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Valutazione di impatto ambientale V.I.A.
La Valutazione di Impatto Ambientale ( V.I.A.) è una procedura volta
a considerare gli effetti che possono manifestarsi nell’ambiente in
seguito a determinate iniziative di intervento e trasformazione
del territorio.
Si tratta di un procedimento che consiste nella raccolta da
parte del committente, di informazioni relative agli impatti dell’intervento
proposto sull’ambiente naturale e socio-economico, nell’informazione delle
popolazioni interessate, nella valutazione di ogni aspetto
rilevante, e nella formulazione di un parere sulla compatibilità ambientale
dell’opera.
La L.
R. 30 dicembre 1998, n. 38 raccoglie le direttive in materia di V.I.A.
anche a livello regionale; la legge è corredata di 3 allegati:
- nell’ALLEGATO 1 sono comprese opere assoggettate a V.I.A.
nazionale
- nell’ALLEGATO 2 o nell’ALLEGATO 3, nel caso siano
parzialmente o totalmente interessate aree parco o aree carsiche,
sono contenute opere o interventi da assoggettare sempre a V.I.A
regionale
- nell’ALLEGATO 3 sono comprese opere o interventi da assoggettare
a procedura di verifica/screening e quindi solo successivamente,
nel caso ne venga definita la necessità, alla procedura
V.I.A.
I concetti base del V.I.A. sono:
- “screening” o verifica: è un
metodo per verificare se le caratteristiche del progetto, le
sue dimensioni , la sua localizzazione, rispetto ai criteri predefiniti,
possano produrre un impatto ambientale significativo. La verifica
si conclude con la decisione, presa dall’autorità competente
sul progetto sulla base di una breve relazione, se debba essere
effettuata la procedura V.I.A. o meno. La procedura di screening
si svolge infatti sulla base di un sintetico rapporto i cui contenuti
sono definiti dall’allegato 3 alla legge, e può concludersi
anche con l’individuazione di prescrizioni che esentano
il progetto dalla procedura V.I.A.
- “scoping”: è la fase successiva
allo screening. Si attua una volta definita la necessità dello
svolgimento di una procedura di v.i.a., al fine di identificare
gli argomenti che devono essere considerati nello Studio di Impatto
Ambientale (S.I.A.). Lo strumento scoping è quindi teso
ad individuare, in consultazione tra autorità competente
e proponente, quali informazioni devono essere fornite dello
Studio di Impatto Ambientale, ed in particolare l’individuazione
degli impatti ambientali, specialmente quelli importanti, i tipi
di alternative da considerare, le misure per mitigare gli impatti.
La fase di scoping è prevista su iniziativa del proponente,
che può richiedere quali elementi debbano essere approfonditi
nello studio di impatto ambientale; tali contatti preliminari
comportano una significativa compressione dei tempi istruttori,
un miglioramento degli studi, una significativa riduzione dei
costi per proponenti le opere.
- “monitoraggio”: è la fase
di controllo e di verifica dell’esattezza delle previsioni
sugli impatti attesi contenute negli Studi di Impatto Ambientale,
effettuata, dopo la decisione concernente l’impatto ambientale,
sulla realizzazionedell’opera o intervento. Tale azione
risulta di competenza dell’ARPAL (Agenzia Regionale per
la Protezione dell’Ambiente Ligure)
Lo schema di flusso sottostante illustra
il processo di verifica dell’assoggettabilità di un’opera
o impianto o V.I.A.

In caso di procedura regionale,
il proponente presenta domanda di compatibilità ambientale depositando:
- 1 copia dello Studio di Impatto Ambientale (S.I.A.)e del progetto
presso il Comune o i Comuni interessati;
- 1 copia del S.I.A. e del progetto presso la Provincia o le
Province interessate;
- 1 copia del S.I.A. e del progetto presso l’Ente Parco,
se dovuto;
- 1 copia del S.I.A. e del progetto presso la Regione, corredata
di domanda originale di attivazione della procedura e riscontro
dell’avvenuto deposito del S.I.A. presso Provincia Comune
ed Ente Parco ove necessario;
Contestualmente, o in ogni caso non oltre una settimana dal deposito del
S.I.A. completo di copia del progetto, il proponente deve possedere
alla pubblicazione di un avviso su di un quotidiano a diffusione
regionale.
Il procedimento si intende avviato dalla data di pubblicazione dell’avviso
di procedimento.
Al proponente viene data comunicazione del responsabile del procedimento.
Nel caso non sia indicato, il responsabile del procedimento è il
dirigente dell’ufficio. Ogni variazione necessariadeve essere comunicata
al proponente. La procedura si articola nelle seguenti fasi: il responsabile
del procedimento provvede alla richiestadei pareri di competenza
alla strutture regionaliinteressate, sulla basedelle caratteristiche
dell’intervento
oggetto della V.I.A. , ed alla richiesta di parereda rilasciare
entro 15 giorni a Provincia, Comune e Ente Parco quando interessato; entro
45 giorni dall’avvio del procedimento, sentito il CTR V.I.A.,
ove necessario possono essere richieste integrazioni, indicando un termine
per la rispostatrascorso il quale potrà essere formulata una pronunciainterlocutoria
negativa relativamente alla compatibilità dell’intervento; copia della documentazione integrativa deve essere contestualmente inviata
a Provincia, Comune e Ente Parco quando interessato; entro 90 giorni dall’avvio del procedimento, anche sulla base dei
pareri forniti, e ove richiesto con il supporto tecnico dell’ARPAL
, il responsabile del procedimento elabora una relazione illustrativa suddivisa
nei tre quadri di riferimento programmatico, progettuale ed ambientale,
e con le conclusioni circa valutazione degli impatti del progetto risultante
dall’analisi della documentazione fornita;
- tale relazioneè articolatasecondo uno standardomogeneo
che consenta una comparizione semplificata tra le diverse valutazioni
in relazione alla metodologia di analisi e alla sua trasparenza
essa si compone di una permessa, dei tre quadri di una parte
comprendente le eventuali prescrizioni. Nella premessa sono identificati
l’anagrafe del proponente e la localizzazione del progetto
mediante anche una sintetica rappresentazione grafica.
I tre quadri contengono in massima sintesi i seguenti elementi:
- Quadro programmatico: confronto con i vincoli
normativi e le destinazioni d’uso previste da piani e programmi;
- Quadro progettuale: confronto tra le condizioni
geomorfologiche, idrologiche, paesistiche, e climatiche e le
caratteristiche prestazionali del progetto;
- Quadro ambientale: bilancio delle emissioni
e degli impatti ambientali in relazione alla capacità di
carico del contesto.
- sulla basedella suddetta relazione, entro 100 giorni dall’avvio
della procedura viene espresso il parere del CTR V.I.A.
- entro 120 giorni dall’attivazione della procedura di
V.I.A., la Giunta Regionale si pronuncia sulla base del parere
espresso dal CTR V.I.A.
- la deliberazione della Giunta Regionale è pubblicata
per estratto sul B.U.R.L. e viene notificata al proponente, all’ARPAL,
alla Provincia, al Comune ed eventualmente all’Ente Parco
competenti per il territorio
Nel caso in cui, a seguito dell’avvio del procedimento V.I.A., l’istruttoria
effettuata dal responsabile del procedimento evidenzi problemi tali da comportare
l’improcedibilità, la pratica si concluderà con un provvedimento
contenente le motivazioni che comportano l’improcedibilità della
pratica, senza che la stessa si esprima in merito alla compatibilità dell’intervento.
Entro 60 giorni dall’inizio del procedimento, la Giunta Regionale
può assumere, sulla base del parere del Comitato Tecnico di cui alla
L.R. n.11/99 e successive modifiche, un atto interlocutorio; tale atto viene
formulato a fronte di una carenza della documentazione tale da non permettere
la pronuncia di compatibilità dell’intervento.
Lo schema di flusso sottostante illustra la procedura regionale
di valutazione di impatto ambientale

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