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- Estratto del regolamento Consiglio Comunale adottato con delibera C.C. n. 15 del 29.03.1999

 

CAPO IV - COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

Art. 11 - Costituzione e composizione

1. Il consiglio comunale, per tutta la sua durata in carica, può costituire al suo interno commissioni permanenti, stabilendone il numero e le competenze e determinando la loro composizione numerica con deliberazione adottata nell'adunanza successiva alla convalida degli eletti.
2. Le commissioni permanenti sono costituite da consiglieri comunali che rappresentano, con criterio proporzionale, complessivamente tutti i gruppi e sono nominati dal Consiglio con votazione palese nell'adunanza di cui al primo comma.
3. In caso di dimissioni, decadenza od altro motivo che renda necessaria la sostituzione di un consigliere, il gruppo consiliare di appartenenza designa, tramite il suo capo gruppo, un altro rappresentante ed il Consiglio comunale procede alla sostituzione.

Art. 12 - Presidenza e convocazione delle commissioni

1. Il Presidente di ciascuna commissione permanente è eletto dalla stessa nel proprio seno, con votazione palese a maggioranza assoluta dei voti e con la presenza di almeno la metà dei commissari. Con le stesse modalità e nella stessa seduta è eletto il Vice Presidente. I voti sono calcolati con criterio proporzionale (ogni consigliere dispone di tanti voti, quanti sono gli appartenenti al gruppo consiliare). Il Sindaco non può presiedere le commissioni permanenti.
2. L'elezione del Presidente avviene nella prima riunione della commissione che è tenuta entro venti giorni da quello in cui è esecutiva la deliberazione di nomina. Il Presidente del Consiglio convoca la prima seduta.
3. In caso di assenza del Presidente lo sostituisce il Vice Presidente.
4. Il Presidente della commissione comunica al Presidente dell'assemblea la propria nomina e quella del Vice Presidente entro cinque giorni dall'adozione dei relativi provvedimenti. Il Presidente dell'assemblea rende note le nomine predette al Consiglio comunale, al Sindaco, alla Giunta, al collegio dei revisori dei conti, al difensore civico, se nominato, ed agli organismi di partecipazione popolare.
5. Il Presidente convoca e presiede la commissione, fissando la data delle adunanze e gli argomenti da trattare in ciascuna di esse. Ogni membro può proporre l'iscrizione all'ordine del giorno di argomenti che rientrano nella competenza della commissione come previsto dall'art. 22 comma 4 dello Statuto Comunale. Il Presidente decide sulla richiesta e, in caso di diniego, il consigliere proponente può chiedere che la decisione definitiva sia adottata dalla commissione a maggioranza dei componenti.
6. La convocazione è effettuata dal Presidente anche a seguito di richiesta scritta, con l'indicazione degli argomenti da trattare, allo stesso indirizzata da uno o più membri della commissione. La riunione è tenuta entro dieci giorni da quello successivo alla presentazione della richiesta al protocollo generale del Comune.
7. Le convocazioni di cui ai precedenti commi sono disposte con avviso scritto, contenente l'indicazione del giorno, ora, luogo ove si tiene la riunione e dell'ordine del giorno da trattare, da recapitarsi ai componenti della commissione, nel loro domicilio, almeno due giorni liberi prima di quello in cui si tiene l'adunanza. Della convocazione è inviata copia al Presidente dell'assemblea ed al Sindaco entro lo stesso termine. La seconda convocazione deve essere tenuta in giorno diverso da quello in cui è stata fissata la prima convocazione.

Art. 13 - Funzionamento delle commissioni

1. Le commissioni decidono in prima convocazione con la presenza della metà dei componenti più il Presidente, in seconda convocazione con la presenza di un terzo dei componenti più il Presidente o chi ne fa le veci.
2. Le sedute delle commissioni sono pubbliche. Di esse si da comunicazione alla Città tramite comunicato-stampa. Ai lavori possono assistere i cittadini ed i rappresentanti degli organi di informazione. Il Presidente convoca la commissione in seduta segreta esclusivamente per la trattazione di argomenti che comportano apprezzamento del comportamento e della moralità di persone. Quando nel corso dell'adunanza la pubblicità può arrecare danno agli interessi del Comune questa, con votazione palese unanime dei presenti, prosegue in seduta segreta.
3. Il Sindaco ed i membri della Giunta possono sempre partecipare alle riunioni di tutte le commissioni , con facoltà di relazione o di intervento nella discussione degli argomenti all'ordine del giorno se richiesto.
4. Gli atti relativi agli affari iscritti all'ordine del giorno sono depositati presso la sede comunale almeno 24 ore prima della riunione, a disposizione dei membri della commissione.

Art. 14 - Funzioni delle commissioni

1. Le commissioni permanenti costituiscono articolazioni del Consiglio comunale ed esercitano le loro funzioni concorrendo ai compiti d'indirizzo e di controllo politico-amministrativo allo stesso attribuiti, mediante la valutazione preliminare degli atti di programmazione finanziaria e l'approfondimento dei risultati periodici del controllo della gestione corrente e degli investimenti. Possono essere incaricate dal Consiglio di effettuare indagini conoscitive relative al funzionamento dei servizi, all'attuazione dei programmi e progetti, alla gestione di aziende, istituzioni ed altri organismi dipendenti dal Comune.
2. Le commissioni provvedono all'esame preliminare degli atti di competenza del consiglio, alle stesse rimessi dal Presidente dell'assemblea o richiesti dalle commissioni. Sono sottoposte obbligatoriamente all'esame delle commissioni le proposte di deliberazioni consiliari sulle quali siano stati espressi pareri di regolarità tecnica e contabile non favorevoli dai responsabili dei servizi, il visto negativo sulla copertura finanziaria o sia stata espressa dal Segretario generale la non conformità giuridico - amministrativa della proposta a norme vigenti, ai sensi dell'art. art. 53 comma 1 della L. 8.06.90 n. 142 così come modificato dall'art. 17 comma 68 della L. n. 127/97. Sono parimenti obbligatorie per l'esame delle commissioni le proposte sul bilan¬cio, sugli investimenti, sul conto consuntivo, sugli strumenti urbanistici e sulle sue attuazioni.
3. Le commissioni provvedono all'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo nel più breve tempo, riferendo al Consiglio con relazioni inviate al Presidente e da questi illustrate all'assemblea consiliare. D'intesa con il Presidente dell'assemblea può riferire all'adunanza il Presidente della com¬missione. I risultati delle indagini conoscitive sono riferiti dal Presidente della commissione, entro il termine fissato dal Consiglio per l'espletamento dell'incarico.
4. Le commissioni hanno potere d'iniziativa relativamente alla presentazione di proposte di deliberazioni e mozioni, nell'ambito delle materie di loro competenza. Le relative proposte vengono rimesse entro il termine di 10 giorni al Presidente dell'assemblea che, previo parere favorevole di regolarità e avendone informato il Sindaco, le iscrive all'ordine del giorno. In caso di parere negativo la proposta è restituita dal Presidente alla commissione che può riproporla soltanto dopo l'adeguamento dei contenuti alle osservazioni effettuate dagli organi tecnico - amministrativi e purché sia assicurata la copertura finanziaria. Le proposte relative a presentazione di mozione nell'ambito delle materie di loro competenza vengono comunicate al Presidente a norma dell'art. 25 comma 5 e 6 del presente regolamento

Art. 15 - Segreteria delle commissioni verbale delle sedute - pubblicità dei lavori

1. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte dal dipendente comunale designato dal Segretario generale.
2. Spetta al segretario organizzare il tempestivo recapito degli avvisi di convocazione, curare la predisposizione degli atti da sottoporre alla commissione ed il loro deposito preventivo. Il segretario provvede ad ogni altro adempimento necessario e conseguente al funzionamento della commissione. Redige il verbale sommario delle adunanze che viene dallo stesso sottoscritto e depositato con gli atti dell'adunanza in conformità al quarto comma dell'art. 13. I verbali sono approvati nell'adunanza successiva a quella cui si riferiscono, con gli emendamenti eventualmente richiesti dai membri interessati.
3. La seduta della commissione è dichiarata deserta se non è raggiunto il numero legale entro i trenta minuti dall'ora della convocazione. Il segretario è tenuto alla relativa verbalizzazione.
4. Copie dei verbali delle adunanze delle commissioni pubblicate all'A.P. sono trasmesse al Presidente, al Sindaco, ai capi gruppo ed al Segretario comunale e vengono depositate, anche per estratto, nei fascicoli degli atti deliberativi ai quali si riferiscono, perchè possano essere consultate dai consiglieri comunali. Tale deposito ha carattere obbligatorio. Il Sindaco informa la Giunta dei contenuti del verbale ed il Segretario gene¬rale segnala ai responsabili dei servizi interessati indirizzi, osservazioni, rilievi relativi a quanto di loro competenza. I verbali della commissione che trattano le materie finanziarie, i bilanci, il controllo di gestione, gli investimenti, sono tra¬smessi anche al Presidente del collegio dei revisori dei conti.

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Ultima modifica
12.06.2010
Francesco Tacconi consulente ICTRealizzazione
Marco Arfanotti e Francesco Tacconi