della ferrovia e ne costituiscono parte integrante.
La stessa disposizione e' applicabile alle tramvie a trazione meccanica in
virtu' dell'art. 273 del citato testo unico e alle derivazioni concesse per
trazione elettrica di funicolari, funivie, filovie ed ascensori in servizio
pubblico''.
(o) Il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 recanta ''attuazione
della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia
elettrica'' e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 marzo 1999,
n. 75.
Si riporta il testo dell'art. 12, commi 6, 7 e 8, del suddetto decreto:
''6. Le concessioni rilasciate all'Enel S.p.a. per le grandi derivazioni idroelettriche
scadono al termine del trentesimo anno successivo alla data di entrata in vigore
del presente decreto.
7. Le concessioni scadute o in scadenza entro il 31 dicembre 2010 sono prorogate
a quest'ultima data e i titolari di concessione interessati, senza necessita'
di alcun atto amministrativo, proseguono l'attivita' dandone comunicazione
all'amministrazione concedente entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto fatto salvo quanto previsto al comma 2 del successivo
art. 16.
8. Per le concessioni la cui scadenza sia fissata a dopo il 31 dicembre 2010
si applicano i termini di scadenza stabiliti nell'atto di concessione''.
(p) Si riporta il testo dell'art. 21 del regio decreto 11 dicembre
1933, n. 1775, come modificato dal decreto legislativo n. 152/1999:
''Art. 21. - Salvo quanto disposto dal secondo comma, tutte le concessioni di
derivazione sono temporanee. La durata delle concessioni ad eccezione di quelle
di grande derivazione idroelettrica, per le quali resta fermo quanto disposto
dall'art. 36 della legge 24 aprile 1998, n. 128, e relativi decreti legislativi
di attuazione della direttiva 96/1992/CE, non puo' eccedere i trenta anni ovvero
quaranta per uso irriguo.
Le concessioni di grandi derivazioni ad uso industriale sono stipulate per
una durata non superiore ad anni quindici e possono essere condizionate alla
attuazione di risparmio idrico mediante il riciclo o il riuso dell'acqua, nei
termini quantitativi e temporali che dovranno essere stabiliti in sede di concessione,
tenuto conto delle migliori tecnologie applicabili al caso specifico.
Il Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore, tenuto conto
dello scopo prevalente, determina la specie e la durata di ciascuna concessione.
Le concessioni di derivazioni per uso irriguo devono tener conto delle tipologie
delle colture in funzione della disponibilita' della risorsa idrica, della
quantita' minima necessaria alla coltura stessa, prevedendo se necessario specifiche
modalita' di irrigazione; le stesse sono assentite o rinnovate solo qualora
non risulti possibile soddisfare la domanda d'acqua attraverso le strutture
consortili gia' operanti sul territorio.
Giusta il disposto dell'art. 8 del testo unico sulle ferrovie concesse alla
industria privata, approvato con regio decreto 9 maggio 1912 n. 1447 (16);
le derivazioni posteriori alla legge 12 luglio 1908, n. 444, accordate ad un
concessionario di ferrovia pubblica per la applicazione della trazione elettrica,
conservano la durata della concessione della ferrovia e ne costituiscono parte
integrante.
La stessa disposizione e' applicabile alle tramvie a trazione meccanica in
virtu' dell'art. 273 del citato testo unico e alle derivazioni concesse per
trazione elettrica di funicolari, funivie, filovie ed ascensori in servizio
pubblico''.
(q) L'art. 94 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 e' il seguente:
''Art. 94. - Il Governo del Re e' autorizzato a stabilire con successivi decreti,
da emanarsi su proposta del Ministro dei lavori pubblici di concerto con quello
dell'agricoltura, i comprensori nei quali la ricerca, l'estrazione e l'utilizzazione
di tutte le acque sotterranee sono soggette alla tutela della pubblica amministrazione.
(r) L'art. 88, comma 1, lettera p) del decreto legislativo 31 marzo
1998, n.112, e' il seguente.
''1. Ai sensi dell'art. 1, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n.
59, hanno rilievo nazionale i compiti relativi:
a)-q) omissis
p) alle direttive sulla gestione del demanio idrico anche volte a garantire
omogeneita', a parita' di condizioni, nel rilascio delle concessioni di derivazione
di acqua, secondo i principi stabiliti dall'art. 1 della legge 5 gennaio 1994,
n. 36''.
(s) L'art. 93 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e' il seguente:
''Art. 93. - Il proprietario di un fondo, anche nelle zone soggette a tutela della
pubblica amministrazione, a norma degli articoli seguenti, ha facolta', per gli
usi domestici, di estrarre ed utilizzare liberamente, anche con mezzi meccanici,
le acque sotterranee nel suo fondo, purche' osservi le distanze e le cautele
prescritte dalla legge. Sono compresi negli usi domestici l'innaffiamento di
giardini ed orti inservienti direttamente al proprietario ed alla sua famiglia
e l'abbeveraggio del bestiame''.
(t) L'art. 3 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e' il seguente:
''Art. 3 (Equilibrio del bilancio idrico). - 1. L'autorita' di bacino
competente definisce ed aggiorna periodicamente il bilancio idrico diretto ad
assicurare l'equilibrio fra le disponibilita' di risorse reperibili o attivabili
nell'area di riferimento ed i fabbisogni per i diversi usi, nel rispetto dei
criteri e degli obiettivi di cui agli articoli 1 e 2.
2. Per assicurare l'equilibrio tra risorse e fabbisogni, l'autorita' di bacino
competente adotta, per quanto di competenza, le misure per la pianificazione
dell'economia idrica in funzione degli usi cui sono destinate le risorse.
3. Nei bacini idrografici caratterizzati da consistenti prelievi o da trasferimenti,
sia a valle che oltre la linea di displuvio, le derivazioni sono regolate in
modo da garantire il livello di deflusso necessario alla vita negli alvei sottesi
e tale da non danneggiare gli equilibri degli ecosistemi interessati''.
(u) Il testo vigente dell'art. 25 della citata legge 5 gennaio 1994,
n. 36, gia' modificato dalla legge 30 aprile 1999, n. 136, come ulteriormente
modificato dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 258, e' il seguente:
''Atr. 25 (Disciplina delle acque nelle aree protette). - 1. Nell'ambito delle
aree naturali protette nazionali e regionali, l'ente gestore dell'area protetta,
sentita l'autorita' di bacino, definisce le acque sorgive, fluenti e sotterranee
necessarie alla conservazione degli ecosistemi, che non possono essere captate.
2. Il riconoscimento e la concessione preferenziale delle acque superficiali
o sorgentizie che hanno assunto natura pubblica per effetto dell'art. 1, nonche'
le concessioni in sanatoria, sono rilasciati su parere dell`ente gestore dell`area
naturale protetta. Gli enti gestori di aree protette verificano le captazioni
e le derivazioni gia' assentite all'interno delle aree protette e richiedono
alle autorita' competente la modifica delle quantita' di rilascio qualora riconoscano
alterazioni degli equilibri biologici dei corsi d'acqua oggetto di captazione,
senza che cio' possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della
pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale
di concessione.
3. (abrogato)''.
Art. 24.
Acque minerali naturali e di sorgenti
1. Le concessioni di utilizzazione delle acque minerali naturali e delle acque
di sorgente sono rilasciate tenuto conto delle esigenze di approvvigionamento
e distribuzione delle acque potabili e delle previsioni del piano di tutela.
Art. 25.
Risparmio idrico
1. Coloro che gestiscono o utilizzano la risorsa idrica adottano le misure
necessarie all'eliminazione degli sprechi ed alla riduzione dei consumi e ad
incrementare il riciclo ed il riutilizzo, anche mediante l'utilizzazione delle
migliori tecniche disponibili.
2. Il comma 1 dell'articolo 5 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, (a) e' sostituito
dal seguente:
''1. Le regioni prevedono norme e misure volte a favorire la riduzione dei
consumi e l'eliminazione degli sprechi ed in particolare a:
a) migliorare la manutenzione delle reti di adduzione e di distribuzione di
acque a qualsiasi uso destinate al fine di ridurre le perdite;
b) realizzare, in particolare nei nuovi insediamenti abitativi, commerciali
e produttivi di rilevanti dimensioni, reti duali di adduzione al fine dell'utilizzo
di acque meno pregiate per usi compatibili;
c) promuovere l'informazione e la diffusione di metodi e tecniche di risparmio
idrico domestico e nei settori industriale, terziario ed agricolo;
d) installare contatori per il consumo dell'acqua in ogni singola unita' abitativa
nonche' contatori differenziati per le attivita' produttive e del settore terziario
esercitate nel contesto urbano;
e) realizzare nei nuovi insediamenti sistemi di collettamento differenziati
per le acque piovane e per le acque reflue.''.
3. All'articolo 5 della legge 5 gennaio 1994, n. 36 dopo il comma 1, e' inserito
il seguente:
''1-bis. Gli strumenti urbanistici, compatibilmente con l'assetto urbanistico
e territoriale e con le risorse finanziarie disponibili, prevedono reti duali
al fine dell'utilizzo di acque meno pregiate, nonche' tecniche di risparmio della
risorsa. Il comune rilascia la concessione edilizia se il progetto prevede l'installazione
di contatori per ogni singola unita' abitativa, nonche' il collegamento a reti
duali, ove gia' disponibili.''.
4. All'articolo 13, comma 3, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, (b) sono aggiunte,
in fine, le seguenti parole: ''ed in funzione del contenimento del consumo.''.
5. Le regioni, sentita le autorita' di bacino, approvano specifiche norme
sul risparmio idrico in agricoltura, basato sulla pianificazione degli usi,
sulla corretta individuazione dei fabbisogni nel settore, e sui controlli degli
effettivi emungimenti.
Riferimenti normativi:
(a) Il testo vigente dell'articolo 5 della legge 5 gennaio 1994, n. 36,
come modificato dal decreto legislativo n. 152/99, e' il seguente:
''Art. 5 (Risparmio idrico). - 1. Le regioni prevedono norme e misure
volte a favorire la riduzione dei consumi e l'eliminazione degli sprechi ed in
particolare a:
a) migliorare la manutenzione delle reti di adduzione e di distribuzione di
acque a qualsiasi uso destinate al fine di ridurre le perdite;b) realizzare,
in particolare nei nuovi insediamenti abitativi, commerciali e produttivi di
rilevanti dimensioni, reti duali di adduzione al fine dell'utilizzo di acque
meno pregiate per usi compatibili;
c) promuovere l'informazione e la diffusione di metodi e tecniche di risparmio
idrico domestico e nei settori industriale, terziario ed agricolo;
d) installare contatori per il consumo dell'acqua in ogni singola unita' abitativa
nonche' contatori differenziali per le attivita' produttive e del settore terziario
esercitate nel contesto urbano;
e) realizzare nei nuovi insediamenti sistemi di collettamento differenziali
per le acque piovane e per le acque reflue.
1-bis. Gli strumenti urbanistici, compatibilmente con l'assetto urbanistico
e territoriale e con le risorse finanziarie disponibili, prevedono reti duali
al fine dell'utilizzo di acque meno pregiate, nonche' tecniche di risparmio
della risorsa. Il comune rilascia la concessione edilizia se il progetto prevede
l'installazione di contatori per ogni singola unita' abitativa, nonche' il
collegamento a reti duali, ove gia' disponibili.
2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con
decreto del Ministro dei lavori pubblici, emanato ai sensi dell'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e'adottato un regolamento per
la definizione dei criteri e del metodo in base ai quali valutare le perdite
degli acquedotti e delle fognature. Entro il mese di febbraio di ciascun anno,
i soggetti gestori dei servizi idrici trasmettono al Ministero dei lavori pubblici
i risultati delle rilevazioni eseguite con la predetta metodologia''.
(b) Si riporta il testo dell'art. 13 della legge 5 gennaio 1994, n.
36, come modificato dal decreto legislativo n. 152/99:
''Art. 13 (Tariffa del servizio idrico). - 1. La tariffa costituisce
il corrispettivo del servizio idrico come definito all'articolo 4, comma 1, lettera
f).
2. La tariffa e' determinata tenendo conto della qualita' della risorsa idrica
e del servizio fomito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell'entita'
dei costi di gestione delle opere, dell'adeguatezza della remunerazione del
capitale investito e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia, in modo
che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.
3. Il Ministro dei lavori pubblici, di intesa con il Ministro dell'ambiente,
su proposta del comitato di vigilanza di cui all'articolo 21, sentite le Autorita'
di bacino di rilievo nazionale, nonche' la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, elabora
un metodo normalizzato per definire le componenti di costo e determinare la
tariffa di riferimento. La tariffa di riferimento e' articolata per fasce di
utenza e territoriali, anche con riferimento a particolari situazioni idrogeologiche
ed in funzione del contenimento del consumo.
4. La tariffa di riferimento costituisce la base per la determinazione della
tariffa nonche' per orientare e graduare nel tempo gli adeguamenti tariffari
derivanti dall'applicazione della presente legge.
5. La tariffa e' determinata dagli enti locali, anche in relazione al piano
finanziario degli interventi relativi al servizio idrico di cui all'articolo
11, comma 3.
6. La tariffa e' applicata dai soggetti gestori, nel rispetto della convenzione
e del relativo disciplinare.
7. Nella modulazione della tariffa sono assicurate agevolazioni per i consumi
domestici essenziali nonche' per i consumi di determinate categorie secondo
prefissati scaglioni di reddito. Per conseguire obiettivi di equa redistribuzione
dei costi sono ammesse maggiorazioni di tariffa per le residenze secondarie
e per gli impianti ricettivi stagionali.
8. Per le successive determinazioni della tariffa si tiene conto degli obiettivi
di miglioramento della produttivita' e della qualita' del servizio fornito
e del tasso di inflazione programmato.
9. L'eventuale modulazione della tariffa tra i comuni tiene conto degli investimenti
effettuati dai comuni medesimi che risultino utili ai fini dell'organizzazione
del servizio idrico integrato''.
Art. 26.
Riutilizzo dell'acqua
1. All'articolo 14 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, (a) dopo il comma 4,
e', in fine, aggiunto il seguente:
''4-bis. Allo scopo di incentivare il riutilizzo di acqua reflua o gia'
usata nel ciclo produttivo, la tariffa per le utenze industriali e' ridotta in
funzione dell'utilizzo nel processo produttivo di acqua reflua o gia' usata.
La riduzione si determina applicando alla tariffa un correttivo che tiene conto
della quantita' di acqua riutilizzata e della quantita' delle acque primarie
impiegate.''.
2. L'articolo 6 della legge 5 gennaio 1994, n. 36 (b), e' sostituito dal seguente:
''Art. 6 (Modalita' per il riutilizzo delle acque reflue). - 1. Con decreto
del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro per le politiche agricole,
della sanita', dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei lavori pubblici
e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le provincie autonome di Trento e di Bolzano sono definite norme tecniche per
il riutilizzo delle acque reflue.
2. Le regioni adottano norme e misure volte a favorire il riciclo dell'acqua
e il riutilizzo delle acque reflue depurate mediante le quali sono in particolare:
a) indicate le migliori tecniche disponibili per la progettazione e l'esecuzione
delle infrastrutture nel rispetto delle norme tecniche emanate ai sensi del
comma 1;
b) indicate le modalita' del coordinamento interregionale anche al fine di
servire vasti bacini di utenza ove vi siano grandi impianti di depurazione
di acque reflue;
c) previsti incentivi e agevolazioni alle imprese che adottano impianti di
riciclo o riutilizzo.''.
3. Il decreto di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 5 gennaio 1994,
n. 36 (b), come sostituito dal comma 2, e' emanato entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore del presente decreto.
4. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri
dell'ambiente e dell'industria, del commercio e dell'artigianato e d'intesa
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie
autonome di Trento e di Bolzano sono definite le modalita' per l'applicazione
della riduzione di canone prevista dall'articolo 18, comma 1, lettere a) e
d), della legge 5 gennaio 1994, n. 36 (c).
Riferimenti normativi:
(a) Il testo vigente dell'art. 14 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, come
modificato dal decreto legislativo n. 152/99, e' il seguente:
''Art. 14 (Tariffa del servizio di fognatura e depurazione). - 1. La
quota di tariffa riferita al servizio di pubblica fognatura e di depurazione
e' dovuta dagli utenti anche nel caso in cui la fognatura sia sprovvista di impianti
centralizzati di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi. I relativi
proventi affluiscono in un fondo vincolato e sono destinati esclusivamente alla
realizzazione e alla gestione delle opere e degli impianti centralizzati di depurazione.
1-bis. I comuni gia' provvisti di impianti centralizzati di depurazione
funzionanti, che non si trovino in condizione di dissesto, destinano i proventi
derivanti dal canone di depurazione e fognatura prioritariamente alla gestione
e manutenzione degli impianti medesimi.
2. Gli utenti tenuti all'obbligo di versamento della tariffa riferita al servizio
di pubblica fognatura, di cui al comma 1, sono esentati dal pagamento di qualsivoglia
altra tariffa eventualmente dovuta al medesimo titolo ad altri enti.
3. Al fine della determinazione della quota tariffaria di cui al presente articolo,
il volume dell'acqua scaricata e' determinato in misura pari al volume di acqua
fornita, prelevata o comunque accumulata.
4. Per le utenze industriali la quota tariffaria di cui al presente articolo
e' determinata sulla base della qualita' e della quantita' delle acque reflue
scaricate. E' fatta salva la possibilita' di determinare una quota tariffaria
ridotta per le utenze che provvedono direttamente alla depurazione e che utilizzano
la pubblica fognatura.
4-bis. Allo scopo di incentivare il riutilizzo di acqua reflua o gia'
usata nel ciclo produttivo, la tariffa per le utenze industriali e' ridotta
in funzione dell'utilizzo nel processo produttivo di acqua reflua o gia' usata.
La riduzione si determina applicando alla tariffa un correttivo che tiene conto
della quantita' di acqua riutilizzata e della quantita' delle acque primarie
impiegate''.
(b) Per l'argomento della legge 5 gennaio 1994, n. 36 si veda nella
nota (a) dell'art. 1.
(c) Il testo dell'art. 18, comma 1, lettere a) e d), della legge 5
gennaio 1994, n. 36, e' il seguente:
''Art. 18 (Canoni per le utenze di acqua pubblica). - 1. Ferme restando
le esenzioni vigenti, dal 10 gennaio 1994 i canoni annui relativi alle utenze
di acqua pubblica, previsti dall'articolo 35 del testo unico delle disposizioni
di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto
11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modificazioni, costituiscono il corrispettivo
per gli usi delle acque prelevate e sono cosi' stabiliti:
a) per ogni modulo di acqua ad uso di irrigazione, lire 70.400, ridotte alla
meta' se le colature ed i residui di acqua sono restituiti anche in falda;
b) e c) (omissis);
d) per ogni modulo di acqua assentito ad uso industriale, lire 22 milioni,
assumendosi ogni modulo pari a tre milioni di metri cubi annui. Il canone e'
ridotto del 50 per cento se il concessionario attua un riuso delle acque a
ciclo chiuso reimpiegando le acque risultanti a valle del processo produttivo
o se restituisce le acque di scarico con le modesime caratteristiche qualitative
di quelle prelevate. Le disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo 12 del
decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge
26 giugno 1990, n. 165, e successive modificazioni, non si applicano limitatamente
al canone di cui alla presente lettera;''.
Capo III
Tutela qualitativa della risorsa: disciplina degli scarichi
Art. 27.
Reti fognarie
1. Gli agglomerati devono essere provvisti di reti fognarie per le acque reflue
urbane:
a) entro il 31 dicembre 2000 per quelli con un numero di abitanti equivalenti
superiore a 15.000;
b) entro il 31 dicembre 2005 per quelli con un numero di abitanti equivalenti
compreso tra 2.000 e 15.000.
2. Per le acque reflue urbane che si immettono in acque recipienti considerate ''aree
sensibili'' gli agglomerati con oltre 10.000 abitanti equivalenti devono essere
provvisti di rete fognaria.
3. La progettazione, la costruzione e la manutenzione delle reti fognarie
si effettuano adottando le tecniche migliori che non comportino costi eccessivi,
tenendo conto in particolare:
a) del volume e delle caratteristiche delle acque reflue urbane;
b) della prevenzione di eventuali fuoriuscite;
c) della limitazione dell'inquinamento delle acque recipienti, dovuto a tracimazioni
causate da piogge violente.
4. Per gli insediamenti, installazioni o edifici isolati che scaricano
acque reflue domestiche le Regioni identificano sistemi individuali o altri
sistemi pubblici o privati adeguati secondo i criteri di cui alla delibera
indicata al comma 7 dell'articolo 62, che raggiungano lo stesso livello di
protezione ambientale, indicando i tempi di adeguamento.
Art. 28.
Criteri generali della disciplina degli scarichi
1. Tutti gli scarichi sono disciplinati in funzione del rispetto degli
obiettivi di qualita' dei corpi idrici e devono comunque rispettare i valori
limite di emissione previsti nell'allegato 5.
2. Ai fini di cui al comma 1, le Regioni, nell'esercizio della loro autonomia,
tenendo conto dei carichi massimi ammissibili, delle migliori tecniche disponibili,
definiscono i valori-limite di emissione, diversi da quelli di cui all'allegato
5, sia in concentrazione massima ammissibile sia in quantita' massima per
unita' di tempo in ordine ad ogni sostanza inquinante e per gruppi o famiglie
di sostanze affini. Le Regioni non possono stabilire valori limite meno restrittivi
di quelli fissati nell'allegato 5:
a) nella tabella 1 relativamente allo scarico di acque reflue urbane in corpi
idrici superficiali;
b) nella tabella 2 relativamente allo scarico di acque reflue urbane in corpi
idrici superficiali ricadenti in aree sensibili;
c) nelle tabella 3/A per i cicli produttivi ivi indicati;
d) nelle tabelle 3 e 4, per quelle sostanze indicate nella tabella 5 del medesimo
allegato.
3. Gli scarichi devono essere resi accessibili per il campionamento da
parte dell'autorita' competente per il controllo nel punto assunto per la
misurazione. La misurazione degli scarichi, salvo quanto previsto al comma
3 dell'articolo 34, si intende effettuata subito a monte del punto di immissione
in tutte le acque superficiali e sotterranee, interne e marine, nonche' in
fognature, sul suolo e nel sottosuolo.
4. L'autorita' competente per il controllo e' autorizzata ad effettuare
tutte le ispezioni che ritenga necessarie per l'accertamento delle condizioni
che danno luogo alla formazione degli scarichi. Essa puo' richiedere che
scarichi parziali contenenti le sostanze di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 17 e 18 della tabella 5 dell'allegato 5, subiscano
un trattamento particolare prima della loro confluenza nello scarico generale.
5. I valori limite di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti
mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo. Non e'
comunque consentito diluire con acque di raffreddamento, di lavaggio o prelevate
esclusivamente allo scopo gli scarichi parziali di cui al comma 4, prima
del trattamento degli scarichi parziali stessi per adeguarli ai limiti previsti
dal presente decreto. L'autorita' competente, in sede di autorizzazione puo'
prescrivere che lo scarico delle acque di raffreddamento, di lavaggio, ovvero
impiegate per la produzione di energia, sia separato dallo scarico terminale
di ciascun stabilimento.
6. Qualora le acque prelevate da un corpo idrico superficiale presentino
parametri con valori superiori ai valori-limite di emissione, la disciplina
dello scarico e' fissata in base alla natura delle alterazioni e agli obiettivi
di qualita' del corpo idrico ricettore, fermo restando che le acque devono
essere restituite con caratteristiche qualitative non peggiori di quelle
prelevate e senza maggiorazioni di portata allo stesso corpo idrico dal quale
sono state prelevate.
7. Salvo quanto previsto dall'articolo 38, ai fini della disciplina degli
scarichi e delle autorizzazioni, sono assimilate alle acque reflue domestiche
le acque reflue:
a) provenienti da imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del fondo
o alla silvicoltura;
b) provenienti da imprese dedite ad allevamento di bestiame che dispongono
di almeno un ettaro di terreno agricolo funzionalmente connesso con le attivita'
di allevamento e di coltivazione del fondo, per ogni 340 chilogrammi di azoto
presente negli effluenti di allevamento prodotti in un anno da computare secondo
le modalita' di calcolo stabilite alla tabella 6 dell'allegato 5. Per gli allevamenti
esistenti il nuovo criterio di assimilabilita' si applica a partire dal 13
giugno 2002;
c) provenienti da imprese dedite alle attivita' di cui alle lettere a) e b)
che esercitano anche attivita' di trasformazione o di valorizzazione della
produzione agricola, inserita con carattere di normalita' e complementarieta'
funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente
per almeno due terzi esclusivamente dall'attivita' di coltivazione dei fondi
di cui si abbia a qualunque titolo la disponibilita';
d) provenienti da impianti di acquacoltura e di piscicoltura che diano luogo
a scarico e si caratterizzino per una densita' di allevamento pari o inferiore
a 1 kg per metro quadrato di specchio di acqua o in cui venga utilizzata una
portata d'acqua pari o inferiore a 50 litri al minuto secondo.
e) aventi caratteristiche qualitative equivalenti a quelle domestiche e indicate
dalla normativa regionale.
8. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
e successivamente ogni due anni, le regioni trasmettono all'Agenzia nazionale
per la protezione dell'ambiente le informazioni relative alla funzionalita'
dei depuratori, nonche' allo smaltimento dei relativi fanghi, secondo le
modalita' indicate nel decreto di cui all'articolo 3, comma 7.
9. Al fine di assicurare la piu' ampia divulgazione delle informazioni
sullo stato dell'ambiente le Regioni pubblicano ogni due anni una relazione
sulle attivita' di smaltimento delle acque reflue urbane nelle aree di loro
competenza, secondo le modalita' indicate nel decreto di cui all'articolo
3, comma 7.
10. Le autorita' competenti possono promuovere e stipulare accordi e contratti
di programma con i soggetti economici interessati, al fine di favorire il
risparmio idrico, il riutilizzo delle acque di scarico ed il recupero come
materia prima dei fanghi di depurazione, con la possibilita' di ricorrere
a strumenti economici, di stabilire agevolazioni in materia di adempimenti
amministrativi e di fissare, per le sostanze ritenute utili, limiti agli
scarichi in deroga alla disciplina generale, nel rispetto comunque delle
norme comunitarie e delle misure necessarie al conseguimento degli obiettivi
di qualita'.
Art. 29.
Scarichi sul suolo
1. E' vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo
fatta eccezione:
a) per i casi previsti dall'articolo 27, comma 4;
b) per gli scaricatori di piena a servizio delle reti fognarie;
c) per gli scarichi di acque reflue urbane e industriali per i quali sia accertata
l'impossibilita' tecnica o l'eccessiva onerosita' a fronte dei benefici ambientali
conseguibili, a recapitare in corpi idrici superficiali, purche' gli stessi
siano conformi ai criteri ed ai valori limite di emissione fissati a tal fine
dalle regioni ai sensi dell'articolo 28, comma 2. Sino all'emanazione di nuove
norme regionali si applicano i valori limite di emissione della tabella 4 dell'allegato
5;
d) per gli scarichi di acque provenienti dalla lavorazione di rocce naturali
nonche' dagli impianti di lavaggio delle sostanze minerali, purche' i relativi
fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua e inerti naturali e non comportino
danneggiamento delle falde acquifere o instabilita' dei suoli.
e) Per gli scarichi di acque meteoriche convogliate in reti fognarie separate.
2. Al di fuori delle ipotesi previste al comma 1, gli scarichi sul suolo
esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto devono, entro
tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, essere convogliati
in corpi idrici superficiali, in reti fognarie ovvero destinati al riutilizzo
in conformita' alle prescrizioni fissate con il decreto di cui all'articolo
6, comma 1, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, cosi' come sostituito dall'articolo
26, comma 2 (a). In caso di mancata ottemperanza agli obblighi indicati,
l'autorizzazione allo scarico si considera a tutti gli effetti revocata.
3. Gli scarichi di cui alla lettera c) del comma 1, esistenti alla data
di entrata in vigore del presente decreto, devono conformarsi ai limiti della
tabella 4 dell'allegato 5 entro tre, anni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto. Sino a tale data devono essere rispettati i limiti
fissati dalle normative regionali vigenti o, in mancanza di questi, i limiti
della tabella 3 dell'allegato 5. Resta comunque fermo il divieto di scarico
sul suolo delle sostanze indicate al punto 2.1 dell'allegato 5.
Riferimenti normativi:
(a) Per l'argomento della legge 5 gennaio 1994, n. 36, si veda la nota
(a) dell'art. 1.
Art. 30.
Scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee
1. E' vietato lo scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo.
2. In deroga a quanto previsto al comma 1 l'autorita' competente, dopo indagine
preventiva, puo' autorizzare gli scarichi nella stessa falda delle acque utilizzate
per scopi geotermici, delle acque di infiltrazione di miniere o cave o delle
acque pompate nel corso di determinati lavori di ingegneria civile, ivi comprese
quelle degli impianti di scambio termico.
3. In deroga a quanto previsto dal comma 1 il Ministero dell'ambiente per
i giacimenti a mare e le regioni per i giacimenti a terra possono altresi'
autorizzare lo scarico di acque risultanti dall'estrazione di idrocarburi nelle
unita' geologiche profonde da cui gli stessi idrocarburi sono stati estratti
ovvero in unita' dotate delle stesse caratteristiche, che contengano o abbiano
contenuto idrocarburi, indicando le modalita' dello scarico. Lo scarico non
deve contenere altre acque di scarico o altre sostanze pericolose diverse,
per qualita' e quantita', da quelle derivanti dalla separazione degli idrocarburi.
Le relative autorizzazioni sono rilasciate con la prescrizione delle precauzioni
tecniche necessarie a garantire che le acque di scarico non possano raggiungere
altri sistemi idrici o nuocere ad altri ecosistemi.
4. Per le perforazioni in mare con le quali e' svolta attivita' di prospezione,
ricerca e coltivazione di giacimenti di idrocarburi liquidi o gassosi, lo
scarico delle acque diretto in mare avviene secondo le modalita' previste
dal decreto 28 luglio 1994 del Ministro dell'ambiente, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 190 del 16 agosto 1994, e successive modifiche, purche' la concentrazione
di olii minerali sia inferiore a 40 mg/l. Lo scarico diretto a mare e' progressivamente
sostituito dalla iniezione o reiniezione in unita' geologiche profonde, non
appena disponibili pozzi non piu' produttivi, e deve avvenire comunque nel
rispetto di quanto previsto ai commi 2 e 3.
5. Lo scarico diretto in mare delle acque di cui al comma 4, e' autorizzato
previa presentazione di un piano di monitoraggio volto a verificare l'assenza
di pericoli per le acque e per gli ecosistemi acquatici.
6. Al di fuori delle ipotesi previste dai commi 2, 3, 4 e 5, gli scarichi
nel sottosuolo e nelle acque sotterranee, esistenti e debitamente autorizzati
alla data di entrata in vigore del presente decreto, devono essere convogliati
in corpi idrici superficiali ovvero destinati, ove possibile, al riciclo, al
riutilizzo o all'utilizzazione agronomica entro tre anni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto. In caso di mancata ottemperanza agli obblighi
indicati, l'autorizzazione allo scarico e' a tutti gli effetti revocata.
Art. 31
Scarichi in acque superficiali
1. Gli scarichi di acque reflue industriali in acque superficiali devono rispettare
i valori-limite di emissione fissati ai sensi dell'art. 28, commi 1 e 2, in
funzione del perseguimento degli obiettivi di qualita'.
2. Gli scarichi di acque reflue urbane che confluiscono nelle reti fognarie,
provenienti da agglomerati con meno di 2.000 abitanti equivalenti e recapitanti
in acque dolci ed in acque di transizione e gli scarichi provenienti da agglomerati
con meno di 10.000 abitanti equivalenti, recapitanti in acque marino-costiere,
sonosottoposti ad un trattamento appropriato, in conformita' con le indicazioni
dell'allegato 5, entro il 31 dicembre 2005.
3. Le acque reflue urbane devono essere sottoposte, prima dello scarico, ad
un trattamento secondario o ad un trattamento equivalente in conformita' con
le indicazioni dell'allegato 5 e secondo le seguenti cadenze temporali:
a) entro il 31 dicembre 2000, per gli scarichi provenienti da agglomerati con
oltre 15.000 abitanti equivalenti;
b) entro il 31 dicembre 2005, per gli scarichi provenienti da agglomerati con
un numero di abitanti equivalenti compreso tra 10.000 e 15.000;
c) entro il 31 dicembre 2005, per gli scarichi in acque dolci ed in acque di
transizione, provenienti da agglomerati con un numero di abitanti equivalenti
compreso tra 2.000 e 10.000.
4. Gli scarichi previsti al comma 3 devono rispettare, altresi', i valori-limite
di emissione fissati ai sensi dell'art. 28, commi 1 e 2.
5. Le regioni dettano specifica disciplina per gli scarichi di reti fognarie
provenienti da agglomerati a forte fluttuazione stagionale degli abitanti,
tenuto conto di quanto disposto ai commi 2 e 3 e fermo restando il conseguimento
degli obiettivi di qualita'.
6. Gli scarichi di acque reflue urbane in acque situate in zone d'alta montagna,
al di sopra dei 1.500 metri sul livello del mare, dove a causa delle basse
temperature e' difficile effettuare un trattamento biologico efficace, possono
essere sottoposti ad un trattamento meno spinto di quello previsto al comma
3, purche' studi dettagliati comprovino che essi non avranno ripercussioni
negative sull'ambiente.
Art. 32
Scarichi di acque reflue urbane in corpi idrici ricadenti in aree sensibili
1. Ferme restando le disposizioni dell'art. 28, commi 1 e 2, le acque reflue
urbane provenienti da agglomerati con oltre 10.000 abitanti equivalenti, che
scaricano in acque recipienti individuate quali aree sensibili, devono essere
sottoposte ad un trattamento piu' spinto di quello previsto dall'art. 31, comma
3, secondo i requisiti specifici indicati nell'allegato 5.
2. Le disposizioni di cui al comma 1, non si applicano nelle aree sensibili
in cui puo' essere dimostrato che la percentuale minima di riduzione del carico
complessivo in ingresso a tutti gli impianti di trattamento delle acque reflue
urbane e' pari almeno al 75% per il fosforo totale ovvero per almeno il 75%
per l'azoto totale.
3. Le regioni individuano tra gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento
delle acque reflue urbane situati all'interno dei bacini drenanti afferenti
alle aree sensibili, quelli che, contribuendo all'inquinamento di tali aree,
sono da assoggettare al trattamento di cui ai commi 1 e 2 in funzione del raggiungimento
dell'obiettivo di qualita' dei corpi idrici ricettori.
Art. 33
Scarichi in reti fognarie
1. Ferma restando l'inderogabilita' dei valori-limite di emissione di cui
alla tabella 3/A e, limitatamente ai parametri di cui alla nota 2 della tabella
5 dell'allegato 5, alla tabella 3 gli scarichi di acque reflue industriali
che recapitano in reti fognarie sono sottoposti alle norme tecniche, alle prescrizioni
regolamentari ed ai valori-limite adottati dal gestore del servizio idrico
integrato e approvati dall'amministrazione pubblica responsabile in base alla
caratteristiche dell'impianto ed in modo che sia assicurato il rispetto della
disciplina degli scarichi di acque reflue urbane definita ai sensi dell'art.
28, commi 1 e 2.
2. Gli scarichi di acque reflue domestiche che recapitano in reti fognarie
sono sempre ammessi purche' osservino i regolamenti emanati dal gestore del
servizio idrico integrato.
3. Non e' ammesso lo smaltimento dei rifiuti, anche se triturati, in fognatura.
Art. 34
Scarichi di sostanze pericolose
1. Le disposizioni relative agli scarichi di sostanze pericolose si applicano
agli stabilimenti nei quali si svolgono attivita' che comportano la produzione,
la trasformazione o l'utilizzazione delle sostanze di cui alle tabelle 3/A
e 5 dell'allegato 5 e nei cui scarichi sia accertata la presenza di tali
sostanze in quantita' o concentrazioni superiori ai limiti di rilevabilita'
delle metodiche di rilevamento in essere all'entrata in vigore del presente
decreto o degli aggiornamenti messi a punto ai sensi del punto 4 dell'allegato
5.
2. Tenendo conto della tossicita', della persistenza e della bioaccumulazione
della sostanza considerata nell'ambiente in cui e' effettuato lo scarico,
l'autorita' competente in sede di rilascio dell'autorizzazione puo' fissare,
in particolari situazioni di accertato pericolo per l'ambiente anche per
la coopresenza di altri scarichi di sostanze pericolose, valori-limite di
emissione piu' restrittivi di quelli fissati ai sensi dell'art. 28, commi
1 e 2.
3. Per le sostanze di cui alla tabella 3/A dell'allegato 5, derivanti
dai cicli produttivi indicati nella medesima tabella, le autorizzazioni stabiliscono
altresi' la quantita' massima della sostanza espressa in unita' di peso per
unita' di elemento caratteristico dell'attivita' inquinante e cioe' per materia
prima o per unita' di prodotto, in conformita' con quanto indicato nella
stessa tabella.
4. Per le acque reflue industriali contenenti le sostanze della tabella
5 dell'allegato 5, il punto di misurazione dello scarico si intende fissato
subito dopo l'uscita dallo stabilimento o dall'impianto di trattamento che
serve lo stabilimento medesimo. L'autorita' competente puo' richiedere che
gli scarichi parziali contenenti le sostanze della tabella 5 dell'allegato
5 siano tenuti separati dallo scarico generale e disciplinati come rifiuti,
ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (a), e successive
modifiche e integrazioni. Qualora, nel caso di cui all'art. 45, comma 2,
secondo periodo, l'impianto di trattamento di acque reflue industriali che
tratta le sostanze pericolose di cui alla tabella 5 dell'allegato 5, riceva
scarichi provenienti da altri stabilimenti o scarichi di acque reflue urbane,
contenenti sostanze diverse non utili ad una modifica o riduzione delle sostanze
pericolose, in sede di autorizzazione l'autorita' competente dovra' ridurre
opportunamente i valori limite di emissione indicati nella tabella 3 dell'allegato
5 per ciascuna delle predette sostanze pericolose indicate in tabella 5,
tenendo conto della diluizione operata dalla miscelazione dei diversi scarichi.
5. L'autorita' che rilascia l'autorizzazione per le sostanze di cui alla
tabella 3/A dell'allegato 5 derivanti dai cicli produttivi indicati nella
stessa tabella, redige un elenco delle autorizzazioni rilasciate, degli scarichi
e dei controlli effettuati, ai fini del successivo inoltro alla Commissione
europea.
Riferimenti normativi:
(a) il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, reca: ''Attuazione delle
direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE
sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio''.
Capo IV
Ulteriori misure per la tutela dei corpi idrici
Art. 35
Immersione in mare di materiale derivante da attivita' di escavo e attivita'
di posa in mare di cavi e condotte
1. Al fine della tutela dell'ambiente marino ed in conformita' alle disposizioni
delle convenzioni internazionali vigenti in materia, e' consentita l'immersione
deliberata in mare da navi ovvero aeromobili e da strutture ubicate nelle acque
del mare o in ambiti ad esso contigui, quali spiagge, lagune e stagni salmastri
e terrapieni costieri, dei seguenti materiali:
a) materiali di escavo di fondali marini o salmastri o di terreni litoranei
emersi;
b) inerti, materiali geologici inorganici e manufatti al solo fine di utilizzo,
ove ne sia dimostrata la compatibilita' ambientale e l'innocuita';
c) materiale organico e inorganico di origine marina o salmastra, prodotto
durante l'attivita' di pesca effettuata in mare o laguna o stagni salmastri.
2. L'autorizzazione all'immersione in mare dei materiali di cui al comma
1, lettera a), e' rilasciata dall'autorita' competente solo quando e' dimostrata,
nell'ambito dell'istruttoria, l'impossibilita' tecnica o economica del loro
utilizzo ai fini di ripascimento o di recupero ovvero lo smaltimento alternativo
in conformita' alle modalita' stabilite con decreto del Ministro dell'ambiente,
di concerto con i Ministri dei lavori pubblici, dei trasporti e della navigazione,
per le politiche agricole e forestali nonche' dell'industria, del commercio
e dell'artigianato, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da
emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.
3. L'immersione in mare di materiale di cui al comma 1, lettera b), e' soggetta
ad autorizzazione con esclusione dei nuovi manufatti soggetti alla valutazione
di impatto ambientale. Per le opere di ripristino, che non comportino aumento
della cubatura delle opere preesistenti, e' dovuta la sola comunicazione all'autorita'
competente.
4. L'immersione in mare dei materiali di cui al comma 1, lettera c), non e'
soggetta ad autorizzazione.
5. L'attivita' di posa in mare di cavi e condotte e l'eventuale relativa movimentazione
dei fondali marini e' soggetta ad autorizzazione regionale rilasciata, in conformita'
alle modalita' tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'ambiente, di
concerto con i Ministri dell'industria del commercio e dell'artigianato e dei
lavori pubblici per quanto di competenza, da emanarsi entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Qualora la movimentazione
abbia carattere internazionale, l'autorizzazione e' rilasciata dal Ministero
ambiente d'intesa con le regioni interessate.
Art. 36
Autorizzazione al trattamento di rifiuti costituiti da acque reflue
1. Salvo quanto previsto ai commi 2 e 3 e' vietato l'utilizzo degli impianti
di trattamento di acque reflue urbane per lo smaltimento di rifiuti.
2. In deroga al comma 1, l'autorita' competente ai sensi del decreto legislativo
del 5 febbraio 1997, n. 22 (a) relazione a particolari esigenze
e nei limiti della capacita' residua di trattamento puo' autorizzare il gestore
del servizio idrico integrato a smaltire nell'impianto di trattamento di
acque reflue urbane rifiuti liquidi limitatamente alle tipologie compatibili
con il processo di depurazione.
3. Il gestore del servizio idrico integrato, previa comunicazione all'autorita'
competente ai sensi dell'art. 45, e', comunque, autorizzato ad accettare
in impianti con caratteristiche e capacita' depurative adeguate che rispettino
i valori limite di cui all'art. 28, commi 1 e 2 e purche' provenienti dal
medesimo ambito ottimale di cui alla legge 5 gennaio 1994, n. 36 (b):
a) rifiuti costituiti da acque reflue che rispettino i valori-limite stabiliti
per lo scarico in fognatura;
b) rifiuti costituiti dal materiale proveniente dalla manutenzione ordinaria
di sistemi di trattamento di acque reflue domestiche previsti ai sensi del
comma 4 dell'art. 27;
c) materiali derivanti dalla manutenzione ordinaria della rete fognaria nonche'
quelli derivanti da altri impianti di trattamento delle acque reflue urbane,
nei quali l'ulteriore trattamento dei medesimi risulti tecnicamente o economicamente
irrealizzabile.
4. L'attivita' di cui ai commi 2 e 3 puo' essere consentita purche' non
sia compromesso il riutilizzo delle acque reflue e dei fanghi.
5. Nella comunicazione prevista al comma 3, il gestore del servizio idrico
integrato deve indicare la capacita' residua dell'impianto e le caratteristiche
e quantita' dei rifiuti che intende trattare. L'autorita' competente puo'
indicare quantita' diverse o vietare il trattamento di specifiche categorie
di rifiuti. L'autorita' competente provvede altresi' all'iscrizione in appositi
elenchi dei gestori di impianti di trattamento che hanno effettuato la comunicazione
di cui al comma 3;
6. Allo smaltimento dei rifiuti di cui al comma 3, si applica la tariffa
prevista per il servizio di depurazione di cui all'art. 14 della legge 5
gennaio 1994, n. 36 c).
7. Il produttore dei rifiuti di cui al comma 2 e 3, ed il trasportatore
dei rifiuti sono tenuti al rispetto della normativa in materia di rifiuti
prevista dal decreto legislativo del 5 febbraio 1997, n. 22 (a),
e successive modifiche ed integrazioni, fatta eccezione per il produttore
dei rifiuti di cui al comma 3, lettera (b), che e' tenuto al rispetto
dei soli obblighi di cui all'art. 10 del medesimo decreto. Il gestore del
servizio idrico integrato che, ai sensi dei precedenti commi 3 e 5, tratta
rifiuti e' soggetto ai soli obblighi di cui all'art. 12 del decreto legislativo
del 5 febbraio 1997, n. 22 (a).
Riferimenti normativi:
(a) l'argomento del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e' riportato
nella nota a) all'art. 35.
(b) l'argomento della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e' riportato nella
nota a) dell'art. 26.
(c) il testo vigente dell'art. 14 della legge 5 gennaio 1994, n. 36,
e' riportato nella nota a) dell'art. 26.
(d) il testo dell'art. 12 del decreto legislativo 5 febbraio 1997,
n. 22, e' il seguente:
''Art. 12 (Registri di carico e scarico). - 1. I soggetti di cui all'art.
11, comma 3, hanno l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico, con fogli
numerati e vidimati dall'Ufficio del registro, su cui devono annotare, le informazioni
sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, da utilizzare ai
fini della comunicazione annuale al catasto. Le annotazioni devono essere effettuate:
a) per i produttori almeno entro una settimana dalla produzione del rifiuto
e dallo scarico del medesimo;
b) per i soggetti che effettuano la raccolta e il trasporto almeno entro una
settimana dalla effettuazione del trasporto;
c) per i commercianti e gli intermediari almeno entro una settimana dalla effettuazione
della transazione relativa;
d) per i soggetti che effettuano le operazioni di recupero e di smaltimento
entro ventiquattro ore dalla presa in carico dei rifiuti.
2. Il registro tenuto dagli stabilimenti e dalle imprese che svolgono attivita'
di smaltimento e di recupero di rifiuti deve, inoltre, contenere:
a) l'origine, la quantita', le caratteristiche e la destinazione specifica
dei rifiuti;
b) la data, del carico e dello scarico dei rifiuti ed il mezzo di trasporto
utilizzato;
c) il metodo di trattamento impiegato.
3. I registri sono tenuti presso ogni impianto di produzione, di stoccaggio,
di recupero e di smaltimento di rifiuti nonche' presso la sede delle imprese
che effettuano attivita' di raccolta e trasporto, e presso la sede dei commercianti
e degli intermediari. I registri integrati con i formulari relativi al trasporto
dei rifiuti sono conservati per cinque anni dalla data dell'ultima registrazione,
ad eccezione dei registri relativi alle operazioni di smaltimento dei rifiuti
in discarica, che devono essere conservati a tempo indeterminato ed al termine
dell'attivita' devono essere consegnati all'autorita' che ha rilasciato l'autorizzazione.
3-bis. I registri di carico e scarico relativi ai rifiuti prodotti
dalle attivita' di manutenzione delle reti e delle utenze diffuse svolte dai
soggetti pubblici e privati titolari di diritti speciali o esclusivi ai sensi
della direttiva 93/38/CE attuata con il decreto legislativo 17 marzo 1995,
n. 158, che installano e gestiscono, direttamente o mediante appaltatori, reti
ed impianti per l'erogazione di forniture e servizi di interesse pubblico,
possono essere tenuti, nell'ambito della provincia dove l'attivita' e' svolta,
presso le sedi di coordinamento organizzativo o altro centro equivalente comunicato
preventivamente alla provincia medesima.
4. I soggetti la cui produzione annua di rifiuti non eccede le cinque tonnellate
di rifiuti non pericolosi ed una tonnellata di rifiuti pericolosi, possono
adempiere all'obbligo della tenuta dei registri di carico scarico dei rifiuti
anche tramite le organizzazioni di categoria interessate o loro societa' di
servizi che provvedono ad annotare i dati previsti con cadenza mensile, mantenendo
presso la sede dell'impresa copia dei dati trasmessi.
5. Le informazioni contenute nel registro sono rese in qualunque momento all'autorita'
di controllo che ne fa richiesta.
6. In attesa dell'individuazione del modello uniforme di registro di carico
e scarico e degli eventuali documenti sostitutivi, nonche' delle modalita'
di tenuta degli stessi, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti che
disciplinano le predette modalita' di tenuta dei registri''.
Art. 37
Impianti di acquacoltura e piscicoltura
l. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri per
le politiche agricole, dei lavori pubblici, dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, della sanita' e, previa intesa con Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e
di Bolzano, sono individuati i criteri relativi al contenimento dell'impatto
sull'ambiente derivante dalle attivita' di acquacoltura e di piscicoltura.
Art. 38
Utilizzazione agronomica
1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 19 per le zone vulnerabili
e dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372 (a), per gli impianti
di allevamento intensivo di cui al punto 6.6 dell'allegato 1 al predetto
decreto, l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle
acque di vegetazione dei frantoi oleari, sulla base di quanto previsto dalla
legge 11 novembre 1996, n. 574 (b), nonche' dalle acque reflue provenienti
dalle aziende di cui all'art. 28, comma 7, lettere a), b) e c) e da altre
piccole aziende agroalimentari ad esse assimilate, cosi' come individuate
in base al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali di cui
al comma 2, e' soggetta a comunicazione all'autorita' competente di cui all'art.
3, commi 1 e 2 del presente decreto, fatti salvi i casi di esonero di cui
al comma 3, lettera b).
2. Le regioni disciplinano le attivita' di utilizzazione agronomica di
cui al comma 1, sulla base dei criteri e delle norme tecniche generali adottati
con decreto del Ministro per le politiche agricole e forestali di concerto
con i Ministri dell'ambiente, dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
della sanita' e dei lavori pubblici, di intesa con la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del
predetto decreto ministeriale, garantendo nel contempo la tutela dei corpi
idrici potenzialmente interessati ed in particolare il raggiungimento o il
mantenimento degli obiettivi di qualita' di cui al presente decreto.
3. Nell'ambito della normativa di cui al comma 2, sono disciplinati in
particolare:
a) le modalita' di attuazione degli articoli 3 (c), 5 (d),
6 (e) e 9 (f) della legge 11 novembre 1996, n. 574;
b) i tempi e le modalita' di effettuazione della comunicazione, prevedendo
procedure semplificate nonche' specifici casi di esonero dall'obbligo di comunicazione
per le attivita' di minor impatto ambientale;
c) le norme tecniche di effettuazione delle operazioni di utilizzo agronomico;
d) i criteri e le procedure di controllo, ivi compresi quelle inerenti l'imposizione
di prescrizioni da parte dell'autorita' competente, il divieto di esercizio
ovvero la sospensione a tempo determinato dell'attivita' di cui al comma 1
nel caso di mancata comunicazione o mancato rispetto delle norme tecniche e
delle prescrizioni impartite;
e) le sanzioni amministrative pecuniarie, fermo restando quanto disposto dall'art.
59, comma 11-ter.
Riferimenti normativi:
(a) Il decreto legislativo 10 agosto 1999, n. 372, recante ''Attuazione
della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrale dell'inquinamento'',
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 ottobre 1999, n. 252.
(b) la legge 11 novembre 1996, n. 574, recante ''Nuove norme in materia
di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e di scarichi dei
frantoi oleari'', e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 12 novembre
1996, n. 265.
(c) l'art. 3 della legge 11 novembre 1996, n. 574, e' il seguente:
''Art. 3 (Comunicazione preventiva). - 1. L'utilizzazione agronomica
delle acque di vegetazione e' subordinata alla comunicazione da parte dell'interessato
al sindaco del comune in cui sono ubicati i terreni, almeno entro trenta giorni
prima della distribuzione, di una relazione redatta da un agronomo, perito agrario
o agrotecnico o geologo iscritto nel rispettivo albo professionale, sull'assetto
pedogeomorfologico, sulle condizioni idrologiche e sulle caratteristiche in genere
dell'ambiente ricevitore, con relativa mappatura, sui tempi di spandimento previsti
e sui mezzi meccanici per garantire un'idonea distribuzione.
2. L'autorita' competente puo', con specifica motivazione, chiedere ulteriori
accertamenti o disporre direttamente controlli e verifiche''.
(d) l'art. 5 della legge 11 novembre 1996, n. 574, e' il seguente:
''Art. 5 (Esclusione di talune categorie di terreni). - 1. E' vietato
in ogni caso lo spandimento delle acque di vegetazione e delle sanse, ai sensi
dell'art. 1, sulle seguenti categorie di terreni:
a) i terreni situati a distanza inferiore a trecento metri dalle aree di salvaguardia
delle captazioni di acque destinate al consumo umano ai sensi dell'art. 4 del
decreto del presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236;
b) i terreni situati a distanza inferiore a duecento metri dai centri abitati;
c) i terreni investiti da colture orticole in atto;
d) i terreni in cui siano localizzate falde che possono venire a contatto con
le acque di percolazione del suolo e comunque i terreni in cui siano localizzate
falde site ad una profondita' inferiore a dieci metri;
e) terreni gelati, innevati, saturi d'acqua e inondati''.
(e) L'art. 6 della legge 11 novembre 1996, n. 574, e' il seguente:
''Art. 6 (Stoccaggio). - 1. Lo stoccaggio delle acque di vegetazione
deve essere effettuato per un termine non superiore a trenta giorni in silos,
cisterne o vasche interrate o sopraelevate all'interno del frantoio o in altra
localita', previa comunicazione al sindaco del luogo ove ricadono.
2. Restano ferme le disposizioni in materia di edificabilita' dei suoli''.
(f) L'art. 9 della legge 11 novembre 1996, n. 574, e' il seguente:
''Art. 9 (Controlli). - 1. L'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente
e le agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, laddove esistenti, procedono
alla verifica periodica delle operazioni di spandimento delle acque di vegetazione
a fini di tutela ambientale.
2. Ogni tre anni a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge,
il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, sentito il Ministro
dell'ambiente per le parti di competenza, trasmette, entro il 31 dicembre,
al Parlamento una relazione sulla applicazione della presente legge, sullo
stato delle acque, del suolo, del sottosuolo e delle altre risorse ambientali
venute a contatto con le acque di vegetazione, nonche' sulle piu' recenti acquisizioni
scientifiche in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione
e di scarichi dei frantoi oleari''.
Art. 39
Acque di prima pioggia e di lavaggio di aree esterne
1. Ai fini della prevenzione di rischi idraulici ed ambientali, le regioni
disciplinano:
a) le forme di controllo degli scarichi di acque meteoriche di dilavamento
provenienti da reti fognarie separate;
b) i casi in cui puo' essere richiesto che le immissioni delle acque meteoriche
di dilavamento, effettuate tramite altre condotte separate, siano sottoposte
a particolari prescrizioni, ivi compresa l'eventuale autorizzazione.
2. Le acque meteori che non disciplinate a sensi del comma precedente
non sono soggette a vincoli o prescrizioni derivanti dal presente decreto.
3. Le Regioni disciplinano altresi' i casi in cui puo' essere richiesto
che le acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne siano convogliate
e opportunamente trattate in impianti di depurazione per particolari casi
nelle quali, in relazione alle attivita' svolte, vi sia il rischio di dilavamento
dalle superfici impermeabili scoperte di sostanze pericolose o di sostanze
che creano pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di qualita'
dei corpi idrici.
4. E' comunque vietato lo scarico di acque meteoriche nelle acque sotterranee.
Art. 40
D i g h e
1. Le regioni adottano apposita disciplina in materia di restituzione delle
acque utilizzate per la produzione idroelettrica, per scopi irrigui e in impianti
di potabilizzazione, nonche' delle acque derivanti da sondaggi o perforazioni
diversi da quelli relativi alla ricerca ed estrazione di idrocarburi, alfine
di garantire il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualita'
di cui al Titolo II.
2. Al fine di assicurare il mantenimento della capacita' di invaso e la salvaguardia
sia della qualita' dell'acqua invasata, sia del corpo recettore, le operazioni
di svaso, sghiaiamento e sfangamento delle dighe sono effettuate sulla base
di un progetto di gestione di ciascun impianto. Il progetto di gestione e'
finalizzato a definire sia il quadro previsionale di dette operazioni connesse
con le attivita' di manutenzione da eseguire sull'impianto sia le misure di
prevenzione e tutela del corpo ricettore, dell'ecosistema acquatico, delle
attivita' di pesca e delle risorse idriche invasate e rilasciate a valle dello
sbarramento durante le operazioni stesse.
3. Il progetto di gestione individua altresi' eventuali modalita' di manovra
degli organi di scarico, anche al fine di assicurare la tutela del corpo ricettore.
Restano valide in ogni caso le disposizioni fissate tal decreto del Presidente
della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363 (a), volte a garantire la sicurezza
di persone e cose.
4. Il progetto di gestione di cui al comma 2, e' predisposto dal gestore sulla
base dei criteri fissati con decreto del Ministro dei lavori pubblici e del
Ministro dell'ambiente di concerto con i Ministri dell'industria del commercio
e dell'artigianato, per le politiche agricole e il Ministro delegato della
Protezione Civile, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da
emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
5. Il progetto di gestione e' approvato dalle regioni, con eventuali prescrizioni,
entro sei mesi dalla sua presentazione, sentiti, ove necessario, gli enti gestori
delle aree protette direttamente interessate; e' trasmesso al Registro italiano
dighe per l'inserimento come parte integrante del foglio condizioni per l'esercizio
e la manutenzione di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica
1o novembre 1959, n. 1363, (b) e relative disposizioni di attuazione. Il progetto
di gestione si intende approvato e diviene operativo trascorsi sei mesi dalla
data di presentazione senza che sia intervenuta alcuna pronuncia da parte della
regione competente, fermo restando il potere di tali enti di dettare eventuali
prescrizioni, anche trascorso tale termine.
6. Con l'approvazione del progetto il gestore e' autorizzato ad eseguire le
operazioni di svaso, sghiaiamento e sfangamento in conformita' ai limiti indicati
nel progetto stesso e alle relative prescrizioni.
7. Nella definizione dei canoni di concessione di inerti ai sensi dell'articolo
89, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, (c),
le amministrazioni determinano specifiche modalita' ed importi per favorire
lo sghiaiamento e sfangamento degli invasi per asporto meccanico.
8. I gestori degli invasi esistenti sono tenuti a presentare il progetto di
cui al comma 2 entro sei mesi dal l'emanazione del decreto di cui al comma
4. Fino all'approvazione o alla operativita' del progetto di gestione, e comunque
non oltre dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al
comma 4, le operazioni periodiche di manovre prescritte ai sensi dell'articolo
17 del decreto del Presidente della Repubblica 1o novembre 1959, n. 1363 (d),
volte a controllare la funzionalita' degli organi di scarico, sono svolte in
conformita' ai fogli di condizione per l'esercizio e la manutenzione.
9. Le operazioni di svaso, sghiaiamento e sfangamento degli invasi non devono
pregiudicare gli usi in atto a valle dell'invaso, ne' il rispetto degli obiettivi
di qualita' ambientale e degli obiettivi di qualita' per specifica destinazione.
Riferimenti normativi:
(a) Il D.P.R. 1° novembre 1959, n. 1363, recante: ''Approvazione del regolamento
per la compilazione dei progetti, la costruzione e l'esercizio delle dighe
di ritenuta'' e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale
- del 24 marzo 1960, n. 72.
(b) Si riporta il testo vigente dell'articolo 6 del citato decreto
del Presidente della Repubblica 1o novembre 1959, n. 1363:
''Art. 6 (Foglio di condizioni). - Il foglio di condizioni, all'osservanza
del quale e' vincolata l'esecuzione dell'opera, e' predisposto con riferimento
al progetto esecutivo e contiene le norme:
a) per l'esecuzione e la manutenzione degli accessi allo sbarramento durante
la costruzione e il successivo esercizio;
b) per la deviazione provvisoria del corso d'acqua durante i lavori di costruzione;
c) per l'esecuzione dell'opera, specificando le modalita' di costruzione, i
lavori da eseguire per l'impermeabilizzazione e l'eventuale consolidamento
della fondazione, le caratteristiche e le provenienze dei materiali da adoperare
e le prove di controllo alle quali questi dovranno essere sottoposti durante
i lavori, sia nell'eventuale laboratorio di cantiere, sia presso laboratori
specializzati, con indicazione del numero e della frequenza dei saggi da prelevare
sotto il controllo dell'Amministrazione;
d) per le osservazioni e misure da compiere per il controllo del comportamento
dello sbarramento, con indicazione degli apparecchi dei vari tipi da disporre
nella struttura e fuori di essa;
e) per la vigilanza dell'opera da parte del richiedente la concessione o concessionario,
e il controllo dell'Amministrazione durante la costruzione e l'esercizio;
f) per le prestazioni relative al collaudo;
g) per il collegamento della casa dei guardiani con i centri abitati a valle
e con la piu' prossima sede del richiedente la concessione o concessionario,
e per le segnalazioni da fare in caso di temuto pericolo e di ordine di immediato
svaso del serbatoio;
h) per gli altri provvedimenti che fossero eventualmente ritenuti necessari
per la buona riuscita e la sicurezza dell'opera.
Lo schema del foglio di condizioni, approvato dalla Presidenza della competente
Sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sara' restituito al Genio
civile per la firma da parte del richiedente la concessione o concessionario
e per il successivo perfezionamento amministrativo''.
(c) L'art. 89, comma 1, lettera d), del citato decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112, e' il seguente:
''Art. 89 (Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali). - 1.
Sono conferite alle regioni e agli enti locali, ai sensi dell'articolo 4, comma
1 della legge 15 mazzo 1997, n. 59, tutte le funzioni non espressamente indicate
nell'articolo 88 e tra queste in particolare, sono trasferite le funzioni relative:
a) - c) (omissis);
d) alle concessioni di estrazione di materiale litoide dai corsi d'acqua''.
(d) Si riporta il testo vigente dell'articolo 17 del citato decreto
del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363:
''Art. 17 (Accertamenti periodici di controllo). - 1. L'ingegnere del
Genio civile incaricato della vigilanza dell'opera e' tenuto a visitarla almeno
due volte all'anno e possibilmente negli stati di massimo e di minimo invaso.
A cura dell'ufficio del Genio civile competente saranno inoltre eseguite periodiche
visite di controllo dell'efficienza dei collegamenti telefonici e radio, nonche'
degli eventuali altri sistemi di segnalazione e d'allarme.
Delle risultanze di ogni visita e di ogni verifica sara' redatto apposito verbale
che sara' trasmesso al Servizio dighe.
Art. 41
Tutela delle aree di pertinenza dei corpi idrici
1. Ferme restando le disposizioni di cui al Capo VII del regio decreto 25
luglio 1904, n. 523 (a), al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino
della vegetazione spontanea nella fascia immediatamente adiacente i corpi idrici,
con funzioni di filtro per i solidi sospesi e gli inquinanti di origine diffusa,
di stabilizzazione delle sponde e di conservazione della biodiversita' da contemperarsi
con le esigenze di funzionalita' dell'alveo, entro un anno dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, le regioni disciplinano gli interventi di trasformazione
e di gestione del suolo e del soprassuolo previsti nella fascia di almeno 10
metri dalla sponda di fiumi, laghi, stagni e lagune comunque vietando la copertura
dei corsi d'acqua, che non sia imposta da ragioni di tutela della pubblica
incolumita' e la realizzazione di impianti di smaltimento dei rifiuti.
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono comunque soggetti all'autorizzazione
prevista dal regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (a), salvo quanto previsto
per gli interventi a salvaguardia della pubblica incolumita'.
3. Per garantire le finalita' di cui al comma 1, le aree demaniali dei fiumi,
dei torrenti, dei laghi e delle altre acque possono essere date in concessione
allo scopo di destinarle a riserve naturali, a parchi fluviali o lacuali o
comunque a interventi di ripristino e recupero ambientale. Qualora le aree
demaniali siano gia' comprese in aree naturali protette statali o regionali
inserite nell'elenco ufficiale di cui all'articolo 3, comma 4, lettera c),
della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (b), la concessione e' gratuita.
4. Le aree del demanio fluviale di nuova formazione ai sensi della legge 5
gennaio 1994, n. 37 (c), non possono essere oggetto di sdemanializzazione.
Riferimenti normativi:
(a) Il regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 recante ''Testo unico delle
disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie'' e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 1904.
(b) L'art. 3, comma 4, lettera c) della legge 6 dicembre 1991, n. 394
recante ''legge quadro sulle aree protette'' pubblica nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - del 13 dicembre 1991,
n. 292, e' il seguente:
''Art. 3 (Comitato per la aree naturali protette e Consulta tecnica per le
aree naturali protette). - 4. Il Comitato, svolge, in particolare, i seguenti
compiti:
a - b) (omissis);
c) approva l'elenco ufficiale delle aree naturali protette''.
(c) La legge 5 gennaio 1994, n. 37, recante: ''Norme per la tutela ambientale
della aree demaniali, dei fiumi dei torrenti, dei laghi e delle acque pubbliche'',
e' pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale -
serie generale - del 19 gennaio 1994, n. 14.
TITOLO IV
STRUMENTI DI TUTELA
Capo I
Piani di tutela delle acque
Art. 42
Rilevamento delle caratteristiche del bacino idrografico
ed analisi dell'impatto esercitato dall'attivita' antropica
1. Al fine di garantire l'acquisizione delle informazioni necessarie alla
redazione del piano di tutela, le regioni provvedono ad elaborare programmi
di rilevamento dei dati utili a descrivere le caratteristiche del bacino idrografico
e a valutare l'impatto antropico esercitato sul medesimo.
2. I programmi di cui al comma 1 sono adottati in conformita' alle indicazioni
di cui all'allegato 3 e sono resi operativi entro il 31 dicembre 2000 e sono
aggiornati ogni sei anni.
3. Nell'espletamento dell'attivita' conoscitiva di cui al comma 1, le amministrazioni
sono tenute ad utilizzare i dati e le informazioni gia' acquisite, con particolare
riguardo a quelle preordinate alla redazione dei piani di risanamento delle
acque di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 319 (a), nonche' a quelle previste
dalla legge l8 maggio 1989, n. 183 (b).
Riferimenti normativi:
(a) La legge 10 maggio 1976, n. 319, recante ''Norme per la tutela delle
acque dall'inquinamento'' e' pubblicata nella Gazzetta UfficiaIe -
serie generale - del 29 maggio 1976, n. 141.
(b) La legge 18 maggio 1989, n. 183, reca: ''Norme per il riassetto
organizzativo e funzionale della difesa del suolo''.
Art. 43
Rilevamento dello stato di qualita' dei corpi idrici
1. Le regioni elaborano programmi per la conoscenza e la verifica dello stato
qualitativo e quantitativo delle acque superficiali e sotterranee all'interno
di ciascun bacino idrografico.
2. I programmi di cui al comma 1 sono adottati in conformita' alle indicazioni
di cui all'allegato 1 e resi operativi entro il 31 dicembre 2000. Tali programmi
devono essere integrati con quelli gia' esistenti per gli obiettivi a specifica
destinazione stabiliti in conformita' all'allegato 2.
3. Al fine di evitare sovrapposizioni e di garantire il flusso delle informazioni
raccolte e la loro compatibilita' con il Sistema informativo nazionale dell'ambiente,
nell'esercizio delle rispettive competenze, le regioni possono promuovere accordi
di programma con le strutture definite ai sensi dell'articolo 92 del decreto
legislativo del 31 marzo 1998 n. 112 (a), con l'Agenzia nazionale per la protezione
dell'ambiente, le agenzie regionali e provinciali dell'ambiente, le province,
le autorita' d'ambito, i consorzi di bonifica e gli altri enti pubblici interessati.
Nei programmi devono essere definite altresi' le modalita' di standardizzazione
dei dati e di interscambio delle informazioni.
Riferimenti normativi:
a) Si riporta il testo dell'art. 92 del citato decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112.
''Art. 92 (Riordino di strutture). - 1. Nell'ambito del riordino di cui
all'articolo 9, sono ricompresi in particolare:
a) gli uffici del Ministero dei lavori pubblici competenti in materie di acque
e difesa del suolo;
b) il Magistrato per il Po e l'ufficio del genio civile per il Po di Parma;
c) l'ufficio per il Tevere e l'Agro romano;
d) il Magistrato alle acque di Venezia, definendone le funzioni in materia
di salvaguardia di Venezia e della sua laguna.
2. Con decreti da emanarsi ai sensi dell'articolo 9 del presente decreto legislativo,
si provvede, previa intesa con la Conferenza unificata, al riordino degli organismi
e delle strutture operanti nel settore della difesa del suolo nonche' all'adeguamento
delle procedure di intesa e leale cooperazione tra lo Stato e le regioni previste
dalla legge l8 maggio 1989, n. 183, in conformita' ai principi e agli obiettivi
nella stessa stabiliti.
3. Con uno o piu' decreti da emanarsi ai sensi degli articoli 11 e 12 della
legge 15 marzo 1997, n. 59, si provvede al riordino del Dipartimento dei servizi
tecnici nazionali presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4. Gli uffici periferici del Dipartimento dei servizi tecnici nazionali sono
trasferiti alle regioni ed incorporati nelle strutture operative regionali
competenti in materia''.
Art. 44
Piani di tutela delle acque
1. Il piano di tutela delle acque costituisce un piano stralcio di settore
del piano di bacino ai sensi dell'articolo 17, comma 6-ter, della
legge l8 maggio 1989, n. 183, ed e' articolato secondo le specifiche indicate
nell'allegato 4.
2. Entro il 31 dicembre 2001 le autorita' di bacino di rilievo nazionale ed
interregionale, sentite le province e le autorita' d'ambito, definiscono gli
obiettivi su scala di bacino, cui devono attenersi i piani di tutela delle
acque, nonche' le priorita' degli interventi. Entro il 31 dicembre 2003, le
regioni, sentite le province, previa adozione delle eventuali misure di salvaguardia,
adottano il piano di tutela delle acque e lo trasmettono alle competenti autorita'
di bacino.
3. Il piano di tutela contiene, oltre agli interventi volti a garantire il
raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di cui al presente decreto,
le misure necessarie alla tutela qualitativa e quantitativa del sistema idrico.
4. A tal fine il piano di tutela contiene in particolare:
a) i risultati dell'attivita' conoscitiva;
b) l'individuazione degli obiettivi di qualita' ambientale e per specifica
destinazione;
c) l'elenco dei corpi idrici a specifica destinazione e delle aree richiedenti
specifiche misure di prevenzione dall'inquinamento e di risanamento;
d) le misure di tutela qualitative e quantitative tra loro integrate e coordinate
per bacino idrografico;
e) l'indicazione della cadenza temporale degli interventi e delle relative
priorita';
f) il programma di verifica dell'efficacia degli interventi previsti;
g) gli interventi di bonifica dei corpi idrici.
5. Entro novanta giomi dalla trasmissione del piano di cui al comma 2 le autorita'
di bacino nazionali o interregionali verificano la conformita' del piano agli
obiettivi e alle priorita' del comma 2 esprimendo parere vincolante. Il piano
di tutela e' approvato dalle regioni entro i successivi sei mesi e comunque
non oltre il 31 dicembre 2004.
6. Per i bacini regionali le regioni approvano il piano entro sei mesi dall'adozione
e comunque non oltre il 31 dicembre 2004.
Capo II
Autorizzazione agli scarichi
Art. 45
Criteri generali
1. Tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati.
2. L'autorizzazione e' rilasciata al titolare dell'attivita' da cui origina
lo scarico. Ove tra piu' stabilimenti sia costituito un consorzio per l'effettuazione
in comune dello scarico delle acque reflue provenienti dalle attivita' dei
consorziati, l'autorizzazione e' rilasciata in capo al consorzio medesimo,
ferme restando le responsabilita' dei singoli consorziati e del gestore del
relativo impianto di depurazione in caso di violazione delle disposizioni del
presente decreto. Si applica l'articolo 62, comma 11, secondo periodo, del
presente decreto.
3. Il regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e di
reti fognarie, servite o meno da impianti di depurazione delle acque reflue
urbane, e' definito dalle regioni nell'ambito della disciplina di cui all'articolo
28, commi 1 e 2.
4. In deroga al comma 1 gli scarichi di acque reflue domestiche in reti
fognarie sono sempre ammessi nell'osservanza dei regolamenti fissati dal
gestore del servizio idrico integrato.
5. Le regioni disciplinano le fasi di autorizzazione provvisoria agli scarichi
degli impianti di depurazione delle acque reflue per il tempo necessario al
loro avvio.
6. Salvo diversa disciplina regionale, la domanda di autorizzazione e' presentata
alla provincia ovvero al comune se lo scarico e' in pubblica fognatura. L'autorita'
competente provvede entro novanta giorni dalla recezione della domanda.
7. Salvo quanto previsto dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372 (a),
l'autorizzazione e' valida per i quattro anni dal momento del rilascio. Un
anno prima della scadenza ne deve essere chiesto il rinnovo. Lo scarico puo'
essere provvisoriamente mantenuto in funzione nel rispetto delle prescrizioni
contenute nella precedente autorizzazione, fino all'adozione di un nuovo
provvedimento, se la domanda di rinnovo e' stata tempestivamente presentata.
Per gli scarichi contenenti sostanze pericolose di cui all'articolo 34, il
rinnovo deve essere concesso in modo espresso entro e non oltre sei mesi
dalla data di scadenza; trascorso inutilmente tale termine, lo scarico dovra'
cessare immediatamente. La disciplina regionale di cui al comma 3 puo' prevedere
per specifiche tipologie di scarichi di acque reflue domestiche, ove soggetti
ad autorizzazione, forme di rinnovo tacito della medesima.
8. Per gli scarichi in un corso d'acqua che ha portata naturale nulla per
oltre centoventi giorni ovvero in un corpo idrico non significativo, l'autorizzazione
tiene conto del periodo di portata nulla e della capacita' di diluizione del
corpo idrico e stabilisce prescrizioni e limiti al fine di garantire le capacita'
autodepurative del corpo ricettore e la difesa delle acque sotterranee.
9. In relazione alle caratteristiche tecniche dello scarico, alla sua localizzazione
e alle condizioni locali dell'ambiente interessato, l'autorizzazione contiene
le ulteriori prescrizioni tecniche volte a garantire che gli scarichi, ivi
comprese le operazioni ad esso funzionalmente connesse, siano effettuati in
conformita' alle disposizioni del presente decreto e senza pregiudizio per
il corpo ricettore, per la salute pubblica e l'ambiente.
10. Le spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti, i controlli
e i sopralluoghi necessari per l'istruttoria delle domande d'autorizzazione
previste dal presente decreto sono a carico del richiedente. L'autorita' competente
determina, in via provvisoria, la somma che il richiedente e' tenuto a versare,
a titolo di deposito, quale condizione di procedibilita' della domanda. L'autorita'
stessa, completata l'istruttoria, provvede alla liquidazione definitiva delle
spese sostenute.
11. Per gli insediamenti, edifici o installazioni la cui attivita' sia
trasferita in altro luogo ovvero per quelli soggetti a diversa destinazione,
ad ampliamento o a ristrutturazione da cui derivi uno scarico avente caratteristiche
qualitativamente o quantitativamente diverse da quelle dello scarico preesistente
deve essere richiesta una nuova autorizzazione allo scarico, ove prevista.
Nelle ipotesi in cui lo scarico non abbia caratteristiche qualitative o quantitative
diverse, deve essere data comunicazione all'Autorita' competente, la quale
verificata la compatibilita' dello scarico con il corpo ricettore, puo' adottare
i provvedimenti che si rendessero eventualmente necessari.
Riferimenti normativi:
(a) Il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, reca: ''Attuazione della
direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquadramento''.
Art. 46
Domanda di autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali
1. La domanda di autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali
deve essere accompagnata dall'indicazione delle caratteristiche quantitative
e qualitative dello scarico, della quantita' di acqua da prelevare nell'anno
solare, del corpo ricettore e del punto previsto per il prelievo al fine del
controllo, dalla descrizione del sistema complessivo di scarico, ivi comprese
le operazioni ad esso funzionalmente connesse, dall'eventuale sistema di misurazione
del flusso degli scarichi ove richiesto, dalla indicazione dei mezzi tecnici
impiegati nel processo produttivo e nei sistemi di scarico, nonche' dall'indicazione
dei sistemi di depurazione utilizzati per conseguire il rispetto dei valori
limite di emissione.
2. Nel caso di scarichi di sostanze di cui alla tabella 3/A dell'allegato
5 derivanti dai cicli produttivi indicati nella medesima tabella 3/A, la
domanda di cui al comma 1 deve altresi' indicare:
a) la capacita' di produzione del singolo stabilimento industriale che comporta
la produzione ovvero la trasformazione ovvero l'utilizzazione delle sostanze
di cui alla medesima tabella ovvero la presenza di tali sostanze nello scarico.
La capacita' di produzione deve essere indicata con riferimento alla massima
capacita' oraria moltiplicata per il numero massimo di ore lavorative giornaliere
e per il numero massimo di giorni lavorativi;
b) il fabbisogno orario di acque per ogni specifico processo produttivo.
Art. 47
Approvazione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane
1. Salve le disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale,
le regioni disciplinano le modalita' di approvazione dei progetti degli impianti
di depurazione di acque reflue urbane che tengono conto dei criteri di cui
all'allegato 5 e della corrispondenza tra la capacita' dell'impianto e le esigenze
delle aree asservite, nonche' delle modalita' delle gestioni che devono assicurare
il rispetto dei valori limite degli scarichi, e definiscono le relative fasi
di autorizzazione provvisoria necessaria all'avvio dell'impianto ovvero in
caso di realizzazione per lotti funzionali.
Art. 48
Fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue
1. Ferma restando la disciplina di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992,
n. 99 (a), e successive modifiche, i fanghi derivanti dal trattamento delle
acque reflue sono sottoposti alla disciplina dei rifiuti. I fanghi devono essere
riutilizzati ogni qualvolta cio' risulti appropriato.
2. E' comunque vietato lo smaltimento dei fanghi nelle acque superficiali
dolci e salmastre.
3. Lo smaltimento dei fanghi nelle acque marine mediante immersione da nave,
scarico attraverso condotte ovvero altri mezzi e' autorizzato ai sensi dell'art.
18, comma 2, lettera p-bis) del decreto legislativo 5 febbraio 1997,
n. 22 (b), e deve comunque cessare entro il 2003. Fino a tale data le quantita'
totali di materie tossiche, persistenti ovvero bioaccumulabili, devono essere
progressivamente ridotte. In ogni caso le modalita' di smaltimento devono rendere
minimo l'impatto negativo sull'ambiente.
Riferimenti normativi:
(a) Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, recante ''Attuazione
della direttiva 86/278/CEE concernene la protezione dell'ambiente in particolare
del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura'', e'
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie
generale - del 15 febbraio 1992, n. 38.
(b) Si riporta il testo dell'articolo 18, comma 2, lettera p-bis)
del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22:
2. Sono inoltre di competenza dello Stato:
a) - p) (omissis).
p-bis) l'autorizzazione allo smaltimento di rifiuti nelle acque marine
in conformita' alle disposizioni stabilite dalle norme comunitarie e dalle
convenzioni internazionali vigenti in materia; tale autorizzazione e' rilasciata
dal Ministro dell'ambiente, sentito il Ministro delle politiche agricole, su
proposta dell'autorita' marittima nella cui zona di competenza si trova il
porto piu' vicino al luogo dove deve essere effettuato lo smaltimento ovvero
si trova il porto da cui parte la nave con il carico di rifiuti da smaltire.
Capo III
Controllo degli scarichi
Art. 49
Soggetti tenuti ai controllo
1. L'autorita' competente effettua il controllo degli scarichi sulla base
di un programma che assicuri un periodico, diffuso, effettivo ed imparziale
sistema di controlli preventivi e successivi.
2. Fermo restando quanto stabilito al comma 1, per gli scarichi in pubblica
fognatura l'ente gestore, ai sensi dell'art. 26 della legge 5 gennaio 1994,
n. 36 (a), organizza un adeguato servizio di controllo secondo le modalita'
previste nella convenzione di gestione.
Riferimenti normativi:
(a) Si riporta il testo dell'art. 26 della citata legge 15 gennaio 1994,
n. 36:
''Art. 26 (Controlli). - 1. Per assicurare la fornitura di acqua di buona
qualita' e per il controllo degli scarichi nei corpi ricettori, ciascun gestore
di servizio idrico si dota di un adeguato servizio di controllo territoriale
e di un laboratorio di analisi per i controlli di qualita' delle acque alla presa,
nelle reti di adduzione e di distribuzione, nei potabilizzatori e nei depuratori,
ovvero stipula apposita convenzione con altri soggetti gestori di servizi idrici.
Restano ferme le competenze amministrative e le funzioni di controllo sulla qualita'
delle acque e sugli scarichi nei corpi idrici stabilite dalla normativa vigente
e quelle degli organismi tecnici preposti a tali funzioni.
2. Coloro che si approvvigionano in tutto o in parte di acqua da fonti diverse
dal pubblico acquedotto sono tenuti a denunciare al soggetto gestore del servizio
idrico il quantitativo prelevato nei termini e secondo le modalita' previste
dalla normativa per la tutela delle acque dall'inquinamento.
3. Le sanzioni previste dall'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica
24 maggio 1988, n. 236, si applicano al responsabile della gestione dell'acquedotto
soltanto nel caso in cui, dopo la comunicazione dell'esito delle analisi, egli
non abbia tempestivamente adottato le misure idonee ad adeguare la qualita'
dell'acqua o a prevenire il consumo o l'erogazione di acqua non idonea''.
Art. 50
Accessi ed ispezioni
1. Il soggetto incaricato del controllo e' autorizzato a effettuare le ispezioni,
i controlli e i prelievi necessari all'accertamento del rispetto dei valori
limite di emissione, delle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzatori
o regolamentari e delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi.
Il titolare dello scarico e' tenuto a fornire le informazioni richieste e a
consentire l'accesso ai luoghi dai quali origina lo scarico.
Art. 51
Inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione allo scarico
1. Ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al titolo
V, in caso di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione allo scarico,
l'autorita' competente al controllo procede, secondo la gravita' dell'infrazione:
a) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate
le irregolarita';
b) alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo
determinato, ove si manifestano situazioni di pericolo per la salute pubblica
e per l'ambiente;
c) alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni
imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinano situazione
di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente.
Art. 52
Controllo degli scarichi di sostanze pericolose
1. Per gli scarichi contenenti le sostanze di cui all tabella 5 dell'allegato
5 l'autorita' competente nel rilasciare l'autorizzazione puo' prescrivere,
a carico del titolare, l'installazione di strumenti di controllo in automatico,
nonche' le modalita' di gestione degli stessi e di conservazione dei relativi
risultati, che devono rimanere a disposizione dell'autorita' competente al
controllo per un periodo) non inferiore a tre anni dalla data di effettuazione
dei singoli controlli.
Art. 53
Interventi sostitutivi
1. Nel caso in cui non vengano effettuati i controlli ambientali previsti
dal presente decreto, il Ministro dell'ambiente diffida la regione a provvedere
nel termine di sei mesi ovvero nel termine imposto dalle esigenze di tutela
sanitaria e ambientale. In caso di persistente inadempienza provvede il Ministro
dell'ambiente, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, in via sostitutiva,
con oneri a carico dell'ente inadempiente.
2. Nell'esercizio dei poteri sostitutivi, il Ministro dell'ambiente nomina
un commissario ad acta che pone in essere gli atti necessari agli adempimenti
previsti dalla normativa vigente a carico delle regioni al fine dell'organizzazione
del sistema dei controlli.
TITOLO V
SANZIONI
Capo I
Sanzioni amministrative e danno ambientale
Art. 54
Sanzioni amministrative
1. Chiunque, salvo che il fatto costituisca reato, nell'effettuazione
di uno scarico supera i valori limite di emissione fissati nelle tabelle
di cui all'allegato 5, ovvero i diversi valori limite stabiliti dalle regioni
a norma dell'articolo 28, comma 2, ovvero quelli fissati dall'autorita' competente
a norma dell'articolo 33, comma 1, o dell'articolo 34, comma 1, e' punito
con la sanzione amministrativa da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni.
Se l'inosservanza dei valori limite riguarda scarichi recapitanti nelle aree
di salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano di cui all'articolo
21 ovvero in corpi idrici posti nelle aree protette di cui alla legge 6 dicembre
1991, n. 394 (a), si applica la sanzione amministrativa non inferiore
a lire trenta milioni.
2. Chiunque apre o comunque effettua scarichi di acque reflue domestiche o
di reti fognarie, servite o meno da impianti pubblici di depurazione, senza
l'autorizzazione di cui all'articolo 45, ovvero continui ad effettuare o mantenere
detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, e' punito
con la sanzione amministrativa da lire dieci milioni a lire cento milioni.
Nell'ipotesi di scarichi relativi ad edifici isolati adibiti ad uso abitativo
la sanzione e' da uno a cinque milioni.
3. Chiunque, salvo che il fatto costituisca reato e al di fuori delle
ipotesi di cui al comma 1, effettua o mantiene uno scarico senza osservare
le prescrizioni indicate nel provvedimento di autorizzazione ovvero fissate
ai sensi dell'articolo 33, comma 1, e' punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da lire due milioni a lire venticinque milioni.
4. Si applica la sanzione prevista al comma 3 a chi effettuando al momento
all'entrata in vigore del presente decreto scarichi di acque reflue esistenti,
non ottempera alle disposizioni di cui all'articolo 62, comma 12.
5. (Soppresso).
6. Chiunque, salvo che il fatto costituisca reato, effettua l'immersione in
mare dei materiali indicati all'articolo 35, comma 1, lettere a) e b), ovvero
svolge l'attivita' di posa in mare cui al comma 5 dello stesso articolo, senza
autorizzazione, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire
due milioni a lire venti milioni.
7. Salvo che il fatto non costituisca reato, fino all'emanazione della
disciplina regionale di cui all'articolo 38, comma 2, chiunque non osserva
le disposizioni di cui all'articolo 62, comma 10, e' punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire dieci milioni.
8. Chiunque, salvo che il fatto costituisca reato non osserva il divieto di
smaltimento dei fanghi previsto dall'articolo 48, comma 2, e' punito con la
sanzione ammmistrativa pecuniaria da lire dieci milioni a lire cento milioni.
9. (Soppresso).
10. Salva che il fatto non costituisca reato, e' punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da lire dieci milioni a lire cento milioni, chiunque:
a) nell'effettuazione delle operazioni di svaso sghiaiamento o sfangamento
delle dighe, supera i limiti o non osserva le altre prescrizioni contenute
nello specifico progetto di gestione dell'impianto di cui all'articolo 40,
commi 2 e 3;
b) effettua le medesime operazioni prima dell'approvazione del progetto di
gestione;
10-bis. Chiunque viola le prescrizioni concernenti l'installazione
e la manutenzione dei dispositivi per la misurazione delle portate e dei
volumi ovvero l'obbligo di trasmissione dei risultati delle misurazioni di
cui al comma 3 dell'articolo 22 e' punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da lire due milioni a lire dieci milioni. Nei casi di particolare
tenuita' la sanzione e' ridotta ad un quinto.
10-ter. Chiunque non ottempera alla disciplina dettata dalle
regioni ai sensi dell'articolo 39, comma 1, lettera b), e' punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria da lire due milioni a lire venticinque
milioni''.
Riferimenti normativi:
(a) La legge 6 dicembre 1991, n. 394, reca: ''Legge quadro sulle aree protette''.
Art. 55
Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n.
236 (a)
1. L'inosservanza delle disposizioni relative alle attivita' e destinazioni
vietate nelle aree di salvaguardia di cui all'articolo 21 e' punita con la
sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire dieci milioni.
2. Il comma 3 dell'articolo 21, del decreto del Presidente della Repubblica
24 maggio 1988, n. 236 (b), e' sostituito dal seguente: ''3. L'inosservanza
delle disposizioni dei piani di intervento di cui all'art. 18 e' punita con
la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire dieci milioni.
3. Il comma 4 dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica
24 maggio 1988, n. 236 (b), e' cosi' modificato: ''4. I contravventori
alle disposizioni di cui all'articolo 15 sono puniti con la sanzione amministrativa
pecuniaria da lire un milione a lire sei milioni.
Riferimenti normativi:
(a) Il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236;
reca: ''Attuazione della direttiva CEE n. 80/778, concernente la qualita' delle
acque destinate al consumo umano, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile
1987, n. 183.
(b) Si riporta il testo dell'art. 21 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 maggio 1988, n. 236; come modificato dal decreto legislativo
n. 258 del 18 agosto 2000:
''Art. 21 (Sanzioni). - 1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave
reato, chiunque in violazione delle disposizioni del presente decreto fornisce
al consumo umano acque che non presentano i requisiti di qualita' previsti dall'allegato
I e' punito con l'ammenda da lire duecentocinquantamila a lire duemilioni o con
l'arresto fino a tre anni.
2. La stessa pena si applica a chi utilizza acque che non presentano i requisiti
di qualita' previsti dall'allegato I in imprese alimentari, mediante incorporazione
o contatto per la fabbricazione, il trattamento, la conservazione, l'immissione
sul mercato di prodotti e sostanze destinate al consumo umano, se le acque
hanno conseguenze per la salubrita' del prodotto alimentare finale.
3 L'inosservanza delle disposizioni dei piani di intervento di cui all'art.
18 e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a
lire dieci milioni.
4. I contravventori alle disposizioni di cui all'art. 15 sono puniti con la
sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire sei milioni''.
Art. 56
Competenza e giurisdizione
1. In materia di accertamento degli illeciti amministrativi all'irrogazione
delle sanzioni amministrative pecuniarie provvede, salvo diversa disposizione
delle regioni o delle province autonome, la regione o la provincia autonoma
nel cui territorio e' stata commessa la violazione, a eccezione delle sanzioni
previste dall'articolo 54, commi 8 e 9, per le quali e' competente il comune,
salve le attribuzioni affidate dalla legge ad altre pubbliche autorita'.
1-bis. Fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112 (a), alla sorveglianza e all'accertamento degli
illeciti in violazione delle norme in materia di tutela delle acque dall'inquinamento
e del relativo danno ambientale concorre il Corpo forestale dello Stato,
in qualita' di forza di polizia specializzata in materia ambientale.
2. Avverso le ordinanze-ingiunzione relative alle sanzioni amministrative
di cui al comma 1 e' esperibile il giudizio di opposizione di cui all'articolo
23 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (b).
3. Per i procedimenti penali pendenti alla entrata in vigore del presente
decreto l'autorita' giudiziaria, se non deve pronunziare decreto di archiviazione
o sentenza di proscioglimento, dispone la trasmissione degli atti agli enti
indicati al comma 1 ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative.
4. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto non
si applica il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge
24 novembre 1981, n. 689 (c).
Riferimenti normativi:
(a) L'argomento del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e' riportato
nella nota a) dell'art. 3.
(b) Si riporta il testo dell'art. 23 della legge 24 novembre 1981,
n. 689:
''Art. 23 (Giudizio di opposizione). - Il giudice, se il ricorso e' proposto
oltre il termine previsto dal primo comma dell'art. 22, ne dichiara l'inammissibilita'
con ordinanza ricorribile per cassazione.
Se il ricorso e' tempestivamente proposto, il giudice fissa l'udienza di comparizione
con decreto, steso in calce al ricorso, ordinando all'autorita' che ha emesso
il provvedimento impugnato di depositare in cancelleria, dieci giorni prima
della udienza fissata, copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento,
nonche' alla contestazione o notificazione della violazione. Il ricorso ed
il decreto sono notificati, a cura della cancelleria, all'opponente o, nel
caso sia stato indicato, al suo procuratore, e all'autorita' che ha emesso
l'ordinanza.
Tra il giorno della notificazione e l'udienza di comparizione devono intercorrere
i termini previsti dall'art. 163-bis del codice di procedura civile.
L'opponente e l'autorita' che ha emesso l'ordinanza possono stare in giudizio
personalmente; l'autorita' che ha emesso l'ordinanza puo' avvalersi anche di
funzionari appositamente delegati.
Se alla prima udienza l'opponente o il suo procuratore non si presentano senza
addurre alcun legittimo impedimento, il giudice, con ordinanza ricorribile
per cassazione, convalida il provvedimento opposto, ponendo a carico dell'opponente
anche le spese successive all'opposizione.
Nel corso del giudizio il giudice dispone, anche d'ufficio, i mezzi di prova
che ritiene necessari e puo' disporre la citazione di testimoni anche senza
la formulazione di capitoli.
Appena terminata l'istruttoria il giudice invita le parti a precisare le conclusioni
ed a procedere nella stessa udienza alla discussione della causa, pronunciando
subito dopo la sentenza mediante lettura del dispositivo. Tuttavia, dopo la
precisazione delle conclusioni, il giudice, se necessario, concede alle parti
un termine non superiore a dieci giorni per il deposito di note difensive e
rinvia la causa all'udienza immediatamente successiva alla scadenza del termine
per la discussione e la pronuncia della sentenza.
Il giudice puo' anche redigere e leggere, unitamente al dispositivo, la motivazione
della sentenza, che e' subito dopo depositata in cancelleria.
A tutte le notificazioni e comunicazioni occorrenti si provvede d'ufficio.
Gli atti del processo e la decisione sono esenti da ogni tassa e imposta.
Con la sentenza il giudice puo' rigettare l'opposizione, ponendo a carico dell'opponente
le spese del procedimento o accoglierla, annullando in tutto o in parte l'ordinanza
o modificandola anche limitatamente all'entita' della sanzione dovuta. Nel
giudizio di opposizione davanti al giudice di pace non si applica l'art. 113,
secondo comma, del codice di procedura civile.
Il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della
responsabilita' dell'opponente.
La sentenza e' inappellabile ma e' ricorribile per cassazione''.
(c) Si riporta il testo dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981,
n. 689:
''Art. 16 (Pagamento in misura ridotta). - E' ammesso il pagamento di
una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione
prevista per la violazione commessa, o, se piu' favorevole e qualora sia stabilito
il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre
alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione
immediata o, se questa non vi e' stata, dalla notificazione degli estremi della
violazione).
Nei casi di violazione (del testo unico delle norme sulla circolazione stradale
e) dei regolamenti comunali e provinciali continuano ad applicarsi, (rispettivamente
l'art. 138 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica
15 giugno 1959, n. 393, con le modifiche apportate dall'art. 11 della legge
14 febbraio 1974, n. 62, e) l'art. 107 del testo unico delle leggi comunali
e provinciali approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.
Il pagamento in misura ridotta e' ammesso anche nei casi in cui le norme antecedenti
all'entrata in vigore della presente legge non consentivano l'oblazione.
Art. 57
Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie
1. Le somme derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative previste
dal presente decreto, sono versate all'entrata del bilancio regionale per essere
riassegnate ai capitoli di spesa destinati alle opere di risanamento e di riduzione
dell'inquinamento dei corpi idrici. Le regioni provvedono alla ripartizione
delle somme riscosse fra gli interventi di prevenzione e di risanamento.
Art. 58
Danno ambientale, bonfica e ripristino ambientale dei siti inquinati
1. Chi con il proprio comportamento omissivo o commissivo in violazione delle
disposizioni del presente decreto provoca un danno alle acque, al suolo, al
sottosuolo e alle altre risorse ambientali, ovvero determina un pericolo concreto
ed attuale di inquinamento ambientale, e' tenuto a procedere a proprie spese
agli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale
delle aree inquinate e degli impianti dai quali e' derivato il danno ovvero
deriva il pericolo di inquinamento, ai sensi e secondo il procedimento di cui
all'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (a).
2. Ai sensi dell'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (b) fatto salvo
il diritto ad ottenere il risarcimento del danno non eliminabile con la bonifica
ed il ripristino ambientale di cui al comma 1.
3. Nel caso in cui non sia possibile una precisa quantificazione del danno
di cui al comma 2, lo stesso si presume, salvo prova contraria, di ammontare
non inferiore alla somma corrispondente alla sanzione pecuniaria amministrativa,
ovvero alla sanzione penale, in concreto applicata. Nel caso in cui sia stata
irrogata una pena detentiva, solo al fine della quantificazione del danno di
cui al presente comma, il ragguaglio fra la stessa e la pena pecuniaria, ha
luogo calcolando quattrocentomila lire, per un giorno di pena detentiva. In
caso di sentenza di condanna in sede penale o di emanazione del provvedimento
di cui all'art. 444 del codice di procedura penale (c), la cancelleria del
giudice che ha emanato il provvedimento trasmette copia dello stesso al Ministero
dell'ambiente. Gli enti di cui al comma 1 dell'articolo 56 danno prontamente
notizia dell'avvenuta erogazione delle sanzioni amministrative al Ministero
dell'ambiente al fine del recupero del danno ambientale.
4. Chi non ottempera alle prescrizioni di cui al comma 1, e' punito con l'arresto
da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da lire cinque milioni a lire cinquanta
milioni.
Riferimenti normativi:
(a) Si riporta il testo dell'art. 17 del decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22:
''Art. 17 (Bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati). - 1.
Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Ministro
dell'ambiente, avvalendosi dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente
(ANPA), di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato
e della sanita', sentita la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, definisce:
a) i limiti di accettabilita' della contaminazione dei suoli, delle acque superficiali
e delle acque sotterranee in relazione alla specifica destinazione d'uso dei
siti;
b) le procedure di riferimento per il prelievo e l'analisi dei campioni;
c) i criteri generali per la messa in sicurezza, la bonifica ed il ripristino
ambientale dei siti inquinati, nonche' per la redazione dei progetti di bonifica;
c-bis) tutte le operazioni di bonifica di suoli e falde acquifere
che facciano ricorso a batteri, a ceppi batterici mutanti, a stimolanti di
batteri naturalmente presenti nel suolo al fine di evitare i rischi di contaminazione
del suolo e delle falde acquifere.
1-bis. I censimenti di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 16
maggio 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 26 maggio
1989, sono estesi alle aree interne ai luoghi di produzione, raccolta, smaltimento
e recupero dei rifiuti, in particolare agli impianti a rischio di incidente
rilevante di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988,
n. 175, e successive modificazioni. Il Ministro dell'ambiente dispone, eventualmente
attraverso accordi di programma con gli enti provvisti delle tecnologie di
rilevazione piu' avanzate, la mappatura nazionale dei siti oggetto dei censimenti
e la loro verifica con le regioni.
2. Chiunque cagiona, anche in maniera accidentale, il superamento dei limiti
di cui al comma 1, lettera a), ovvero determina un pericolo concreto ed attuale
di superamento dei limiti medesimi, e' tenuto a procedere a proprie spese agli
interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale delle
aree inquinate e degli impianti dai quali deriva il pericolo di inquinamento.
A tal fine:
a) deve essere data, entro quarantotto ore, notifica al Comune, alla provincia
ed alla regione territorialmente competenti, nonche' agli organi di controllo
sanitario e ambientale, della situazione di inquinamento ovvero del pericolo
concreto ed attuale di inquinamento del sito;
b) entro le quarantotto ore successive alla notifica di cui alla lettera a),
deve essere data comunicazione al comune ed alla provincia ed alla regione
territorialmente competenti degli interventi di messa in sicurezza adottati
per non aggravare la situazione di inquinamento o di pericolo di inquinamento,
contenere gli effetti e ridurre il rischio sanitario ed ambientale;
c) entro trenta giorni dall'evento che ha determinato l'inquinamento ovvero
dalla individuazione della situazione di pericolo, deve essere presentato al
comune ed alla regione il progetto di bonifica delle aree inquinate.
3. I soggetti e gli organi pubblici che nell'esercizio delle proprie funzioni
istituzionali individuano siti nei quali i livelli di inquinamento sono superiori
ai limiti previsti, ne danno comunicazione al comune, che diffida il responsabile
dell'inquinamento a provvedere ai sensi del comma 2, nonche' alla provincia
ed alla regione.
4. Il comune approva il progetto ed autorizza la realizzazione degli interventi
previsti entro novanta giorni dalla data di presentazione del progetto medesimo
e ne da' comunicazione alla regione. L'autorizzazione indica le eventuali modifiche
ed integrazioni del progetto presentato, ne fissa i tempi, anche intermedi,
di esecuzione, e stabilisce le garanzie finanziarie che devono essere prestate
a favore della Regione per la realizzazione e l'esercizio degli impianti previsti
dal progetto di bonifica medesimo. Se l'intervento di bonifica e di messa in
sicurezza riguarda un'area compresa nel territorio di piu' comuni il progetto
e gli interventi sono approvati ed autorizzati dalla regione.
5. Entro sessanta giorni dalla data di presentazione del progetto di bonifica
la regione puo' richiedere al comune che siano apportate modifiche ed integrazioni
ovvero stabilite specifiche prescrizioni al progetto di bonifica.
6. Qualora la destinazione d'uso prevista dagli strumenti urbanistici in vigore
imponga il rispetto di limiti di accettabilita' di contaminazione che non possono
essere raggiunti neppure con l'applicazione delle migliori tecnologie disponibili
a costi sopportabili, l'autorizzazione di cui al comma 4 puo' prescrivere l'adozione
di misure di sicurezza volte ad impedire danni derivanti dall'inquinamento
residuo, da attuarsi in via prioritaria con l'impiego di tecniche e di ingegneria
ambientale, nonche' limitazioni temporanee o permanenti all'utilizzo dell'area
bonificata rispetto alle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti, ovvero
particolari modalita' per l'utilizzo dell'area medesima. Tali prescrizioni
comportano, ove occorra, variazione degli strumenti urbanistici e dei piani
territoriali.
6-bis. Gli interventi di bonifica dei siti inquinati possono essere
assistiti, sulla base di apposita disposizione legislativa di finanziamento,
da contributo pubblico entro il limite massimo del 50 per cento delle relative
spese qualora sussistano preminenti interessi pubblici connessi ad esigenze
di tutela igienico-sanitaria e ambientale o occupazionali. Ai predetti contributi
pubblici non si applicano le disposizioni di cui ai commi 10 e 11.
7. L'autorizzazione di cui al comma 4 costituisce variante urbanistica, comporta
dichiarazione di pubblica utilita', di urgenza e di indifferibilita' dei lavori,
e sostituisce a tutti gli effetti le autorizzazioni, le concessioni, i concerti,
le intese, i nulla osta, i pareri e gli assensi previsti dalla legislazione
vigente per la realizzazione e l'esercizio degli impianti e delle attrezzature
necessarie all'attuazione del progetto di bonifica.
8. Il completamento degli interventi previsti dai progetti di cui al comma
2, lettera c), e' attestato da apposita certificazione rilasciata dalla Provincia
competente per territorio.
9. Qualora i responsabili non provvedano ovvero non siano individuabili, gli
interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale sono
realizzati d'ufficio dal comune territorialmente competente e ove questo non
provveda dalla regione, che si avvale anche di altri enti pubblici. Al fine
di anticipare le somme per i predetti interventi le Regioni possono istituire
appositi fondi nell'ambito delle proprie disponibilita' di bilancio.
10. Gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale
costituiscono onere reale sulle aree inquinate di cui ai commi 2 e 3. L'onere
reale deve essere indicato nel certificato di destinazione urbanistica ai sensi
e per gli effetti dell'articolo 18, comma 2, della legge 28 febbraio 1985,
n. 47.
11. Le spese sostenute per la messa in sicurezza, la bonifica ed il ripristino
ambientale delle aree inquinate di cui ai commi 2 e 3 sono assistite da privilegio
speciale immobiliare sulle aree medesime, ai sensi e per gli effetti dell'art.
2748, secondo comma, del codice civile. Detto privilegio si puo' esercitare
anche in pregiudizio dei diritti acquistati dai terzi sull'immobile. Le predette
spese sono altresi' assistite da privilegio generale mobiliare.
12. Le Regioni predispongono sulla base delle notifiche dei soggetti interessati
ovvero degli accertamenti degli organi di controllo un'anagrafe dei siti da
bonificare che individui:
a) gli ambiti interessati, la caratterizzazione ed il livello degli inquinanti
presenti;
b) i soggetti cui compete l'intervento di bonifica;
e) gli enti di cui la regione intende avvalersi per l'esecuzione d'ufficio
in caso di inadempienza dei soggetti obbligati;
d) la stima degli oneri finanziari.
13. Nel caso in cui il mutamento di destinazione d'uso di un'area comporti
l'applicazione dei limiti di accettabilita' di contaminazione piu' restrittivi,
l'interessato deve procedere a proprie spese ai necessari interventi di bonifica
sulla base di un apposito progetto che e' approvato dal comune ai sensi di
cui ai commi 4 e 6. L'accertamento dell'avvenuta bonifica e' effettuato, dalla
Provincia ai sensi del comma 8.
13-bis. Le procedure per gli interventi di messa in sicurezza, di
bonifica e di ripristino ambientale disciplinate dal presente articolo possono
essere comunque utilizzate ad iniziativa degli interessati.
14. I progetti relativi ad interventi di bonifica di interesse nazionale sono
presentati al Ministero dell'ambiente ed approvati, ai sensi e per gli effetti
delle disposizioni che precedono, con decreto del Ministro dell'ambiente, di
concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e
della sanita', d'intesa con la regione territorialmente competente. L'approvazione
produce gli effetti di cui al comma 7 e, con esclusione degli impianti di incenerimento
e di recupero energetico, sostituisce, ove prevista per legge, la pronuncia
di valutazione di impatto ambientale degli impianti da realizzare nel sito
inquinato per gli interventi di bonifica.
15. I limiti, le procedure, i criteri generali di cui al comma 1 ed i progetti
di cui al comma 14 relativi ad aree destinate alla produzione agricola e all'allevamento
sono definiti ed approvati di concerto con il Ministero delle risorse agricole,
alimentari e forestali.
15-bis. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'universita'
e della ricerca scientifica e tecnologica e con il Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, emana un decreto recante indicazioni ed informazioni
per le imprese industriali, consorzi di imprese, cooperative, consorzi tra
imprese industriali ed artigiane che intendano accedere a incentivi e finanziamenti
per la ricerca e lo sviluppo di nuove tecnologie di bonifica previsti dalla
vigente legislazione.
15-ter. Il Ministero dell'ambiente e le regioni rendono pubblica,
rispettivamente, la lista di priorita' nazionale e regionale dei siti contaminati
da bonificare.
(b) Si riporta il testo dell'art. 18 della legge 8 luglio 1986, n.
349:
''Art. 18. - 1. Qualunque fatto doloso o colposo in violazione di disposizioni
di legge o di provvedimenti adottati in base a legge che comprometta l'ambiente,
ad esso arrecando danno, alterandolo, deteriorandolo o distruggendolo in tutto
o in parte, obbliga l'autore del fatto al risarcimento nei confronti dello Stato.
2. Per la materia di cui al precedente comma 1 la giurisdizione appartiene
al giudice ordinario, ferma quella della Corte dei conti, di cui all'articolo
22 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
3. L'azione di risarcimento del danno ambientale, anche se esercitata in sede
penale, e' promossa dallo Stato, nonche' dagli enti territoriali sui quali
incidano i beni oggetto del fatto lesivo.
4. Le associazioni di cui al precedente articolo 13 e i cittadini, al fine
di sollecitare l'esercizio dell'azione da parte dei soggetti legittimati, possono
denunciare i fatti lesivi di beni ambientali dei quali siano a conoscenza.
5. Le associazioni individuate in base all'articolo 13 della presente legge
possono intervenire nei giudizi per danno ambientale e ricorrere in sede di
giurisdizione amministrativa per l'annullamento di atti illegittimi.
6. Il giudice, ove non sia possibile una precisa quantificazione del danno,
ne determina l'ammontare in via equitativa, tenendo comunque conto della gravita'
della colpa individuale, del costo necessario per il ripristino e del profitto
conseguito dal trasgressore in conseguenza del suo comportamento lesivo dei
beni ambientali.
7. Nei casi di concorso nello stesso evento di danno, ciascuno risponde nei
limiti della piu' propria responsabilita' individuale.
8. Il giudice, nella sentenza di condanna, dispone, ove possibile, il ripristino
dello stato dei luoghi a spese del responsabile.
9. Per la riscossione dei crediti in favore dello Stato risultanti dalle sentenze
di condanna si applicano le norme di cui al testo unico delle disposizioni
di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato,
approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.
(c) Si riporta il testo dell'art. 444 del codice di procedura penale:
''Art. 444 (Applicazione della pena su richiesta). - 1. L'imputato e
il pubblico ministero possono chiedere al giudice l'applicazione, nella specie
e nella misura indicata, di una sanzione sostitutiva o di una pena pecuniaria,
diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena detentiva quando questa, tenuto
conto delle circostanze e diminuita fino a un terzo, non supera due anni di reclusione
o di arresto, soli o congiunti a pena pecuniaria.
2. Se vi e' il consenso anche della parte che non ha formulato la richiesta
e non deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma dell'articolo
129, il giudice, sulla base degli atti, se ritiene corrette la qualificazione
giuridica del fatto, l'applicazione e la comparazione delle circostanze prospettate
dalle parti, nonche' congrua la pena indicata, ne dispone con sentenza l'applicazione
enunciando nel dispositivo che vi e' stata la richiesta delle parti. Se vi
e' costituzione di parte civile, il giudice non decide sulla relativa domanda;
l'imputato e' tuttavia condannato al pagamento delle spese sostenute dalla
parte civile, salvo che ricorrano giusti motivi per la compensazione totale
o parziale. Non si applica la disposizione dell'articolo 75, comma 3.
3. La parte, nel formulare la richiesta, puo' subordinarne l'effi cacia, alla
concessione della sospensione condizionale della pena [c.p. 163]. In questo
caso il giudice, se ritiene che la sospensione condizionale non puo' essere
concessa, rigetta la richiesta''.
Capo II
Sanzioni penali
Art. 59
Sanzioni penali
1. Chiunque apre o comunque effettua nuovi scarichi di acque reflue industriali,
senza autorizzazione, ovvero continua ad effettuare o mantenere detti scarichi
dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, e' punito con l'arresto
da due mesi a due anni o con l'ammenda da lire due milioni a lire quindici
milioni.
2. Alla stessa pena stabilita al comma 1, soggiace chi - effettuando al momento
di entrata in vigore del presente decreto scarichi di acque reflue industriali
autorizzati in base alla normativa previgente - non ottempera alle disposizioni
di cui all'articolo 62, comma 12.
3. Quando le condotte descritte ai commi 1 e 2 riguardano gli scarichi di
acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie
e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3A dell'allegato 5, la
pena e' dell'arresto da tre mesi a tre anni.
4. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettua uno
scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese
nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'allegato
5, senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, ovvero le altre prescrizioni
dell'autorita' competente a norma degli articoli 33, comma 1 e 34 comma 3
e' punito con l'arresto fino a due anni.
4-bis. Chiunque viola le prescrizioni concernenti l'installazione
e la gestione dei controlli in automatico o l'obbligo di conservazione dei
risultati degli stessi di cui all'articolo 52 e' punito con la pena di cui
al precedente comma 4.
5. Chiunque, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali,
supera i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul
suolo, nella tabella 4 dell'allegato 5 ovvero i limiti piu' restrittivi fissati
dalle regioni o delle province autonome o dall'autorita' competente a norma
degli articoli 33, comma 1, in relazione alle sostanze indicate nella tabella
5 dell'allegato 5, e' punito con l'arresto fino a due anni, e con l'ammenda
da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni. Se sono superati anche i
valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3A dell'allegato
5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda a lire dieci milioni
a lire duecento milioni.
6. Le sanzioni di cui al comma 5 si applicano altresi' al gestore di impianti
di trattamento delle acque reflue urbane che nell'effettuazione dello scarico
supera i valori-limite previsti dallo stesso comma.
6-bis. Al gestore del servizio idrico integrato che non ottempera
all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 36, comma 3, o non osserva
le prescrizioni o i divieti di cui all'articolo 36, comma 5, si applica la
pena di cui all'articolo 51, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22 (a).
6-ter. Il titolare di uno scarico che non consente l'accesso
agli insediamenti da parte del soggetto incaricato del controllo ai fini
di cui all'articolo 28, commi 3 e 4, salvo che il fatto non costituisca piu'
grave reato, e' punito con la pena dell'arresto fino a due anni. Restano
fermi i poteri-doveri di interventi dei soggetti incaricati del controllo
anche ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 689 del 1981 (b) degli
articoli 55 (c) e 354 (a) del codice di procedura penale.
6-quater. Chiunque non ottempera alla disciplina dettata dalle
regioni ai sensi dell'articolo 39, comma 2, e' punito con le sanzioni di
cui all'articolo 59, comma 1.
7. Chiunque non ottempera al provvedimento adottato dall'autorita' competente
ai sensi dell'articolo 10, comma 5, ovvero dell'articolo 12, comma 2, e' punito
con l'ammenda da lire due milioni a lire venti milioni.
8. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 29 e
30 e' punito con l'arresto sino a tre anni.
9. Chiunque non osserva le prescrizioni regionali assunte a norma dell'articolo
15, commi 2 e 3, dirette ad assicurare il raggiungimento ovvero il ripristino
degli obiettivi di qualita' delle acque designate ai sensi dell'articolo 14,
ovvero non ottempera ai provvedimenti adottati dall'autorita' competente ai
sensi dell'articolo 14, comma 3, e' punito con l'arresto sino a due anni o
con l'ammenda da lire sette milioni a lire settanta milioni.
10. Nei casi previsti dal comma 9, il Ministro della sanita' e dell'ambiente,
nonche' la regione e la provincia autonoma competente, ai quali sono inviati
copia delle notizie di reato, possono indipendentemente dall'esito del giudizio
penale, disporre, ciascuno per quanto di competenza, la sospensione in via
cautelare dell'attivita' di molluschicoltura e, a seguito di sentenza di
condanna o di decisione emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura
penale (e) definitive, valutata la gravita' dei fatti, disporre
la chiusura degli impianti.
11. Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico
nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali
per i quali e' imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni
contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate
dall'Italia, salvo che siano in quantita' tali da essere resi rapidamente innocui
dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in
mare. Resta fermo, in quest'ultimo caso l'obbligo della preventiva autorizzazione
da parte dell'autorita' competente.
11-bis. La sanzione di cui al comma 11 si applica anche a chiunque
effettua, in violazione dell'articolo 48, comma 3, lo smaltimento dei fanghi
nelle acque marine mediante immersione da nave, scarico attraverso condotte
ovvero altri mezzi o comunque effettua l'attivita' di smaltimento di rifiuti
nelle acque marine senza essere munito dell'autorizzazione di cui all'articolo
18, comma 2, lettera p-bis) del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, (f).
11-ter. Chiunque effettui l'utilizzazione agronomica di effluenti
di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari nonche' delle
acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari
di cui all'articolo 38 al di fuori dei casi e delle procedure ivi previste
ovvero non ottemperi al divieto o all'ordine di sospensione dell'attivita'
impartito a norma di detto articolo e' punito con l'ammenda da lire due milioni
a lire quindici milioni o con l'arresto fino ad un anno. La stessa pena si
applica a chiunque effettua l'utilizzazione agronomica al di fuori dei casi
e delle procedure di cui alla normativa vigente.
Riferimenti normativi:
(a) Si riporta il testo dell'art. 51, comma 1, del decreto legislativo
5 febbraio 1997, n. 22:
''1. Chiunque effettua una attivita' di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento,
commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione,
iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 27, 28, 29, 30, 31, 32 e 33 e'
punito:
a) con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da lire
cinque milioni a lire cinquanta milioni se si tratta di rifiuti non pericolosi;
b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da lire
cinque milioni a lire cinquanta milioni se si tratta di rifiuti pericolosi''.
(b) Si riporta il testo dell'art. 13 della legge n. 689 del 1981:
''Art. 13 (Atti di accertamento). - Gli organi addetti al controllo sull'osservanza
delle disposizioni per la cui violazione e' prevista la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma di denaro possono, per l'accertamento delle violazioni
di rispettiva competenza, assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose
e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi
e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica.
Possono altresi' procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare
oggetto di confisca amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il codice
di procedura penale consente il sequestro alla polizia giudiziaria.
E' sempre disposto il sequestro del veicolo a motore o del natante posto in
circolazione senza essere coperto dall'assicurazione obbligatoria e del veicolo
posto in circolazione senza che per lo stesso sia stato rilasciato il documento
di circolazione.
All'accertamento delle violazioni punite con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma di denaro possono procedere anche gli ufficiali e gli
agenti di polizia giudiziaria, i quali, oltre che esercitare i poteri indicati
nei precedenti commi, possono procedere, quando non sia possibile acquisire
altrimenti gli elementi di prova, a perquisizioni in luoghi diversi dalla privata
dimora, previa autorizzazione motivata del pretore del luogo ove le perquisizioni
stesse dovranno essere effettuate. Si applicano le disposizioni del primo comma
dell'art. 333 e del primo e secondo comma dell'art. 334 del codice di procedura
penale.
E' fatto salvo l'esercizio degli specifici poteri di accertamento previsti
dalle leggi vigenti''.
(c) Si riporta il testo dell'art. 55 del codice di procedura penale:
''Art. 55 (Funzioni della polizia giudiziaria). - 1. La polizia giudiziaria
deve, anche di propria iniziativa, prendere notizia dei reati, impedire che vengano
portati a conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori, compiere gli atti necessari
per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire per
l'applicazione della legge penale.
2. Svolge ogni indagine e attivita' disposta o delegata dall'autorita' giudiziaria.
3. Le funzioni indicate nei commi 1 e 2 sono svolte dagli ufficiali e dagli
agenti di polizia giudiziaria''.
(d) Si riporta il testo dell'art. 354 del codice di procedura penale:
''Art. 354 (Accertamenti urgenti sui luoghi, sulle cose e sulle persone. Sequestro).
- 1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria curano che le tracce e
le cose pertinenti al reato siano conservate e che lo stato dei luoghi e delle
cose non venga mutato [c.p.p. 348] prima dell'intervento del pubblico ministero.
2. Se vi e' pericolo che le cose, le tracce e i luoghi indicati nel comma 1
si alterino o si disperdano o comunque si modifichino e il pubblico ministero
non puo' intervenire tempestivamente, gli ufficiali di polizia giudiziaria
compiono i necessari accertamenti e rilievi sullo stato dei luoghi e delle
cose. Se del caso, sequestrano il corpo del reato e le cose a questo pertinenti
[c.p.p. 253].
3. Se ricorrono i presupposti previsti dal comma 2, gli ufficiali di polizia
giudiziaria compiono i necessari accertamenti e rilievi sulle persone diversi
dalla ispezione personale [c.p.p. 245]''.
(e) Il testo dell'art. 444 del codice di procedura penale e' riportato
nella nota (c) all'art. 58.
(f) Il testo dell'art. 18, comma 2, lettera p-bis del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e' riportato nella nota (b) dell'art.
48.
Art. 60
Obblighi del condannato
1. Con la sentenza di condanna per i reati previsti nel presente decreto,
o con la decisione emessa ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale
(a) il beneficio della sospensione condizionale della pena puo' essere subordinato
al risarcimento del danno e all'esecuzione degli interventi di messa in sicurezza,
bonifica e ripristino di cui all'art. 58.
Riferimenti normativi:
(a) Il testo dell'art. 444 del codice di procedura penale e' riportato
nella nota (c) all'art. 58.
Art. 61
Circostanza attenuante
1. Nei confronti di chi, prima del giudizio penale o dell'ordinanza-ingiunzione,
ha riparato interamente il danno, le sanzioni penali e amministrative previste
nel presente titolo sono diminuite dalla meta' a due terzi.
TITOLO VI
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 62
Norme transitorie e finali
1. Il presente decreto contiene le norme di recepimento delle seguenti direttive
comunitarie:
a) direttiva 75/440/CEE relativa alla qualita' delle acque superficiali destinate
alla produzione di acqua potabile;
b) direttiva 76/464/CEE concernente l'inquinamento provocato da certe sostanze
pericolose scaricate nell'ambiente idrico;
c) direttiva 78/659/CEE relativa alla qualita' delle acque dolci che richiedono
protezione o miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci;
d) direttiva 79/869/CEE relativa ai metodi di misura, alla frequenza dei campionamenti
e delle analisi delle acque superficiali destinate alla produzione di acqua
potabile;
e) direttiva 79/923/CEE relativa ai requisiti di qualita' delle acque destinate
alla molluschicoltura;
f) direttiva 80/68/CEE relativa alla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento
provocato da certe sostanze pericolose;
g) direttiva 82/176/CEE relativa ai valori limite ed obiettivi di qualita'
per gli scarichi di mercurio del settore dell'elettrolisi dei cloruri alcalini;
h) direttiva 83/513/CEE relativa ai valori limite ed obiettivi di qualita'
per gli scarichi di cadmio;
i) direttiva 84/156/CEE relativa ai valori limite ed obiettivi di qualita'
per gli scarichi di mercurio provenienti da settori diversi da quello dell'elettrolisi
dei cloruri alcalini;
l) direttiva 84/491/CEE relativa ai valori limite e obiettivi di qualita' per
gli scarichi di esaclorocicloesano;
m) direttiva 88/347/CEE relativa alla modifica dell'allegato II della direttiva
86/280/CEE concernente i valori limite e gli obiettivi di qualita' per gli
scarichi di talune sostanze pericolose che figurano nell'elenco I dell'allegato
della direttiva 76/464/CEE;
n) direttiva 90/415/CEE relativa alla modifica della direttiva 86/280/CEE concernente
i valori limite e gli obiettivi di qualita' per gli scarichi di talune sostanze
pericolose che figurano nell'elenco 1 della direttiva 76/464/CEE;
o) direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane;
p) direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque da inquinamento
provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole;
q) direttiva 98/15/CE recante modifica della direttiva 91/271/CEE per quanto
riguarda alcuni requisiti dell'allegato I.
2. Le previsioni del presente decreto possono essere derogate solo temporaneamente
e in caso di comprovate circostanze eccezionali, per motivi di sicurezza idraulica
volti ad assicurare l'incolumita' delle popolazioni.
3. Le regioni definiscono, in termini non inferiori a due anni, i tempi di
adeguamento alle prescrizioni, ivi comprese quelle adottate ai sensi dell'art.
28, comma 2, contenute nella legislazione regionale attuativa del presente
decreto e nei piani di tutela di cui all'art. 44, comma 3.
4. Resta fermo quanto disposto dall'art. 36 della legge 24 aprile 1998, n.
128 e relativi decreti legislativi di attuazione della direttiva 96/1992/CE.
5. (Soppresso)
6. (Soppresso).
7. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente decreto, continuano
ad applicarsi le norme tecniche di cui alla delibera del Comitato interministeriale
per la tutela delle acque del 4 febbraio 1977 e successive modifiche ed integrazioni,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 21 febbraio 1977.
8. Le norme regolamentari e tecniche emanate ai sensi delle disposizioni abrogate
con l'art. 63 restano in vigore, ove compatibili con gli allegati al presente
decreto e fino all'adozione di specifiche normative in materia.
9. Le aziende agricole esistenti tenute al rispetto del codice di buona pratica
agricola ai sensi dell'art. 19, comma 5, devono provvedere all'adeguamento
delle proprie strutture entro due anni dalla data di designazione delle zone
vulnerabili da nitrati di origine agricola.
10. Fino all'emanazione della disciplina regionale di cui all'art. 38,
le attivita' di utilizzazione agronomica sono effettuate secondo le disposizioni
regionali vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.
11. Fatte salve le disposizioni specifiche previste dal presente decreto,
i titolari degli scarichi esistenti devono adeguarsi alla nuova disciplina
entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Lo stesso
termine vale anche nel caso di scarichi per i quali l'obbligo di autorizzazione
preventiva e' stato introdotto dalla presente normativa. I titolari degli
scarichi esistenti e autorizzati procedono alla richiesta di autorizzazione
in conformita' alla presente normativa allo scadere dell'autorizzazione e
comunque non oltre quattro anni dall'entrata in vigore del presente decreto.
Si applicano in tal caso il terzo e quarto periodo del comma 7 dell'art.
45.
12. Coloro che effettuano scarichi esistenti di acque reflue, sono obbligati,
fino al momento nel quale devono osservare i limiti di accettabilita' stabiliti
dal presente decreto, ad adottare le misure necessarie ad evitare un aumento
anche temporaneo dell'inquinamento. Essi sono comunque tenuti ad osservare
le norme, le prescrizioni e i valori-limite stabiliti, secondo i casi, dalle
normative regionali ovvero dall'autorita' competente ai sensi dell'art. 33
vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, in quanto compatibili
con le disposizioni relative alla tutela qualitativa e alle scadenze temporali
del presente decreto e, in particolare, con quanto gia' previsto dalla normativa
previgente. Sono fatte salve in ogni caso le disposizioni piu' favorevoli
introdotte dal presente decreto.
13. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare maggiori oneri
o minori entrate a carico del bilancio dello Stato, fatto salvo quanto previsto
dal comma 14.
14. Le regioni, le provincie autonome e gli enti attuatori provvedono agli
adempimenti previsti dal presente decreto anche sulla base di risorse finanziarie
definite da successive disposizioni di finanziamento nazionali e comunitarie.
14-bis. In attuazione delle disposizioni statali di finanziamento
di cui al comma 14, una quota non inferiore al 10 e non superiore al 15 per
cento degli stanziamenti e' riservata alle attivita' di monitoraggio e studio
destinati all'attuazione del presente decreto.
15. All'art. 6, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, cosi' come sostituito
dall'art. 8, comma 2, della legge 8 ottobre 1997, n. 344, (a) le parole: ''tenendo
conto della direttiva 91/271/CEE del Consiglio del 21 maggio 1991 concernente
il trattamento delle acque reflue urbane'' sono sostituite dalle seguenti ''tenendo
conto del decreto legislativo recante disposizioni sulla tutela delle acque
dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento
delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione
delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti dalle fonti
agricole''.
15-bis. Restano ferme le norme della legge 31 dicembre 1982, n. 979.
(b)
Riferimenti normativi:
(a) Si riporta il testo dell'art. 6 del decrto-legge 25 marzo 1997, n.
67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, gia'
modificato dalla legge 8 ottobre 1997, n. 344, ulteriormente modificato dal
decreto legislativo n. 152/1999:
''Art. 6 (Sistemi di collettamento e depurazione delle acque reflue).
- 1. Le risorse derivanti dall'esercizio del potere di revoca previsto dal comma
104 dell'art. 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le risorse assegnate dal
CIPE per il finanziamento di progetti di protezione e risanamento ambientale
nel settore delle acque a valere sui fondi di cui all'art. 4 del decreto-legge
23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995,
n. 341, le ulteriori risorse attribuite al Ministero dell'ambiente in sede di
riprogrammazione delle risorse disponibili nell'ambito del quadro comunitario
di sostegno, nonche' i proventi derivanti dall'applicazione dell'art. 14, comma
1, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, sono destinati alla realizzazione delle
opere e degli interventi previsti da un piano straordinario di completamento
e razionalizzazione dei sistemi di collettamento e depurazione delle acque reflue
urbane, tenendo conto del decreto legislativo recante disposizioni sulla tutela
delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente
il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa
alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti
dalle fonti agricole, adottato con decreto del Ministro dell'ambiente, sentita
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano.
1-bis. Nelle regioni in cui, alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, non sia stata definita l'organizzazione
territoriale del servizio idrico integrato, gli ambiti territoriali ottimali
di cui all'art. 8 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, coincidono con il territorio
della provincia. Sentite le autorita' di bacino, le regioni possono, con propria
legge, definire una diversa delimitazione territoriale degli ambiti.
2. Le risorse nazionali di cui al comma 1, eccettuate quelle riscosse a titolo
di canone o tariffa, sono assegnate, anche in deroga alle finalita' previste
per dette risorse dalle rispettive disposizioni normative, su appositi capitoli
di spesa del bilancio del Ministero dell'ambiente, anche di nuova istituzione.
Per le risorse gia' trasferite alle regioni, il Ministro dell'ambiente ne autorizza
la spesa in relazione alle opere ed agli interventi previsti dal piano di cui
al comma 1. Il Ministero del bilancio e della programmazione economica, su
proposta del Ministero dell'ambiente, provvede a richiedere all'unione europea
le modifiche dei programmi operativi eventualmente occorrenti.
3. Al fine di assicurare la tempestiva realizzazione delle opere e degli interventi
previsti dal piano di cui al comma 1, il Ministero dell'ambiente provvede a
trasferire alle regioni competenti:
a) una quota pari al venticinque per cento delle somme complessivamente attribuite
agli interventi da realizzare in ciascuna regione a seguito dell'adozione del
piano, entro trenta giorni decorrenti dalla effettiva disponibilita' delle
risorse in bilancio;
b) una quota del costo effettivo di ogni intervento, fino al limite del novanta
per cento, tenendo conto della quota di cui alla lettera a), proporzionalmente
imputabile all'intervento, a seguito dell'avvenuta notifica da parte della
regione della consegna dei lavori, entro trenta giorni decorrenti dall'effettiva
disponibilita' delle risorse in bilancio;
c) la quota residua del costo effettivo di ogni intervento, a seguito della
notifica da parte della regione dell'avvenuto collaudo, entro trenta giorni
decorrenti dall'effettiva disponibilita' delle risorse in bilancio.
4. Alle opere ed agli interventi di cui al comma 1, gia' appaltati o affidati
in concessione o gia' oggetto di progettazione almeno preliminare se compresi
in piani regionali di risanamento delle acque, e che risultino sospesi per
qualsiasi motivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, si applicano
le disposizioni di cui ai commi 2 e seguenti dell'art. 13 del presente decreto,
intendendosi sostituito all'elenco di cui al comma 1 dello stesso articolo
il piano straordinario di completamento e razionalizzazione dei sistemi di
collettamento e depurazione delle acque reflue. Entro il termine di sessanta
giorni dal collaudo per ciascuna opera, la provincia, o l'ente responsabile
dell'organizzazione territoriale del servizio idrico integrato qualora costituito
ai sensi dell'art. 8 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, individua il gestore
definitivo. Decorso inutilmente tale termine, il Ministro dell'ambiente, di
concerto con il Ministro dei lavori pubblici, puo' individuare un gestore provvisorio
al quale affidare, per un termine non superiore a diciotto mesi, il compito
di provvedere all'entrata in esercizio dell'impianto. A tal fine il gestore
definitivo ovvero quello provvisoriamente indicato puo' utilizzare, a titolo
di anticipazioni, l'eventuale quota residua delle risorse destinate dal piano
al predetto intervento, nonche' le risorse derivanti da canoni o tariffe in
materia di fognatura e depurazione, ove previsti.
5. Il Ministero dell'ambiente, nell'ambito del piano di cui al comma 1, determina
le modalita' per il monitoraggio ed il controllo, con la partecipazione delle
regioni interessate, delle attivita' di realizzazione delle opere e degli interventi
previsti dal piano stesso, ivi compresi i presupposti e le procedure per l'eventuale
revoca dei finanziamenti e per il riutilizzo delle risorse resesi comunque
disponibili, assicurando, di norma, il rispetto dell'originaria allocazione
regionale delle risorse.
6. Il Ministero dell'ambiente, per la predisposizione dei progetti preliminari
degli interventi previsti dal piano, puo' avvalersi di soggetti pubblici aventi
specifica competenza in materia, con rimborso agli stessi delle sole spese
sostenute e documentate, ad esclusione di quelle relative al trattamento economico
di base del personale. Per il suddetto rimborso e' autorizzata la spesa di
L. 400 milioni per l'anno 1997 e di L. 800 milioni per l'anno 1998.
7. Al fine di migliorare, incrementare e adeguare agli standards europei, alle
migliori tecnologie disponibili ed alle migliori pratiche ambientali la progettazione
in campo ambientale e promuovere iniziative di supporto alle azioni in tale
settore delle amministrazioni pubbliche per aumentare l'efficienza dei relativi
interventi, anche sotto il profilo della capacita' di utilizzazione delle risorse
derivanti da cofinanziamenti dell'Unione europea, e' istituito presso il Ministero
dell'ambiente, nelle more della costituzione di un'apposita segreteria tecnica
permanente, un apposito gruppo tecnico, composto da non piu' di venti esperti
di elevata qualificazione, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente.
Per la costituzione ed il funzionamento del suddetto gruppo tecnico e' autorizzata
la spesa di L. 1.200 milioni per l'anno 1997 e di L. 1.800 milioni per l'anno
1998.
8. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 6 e 7, pari a L. 1.600 milioni
per l'anno 1997 e a L. 2.600 milioni per l'anno 1998, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero
del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero dell'ambiente.
(b) La legge 31 dicembre 1982, n. 979, reca: ''Disposizioni per la difesa
del mare''
Art. 63
Abrogazione di norme
1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 3, comma 2, a decorrere dalla
data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le norme contrarie
o incompatibili con il medesimo, ed in particolare:
legge 10 maggio 1976, n. 319;
legge 8 ottobre 1976, n. 690, di conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 10 agosto 1976, n. 544;
legge 24 dicembre 1979, n. 650;
legge 5 marzo 1982, n. 62, di conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 30 dicembre 1981, n. 801;
decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1982, n. 515;
legge 25 luglio 1984, n. 381 di conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 29 maggio 1984, n. 176;
gli articoli 4 e 5 della legge 5 aprile 1990, n. 71, di conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 5 febbraio 1990, n. 16;
decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 130;
decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 131;
decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 132;
decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 133;
art. 2, comma 1, della legge 6 dicembre 1993, n. 502, di conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 408;
art. 9-bis della legge 20 dicembre 1996, n. 642, di conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 552;
legge 17 maggio 1995, n. 172, di conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 17 marzo 1995, n. 79;
l'art. 42, comma terzo del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 come
modificato dall'art. 8 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275 (a);
gli articoli 5, 6 e 7 della legge 24 gennaio 1986 n. 7, di conversione
con modificazioni del decreto-legge 25 novembre 1985, n. 667 a);
gli articoli 4, 5, 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 24
maggio 1988, n. 236 (a);
2. Sono fatti salvi, in ogni caso, gli effetti finanziari derivanti dai provvedimenti
di cui al comma 1.
(a) abrogazioni intervenute a seguito dell'art. 26 del decreto legislativo
18 agosto 2000.
(Si omette il testo degli allegati)
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