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Relazione tecnica Illustrativa

Normativa di riferimento

La norma nazionale di riferimento per la disciplina dell’inquinamento acustico è la Legge n. 447/1995 (Legge quadro in materia di inquinamento acustico).
In particolare l’art.6, comma 1, lettera a), della Legge n. 447/1995 prevede per i Comuni l’obbligo di classificazione acustica del territorio, sulla base dei criteri stabiliti dalla Regione di appartenenza.
La Regione Liguria ha pertanto provveduto, con la Legge Regionale n. 12/1998 e la Delibera della Giunta Regionale n. 1585/99, a stabilire la metodologia di sviluppo del Piano di Classificazione Acustica Comunale e la procedura di adeguamento degli strumenti urbanistici comunali al Piano, secondo le prescrizioni della norma nazionale.
Alla luce di ciò il Piano Regolatore Generale dovrà recepire, con le eventuali varianti necessarie i contenuti del Piano di Classificazione Acustica, in modo da garantire l’integrazione tra tutti gli strumenti di pianificazione comunale.

5.1 Classi acustiche

La Classificazione acustica consiste nell’attribuzione ad ogni area del territorio comunale, di una delle classi acustiche descritte dalla Tabella A dell’Allegato al D.P.C.M. 14/11/1997, riportata di seguito.

CLASSE DESTINAZIONE D'USO DEL TERRITORIO
I aree particolarmente protette: rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.
II aree destinate ad uso prevalentemente residenziale: rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali e artigianali.
III aree di tipo misto: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici.
IV aree di intensa attività umana: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da
intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie.
V aree prevalentemente industriali: rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.
VI aree esclusivamente industriali: rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.
Tab. 1: Classi acustiche (Tabella A dell’Allegato al D.P.C.M. 14/11/1997)

Il D.P.C.M. 14/11/1997 definisce, per ognuna delle classi acustiche previste:

  • Valore limite di emissione (1): valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa.
  • Valore limite assoluti di immissione (2): valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori.
  • Valore limite differenziale di immissione (3): è definito come differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale (rumore con tutte le sorgenti attive) ed il rumore residuo (rumore con la sorgente da valutare non attiva).
  • Valore di attenzione (4): valore di immissione che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente. E’ importante sottolineare che in caso di superamento dei valori di attenzione, è obbligatoria l'adozione dei piani di risanamento di cui all'art. 7 della L. n. 447/1995;
  • Valore di qualità (5): valore di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili.

(1) Art.2, comma 1, lettera e) della L.447/1995.
(2) Art.2, comma 1, lettera f) della L.447/1995.
(3) Art.2, comma 3 della L.447/1995.
(4) Art.2, comma 1, lettera g) della L.447/1995.
(5) Art.2, comma 1, lettera h) della L.447/1995.

Per comodità, di seguito sono riportati i valori appena elencati:

CLASSI DI DESTINAZIONE D'USO DEL TERRITORIO

TEMPI DI RIFERIMENTO

DIURNO
(06:00 - 22:00)

NOTTURNO
(22:00 - 06:00)

I - aree particolarmente protette

45

35

II - aree prevalentemente residenziali

50

40

III - aree di tipo misto

55

45

IV - aree di intensa attività umana

60

50

V - aree prevalentemente industriali

65

55

VI - aree esclusivamente industriali

65

65

Tab. 2: Valori limite di emissione Leq in dB(A) (Tabella B dell'Allegato al D.P.C.M. 14/11/1997)

CLASSI DI DESTINAZIONE D'USO DEL TERRITORIO

TEMPI DI RIFERIMENTO

DIURNO
(06:00 - 22:00)

NOTTURNO
(22:00 - 06:00)

I - aree particolarmente protette

55

40

II - aree prevalentemente residenziali

55

45

III - aree di tipo misto

60

50

IV - aree di intensa attività umana

65

55

V - aree prevalentemente industriali

70

60

VI - aree esclusivamente industriali

70

70

Tab. 3: Valori limite assoluti di immissione Leq in dB(A) (Tabella C dell'Allegato al D.P.C.M. 14/11/1997)

CLASSI DI DESTINAZIONE D'USO DEL TERRITORIO

TEMPI DI RIFERIMENTO

DIURNO
(06:00 - 22:00)

NOTTURNO
(22:00 - 06:00)

I - aree particolarmente protette

47

37

II - aree prevalentemente residenziali

52

42

III - aree di tipo misto

57

47

IV - aree di intensa attività umana

62

52

V - aree prevalentemente industriali

67

57

VI - aree esclusivamente industriali

70

70

Tab. 4: Valori di qualitą Leq in dB(A) (Tabella D dell'Allegato al D.P.C.M. 14/11/1997)

Il valore limite differenziale di immissione è di 5 dB(A) nel periodo diurno e di 3 dB(A) nel periodo notturno.
I valori limite di attenzione sono uguali ai valori limite assoluti di immissione, se riferiti al tempo di riferimento; se riferiti ad un’ora, sono uguali ai valori limite assoluti di immissione, aumentati di 10 dB(A) per il periodo diurno e di 5 dB(A) per il periodo notturno.

5.2 Infrastrutture di trasporto

Si rammenta come le fasce di rispetto definite dai noti decreti (DPR 142/04 e DPR 459/98) non siano elementi della zonizzazione acustica del territorio, ma come esse si sovrappongano alla zonizzazione realizzata secondo i criteri di cui sopra, venendo a costituire, in tali ambiti territoriali, un doppio regime di tutela.
In tali aree, per la sorgente ferrovia, strada e aeroporto, valgono dunque i limiti indicati dalla propria fascia di pertinenza e di conseguenza le competenze per il loro rispetto sono poste a carico dell’Ente gestore.
Al contrario per tutte le altre sorgenti, che concorrono al raggiungimento del limite di zona, valgono i limiti fissati dal piano di classificazione come da tabella B del DPCM 14/11/97.
Ciò premesso, sebbene le emissioni sonore generate da tutte le principali infrastrutture siano quindi normate da specifici decreti, è tuttavia opportuno sottolineare come ai fini della classificazione acustica la loro presenza, sia senz'altro da ritenere come un importante parametro da valutare per attribuire una classe di appartenenza delle aree prossime alle infrastrutture.
Lo stesso DPCM 14/11/1997 nella definizione delle classi acustiche, si riferisce ai sistema trasportistico come ad uno degli elementi che concorrono a caratterizzare un'area del territorio e a zonizzarla dal punto di vista acustico.

5.2.1 Rete stradale

Per quanto riguarda la determinazione delle fasce di pertinenza delle infrastrutture stradali, si è fatto riferimento a quanto previsto dal recente DPR n. 142 del 30/03/2004, che ha stabilito le norme per la prevenzione ed il contenimento dell’inquinamento acustico prodotto.
Tale decreto prevede che in corrispondenza delle infrastrutture viarie siano previste delle “fasce di pertinenza acustica”, per ciascun lato della strada, misurate a partire del confine stradale, all’interno delle quali sono stabiliti dei limiti di immissione del rumore prodotto dalla infrastruttura stessa.
Le dimensioni delle fasce ed i limiti di immissione variano a seconda che si tratti di strade nuove o esistenti, e in funzione della tipologia di infrastruttura, secondo le seguenti tabelle:

TIPO DI STRADA
(codice della strada)

SOTTOTIPI
A FINI ACUSTICI
(secondo Norme CNR 1980 e direttive PUT)

Ampiezza fascia di pertinenza acustica (m)

Scuole *, ospedali,
case di cura
e di riposo

Altri Ricettori

Diurno
dB(A)

Notturno
dB(A)

Diurno
dB(A)

Notturno
dB(A)

A - autostrada

 

100 (fascia A)

50

40

70

60

150 (fascia B)

65

55

B - extraurbana principale

 

100 (fascia A)

50

40

70

60

150 (fascia B)

65

55

C - extraurbana secondaria

Ca (strade a carreggiate separate e tipo IV CNR 1980)

100 (fascia A)

50

40

70

60

150 (fascia B)

65

55

Cb (tutte le altre strade extraurbane secondarie)

100 (fascia A)

50

40

70

60

50 (fascia B)

65

55

D ­urbana di scorrimento

Da (strade a carreggiate separate e interquartiere)

100

50

40

70

60

Db (tutte le altre strade urbane di scorrimento)

100

50

40

65

55

E ­urbana di quartiere

 

30

definiti dai Comuni, nel rispetto dei valori riportati in tabella C allegata al D.P.C.M. in data 14 novembre 1997 e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane, come prevista dall'art. 6, comma 1, lettera a), della legge n. 447 del 1995

Tabella 1 - Fasce di pertinenza e limiti per strade esistenti ed assimilabili

Tab. 5: Caratteristiche delle fasce di pertinenza delle infrastrutture "esistenti e assimilabili"
(ampliamenti in sede, affiancamenti e varianti)

(*) per le scuole vale il solo limite diurno

All’interno di tali fasce per il rumore delle infrastrutture valgono i limiti riportanti nelle tabelle, mentre le altre sorgenti di rumore devono rispettare i limiti previsti dalla classificazione acustica corrispondente all’area.

TIPO DI STRADA
(codice della strada)

SOTTOTIPI
A FINI ACUSTICI
(secondo Norme CNR 1980 e direttive PUT)

Ampiezza fascia di pertinenza acustica (m)

Scuole *, ospedali,
case di cura
e di riposo

Altri Ricettori

Diurno
dB(A)

Notturno
dB(A)

Diurno
dB(A)

Notturno
dB(A)

A - autostrada

  250

50

40

65 55

B - extraurbana principale

  250

50

40

65 55

C - extraurbana secondaria

C1

250

50

40

65 55

C2

150

50

40

65 55

D ­urbana di scorrimento

  100

50

40

65 55

E ­urbana di quartiere

 

30

definiti dai Comuni, nel rispetto dei valori riportati in tabella C allegata al D.P.C.M. in data 14 novembre 1997 e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane, come prevista dall'art. 6, comma 1, lettera a), della legge n. 447 del 1995

F - Locale
Tab. 6: Caratteristiche delle fasce di pertinenza delle infrastrutture “nuove”

5.2.2 Rete ferroviaria

Per quanto concerne le strutture ferroviarie si deve fare riferimento al Decreto del Presidente della Repubblica del 18 novembre 1998 n. 459 “Regolamento recante norme di esecuzione dell’art. 11 della Legge 26 ottobre 1995 n. 447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario”.
Tale decreto prevede che in corrispondenza delle infrastrutture ferroviarie siano previste delle “fasce di pertinenza acustica”, per ciascun lato della strada, misurate a partire della mezzeria dei binari più esterni, all’interno delle quali sono stabiliti dei limiti di immissione del rumore prodotto dalla infrastruttura stessa.
Le dimensioni delle fasce ed i limiti di immissione variano a seconda che si tratti di tratti ferroviari di nuova costruzione oppure esistenti, e in funzione della tipologia di infrastruttura, distinguendo tra linea dedicata all’alta velocità e linea per il traffico normale.
Le fasce territoriali di pertinenza delle infrastrutture sono definite nella tabella sottostante:

TIPO DI
INFRA-STRUTTURA

VELOCITA' DI
PROGETTO
Km\h

FASCIA DI
PERTINENZA

Scuole *, ospedali, case di cura e di riposo

Altri Ricettori

Diurno
dB(A)

Notturno
dB(A)

Diurno
dB(A)

Notturno
dB(A)

ESISTENTE

= 200

A=100mt

50

40

70

60

= 200

B=150mt

50

40

65

55

NUOVA (*)

= 200

A=100mt (**)

50

40

70

60

= 200

B=150mt (**)

50

40

65

55

NUOVA (*)

> 200

A+B (**)

50

40

65

55

Tab. 7: Caratteristiche delle fasce di pertinenza delle infrastrutture ferroviarie

(*) il significato di infrastruttura esistente si estende alle varianti ed alle infrastrutture nuove realizzate in affiancamento a quelle esistenti.
(**) per infrastrutture nuove e per i ricettori sensibili la fascia di pertinenza.

5.2.3 Infrastrutture aeroportuali

Per quanto concerne le fasce di pertinenza relative alle aree aeroportuali si deve fare riferimento al Decreto del Ministero dell’Ambiente del 20 Maggio 1999, in cui all’articolo 7 sono fissati i criteri per la classificazione acustica di dette aree.

La classificazione viene effettuata in funzione:

  1. dell’estensione dell’intorno aeroportuale, così come definito dal decreto del 31/10/1997, articolo 2, comma 7, misurata in ettari.
  2. dell’estensione delle fasce “A”, “B”, “C” di cui al decreto del 31/10/1997, articolo 6
  3. dall’estensione delle aree residenziali “Ar”, ”Br”, ”Cr” ricadenti in predette zone “A”, “B”, “C”
  4. dalla densità abitativa territoriale intesa come numero di abitanti per ettaro residenti nel territorio interessato.

Le fasce sopra elencate e ad altri indici esplicitati nel DMA 20/05/99 sono definite da apposite
Commissioni, la cui costituzione è regolamentata all’articolo 8 del suddetto decreto.


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Ultima modifica
21.03.2012
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