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Funzionamento del Comitato per le Pari Opportunità
- Adottato con delibera C.C. n. 4 del 29.01.2007 ad oggetto: “Regolamento per il funzionamento del Comitato per le pari opportunità - Approvazione”, esecutiva ai sensi di legge ed entrato in vigore il 26.02.2007.
Modificato con deliberazione di C.C. n. 97 del 15.11.2007 ad oggetto: “Modifica regolamento per il funzionamento del Comitato per le pari opportunità – composizione”, esecutiva ai sensi di legge.
Indice
Art. 1 Istituzione
Art. 2 Composizione e durata
Art. 3 Compiti
Art. 4 Pareri
Art. 5 Modalità di funzionamento
Art. 6 Risorse
Art. 7 Rapporto tra comitato e contrattazione
Art. 8 Entrata in vigore
Art. 1 - ISTITUZIONE
In attuazione del principio di parità sancito dall’art. 3 della Costituzione italiana, dalle vigenti normative di parità e pari opportunità, ed in conformità con quanto stabilito dal C.C.N.L. Comparto Enti Locali del 14/09/2000, all’art. 19, e dal Contratto Collettivo Decentrato Integrativo stipulato in data 3/11/2004, art. 17, nonché ai sensi dell’art. 3 comma 3 lett. d) del vigente statuto, viene istituito presso l’A.C. di Sarzana il Comitato per le pari opportunità.
Art. 2 - COMPOSIZIONE E DURATA
1) Componenti effettivi.
Presso ciascun Ente sono costituiti appositi comitati per le pari opportunità, composti da un rappresentante dell’Ente, con funzioni di Presidente, da un componente designato da ognuna delle organizzazioni firmatarie del C.C.N.L. dipendenti EE.LL. e da un pari numero di funzionari in rappresentanza dell’ente nominati dalla Giunta Comunale.
Il Presidente è nominato dalla G.C. e ha la funzione di:
- rappresentare il Comitato;
- dirigerne i lavori;
- assicurare l’ordine delle riunioni e la regolarità della discussione.
Il Presidente può nominare, tra i componenti effettivi del Comitato il Vice Presidente.
Il Vice Presidente collabora con il Presidente, lo sostituisce in caso di assenza o impedimento, svolgendo altresì le funzioni che il Presidente ritenga di attribuirgli stabilmente o per un periodo determinato.
2) Supplenti. Il Presidente comunica alle OO.SS. e all’Amministrazione i nominativi dei componenti effettivi che per dimissioni, assenza prolungata o per altra causa motivata debbano essere sostituiti;
3) Le OO.SS. e l’Amministrazione provvedono alla designazione dei supplenti entro tre mesi dalla comunicazione.
4) I comitati per le pari opportunità rimangono in carica per un quadriennio e comunque fino alla costituzione dei nuovi. I loro componenti possono essere rinnovati nell’incarico una sola volta.
Art. 3 - COMPITI
1) Al Comitato compete per il perseguimento delle sue finalità in relazione alle attività del Comune:
- Formulare piani di azioni positive per la rimozione degli ostacoli che impediscano la piena realizzazione di pari opportunità, di lavoro e nel lavoro, tra uomini e donne così come previsto dall’art. 6, lettera c) della legge 125/91 e dal D. Leg.vo 11/04/06 n. 198;
- Fornire il supporto all’Amministrazione nella predisposizione degli atti e delle politiche riguardanti l’organizzazione del lavoro che dovrà tenere conto dell’intreccio tra tempi di vita, di lavoro, di cura e funzioni di servizio alla cittadinanza;
- Promuovere iniziative volte a dare attuazione alla legge n. 125/91, alla L. 28/11/05 n. 246, al D.Leg.vo 198/06 e alle Direttive dell’Unione Europea per l’affermazione della pari dignità delle persone ed in particolare per rimuovere comportamenti molesti e lesivi delle libertà personali dei singoli;
- Ricevere e valutare segnalazioni riguardanti azioni di discriminazione dirette e/o indirette, di segregazione professionale e formulare proposte in merito;
- Promuovere indagini conoscitive, ricerche e analisi finalizzate alla conoscenza delle condizioni di lavoro esistenti, propedeutiche all’individuazione di azioni concrete;
- Partecipare, su invito delle Commissioni consiliari, alle riunioni delle stesse qualora trattino di tematiche relative alla realizzazione di pari opportunità uomo-donna;
- Valutare gli effetti delle iniziative assunte dall’Amministrazione comunale in ordine alle tematiche riguardanti le pari opportunità;
- Promuovere forme di solidarietà e di cooperazione verso le donne dei Paesi in via di sviluppo e verso le donne comunque emarginate, contrastando in particolare ogni violazione dei diritti umani;
- Relazionare al Consiglio comunale, una volta all’anno, sulle condizioni effettive di pari opportunità tra lavoratori e lavoratrici e sullo stato di applicazione delle misure di pari opportunità in coerenza con la Legge n. 125 del 10 aprile 1991 “Azioni positive per la realizzazione delle parità uomo-donna nel lavoro” e successive modifiche ed integrazioni.
2) Il Comitato sviluppa rapporti di collaborazione con gli Enti e gli Organismi preposti alla realizzazione delle pari opportunità a livello provinciale, regionale, nazionale ed internazionale.
Art. 4 - PARERI
1) Al fine di attivare un proficuo raccordo tra Amministrazione e Comitato, l’Amministrazione deve richiedere il preventivo parere del Comitato sugli atti che incidono sui reali rapporti di parità tra lavoratori e lavoratrici. In tal caso il Comitato deve far pervenire al Settore proponente il parere entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta. Tale termine può essere eccezionalmente modificato quando gli organi del Comune debbano assumere le proprie determinazioni entro termini fissati da leggi e da altre disposizioni regolamentari. Il parere reso dal Comitato ovvero la mancanza del parere, qualora il Comitato stesso non si sia pronunciato entro il termine stabilito, deve essere menzionato nel provvedimento.
Art. 5 - MODALITA’ DI FUNZIONAMENTO
1) Il Comitato è validamente costituito quando sia presente almeno un terzo dei suoi componenti e, comunque, almeno 4 componenti oltre il Presidente. Le decisioni sono assunte a maggioranza dei voti espressi dai presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
2) Il Presidente, qualora impossibilitato a partecipare, può delegare il Vice Presidente o un altro componente del Comitato a presiedere la riunione. In caso di assenza del Presidente e del Vice Presidente presiede la seduta un componente del Comitato appositamente delegato dal Presidente oppure il componente più anziano d’età del Comitato.
3) Il Comitato si riunisce in convocazione ordinaria ogni tre mesi.
4) Il Presidente è tenuto a riunire il Comitato, in via straordinaria, quando lo richiedono almeno i due terzi dei componenti del Comitato.
5) La convocazione ordinaria è formulata per iscritto e trasmessa, anche in via telematica, almeno sei giorni prima unitamente all’ordine del giorno predisposto dal Presidente. Eventuale convocazione straordinaria viene effettuata con telegramma, fonogramma, telefax, in un tempo non inferiore a quello stabilito per la convocazione ordinaria.
6) Ogni riunione del Comitato viene sinteticamente verbalizzata. Il verbale contiene le presenze, gli argomenti trattati, le decisioni assunte ed eventuali posizioni difformi espresse. Il verbale è redatto dal segretario del Comitato o in sua assenza da un componente del Comitato nominato segretario del Presidente della seduta.
7) Le ore prestate per il Comitato dai componenti dello stesso, sono a tutti gli effetti orario di servizio. A tal fine, al termine di ogni trimestre viene inviato ai Dirigenti competenti il rendiconto delle ore effettivamente prestate. Il rendiconto è siglato dal Presidente.
Art. 6 - RISORSE
1) Il Comitato per le pari opportunità utilizza per le proprie attività un fondo da istituirsi appositamente nel bilancio annuale, così come previsto dal contratto nazionale di lavoro. In caso di progetti comuni in settori diversi dell’Amministrazione comunale possono essere utilizzati anche altri stanziamenti.
2) Il Comitato utilizza altresì eventuali fondi messi a disposizione, secondo apposita normativa, dall’Unione Europea, dallo Stato, dalla Regione Liguria.
3) L’Amministrazione dei fondi è assegnata alla responsabilità del Dirigente del Settore Personale e Organizzazione.
4) L’Amministrazione è tenuta a fornire al Comitato tutti gli atti, le informazioni, la documentazione occorrente per lo svolgimento dei propri compiti e il raggiungimento dei propri obiettivi.
Art. 7 - RAPPORTO TRA COMITATO E CONTRATTAZIONE
1) I rapporti tra Comitato e Contrattazione sono quelli regolati dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro vigenti nel tempo. Le proposte di misure atte a creare effettive condizioni di pari opportunità possono essere formulate dal Comitato e vengono trasmesse ai soggetti della contrattazione, che li esaminano.
Art. 8 - ENTRATA IN VIGORE
Il presente regolamento entra in vigore con decorrenza dalla data di fine affissione della delibera di approvazione del presente.
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