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SUAP - Prevenzione e sicurezza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Luoghi | Illuminazione in Lux |
| Ingressi e corridoi | 10 ÷ 20 |
| Bagni e servizi igienici | 20 ÷ 40 |
| Mense e sale di riposo | 30 ÷ 50 |
| Lavoro grossolano | 20 ÷ 40
generale 50 ÷ 100 localizzato |
| Lavoro fine | 75 ÷ 150
generale 300 ÷ 1000 localizzato |
| Lavoro finissimo | 150 ÷ 300
generale > 1000 localizzato |
Ove necessario, deve essere predisposto un impianto d'illuminazione di
emergenza che entri in funzione in caso di guasto dell'illuminazione artificiale
e che fornisca un'illuminazione di almeno 10 lux nel punto più buio,
per permettere l'esodo.
Gli attuali standard d'illuminamento dovuti all'illuminazione artificiale
per gli ambienti di lavoro sono riportati nella tabella UNI 10380 allegata.
Le superfici vetrate degli impianti d'illuminazione devono essere pulite
regolarmente. Gli impianti d'illuminazione devono essere tenuti in buono
stato di manutenzione.
1.7 Temperatura
La temperatura dei locali di lavoro va adeguata rispetto al tipo di lavoro,
all'abbigliamento, all'umidità, alle correnti d'aria, alla presenza
di macchine, ecc.; non è possibile perciò quantificare precisamente
la temperatura ed essa va valutata caso per caso.
Le temperature per i locali accessori a quelli di lavoro sono raggruppate
nella seguente tabella:
| Locali | Temperatura (°C) |
| Di riposo | 15 ÷ 18 |
| Per il personale di sorveglianza | 18 ÷ 20 |
| Servizi igienici (wc) | 16 ÷ 18 |
| Bagni-docce | 22 ÷ 25 |
| Mense e refettori | 18 ÷ 20 |
| Pronto soccorso | 22 |
Le superfici illuminanti devono impedire l'effetto serra; all'occorrenza
devono essere dotate di smerigliatura dei vetri, tendaggi, persiane regolabili
o altro.
In caso di temperature troppo alte o troppo basse necessarie per le lavorazioni,
va garantita la temperatura ottimale per l'addetto mediante misure
localizzate (come ad esempio ingresso d'aria in prossimità del posto
di lavoro ma senza che esso colpisca direttamente l'addetto) o con mezzi
personali di protezione.
1.8 Umidità
I locali di lavoro non devono essere umidi; i muri non devono assorbire
umidità per capillarità dal terreno e non devono formarsi
muffe su di essi.
Il tetto non deve avere fori e consentire infiltrazioni di acqua piovana.
Il tasso di umidità che deve essere mantenuto va rapportato alla
temperatura del locale.
1.9 Pavimenti
La superficie dei pavimenti deve essere priva di buche, cavità,
piani eccessivamente inclinati (non più del 8 %) o sporgenze pericolose,
tale cioè da consentire un sicuro transito delle persone e dei veicoli,
nonché facilmente pulibile.
Se nei pavimenti si trovano ostacoli al transito delle persone e dei veicoli
che non sono eliminabili tecnicamente essi devono essere adeguatamente segnalati.
Se possono essere versati liquidi o sostanze putrescibili, i pavimenti
devono essere impermeabili e avere una pendenza tale da consentire il deflusso
verso pozzetti di raccolta.
Se il pavimento si mantiene bagnato e se i lavoratori non sono dotati di
calzature impermeabili, devono essere predisposti palchetti o graticolato.
1.10 Muri e soffitti
I muri devono avere superfici pulibili e a tinta chiara (come tinte chiare
si possono intendere il bianco, il giallo, l'arancio e il verde chiaro).
Le pareti trasparenti o traslucide devono esserechiaramente segnalate e
costruite con materiali antiurto almeno fino ad 1 m da terra o separate
da posti di lavoro o di passaggio; questa altezza deve essere maggiore in
relazione al rischio che i lavoratori rimangano feriti in caso che esse
vadano in frantumi.
1.11 Solai
Nei locali destinati a deposito deve essere apposto un cartello indicante
il carico massimo ammesso per mq.
2 Parametri costruttivi particolari
2.1 Porte e portoni
2.1.1 Porte e portoni per i locali utilizzati successivamente al 01.01.93
Le porte devono essere posizionate, costruite, dimensionate e numericamente
in grado di consentire la rapida uscita delle persone dai locali di lavoro.
Le porte non devono essere pesanti e difficili da aprire o chiudere.
L'altezza delle porte deve essere, di norma, di almeno 2.10 m dal pavimento.
Il numero e la larghezza minimi delle porte sono riportate nella seguente
tabella:
| Numero di lavoratori nello stesso locale | Numero porte | Larghezza |
| Fino a 25 | 1 | 0.80 m *** |
| Da 26 a 50 | 1* | 1.20 m ** |
| Da 51 a 100 | 1* 1* |
1.20 m ** 0.80 m *** |
| Superiore a 100 | 1* 1* 1* ogni 50 lavoratori o frazione superiore ai 100 |
1.20 m ** 0.80 m *** 1.20 m ** |
* Apribili nel verso dell'esodo
** Con tolleranza di - 5 %
*** Con tolleranza di - 2 %
Per larghezza delle porte s'intende la larghezza di passaggio netta o utile(per
le porte incernierate è la larghezza ottenuta con l'anta aperta a
90°).
Il numero di porte indicate nella tabella può essere anche minore
purché non risulti minore la loro larghezza complessiva.
Quando in un locale esistono rischi di esplosione e/o incendio e vi siano
più di 5 lavoratori,vi deve essere almeno una porta ogni 5 lavoratori
e la stessa deve essere apribile nel verso dell'esodo.
E' obbligatoria almeno una porta a cerniera apribile verso l'esterno se
tutte le altre porte e portoni sono a saracinesca,scorrevoli o girevoli
su asse centrale.
Accanto ai portoni per il transito dei veicoli, se non esiste un franco
di almeno 2 m rispetto alla larghezza massima dei veicoli circolanti, devono
esserepresenti anche porte per i pedoni; queste devono essereopportunamente
segnalate e tenute sgombre.
Le porte e i portoni che si aprono nei due sensi devono avere una parte
trasparente preferibilmente all'altezza degli occhi o essere completamente
trasparenti.
Le superfici delle porte trasparenti o traslucide devono essere costruite
con vetri antisfondamento o devono essere dotate di grate di protezione.
Le porte e i portoni scorrevoli orizzontalmente o verticalmente devono
essere dotati di dispositivi di sicurezza chegli impediscano di uscire dalle
guide o di chiudersi improvvisamente (fermo di sicurezza).
Quando esistono azionamenti meccanici devono essere installati anche dispositivi
di arresto di emergenza e di apertura manuale.
2.1.2 Porte e portoni per i locali già utilizzati anteriormente
al 01.01.93
Devono essere previsti sufficienti porte e portoni per la rapida uscita
delle persone da valutare caso per caso e comunque agevolmente apribili
dall'interno durante il lavoro.
Per le porte e i portoni dei locali utilizzati prima del 27.11.94 non si
applicano le disposizioni relative alla larghezza ma la stessa
deve risultare conforme alla concessione edilizia o alla licenza di abitabilità.
2.2 Finestre
Le finestre e i lucernari devono essere dimensionati secondo quanto già citato
ai punti 1.5 e 1.6.
Le superfici vetrate devono essere pulite periodicamente e progettate in
modo che possano esserepulite facilmente e senza rischio per i lavoratori.
Nella posizione di apertura e durante l'uso, le finestre e i lucernari
non devono costituire pericolo per gli addetti.
2.3 Vie di circolazione e di passaggio
Le vie di circolazione e di passaggio devono essererealizzate in modo da
consentire il sicuro spostamento delle persone e dei veicoli ed essere tenute
sgombre.
Le vie di circolazione devono essere progettate in base al numero di utenti
e al tipo di attività.
Se sulle vie di circolazione vengono utilizzati mezzi di trasporto dovrà essere
prevista per i pedoni una distanza di sicurezza di almeno 0.70
m.
Le vie di circolazione per i veicoli devono essere distanziate da porte,
portoni, passaggi per i pedoni, corridoi e scale e, se necessario per la
protezione dei lavoratori, il tracciato deve essere evidenziato.
Laddove esistono luoghi con pericoli di caduta di persone o di cose deve
esserne impedito l'accesso agli addetti non autorizzati mediante appositi
dispositivi e devono essere prese misure di protezione per gli operatori
autorizzati all'accesso.
E' necessaria la chiara segnalazione delle zone pericolose.
2.4 Vie e uscite di emergenza, luoghi sicuri
2.4.1 Vie di emergenza
E' da considerarsi via di emergenza un passaggio che immette in un luogo
sicuro.
La lunghezza delle vie di emergenza non deve superare, di norma, 30 m.
Le vie di emergenza devono inoltre essere:
2.4.2 Uscite di emergenza
L'uscita di emergenza è un passaggio che immette in un luogo sicuro.
Le uscite di emergenza devono avere un'altezza minima di 2 m.
Le porte delle uscite di emergenza devono essere:
L'apertura può non essere nel verso dell'esodo se esistono pericoli per il passaggio di mezzi o per altre cause; dovranno comunque essere adottati altri provvedimenti autorizzati dal Comando provinciale dei VV.F.
2.4.3 Luoghi sicuri
Un luogo si può considerare sicuro se le persone presenti in esso
sono da considerarsi al sicuro dagli effetti determinanti dagli
incendi o da altre situazioni di emergenza.
2.4.4 Vie e uscite di emergenza per i luoghi di lavoro utilizzati successivamente
al 01.01.93
Il numero, la distribuzione delle vie e delle uscite di emergenza deve
essere proporzionato in base alla ubicazione, alla destinazione d'uso, agli
impianti installati e al numero massimo di lavoratori presenti contemporaneamente
negli ambienti di lavoro.
Le uscite di emergenza devono essere calcolate in base ad una capacità di
deflusso massima di 50 persone per uno spazio di 60 cm; la larghezza minima è di
1.20 m.
Se le porte delle uscite di emergenza coincidono con le porte per il transito
normale il numero minimo e le dimensioni delle stesse non deve
essere inferiore a quanto previsto al punto 2.1. Quanto sopra è comunque
il minimo richiesto per gli ambienti di lavoro.
2.4.5 Vie e uscite di emergenza per i luoghi di lavoro utilizzati anteriormente
al 01.01.93.
Per i luoghi ove già si svolgevano attività lavorative precedentemente
al 01.01.93 il numero e le dimensioni vanno valutati caso per caso
a seconda delnumero massimo di persone presenti, delle attrezzature installate
e della loro ubicazione.
2.5 Scale
2.5.1 Scale fisse a gradini
Le scale fisse a gradini devono essere costruite in modo da resistere ai
carichi cui possono essere sottoposte per il sovraffollamento generato
da eventuali situazioni di pericolo, essere facilmente agibili ed essere
provviste di qualità antisdrucciolo. Per essere facilmente agibili
devono essere dimensionate in modo che sia prevista un'alzata di 16-17 cm
ed una pedata di 30-31 cm; la larghezza minima deve essere di 1.20 m riducibile
a 1 m dove esiste l'ascensore e ogni 10 alzate deve essere presente un pianerottolo
di modulo quadrato.
Per gli edifici adibiti interamente a lavorazioni che presentano pericoli
di esplosione e/o incendio con l'impiego dipiù di 5 lavoratori, devono
essere presenti almeno due scale distinte di facile accesso o rispondere
alla normativa antincendio specifica. Per gli edifici già costruiti,
l'USL potrà concedere deroghe nei casi in cui non siano realizzabili
scale aggiuntive con l'adozione di misure e cautele idonee.
Le scale e i pianerottoli devono essere provvisti di normale parapetto
sui lati verso il vuoto.
Un parapetto per essere considerato normale deve:
Quando le scale sono delimitate da pareti deve essere montato almeno un corrimano.
2.5.2 Scale fisse a pioli
Sulle scale fisse a pioli, verticali o con un'inclinazione superiore a
75° e con un'altezza superiore a 5 m, deve essere montata, a partire
da 2.5 m dal suolo, una solida gabbia metallica di protezione; la parete
della gabbia non deve distare più di 60 cm dai pioli; i pioli devono
essere ad una distanza di almeno 15 cm dalla parete cui la scala è fissata.
Quando il montaggio della gabbia costituisca notevole intralcio o sia di
difficile realizzazione costruttiva, è possibile omettere il suo
montaggio purché siano adottate altre misure di sicurezza in modo
che sia impedita la caduta delle persone per un tratto superiore
ad un metro.
2.5.3 Scale mobili
Le scale mobili devono avere un dispositivo di arresto di emergenza e si
devono bloccare nella posizione di fermo.
2.6 Aperture nel suolo e nelle pareti
Le aperture presenti nei pavimenti o nelle pareti, quando permettono il
passaggio di una persona e presentano il pericolo di caduta per
più di
1 m, devono essere provviste di solide coperture o parapetti normali(vedi
n. 2.5.1) con arresto al piede (per arresto al piede si intende
una fascia continua poggiante sul piano di calpestio alta non meno di 15
cm); in alternativa, quando le misure sopraelencate non siano attuabili,
le aperture devono essere opportunamente segnalate.
2.7 Banchine e rampe di carico
Le banchine di carico non devono essere più alte del piano di carico
del veicolo. Sui lati aperti verso il vuoto deve essere previsto normale
parapetto (vedi n. 2.5.1) e le aperture rimaste libere, perché non
utilizzate per il carico-scarico,devono essere protette da parapetti mobili
che siano in grado, quando chiusi, di garantire la stessa protezione dei
parapetti normali; devono disporre inoltre di almeno un'uscita per quelle
con lunghezza minore di 25 m mentre per le altre, se tecnicamente possibile,
dovranno essere predisposte almeno due uscite alle estremità.
Le rampe di carico devono avere una pendenza massima dell'8 % ed essere
dotate di parapetti normali a partire da 1 m dal suolo.
2.8 Pulizia
Tutti i locali di lavoro devono essere mantenuti puliti a cura del datore
di lavoro; la pulizia dovrà essere effettuata, se possibile, fuori
dell'orario di lavoro riducendo al minimo il sollevamento della
polvere.
3 Servizi igienico-assistenziali
3.1 Servizi igienici
Devono essere disposti servizi igienici separati per uomini e donne salvo
che la realizzazione non sia impossibile per vincoli urbanistici o architettonici
e che non vi siano lavoratori di sesso diverso in numero maggiore di 10.
Nel caso vengano adottati servizi igienici comuni deve essere prevista un'utilizzazione
separata.
Il numero minimo standard di gabinetti è riportato nella seguente
tabella:
| Addetti | Numero gabinetti |
| < 3 | 1 |
| 4 ÷ 10 | 2 |
| 11 ÷ 40 | 3 |
| > 40 | 3 + 1 ogni 30 addetti o frazione |
In ogni caso il numero dei gabinetti non deve essere inferiore a uno ogni
30 addetti.
I locali dei gabinetti devono:
Se tecnicamente non è possibile ottenere una superficie finestrata
apribile come sopra si può ricorrere ad un adeguato impianto di aerazione
artificiale; in questo caso l'aria espulsa non può essere riciclata
e deve essere allontanata oltre il tetto o comunque in modo da non recare
disturbo al vicinato.
Sia il locale del gabinetto che l'antibagno devono avere rispettivamente
superficie di almeno 1 mq, con lato di accesso di 1 m, devono garantire
il normale movimento delle persone ed essere, insieme, separati fisicamente
a tutta altezza da altri ambienti.
3.2 Lavabi
I lavabi devono essere in numero almeno uguale ai gabinetti e gli stessi
possono essere posizionati nell'antibagno.
3.3 Spogliatoi
Gli spogliatoi sono previsti ogni qualvolta il lavoro svolto renda necessario
il cambio degli indumenti.
Gli spogliatoi devono:
Se quanto sopra non è tecnicamente ottenibile si applica quanto
previsto al punto 3.1 per i servizi igienici.
Nelle aziende fino a 5 dipendenti lo spogliatoio può essere
unico per entrambi i sessi ma deve essere prevista un'utilizzazione
separata dello stesso mediante appositi turni.
Qualora l'antibagno, se dotato di sufficiente areazione naturale,
venga usato come spogliatoio, lo stesso deve avere una superficie
di 1 mq per ogni utilizzatore contemporaneo con un minimo di 3 mq
e dovrà essere
separato fisicamente dal locale dei gabinetti.
In assenza di spogliatoi, è necessario dotare ciascun lavoratore
di un armadietto personale con serratura.
3.4 Docce
Le docce sono obbligatorie per le lavorazioni insudicianti e ove vengono
manipolati prodotti chimici, tossico-nocivi, infettanti o infiammabili;
in questi casi deve essere presente almeno una doccia per sesso ogni 10
potenziali utilizzatori contemporanei.
I locali delle docce devono:
3.5 Locali di riposo
Il locale di riposo è da prevedersi, se non sono presenti altri
locali analoghi per le pause di lavoro, nelle aziende:
I locali di riposo devono:
3.6 Mense e refettori
E' necessario disporre di un locale refettorio ove più di 30 dipendenti
rimangono nell'azienda per la refezione durante gli intervalli
di lavoro e per le lavorazioni insudicianti o ove vengono manipolati prodotti
chimici, tossico-nocivi, infettanti o infiammabili.
Fermo restando quanto previsto dalle normative vigenti per gli ambienti
dove si producono, manipolano e somministrano alimenti e bevande i locali
destinati a refettori devono:
3.7 Pulizia
Tutti i locali, gli arredi e le attrezzature dei servizi igienico-assistenziali
devono essere mantenuti puliti a cura del datore di lavoro; i lavoratori
devono usare quanto sopra con cura.
3.8 Manutenzione
Gli ambienti di lavoro, gli ambienti accessori, gli ambienti dei servizi
igienico assistenziali e i dispositivi di sicurezza devono essere adeguatatamente
manutenuti.
Ambienti di lavoro all'aperto
Laddove esiste il rischio di caduta di materiali, di norma, i posti di
lavoro e di passaggio devono essere coperti se non interessati
da lavorazioni che comportino movimentazioni di materiali verso l'alto;
in tal caso è necessario
prendere altre misure adeguate.
Vanno adeguatamente separate le zone adibite a lavoro e al movimento
di addetti da quelle adibite alla circolazione dei veicoli.
Le disposizioni riportate al punto 2.3 devono essere applicate anche per
i luoghi di lavoro all'aperto.
Se il lavoro all'aperto si protrae anche in orari serali o notturni, deve
essere disposta un'adeguata illuminazione artificiale.
Per quanto tecnicamente possibile, i posti di lavoro all'aperto devono
essere protetti dagli agenti atmosferici, dalla caduta di materiali, da
rumori, gas polveri nocive, da cadute e scivolamenti, devono poter essere
lasciati velocemente o facilmente e devono essere rapidamente meta degli
eventuali soccorsi.
I terreni scoperti nelle dipendenze degli ambienti di lavoro devono essere
sistemati in modo tale da consentire lo scolo delle acque piovane.
Nelle vicinanze degli ambienti di lavoro non devono essere tenuti depositi
di immondizie o di materiali che emanino odori sgradevoli o nocivi.
Autori
Per. Ind. Ricco Gianluca
Per. Ind. Lombardi Massimo
Per. Ind. Centofanti Stefano
Per. Ind. Fenocchi Luigi
Dott. Silvano Stefania
con la collaborazione dell'Ing. Raffone Carlo
| © Comune di Sarzana info@comune.sarzana.sp.it |
Ultima
modifica 21.03.2012 |
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