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Elezioni Amministrative 2010 | |||||||||||||||
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Voto domiciliare Per elettori in dipendenza vitale da apparecchiature elettromedicali Il Decreto Legge 3 gennaio 2006 n. 1, convertito, con modificazioni, nella legge 27 gennaio 2006, n. 22 e come modificato dalla Legge 7 maggio 2009, n. 46 con una disposizione contenuta nell´articolo 1, ha introdotto, per la prima volta nel nostro ordinamento, la modalità di voto domiciliare. Gli elettori affetti da gravi infermità, tali da impedire l'allontanamento dall´abitazione in cui dimorano, che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali, hanno la possibilità, su espressa richiesta, di essere ammessi al voto nella predetta dimora. Gli interessati dovranno far pervenire entro il 15° giorno antecedente la data della votazione, al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, la seguente documentazione:
Il sindaco, a conclusione della relativa istruttoria, rilascerà a ciascun elettore che sia stato ammesso al voto a domicilio un'attestazione dell´avvenuta inclusione negli appositi elenchi. Il voto sarà raccolto, durante le ore in cui è aperta la votazione, dal presidente dell'ufficio elettorale di sezione nella cui circoscrizione è ricompresa la dimora espressamente indicata dall´elettore, con l'assistenza di uno degli scrutatori del seggio e del segretario. La normativa sul voto domiciliare si applica alle seguenti consultazioni:
Possono avvalersi del voto domiciliare anche gli elettori che risiedono in un comune diverso da quello di iscrizione elettorale: in ogni caso la dichiarazione deve essere sempre presentata al sindaco del comune nelle cui liste elettorali si risulta iscritti. |
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