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- Adottato con delibera G.C. n. 114 dell’08.07.2008 ad oggetto “Approvazione regolamento incentivazione area legale”, esecutiva, ed entrato in vigore il 18.08.2008

 

Articolo unico

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di corresponsione dei compensi professionali dovuti, a seguito di sentenza favorevole all’ente, secondo i principi di cui al R.D. 27/11/1933 n. 1578, a favore dei soggetti iscritti all’elenco aggiunto degli avvocati con esercizio limitato alle cause ed agli affari inerenti l’Ufficio cui sono addetti, nonché la correlazione tra tali compensi professionali e la retribuzione di risultato di cui all’art. 10 del CCNL del 31/03/1999.

2. In relazione alle vigenti disposizioni contrattuali, che prevedono che gli Enti locali disciplinino la correlazione tra i compensi professionali e la retribuzione di risultato, prevista dal contratto nazionale di lavoro per l’avvocato che sia titolare di posizione organizzativa o alta professionalità, viene riconosciuto allo stesso la possibilità di mantenere per intero la retribuzione di risultato, qualora le somme dovute per compensi professionali spettino nell’anno di riferimento in misura inferiore od uguale ad Euro 5.000.
Qualora i compensi siano:

  1. compresi tra euro 5001 ed euro 10.000 la retribuzione di risultato spettante viene calcolata applicando la seguente relazione: indennità di risultato = (1-(X – 5000)/5000) x 25% di indennità di alta professionalità;
  2. oltre la somma di euro 10.000 dovuta per compensi professionali il dipendente viene escluso dalla attribuzione della retribuzione di risultato.

La presente disciplina va ad integrare il vigente accordo decentrato aziendale e resterà in vigore fino a nuova intesa tra le parti. La retribuzione di risultato non erogata in tutto od in parte il verificarsi di condizioni di cui ai precedenti commi resta nella disponibilità del fondo di produttività.

3. Le risorse di cui all’art. 27 del CCNL del 14/09/2000, relative ai compensi per onorari e funzioni dell’avvocatura, sono vincolate a favore dei soggetti che hanno effettivamente reso le relative prestazioni. Il finanziamento viene reperito attraverso l’istituzione di un apposito capitolo del bilancio di previsione dell’Ente. Inoltre tali risorse derivanti da fonti legislative che ne autorizzano l’utilizzazione a favore del personale) sono soggette alla preventiva disciplina della contrattazione decentrata secondo le precise prescrizioni dell’art. 15, comma 1, lettera K e dell’art. 17 comma 2, lettera g) del CCNL 01.04.99.

4. La corresponsione dei compensi professionali di cui al citato art. 27 è dovuta, a decorrere dal 1° giugno 2007, per le cause conclusesi con sentenza favorevole all’Ente ed avviene sulla base di apposita nota redatta dal professionista secondo le aliquote medie stabilite dalla tariffa professionale forense vigente con riferimento al valore delle controversie e al grado dell’autorità chiamata a conoscere.

5. La predetta corresponsione è esclusa per quei compensi professionali liquidati ed effettivamente riscossi a carico dell’altra parte soccombente a seguito di statuizione giudiziale di condanna e già corrisposti al legale dell’Ente ai sensi e per gli effetti del previgente art. 69 del D.P.R. 268/87.

6. I compensi previsti dal precedente punto 3 vengono erogati per tutte le attività di assistenza, difesa e rappresentanza nell’ambito di azioni giudiziali, compresi i giudizi cautelari, davanti a qualsiasi autorità giurisdizionale, anche arbitrale, ed in qualunque grado, conclusesi favorevolmente per il Comune di Sarzana con la condanna della parte soccombente al rimborso delle spese giudiziali o con la compensazione delle spese fra le parti ovvero per rinuncia, cancellazione dal ruolo, rigetto dell’istanza cautelare, rinvio della stessa al merito, cessazione della materia del contendere a spese compensate, sopravvenuta carenza di interesse a ricorrere, estinzione del giudizio, cancellazione della causa dal ruolo. Nel caso di esito parzialmente favorevole l’erogazione è limitata alle questioni decise con esito positivo per l’Ente.

7. L’erogazione ai dipendenti professionisti legali dei compensi stabiliti dal R.D. 27/11/1933 n. 1578 per diritti ed onorari relativi alle controversie definitivamente concluse con la con la soccombenza della parte avversa e con la condanna di quest’ultima al pagamento degli onorari professionali nei confronto dell’Amministrazione vittoriosa avviene all’esito del giudizio nella misura liquidata dal Giudice, ancorché i relativi compensi non siano stati ancora effettivamente recuperati a carico della parte soccombente.

8. All’esito di ogni giudizio, il dipendente (dipendendo il Settore Legale direttamente dal Sindaco) professionista legale interessato trasmette al Segretario generale, con relazione finale, la sentenza e/o ordinanza favorevole e la nota relativa a diritti ed onorari spettanti, redatta in conformità al precedente punto 3. Il Segretario generale predispone il conseguente atto di liquidazione.

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Ultima modifica
13.06.2010
Francesco Tacconi consulente ICTRealizzazione
Marco Arfanotti e Francesco Tacconi