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Attività Artigianale

Il Comune di Sarzana segue la normativa della Regione Liguria. In particolare, si fa riferimento alla Legge n° 3 del 2/01/2003, ed in particolare:

  • Titolo V, Capo I, artt.38-40: “Istituzione del fondo per l’artigianato

Articolo 38

(Disciplina del Fondo)

1. È istituito presso la Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico S.p.A. (FI.L.S.E.) il ''Fondo regionale per l’artigianato'' finalizzato ad incentivare la nascita e il consolidamento delle imprese artigiane singole o associate.

2. Al Fondo confluiscono le disponibilità finanziarie destinate al comparto dell’artigianato dalla Regione, ivi compresa la quota parte del Fondo unico regionale per l’industria di cui all’articolo 11 della l.r. 9/1999, quelle recate da altre leggi statali o da programmi comunitari ad eccezione delle risorse finanziarie destinate all’attuazione degli interventi di cui agli articoli 45, 46, 47, 48, 51, 58. Al Fondo possono confluire altresì contribuzioni di altri soggetti pubblici e privati.

3. Il Fondo è articolato in apposite sezioni comprendenti ciascuna una o più funzioni obiettivo tenuto conto degli eventuali vincoli di destinazione determinati dalle relative norme di riferimento.

Articolo 39

(Gestione del Fondo)

1. I rapporti tra la Regione e la FI.L.S.E. S.p.A. per la gestione del Fondo saranno disciplinati da apposita convenzione che dovrà prevedere:

a) le modalità operative per la costituzione del Fondo;

b) la precisazione delle fonti e delle entità delle risorse finanziarie che in esso devono confluire, con le eventuali specifiche finalizzazioni;

c) le modalità e i tempi del conferimento alla FI.L.S.E. nonché della gestione delle risorse stesse;

d) gli obblighi generali e specifici della FI.L.S.E. per la gestione operativa del Fondo;

e) le modalità di informazione periodica e di rendicontazione alla Regione delle attività svolte;

f) le modalità degli interventi di ispezione e controllo e di eventuale revoca della gestione da parte della Regione;

g) la quantificazione degli oneri di gestione da riconoscere alla FI.L.S.E. e le modalità di liquidazione degli stessi.

Articolo 39

(Comitato tecnico per l’artigianato)

1. È istituito con decreto del Presidente della Giunta regionale il Comitato tecnico per l’artigianato composto da:

a) un dirigente del Dipartimento Sviluppo Economico della Regione che lo presiede, designato dall’Assessore regionale competente;

b) un esperto individuato dall’Ente gestore;

c) due esperti nelle materie economiche, giuridiche e aziendali, designati dalle Confederazioni artigiane regionali maggiormente rappresentative;

d) il direttore per la Liguria della S.p.A. Artigiancassa;

e) un esperto designato da Unioncamere Liguri;

f) il Presidente della Commissione regionale per l’artigianato (C.R.A.).

2. I soggetti aventi titolo provvedono altresì a designare contestualmente i membri supplenti che sostituiscono i membri titolari in caso di assenza o impedimento.

3. Il Comitato esprime parere obbligatorio sugli atti attuativi del programma triennale e del piano annuale degli interventi di cui rispettivamente agli articoli 41 e 43 nonché sulle istruttorie predisposte dal soggetto gestore degli interventi finanziari, ai fini della concessione dei contributi.

4. Il Comitato si dota di un regolamento interno per la disciplina del proprio funzionamento.

5. Le funzioni di segreteria del Comitato e le spese di funzionamento sono assicurate dal soggetto gestore nel rispetto della normativa regionale in materia di compensi e rimborsi spese per i membri di collegi, commissioni e comitati operanti presso la Regione.

  • Titolo V, Capo V, artt. 58-62: “Agevolazioni per l’accesso al credito

Articolo 58

(Interventi)

1. La Regione agevola l’accesso al credito delle imprese artigiane con i seguenti interventi:

a) sostegno e promozione della cooperazione creditizia attraverso il sistema dei consorzi e delle cooperative di garanzia collettiva fidi;

b) concorso a fondo perduto ovvero nel pagamento degli interessi sulle iniziative attivate, gestite per il tramite di Artigiancassa S.p.A. o di altri soggetti gestori;

c) concessione di garanzie mediante il Fondo regionale di garanzia di cui alla legge 14 ottobre 1964, n.1068 (istituzione presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane di un Fondo centrale di garanzia e modifiche al Capo VI della L. 25 luglio 1952, n. 949, recante provvedimenti per lo sviluppo dell’economia e l’incremento dell’occupazione), gestito per il tramite di Artigiancassa S.p.A. o di altri soggetti gestori.

2. FI.L.S.E., Confart ed Artigiancassa S.p.A., nell’ambito delle reciproche autonomie, coordinano la rispettiva attività anche attraverso rapporti convenzionali.

Articolo 59

(Interventi tramite gli organismi fidi)

1. La Regione concede contributi al Consorzio fra le Cooperative Artigiane di garanzia della Liguria - Confart per la sua attività istituzionale e per le seguenti iniziative da effettuare da parte delle Cooperative Artigiane di Garanzia o dal Confart stesso:

a) garantire un patrimonio adeguato per la concessione di garanzie primarie e sussidiarie, a fronte di operazioni di credito, di leasing, di factoring o di altri prodotti finanziari o fideiussori innovativi;

b) erogare a favore delle cooperative fondi di partecipazione o di contributo al capitale sociale, vincolare fondi a garanzia, prestare fideiussioni;

c) realizzare attività a favore delle cooperative e dei soci delle stesse, dirette all’assistenza tecnica, all’informazione tecnico-finanziaria, all’aggiornamento, all’attività di qualificazione professionale e aggiornamento dei loro addetti e per il supporto amministrativo connesso all’incentivazione dell’artigianato nonché all’elaborazione, in collaborazione con gli enti locali interessati, ed anche su iniziativa di questi, di programmi di sviluppo dell’artigianato e di azioni di ingegneria finanziaria nell’ambito dei sistemi economici locali, dei patti territoriali, dei contratti d’area e degli accordi di programma;

d) agevolare il consolidamento, la fusione e la razionalizzazione delle strutture cooperative.

2. Il programma triennale indica la dotazione finanziaria degli interventi al Confart nonché le modalità di concessione delle provvidenze.

Articolo 60

(Statuti degli organismi fidi)

1. Ai fini dell’accesso ai benefici di cui all’articolo 59 della presente legge, entro sei mesi dalla sua entrata in vigore, il Confart provvede ad adeguare, in caso di difformità, il proprio statuto ai seguenti principi:

a) fini di mutualità, scopo non di lucro e divieto di distribuire utili, sotto qualsiasi forma, ai soci;

b) presenza nel consiglio di amministrazione di un membro in rappresentanza della Regione Liguria, un membro in rappresentanza dell’Unioncamere Liguri e quattro membri, due per ciascuna Associazione regionale dell’artigianato rappresentate nel CNEL ed aventi una adeguata rappresentatività a livello regionale ed in tutte le province liguri;

c) designazione da parte della Regione Liguria di un componente del Collegio Sindacale con funzioni di Presidente iscritto al registro dei Revisori contabili;

d) obbligo, in caso di scioglimento, di destinare l’eventuale avanzo di liquidazione, dedotte le quote rimborsate ai consorziati, a enti che perseguano finalità mutualistiche affini indicati dall’assemblea che approva il bilancio di liquidazione.

2. Ai fini dell’accesso ai benefici dell’articolo 59 della presente legge, entro dodici mesi dalla sua entrata in vigore, le Cooperative provvedono ad adeguare, in caso di difformità, il proprio statuto ai seguenti principi:

a) fini di mutualità, scopo non di lucro e divieto di distribuire utili, sotto qualsiasi forma, ai soci;

b) presenza nel consiglio di amministrazione di: un membro in rappresentanza della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura territorialmente competente e un membro per ciascuna Associazione provinciale dell’artigianato rappresentata nel CNEL ed avente adeguata rappresentatività sul territorio;

c) designazione da parte della Provincia, nel cui territorio ha sede la cooperativa, di un componente del Collegio Sindacale con funzioni di Presidente iscritto al registro dei Revisori contabili;

d) obbligo, in caso di scioglimento, di destinare l’eventuale avanzo di liquidazione, dedotte le quote rimborsate ai consorziati, a enti che perseguano finalità mutualistiche affini indicati dall’assemblea che approva il bilancio di liquidazione.

Articolo 61

(Interventi tramite l’Artigiancassa S.p.A.)

1. Fino alla data di scadenza e sulla base delle convenzioni già stipulate tra i competenti Ministeri e Artigiancassa S.p.A., alle quali la Regione è subentrata ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112 (conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli enti locali), la Regione effettua conferimenti alla sezione del Fondo previsto dalla l. 949/1952, attingendo anche da fondi comunitari.

2. Le convenzioni di cui al comma 1 mantengono la loro validità fino alla loro scadenza.

3. La Regione destina altresì propri conferimenti alla predetta sezione del Fondo per realizzare le finalità di cui al comma 4.

4. La Giunta regionale, sulla base del programma triennale, con il piano annuale definisce le tipologie di intervento e le modalità di gestione dei relativi interventi agevolativi, con particolare riferimento a:

a) limiti di importo massimo, di tasso agevolato e di durata dei finanziamenti ammissibili a contributo;

b) criteri selettivi e prioritari inerenti la concessione delle agevolazioni, articolati per categorie di attività e ubicazione territoriale;

c) controlli sulla effettiva destinazione economica dei finanziamenti.

5. Per l’attuazione degli interventi dei cui al comma 4, l’Artigiancassa S.p.A. si avvale del Comitato tecnico regionale di valutazione nella composizione stabilita con la deliberazione in data 24 maggio 2001 della Conferenza Unificata ex articolo 8 del d.lgs. 28 agosto 1997 n. 281, ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lettera b) del d.lgs. 112/1998.

Articolo 62

(Fondo regionale di garanzia)

1. La Regione effettua propri conferimenti al Fondo regionale di Garanzia di cui alla l. 1068/1964 per la copertura dei rischi derivanti dalle operazioni di credito, a favore delle imprese artigiane, effettuate ai sensi della l. 949/1952 e successive modificazioni.

2. Il piano annuale degli interventi indica le modalità per la concessione dei conferimenti.

3. Fino alla data di scadenza e sulla base delle convenzioni stipulate tra i competenti Ministeri e l’Artigiancassa S.p.A., alle quali la Regione è subentrata ai sensi dell’articolo 15 del d.lgs. 112/1998, la gestione degli interventi di cui al comma 1 è effettuata dall’Artigiancassa S.p.A. ai sensi dei regolamenti e delle convenzioni vigenti ed in coordinamento con il Confart.

Nota: per ulteriori informazioni si consiglia la consultazione del sito della Regione Liguria, http://www.regione.liguria.it (economia/artigianato)

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Ultima modifica
21.03.2012
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