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Azienda USL n. 5 “Spezzino”
U.O. prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro

 

Gli ambienti di lavoro

D.P.R. 303/56
D.P.R. 547/55
D.LGS 626/94
D.LGS 242/96

Gli ambienti di lavoro comprendono le più disparate attività lavorative; esse possono riguardare dalle semplici attività di ufficio fino a processi produttivi ove si impiegano prodotti tossici o nocivi.
Inizialmente è necessario fare la distinzione fra luoghi di lavoro aperti e chiusi.
La normativa in materia non chiarisce la differenza, ciò nonostante è possibile individuare come luoghi di lavoro chiusi tutti quelli coperti e delimitati da muri senza aperture fisse almeno su tre lati; per conseguenza di ciò tutti gli altri devono considerarsi aperti.
E' opportuno anche evidenziare che, nonostante esistano luoghi di lavoro ove vengono impiegati prodotti tossici o nocivi, non ci occuperemo delle misure necessarie per la diretta tutela del lavoratore nei confronti di quei prodotti, poiché la stessa è trattata in specifiche disposizioni normative.

Normative di riferimento

Le normative di riferimento per tutti gli ambienti di lavoro sia chiusi che aperti sono il D.P.R. del 27.04.55, n. 547, il D.P.R. del 19.03.56, n. 303, con le modificazioni ad essi introdotte dal D. Lgs. del 19.09.94, n. 626 a sua volta modificato dal D. Lgs del 19.03.96, n. 242.
Per particolari ambienti esistono poi, in taluni casi, normative con campo d'applicazione specifico.
Gli edifici di nuova costruzione dovranno essere costruiti nel rispetto delle norme per l'abbattimento delle barriere architettoniche a seconda della loro tipologia e a seconda che sia necessaria la loro accessibilità, visitabilità o adattabilità.
Per una migliore comprensione di quanto illustrato occorre evidenziare che accanto a ciò che è precisamente stabilito dalla normativa, si rende necessario, per la definizione soprattutto quantitativa di determinati parametri che non vengono fissati rigidamente (sufficiente, adeguato, ecc.), ricorrere anche a regolamenti comunali o a dati di letteratura.

Ambienti di lavoro chiusi e accessori

1 Parametri costruttivi generali

1.1 Altezza
L'altezza netta (misurata dal pavimento all'altezza media del soffitto) dei locali di lavoro non può essere inferiore a 3 m. La U.S.L. può, su richiesta motivata del datore di lavoro, consentire altezze inferiori ed, eventualmente, prescrivere adeguati mezzi di ventilazione. In tal caso, le altezze minime consentite sono 2.70 m per gli ambienti di lavoro in muratura e 2.50 m per i ''box''. Per i locali accessori sono previsti, di norma, 2.40 m, tranne che per i refettori e le mense che devono essere alti non meno di 2.70 m; comunque non sono mai accettabili altezze inferiori a 2.10 m, nemmeno limitatamente a corridoi e luoghi di passaggio.
Gli uffici e le aziende commerciali possono avere un'altezza minima pari a quella dettata dalla normativa urbanistica.

1.2 Cubatura
La cubatura non deve essere inferiore a 10 mc lordi per lavoratore; tuttavia è consigliabile computare il valore dei 10 mc al netto degli arredi, degli impianti, ecc..

1.3 Superficie
La superficie minima lorda che deve essere messa a disposizione di ogni lavoratore occupato in ciascun ambiente è di almeno 2 mq lordi; è consigliabile, comunque, che non sia inferiore a 1 mq netto.
All'osservanza di cui ai punti 1.1, 1.2 e 1.3 sono soggette le aziende produttive che occupano più di 5 addetti o in cui si svolgono lavorazioni pregiudizievoli per la salute dei lavoratori (con esclusione quindi degli uffici e studi professionali con meno di 6 addetti complessivi).

1.4 Difesa contro gli agenti atmosferici
E' necessario che gli ambienti di lavoro siano adeguatamente protetti contro gli agenti atmosferici; in particolare sia il tetto che le pareti devono essere isolate termicamente con intercapedini o coibentazioni.

1.5 Ricambio d'aria
Deve essere assicurato un adeguato ricambio dell'aria principalmente con un'idonea finestratura apribile. La superficie finestrata apribile necessaria non può, di norma, essere inferiore, se realizzata in verticale, ad 1/12 della superficie pavimentata e, se realizzata in orizzontale (a tetto), ad 1/15 della superficie pavimentata.
L'aria deve essere salubre, cioè proveniente dall'esterno e priva di inquinamento significativo.
Il ricambio dell'aria può essere ottenuto anche con un adeguato impianto di aerazione (salvo indicazioni più restrittive sull'obbligo dell'aerazione naturale previste da regolamenti locali).

1.5.1 Impianti di aerazione e condizionamento
Se per l'aerazione di uno o più locali viene utilizzato un impianto esso deve essere mantenuto continuamente in funzione quando vi sono lavoratori; un suo eventuale guasto deve essere automaticamente segnalato da un sistema di controllo.
I lavoratori non devono essere esposti ad una corrente d'aria che raggiunga, di norma, il valore di 0.2 m/s e il flusso d'aria fuoriuscente dalle bocchette non deve essere indirizzato direttamente verso postazioni fisse di lavoro.
Gli impianti devono essere mantenuti in buono stato e regolarmente puliti.

1.6 Illuminazione
E' necessario disporre disufficiente illuminazione naturale; essa può essere integrata, ma non sostituita, da quella artificiale; l'illuminazione naturale può essere omessa nel caso che risulti dannosa per le lavorazioni svolte o in caso di locali sotterranei.

1.6.1 Illuminazione naturale
Di norma, si considera sufficiente l'illuminazione naturale (compresa quella indiretta) proveniente da finestre poste ad un'altezza di 0.80 m dal pavimento e dimensionate in modo tale che la superficie delle stesse sia almeno 1/8 della superficiedel locale; è equivalente disporre di una superficie illuminante a tetto pari a 1/10 della superficie.

1.6.2 Illuminazione artificiale
Gli impianti di illuminazione artificiali devono essere installati in caso di necessità di illuminazione maggiore per lo svolgimento di particolari attività.
I livelli minimi di intensità luminosa che devono essere raggiunti, nelle zone poste nelle peggiori condizioni, anche con l'ausilio dell'impianto d'illuminazione, sono riportati nella seguente tabella:

Luoghi Illuminazione in Lux
Ingressi e corridoi 10 ÷ 20
Bagni e servizi igienici 20 ÷ 40
Mense e sale di riposo 30 ÷ 50
Lavoro grossolano 20 ÷ 40 generale
50 ÷ 100 localizzato
Lavoro fine 75 ÷ 150 generale
300 ÷ 1000 localizzato
Lavoro finissimo 150 ÷ 300 generale
> 1000 localizzato

Ove necessario, deve essere predisposto un impianto d'illuminazione di emergenza che entri in funzione in caso di guasto dell'illuminazione artificiale e che fornisca un'illuminazione di almeno 10 lux nel punto più buio, per permettere l'esodo.
Gli attuali standard d'illuminamento dovuti all'illuminazione artificiale per gli ambienti di lavoro sono riportati nella tabella UNI 10380 allegata.
Le superfici vetrate degli impianti d'illuminazione devono essere pulite regolarmente. Gli impianti d'illuminazione devono essere tenuti in buono stato di manutenzione.

1.7 Temperatura
La temperatura dei locali di lavoro va adeguata rispetto al tipo di lavoro, all'abbigliamento, all'umidità, alle correnti d'aria, alla presenza di macchine, ecc.; non è possibile perciò quantificare precisamente la temperatura ed essa va valutata caso per caso.
Le temperature per i locali accessori a quelli di lavoro sono raggruppate nella seguente tabella:

Locali Temperatura (°C)
Di riposo 15 ÷ 18
Per il personale di sorveglianza 18 ÷ 20
Servizi igienici (wc) 16 ÷ 18
Bagni-docce 22 ÷ 25
Mense e refettori 18 ÷ 20
Pronto soccorso 22

Le superfici illuminanti devono impedire l'effetto serra; all'occorrenza devono essere dotate di smerigliatura dei vetri, tendaggi, persiane regolabili o altro.
In caso di temperature troppo alte o troppo basse necessarie per le lavorazioni, va garantita la temperatura ottimale per l'addetto mediante misure localizzate (come ad esempio ingresso d'aria in prossimità del posto di lavoro ma senza che esso colpisca direttamente l'addetto) o con mezzi personali di protezione.

1.8 Umidità
I locali di lavoro non devono essere umidi; i muri non devono assorbire umidità per capillarità dal terreno e non devono formarsi muffe su di essi.
Il tetto non deve avere fori e consentire infiltrazioni di acqua piovana.
Il tasso di umidità che deve essere mantenuto va rapportato alla temperatura del locale.

1.9 Pavimenti
La superficie dei pavimenti deve essere priva di buche, cavità, piani eccessivamente inclinati (non più del 8 %) o sporgenze pericolose, tale cioè da consentire un sicuro transito delle persone e dei veicoli, nonché facilmente pulibile.
Se nei pavimenti si trovano ostacoli al transito delle persone e dei veicoli che non sono eliminabili tecnicamente essi devono essere adeguatamente segnalati.
Se possono essere versati liquidi o sostanze putrescibili, i pavimenti devono essere impermeabili e avere una pendenza tale da consentire il deflusso verso pozzetti di raccolta.
Se il pavimento si mantiene bagnato e se i lavoratori non sono dotati di calzature impermeabili, devono essere predisposti palchetti o graticolato.

1.10 Muri e soffitti
I muri devono avere superfici pulibili e a tinta chiara (come tinte chiare si possono intendere il bianco, il giallo, l'arancio e il verde chiaro).
Le pareti trasparenti o traslucide devono esserechiaramente segnalate e costruite con materiali antiurto almeno fino ad 1 m da terra o separate da posti di lavoro o di passaggio; questa altezza deve essere maggiore in relazione al rischio che i lavoratori rimangano feriti in caso che esse vadano in frantumi.

1.11 Solai
Nei locali destinati a deposito deve essere apposto un cartello indicante il carico massimo ammesso per mq.

2 Parametri costruttivi particolari

2.1 Porte e portoni

2.1.1 Porte e portoni per i locali utilizzati successivamente al 01.01.93
Le porte devono essere posizionate, costruite, dimensionate e numericamente in grado di consentire la rapida uscita delle persone dai locali di lavoro.
Le porte non devono essere pesanti e difficili da aprire o chiudere.
L'altezza delle porte deve essere, di norma, di almeno 2.10 m dal pavimento.
Il numero e la larghezza minimi delle porte sono riportate nella seguente tabella:

Numero di lavoratori nello stesso locale Numero porte Larghezza
Fino a 25 1 0.80 m ***
Da 26 a 50 1* 1.20 m  **
Da 51 a 100 1*
1*
1.20 m  **
0.80 m ***
Superiore a 100 1*
1*
1* ogni 50 lavoratori o frazione superiore ai 100
1.20 m  **
0.80 m ***
1.20 m  **

* Apribili nel verso dell'esodo
** Con tolleranza di - 5 %
*** Con tolleranza di - 2 %

Per larghezza delle porte s'intende la larghezza di passaggio netta o utile(per le porte incernierate è la larghezza ottenuta con l'anta aperta a 90°).
Il numero di porte indicate nella tabella può essere anche minore purché non risulti minore la loro larghezza complessiva.
Quando in un locale esistono rischi di esplosione e/o incendio e vi siano più di 5 lavoratori,vi deve essere almeno una porta ogni 5 lavoratori e la stessa deve essere apribile nel verso dell'esodo.
E' obbligatoria almeno una porta a cerniera apribile verso l'esterno se tutte le altre porte e portoni sono a saracinesca,scorrevoli o girevoli su asse centrale.
Accanto ai portoni per il transito dei veicoli, se non esiste un franco di almeno 2 m rispetto alla larghezza massima dei veicoli circolanti, devono esserepresenti anche porte per i pedoni; queste devono essereopportunamente segnalate e tenute sgombre.
Le porte e i portoni che si aprono nei due sensi devono avere una parte trasparente preferibilmente all'altezza degli occhi o essere completamente trasparenti.
Le superfici delle porte trasparenti o traslucide devono essere costruite con vetri antisfondamento o devono essere dotate di grate di protezione.
Le porte e i portoni scorrevoli orizzontalmente o verticalmente devono essere dotati di dispositivi di sicurezza chegli impediscano di uscire dalle guide o di chiudersi improvvisamente (fermo di sicurezza).
Quando esistono azionamenti meccanici devono essere installati anche dispositivi di arresto di emergenza e di apertura manuale.

2.1.2 Porte e portoni per i locali già utilizzati anteriormente al 01.01.93
Devono essere previsti sufficienti porte e portoni per la rapida uscita delle persone da valutare caso per caso e comunque agevolmente apribili dall'interno durante il lavoro.
Per le porte e i portoni dei locali utilizzati prima del 27.11.94 non si applicano le disposizioni relative alla larghezza ma la stessa deve risultare conforme alla concessione edilizia o alla licenza di abitabilità.

2.2 Finestre
Le finestre e i lucernari devono essere dimensionati secondo quanto già citato ai punti 1.5 e 1.6.
Le superfici vetrate devono essere pulite periodicamente e progettate in modo che possano esserepulite facilmente e senza rischio per i lavoratori.
Nella posizione di apertura e durante l'uso, le finestre e i lucernari non devono costituire pericolo per gli addetti.

2.3 Vie di circolazione e di passaggio
Le vie di circolazione e di passaggio devono essererealizzate in modo da consentire il sicuro spostamento delle persone e dei veicoli ed essere tenute sgombre.
Le vie di circolazione devono essere progettate in base al numero di utenti e al tipo di attività.
Se sulle vie di circolazione vengono utilizzati mezzi di trasporto dovrà essere prevista per i pedoni una distanza di sicurezza di almeno 0.70 m.
Le vie di circolazione per i veicoli devono essere distanziate da porte, portoni, passaggi per i pedoni, corridoi e scale e, se necessario per la protezione dei lavoratori, il tracciato deve essere evidenziato.
Laddove esistono luoghi con pericoli di caduta di persone o di cose deve esserne impedito l'accesso agli addetti non autorizzati mediante appositi dispositivi e devono essere prese misure di protezione per gli operatori autorizzati all'accesso.
E' necessaria la chiara segnalazione delle zone pericolose.

2.4 Vie e uscite di emergenza, luoghi sicuri

2.4.1 Vie di emergenza
E' da considerarsi via di emergenza un passaggio che immette in un luogo sicuro.
La lunghezza delle vie di emergenza non deve superare, di norma, 30 m.
Le vie di emergenza devono inoltre essere:

  • non attraversanti zone più basse di 2 m;
  • non attraversanti o comunicanti zone con rischi specifici di incendio o rilasci tossici;
  • deguatamente segnalate;
  • dotate d'illuminazione di sicurezza (vedi punto 1.6.2) ;
  • sempre sgombre e tali da poter essere utilizzate in ogni momento senza impedimenti;
  • larghe almeno quanto le uscite di emergenza.

2.4.2 Uscite di emergenza
L'uscita di emergenza è un passaggio che immette in un luogo sicuro.
Le uscite di emergenza devono avere un'altezza minima di 2 m.
Le porte delle uscite di emergenza devono essere:

  • a cerniera;
  • aprirsi nel verso dell'esodo;
  • sprovviste di serramento o dotate di maniglione antipanico; lo stesso può essere chiuso a chiave da un solo lato ma non deve in nessun caso impedire il passaggio delle persone nel verso dell'esodo;
  • adeguatamente segnalate;
  • dotate di illuminazione di sicurezza (vedi punto 1.6.2);
  • sempre sgombre e tali da poter essere utilizzate in ogni momento senza impedimenti.

L'apertura può non essere nel verso dell'esodo se esistono pericoli per il passaggio di mezzi o per altre cause; dovranno comunque essere adottati altri provvedimenti autorizzati dal Comando provinciale dei VV.F.

2.4.3 Luoghi sicuri
Un luogo si può considerare sicuro se le persone presenti in esso sono da considerarsi al sicuro dagli effetti determinanti dagli incendi o da altre situazioni di emergenza.

2.4.4 Vie e uscite di emergenza per i luoghi di lavoro utilizzati successivamente al 01.01.93
Il numero, la distribuzione delle vie e delle uscite di emergenza deve essere proporzionato in base alla ubicazione, alla destinazione d'uso, agli impianti installati e al numero massimo di lavoratori presenti contemporaneamente negli ambienti di lavoro.
Le uscite di emergenza devono essere calcolate in base ad una capacità di deflusso massima di 50 persone per uno spazio di 60 cm; la larghezza minima è di 1.20 m.
Se le porte delle uscite di emergenza coincidono con le porte per il transito normale il numero minimo e le dimensioni delle stesse non deve essere inferiore a quanto previsto al punto 2.1. Quanto sopra è comunque il minimo richiesto per gli ambienti di lavoro.

2.4.5 Vie e uscite di emergenza per i luoghi di lavoro utilizzati anteriormente al 01.01.93.
Per i luoghi ove già si svolgevano attività lavorative precedentemente al 01.01.93 il numero e le dimensioni vanno valutati caso per caso a seconda delnumero massimo di persone presenti, delle attrezzature installate e della loro ubicazione.

2.5 Scale

2.5.1 Scale fisse a gradini
Le scale fisse a gradini devono essere costruite in modo da resistere ai carichi cui possono essere sottoposte per il sovraffollamento generato da eventuali situazioni di pericolo, essere facilmente agibili ed essere provviste di qualità antisdrucciolo. Per essere facilmente agibili devono essere dimensionate in modo che sia prevista un'alzata di 16-17 cm ed una pedata di 30-31 cm; la larghezza minima deve essere di 1.20 m riducibile a 1 m dove esiste l'ascensore e ogni 10 alzate deve essere presente un pianerottolo di modulo quadrato.
Per gli edifici adibiti interamente a lavorazioni che presentano pericoli di esplosione e/o incendio con l'impiego dipiù di 5 lavoratori, devono essere presenti almeno due scale distinte di facile accesso o rispondere alla normativa antincendio specifica. Per gli edifici già costruiti, l'USL potrà concedere deroghe nei casi in cui non siano realizzabili scale aggiuntive con l'adozione di misure e cautele idonee.
Le scale e i pianerottoli devono essere provvisti di normale parapetto sui lati verso il vuoto.
Un parapetto per essere considerato normale deve:

  • essere costruito con materiale rigido e resistente;
  • essere alto almeno 1 m;
  • essere costruito con almeno due correnti in modo che quello intermedio sia circa a metà tra quello superiore e il pavimento;
  • essere costruito in modo da resistere al massimo sforzo cui può essere assoggettato.

Quando le scale sono delimitate da pareti deve essere montato almeno un corrimano.

2.5.2 Scale fisse a pioli
Sulle scale fisse a pioli, verticali o con un'inclinazione superiore a 75° e con un'altezza superiore a 5 m, deve essere montata, a partire da 2.5 m dal suolo, una solida gabbia metallica di protezione; la parete della gabbia non deve distare più di 60 cm dai pioli; i pioli devono essere ad una distanza di almeno 15 cm dalla parete cui la scala è fissata.
Quando il montaggio della gabbia costituisca notevole intralcio o sia di difficile realizzazione costruttiva, è possibile omettere il suo montaggio purché siano adottate altre misure di sicurezza in modo che sia impedita la caduta delle persone per un tratto superiore ad un metro.

2.5.3 Scale mobili
Le scale mobili devono avere un dispositivo di arresto di emergenza e si devono bloccare nella posizione di fermo.

2.6 Aperture nel suolo e nelle pareti
Le aperture presenti nei pavimenti o nelle pareti, quando permettono il passaggio di una persona e presentano il pericolo di caduta per più di 1 m, devono essere provviste di solide coperture o parapetti normali(vedi n. 2.5.1) con arresto al piede (per arresto al piede si intende una fascia continua poggiante sul piano di calpestio alta non meno di 15 cm); in alternativa, quando le misure sopraelencate non siano attuabili, le aperture devono essere opportunamente segnalate.

2.7 Banchine e rampe di carico
Le banchine di carico non devono essere più alte del piano di carico del veicolo. Sui lati aperti verso il vuoto deve essere previsto normale parapetto (vedi n. 2.5.1) e le aperture rimaste libere, perché non utilizzate per il carico-scarico,devono essere protette da parapetti mobili che siano in grado, quando chiusi, di garantire la stessa protezione dei parapetti normali; devono disporre inoltre di almeno un'uscita per quelle con lunghezza minore di 25 m mentre per le altre, se tecnicamente possibile, dovranno essere predisposte almeno due uscite alle estremità.
Le rampe di carico devono avere una pendenza massima dell'8 % ed essere dotate di parapetti normali a partire da 1 m dal suolo.

2.8 Pulizia
Tutti i locali di lavoro devono essere mantenuti puliti a cura del datore di lavoro; la pulizia dovrà essere effettuata, se possibile, fuori dell'orario di lavoro riducendo al minimo il sollevamento della polvere.

3 Servizi igienico-assistenziali

3.1 Servizi igienici
Devono essere disposti servizi igienici separati per uomini e donne salvo che la realizzazione non sia impossibile per vincoli urbanistici o architettonici e che non vi siano lavoratori di sesso diverso in numero maggiore di 10. Nel caso vengano adottati servizi igienici comuni deve essere prevista un'utilizzazione separata.
Il numero minimo standard di gabinetti è riportato nella seguente tabella:

Addetti Numero gabinetti
< 3 1
4 ÷ 10 2
11 ÷ 40 3
> 40 3 + 1 ogni 30 addetti o frazione

In ogni caso il numero dei gabinetti non deve essere inferiore a uno ogni 30 addetti.
I locali dei gabinetti devono:

  • essere dotati di antibagno anche in comune per più gabinetti;
  • essere dotati di piastrellatura o rivestimento di materiale impermeabile liscio e lavabile sul pavimento e sulle pareti perimetrali fino ad un'altezza di 2 m nonché di piletta sifonata.
  • avere una superficie finestrata apribile non inferiore a 1/8 della superficie in pianta e comunque almeno di 0.5 mq;

Se tecnicamente non è possibile ottenere una superficie finestrata apribile come sopra si può ricorrere ad un adeguato impianto di aerazione artificiale; in questo caso l'aria espulsa non può essere riciclata e deve essere allontanata oltre il tetto o comunque in modo da non recare disturbo al vicinato.
Sia il locale del gabinetto che l'antibagno devono avere rispettivamente superficie di almeno 1 mq, con lato di accesso di 1 m, devono garantire il normale movimento delle persone ed essere, insieme, separati fisicamente a tutta altezza da altri ambienti.

3.2 Lavabi
I lavabi devono essere in numero almeno uguale ai gabinetti e gli stessi possono essere posizionati nell'antibagno.

3.3 Spogliatoi
Gli spogliatoi sono previsti ogni qualvolta il lavoro svolto renda necessario il cambio degli indumenti.
Gli spogliatoi devono:

  • essere separati per sesso,
  • avere superficie di almeno 1 mqper ogni utilizzatore contemporaneo con un minimo di 10 mq;
  • essere facilmente accessibili;
  • essere in locali chiusi e riscaldati;
  • dotati di sedili e di armadietti con serratura e, di norma, doppio scomparto;
  • essere separati fisicamente a tutta altezza da ambienti di lavoro, riposo e/o refezione;
  • essere dotati di piastrellatura o rivestimento di materiale impermeabile liscio e lavabile sul pavimento e sulle pareti perimetrali fino ad un'altezza di 1.80 m;
  • avere una superficie finestrata apribile non inferiore a 1/8 della superficie in pianta e comunque almeno di 0.5 mq.

Se quanto sopra non è tecnicamente ottenibile si applica quanto previsto al punto 3.1 per i servizi igienici.
Nelle aziende fino a 5 dipendenti lo spogliatoio può essere unico per entrambi i sessi ma deve essere prevista un'utilizzazione separata dello stesso mediante appositi turni.
Qualora l'antibagno, se dotato di sufficiente areazione naturale, venga usato come spogliatoio, lo stesso deve avere una superficie di 1 mq per ogni utilizzatore contemporaneo con un minimo di 3 mq e dovrà essere separato fisicamente dal locale dei gabinetti.
In assenza di spogliatoi, è necessario dotare ciascun lavoratore di un armadietto personale con serratura.

3.4 Docce
Le docce sono obbligatorie per le lavorazioni insudicianti e ove vengono manipolati prodotti chimici, tossico-nocivi, infettanti o infiammabili; in questi casi deve essere presente almeno una doccia per sesso ogni 10 potenziali utilizzatori contemporanei.
I locali delle docce devono:

  • essere separati per sesso o prevederne un'utilizzazione separata;
  • comunicare facilmente con gli spogliatoi;
  • essere dotate di piastrellatura o rivestimento di materiale impermeabile liscio e lavabile sul pavimento e sulle pareti perimetrali fino ad un'altezza di 2 m;
  • avere superficie di almeno 1 mq ogni doccia;
  • essere dotate di acqua corrente calda e fredda, di saponi e mezzi per asciugarsi;
  • avere un locale antidoccia con lavabi;
  • essere preferibilmente dotate di appendiabiti e sgabello;
  • essere separati fisicamente a tutta altezza da ambienti di altro tipo (lavoro, riposo e/o refezione);
  • docce e locali dei servizi igienici possono avere aerazione in comune (vedi punto 3.1);

3.5 Locali di riposo
Il locale di riposo è da prevedersi, se non sono presenti altri locali analoghi per le pause di lavoro, nelle aziende:

  • con attività rumorose;
  • con lavorazioni pesanti (fonderie, acciaierie, ecc.);
  • in cui le attività si svolgono necessariamente in piedi;
  • le cui attività prevedono pause all'interno dell'orario di lavoro.

I locali di riposo devono:

  • essere separati, se vengono utilizzati anche da fumatori, o l'unico locale deve avere un sistema di ventilazione adeguata (una superficie finestrata apribile oun'impianto che assicuri un ricambio d'aria di almeno 50 mc/h per persona);
  • avere una superficie di almeno 2 mq lordi per ogni utilizzatore presente contemporaneamente con un minimo di 9 mq ed essere dotati di tavoli e sedie con schienale;
  • avere una superficie finestrata apribile non inferiore a 1/8 della superficie in pianta.
  • Le donne incinte e le madri che allattano devono poter riposare in posizione distesa.

3.6 Mense e refettori
E' necessario disporre di un locale refettorio ove più di 30 dipendenti rimangono nell'azienda per la refezione durante gli intervalli di lavoro e per le lavorazioni insudicianti o ove vengono manipolati prodotti chimici, tossico-nocivi, infettanti o infiammabili.
Fermo restando quanto previsto dalle normative vigenti per gli ambienti dove si producono, manipolano e somministrano alimenti e bevande i locali destinati a refettori devono:

  • avere una superficie finestrata apribile non inferiore a 1/8 della superficie in pianta;
  • avere una superficie di almeno 1 mq per ogni utilizzatore presente contemporaneamente con un minimo di 9 mq;
  • avere zone attrezzate con ausili per la conservazione e il riscaldamento delle vivande;
  • avere zone attrezzate per il lavaggio delle stoviglie;

3.7 Pulizia
Tutti i locali, gli arredi e le attrezzature dei servizi igienico-assistenziali devono essere mantenuti puliti a cura del datore di lavoro; i lavoratori devono usare quanto sopra con cura.

3.8 Manutenzione
Gli ambienti di lavoro, gli ambienti accessori, gli ambienti dei servizi igienico assistenziali e i dispositivi di sicurezza devono essere adeguatatamente manutenuti.

Ambienti di lavoro all'aperto

Laddove esiste il rischio di caduta di materiali, di norma, i posti di lavoro e di passaggio devono essere coperti se non interessati da lavorazioni che comportino movimentazioni di materiali verso l'alto; in tal caso è necessario prendere altre misure adeguate.
Vanno adeguatamente separate le zone adibite a lavoro e al movimento di addetti da quelle adibite alla circolazione dei veicoli.
Le disposizioni riportate al punto 2.3 devono essere applicate anche per i luoghi di lavoro all'aperto.
Se il lavoro all'aperto si protrae anche in orari serali o notturni, deve essere disposta un'adeguata illuminazione artificiale.
Per quanto tecnicamente possibile, i posti di lavoro all'aperto devono essere protetti dagli agenti atmosferici, dalla caduta di materiali, da rumori, gas polveri nocive, da cadute e scivolamenti, devono poter essere lasciati velocemente o facilmente e devono essere rapidamente meta degli eventuali soccorsi.
I terreni scoperti nelle dipendenze degli ambienti di lavoro devono essere sistemati in modo tale da consentire lo scolo delle acque piovane.
Nelle vicinanze degli ambienti di lavoro non devono essere tenuti depositi di immondizie o di materiali che emanino odori sgradevoli o nocivi.

Autori
Per. Ind. Ricco Gianluca
Per. Ind. Lombardi Massimo
Per. Ind. Centofanti Stefano
Per. Ind. Fenocchi Luigi
Dott. Silvano Stefania
con la collaborazione dell'Ing. Raffone Carlo

© Comune di Sarzana
info@comune.sarzana.sp.it
Ultima modifica
21.03.2012
e-mailP.E.C.
protocollo.comune.sarzana@postecert.it