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Procedure - Attività soggetta a Permesso di Costruire o DIA facoltativa (articolo 24)

1. Sono subordinati a permesso di costruire gli interventi:

  1. la realizzazione di edifici e di manufatti edilizi fuori terra ed interrati con esclusione delle pertinenze se disciplinate dallo strumento urbanistico comunale a norma dell'articolo 17, comma 4;
  2. gli ampliamenti di edifici esistenti eccedenti quelli ammessi dallo strumento urbanistico generale in deroga ai parametri urbanistico - edilizi;
  3. l'esecuzione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
  4. la realizzazione di impianti che non siano al servizio di edifici o di attrezzature esistenti;
  5. l'installazione di manufatti leggeri, di strutture di qualsiasi genere, anche prefabbricati e anche non infissi stabilmente al suolo (quali roulottes, campers, case mobili, cabine e attrezzature balneari, chioschi, bungalows), che siano utilizzati come abitazione o altre funzioni che prevedano la permanenza di persone oppure che siano utilizzati come depositi, magazzini e simili, e che siano diretti a soddisfare esigenze non meramente temporanee; non rientrano nelle esigenze meramente temporanee quelle a cadenza stagionale o periodica;
  6. le occupazioni di suolo mediante deposito di merci o di materiali e la realizzazione di impianti per attività produttive all'aperto o di manufatti funzionali all'attività cantieristica navale di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a) se finalizzate a soddisfare esigenze non temporalmente circoscritte e comunque di durata superiore a due anni.
    Quanto sopra con esclusione di quelli soggetti a DIA obbligatoria a norma dell'articolo 23;
  7. di ristrutturazione urbanistica come definita all'articolo 16;
  8. di ristrutturazione edilizia, ivi compresa la demolizione e successiva ricostruzione, eccedenti i limiti stabiliti dall'articolo 23, comma 1, lettera c);
  9. di sostituzione edilizia come definita all'articolo 14;
  10. di restauro e risanamento conservativo di cui agli articoli 8 e 9, eccedenti i limiti di cui all'articolo 23, comma 1, lettera b);
  11. gli interventi di cui all'articolo 23, nei casi in cui non si verifichino le condizioni per l'assoggettamento a DIA obbligatoria.

2. In alternativa al permesso di costruire possono essere realizzati mediante Denuncia di Inizio Attività facoltativa (DIA facoltativa) gli interventi indicati al comma 1, semprechè gli stessi siano specificamente disciplinati:

  1. dalla strumentazione urbanistica comunale mediante indicazioni tipologiche formali e costruttive di livello puntuale;
  2. da strumenti urbanistici attuativi ovvero da progetti ad essi equivalenti.

3. In assenza del provvedimento comunale di cui all'articolo 23, comma 2, lettera b), al fine di applicare l'istituto della DIA facoltativa l'interessato può richiedere al Comune l'assunzione dell'atto di ricognizione di cui al medesimo articolo 23, comma 2, lettera b), ovvero il rilascio di dichiarazione da parte del responsabile del procedimento dell'ammissibilità del ricorso alla DIA con riferimento all'intervento oggetto di futura istanza.


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Ultima modifica
21.03.2012
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