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Voto domiciliare

Per elettori in dipendenza vitale da apparecchiature elettromedicali

Il Decreto Legge 3 gennaio 2006 n. 1, convertito, con modificazioni, nella legge 27 gennaio 2006, n. 22 e come modificato dalla Legge 7 maggio 2009, n. 46 con una disposizione contenuta nell´articolo 1, ha introdotto, per la prima volta nel nostro ordinamento, la modalità di voto domiciliare.

Gli elettori affetti da gravi infermità, tali da impedire l'allontanamento dall´abitazione in cui dimorano, che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali, hanno la possibilità, su espressa richiesta, di essere ammessi al voto nella predetta dimora.
Tale diritto è eteso (Legge 7 maggio 2009, n. 46) anche agli elettori affetti da gravissime infermità tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile anche con l'ausilio dei servizi previsto dall'art. 29 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 (e cioè del trasporto pubblico che il Comune organizza in occasione della consultazione elettorale per facilitare agli elettori disabili il raggiungimento del seggio elettorale).

Gli interessati dovranno far pervenire entro il 15° giorno antecedente la data della votazione, al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, la seguente documentazione:

  • una dichiarazione, in carta libera, attestante la volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimorano, indicandone il completo indirizzo e possibilmente un recapito telefonico;
  • copia della tessera elettorale;
  • un certificato medico rilasciato dal funzionario medico, designato dai competenti organi della azienda sanitaria locale, “da cui risulti l´esistenza di un'infermità fisica che comporta la dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali, tale da impedire all'elettore di recarsi al seggio”; il medesimo certificato potrà attestare altresì l´eventuale necessità di un accompagnatore per l´esercizio del voto.

Il sindaco, a conclusione della relativa istruttoria, rilascerà a ciascun elettore che sia stato ammesso al voto a domicilio un'attestazione dell´avvenuta inclusione negli appositi elenchi.

Il voto sarà raccolto, durante le ore in cui è aperta la votazione, dal presidente dell'ufficio elettorale di sezione nella cui circoscrizione è ricompresa la dimora espressamente indicata dall´elettore, con l'assistenza di uno degli scrutatori del seggio e del segretario.

La normativa sul voto domiciliare si applica alle seguenti consultazioni:

  1. elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (esclusa la circoscrizione Estero, nel cui ambito il voto viene espresso per corrispondenza);
  2. elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti all´Italia;
  3. consultazioni referendarie disciplinate da normativa statale;
  4. elezioni regionali, provinciali e comunali, solo nel caso in cui l´avente diritto al voto domiciliare dimori nell´ambito del territorio, rispettivamente della regione, della provincia o del comune per cui è elettore.

Possono avvalersi del voto domiciliare anche gli elettori che risiedono in un comune diverso da quello di iscrizione elettorale: in ogni caso la dichiarazione deve essere sempre presentata al sindaco del comune nelle cui liste elettorali si risulta iscritti.

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Ultima modifica
19.02.2012
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