Stemma Comune di Sarzana - Torna alla home Page

Ammnistrazione

 Applicazione della T.A.R.S.U. (Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani) Amministrazione Servizi al cittadino Turismo e cultura Manifestazioni Eventi  English version

Scarica il documento in formato .PDF (104 K)Scarica il documento in formato .DOC (214 K) Applicazione della T.A.R.S.U.
(Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani)

- Approvato con delibera C.C. n. 32 del 14.03.1995 ad oggetto: “Approvazione Regolamento per l’applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni”;
- Integrato con delibera C.P. (C.C.) n. 30 del 10.05.1996 ad oggetto: “Istituzione tariffe giornaliere per la tassa di smaltimento R.S.U. ai sensi dell’art. 3 comma 68 della L. n. 549 del 28.12.1995 con integrazione al Regolamento approvato con Delibera C.C. n. 32 del 14.03.1995”;
- Integrato con delibera C.C. n. 26 del 16.09.1996 ad oggetto: “Delibera C.C. n. 32 del 14.03.1995 - Regolamento per l’applicazione della tassa per lo smaltimento dei R.S.U. - Integrazione”;
- Modificato con delibera C.C. n. 39 del 30.10.1996 ad oggetto: “Delib. C.P. n. 30 del 10.05.1996 ad oggetto: Istituzione tariffe giornaliere per la tassa di smaltimento R.S.U. ai sensi dell’art. 3 comma 68 della L. n. 549 del 28.12.95 con integrazione al Regolamento approvato con Delibera C.C. n. 32 del 14.03.1995 - Rettifica errore materiale”;
- Integrato con deliberazione di C.C. n. 56 del 22.05.1998 ad oggetto: “L n. 128/98 art. 17 comma 3 - Tassa rifiuti solidi urbani. Assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani. Modifica parziale al regolamento per l’applicazione della TARSU”, ed allegata al presente regolamento quale parte integrante e sostanziale;
- Rettificato con deliberazione di C.C. n. 15 del 13.03.2001 ad oggetto: “TARSU Regolamento art. 18 (Determinazione tariffe, criteri e parametri) integrazione art. 47 (norme transitorie) - RETTIFICA”;
- Modificato con delibera C.C. n. 70 del 28.11.2001 ad oggetto: “Delibera C.C. n. 32 del 14.03.1995: “Approvazione regolamento per applicazione TARSU” - Modifica”.

Indice

Titolo I - NORME GENERALI
Art. 1 Istituzione del tributo
Art. 2 Oggetto del regolamento - Principi generali
Art. 3 Tutela igienico - sanitaria del servizio - rinvio

Titolo II - RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI
Art. 4 Delimitazione dei perimetri di raccolta dei rifiuti solidi urbani interni
Art. 5 Servizio di raccolta in regime di privativa ed estensione del servizio a zone con insediamenti sparsi
Art. 6 Divieto di accesso nella proprietà privata
Art. 7 Distanze e capacità dei contenitori
Art. 8 Divieto di abbandono dei rifiuti

Titolo III - APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI
Art. 9 Presupposto della tassa
Art. 10 Case coloniche
Art. 11 Locali ed aree non assoggettabili a tassa
Art. 12 Superfici tassabili - Esclusioni
Art. 13 Attività economiche e professionali svolte in civili abitazioni
Art. 14 Esclusione dalla tassa
Art. 15 Soggetti passivi - Vincolo di solidarietà
Art. 16 Condominio - Multiproprietà - Centri commerciali
Art. 17 Inizio e cessazione dell'occupazione o detenzione
Art. 18 Determinazione delle tariffe - Criteri e parametri
Art. 19 Tariffe
Art. 20 Tariffe per le aree scoperte Computo ridotto delle superfici
Art. 21 Riduzione delle tariffe per particolari condizioni d'uso
Art. 22 Interruzione temporanea del servizio
Art. 23 Uso delle superfici tassabili - Classificazione
Art. 24 Agevolazioni - Riduzioni - Modalità di richiesta e decadenza
Art. 25 Esenzioni - Modalità di richiesta e decadenza
Art. 26 Esenzioni straordinarie
Art. 27 Copertura finanziaria delle esenzioni e riduzioni
Art. 27 Bis - Determinazione del costo di esercizio
Art. 28 Norme per la misurazione della superficie
Art. 29 Tassa giornaliera di smaltimento
Art. 30 Denunce originarie - di variazione - di cessazione - richieste di detassazione
Art. 31 Lotta all'evasione
Art. 32 Accertamento
Art. 33 Riscossione
Art. 34 Controllo dei dati
Art. 35 Accesso agli immobili
Art. 36 Accertamento per presunzione semplice
Art. 37 Funzionario responsabile
Art. 38 Rimborsi
Art. 39 Poteri strumentali del Comune

Titolo IV - CONTENZIOSO - SANZIONI
Art. 40 Contenzioso
Art. 41 Sanzioni

Titolo V - NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 42 Norme abrogate
Art. 43 Pubblicità del regolamento e degli atti
Art. 44 Entrata in vigore del regolamento
Art. 45 Casi non previsti dal presente regolamento
Art. 46 Variazioni del regolamento
Art. 47 Norme transitorie - classificazione superfici tassabili

 

TITOLO I
NORME GENERALI

Art. 1 - Istituzione del tributo (Art. 58 D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507)

1. Per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, disciplinati dal D.P.R. 915/82 e successive modificazioni, svolto in regime di privativa nell'ambito del centro abitato, delle frazioni, dei nuclei abitati e secondo le estensioni di cui al successivo art. 5, è istituita la tassa annuale per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni da applicare in base a tariffa, con osservanza delle prescrizioni e dei criteri di cui alle norme vigenti.

Art. 2 - Oggetto del regolamento - Principi generali

1. Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina della tassa per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni. Per la disciplina del servizio di Nettezza Urbana si rinvia all'apposito regolamento.
2. Tutta l'attività comunale relativa allo smaltimento dei rifiuti deve essere svolta con l'osservanza dei seguenti principi generali:

  1. eliminazione di ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;
  2. garanzia del rispetto delle esigenze igienico - sanitarie ed eliminazione di ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché di ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
  3. salvaguardia della fauna e della flora ed eliminazione di ogni degradamento dell'ambiente e del paesaggio;
  4. osservanza delle norme in materia di pianificazione economica e territoriale;
  5. promozione, con l'osservanza di criteri di economicità ed efficienza, di sistemi tendenti a riciclare, riutilizzare i rifiuti o recuperare da essi materiale ed energia nonchè di sistemi tendenti a limitare la produzione dei rifiuti.

Art. 3 - Tutela igienico - sanitaria del servizio - rinvio

1. Le norme per assicurare la tutela igienico - sanitaria in tutte le fasi dello smaltimento dei rifiuti sono contenute nel regolamento del servizio di Nettezza Urbana.
2. Con detto regolamento sono stabilite altresì le norme atte a garantire, ove necessario e fin dalla fase del conferimento, un distinto ed adeguato smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi o, comunque, pericolosi sotto il profilo igienico - sanitario.

 

TITOLO II
RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

Art. 4 - Delimitazione dei perimetri di raccolta dei rifiuti solidi urbani interni (Art. 59 c.1, D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507)

1. La raccolta dei rifiuti solidi urbani costituisce attività di pubblico interesse e viene svolta in tutto il territorio comunale.
2. Il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani dovrà essere comunque assicurato in tutti i centri abitati, nelle frazioni e nei nuclei abitativi (come delimitati ai sensi dell'articolo 4 del D.Lgs. 30.4.1992 n.285), l'eliporto M.M., l'aeroporto, la Capitaneria di porto, i centri commerciali, artigianali e produttivi integrati, e come tali riconosciuti ai fini dei censimenti generali, le fabbriche, i cantieri ed ogni stabilimento manifatturiero.
3. Con motivata deliberazione della Giunta comunale, potrà essere ampliato il perimetro come delimitato al precedente comma.

Art. 5 - Servizio di raccolta in regime di privativa ed estensione del servizio a zone con insediamenti sparsi (Art. 59 c.2, D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507)

1. Il regime di privativa del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni viene esteso a tutte le località del territorio comunale site oltre le zone perimetrate come al precedente art. 4.

Art. 6 - Divieto di accesso nella proprietà privata

1. Il ritiro dei rifiuti deve avvenire al di fuori della proprietà privata essendo prescritto che il ritiro dei medesimi deve aver luogo senza accedere nelle proprietà private.
2. In casi particolari, ma solo nell'interesse del servizio, gli interessati potranno ottenere l'autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale per il deposito dei rifiuti destinati al ritiro all'interno della proprietà privata.

Art. 7 - Distanze e capacità dei contenitori (Art. 59 c.1 e 4, D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507)

1. I contenitori per la raccolta dei rifiuti devono essere collocati entro una distanza massima di m l.700 dall'immobile soggetto a tassazione e devono avere la capacità di Kg.1/persona/giorno.
2. La distanza si misura seguendo il percorso più breve calcolato dall'accesso esterno dell'immobile al contenitore.
3. In caso di particolari conformazioni orografiche del territorio i contenitori possono essere collocati a distanze superiori. In tal caso la tassa è dovuta in misura pari al 40%

Art. 8 - Divieto di abbandono dei rifiuti (Art. 59 c.3, D.Lgs 15 novembre 1993 n. 507)

1. E' fatto divieto di abbandonare, scaricare o depositare rifiuti in aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico.
Pertanto gli occupanti o i detentori di locali ed aree sono tenuti, in ogni caso, ad utilizzare il servizio pubblico di nettezza urbana, provvedendo al conferimento dei rifiuti urbani interni nei contenitori viciniori.

 

TITOLO III
APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO
DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

Art. 9 - Presupposto della tassa (Art. 62 c.1, del D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507)

1. La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali nonché delle aree scoperte, a qualsiasi uso adibito, esistenti nel territorio comunale, compresi campeggi, distributori di carburante, sale da ballo all'aperto, banchi di vendita, le aree che costituiscono parti comuni dei condomini, pertinenza ed accessori, regolati dal Codice Civile, tettoie e capannoni aperti indipendentemente dalla loro infissione stabile al suolo a condizione che:

  • sulle aree si svolga una attività;
  • che l'attività sia di per sè idonea alla produzione di rifiuti urbani così come definiti dall'art. 2 comma III del D.P.R. 10.9.1992 n. 915 (per rifiuto si intende qualsiasi sostanza od oggetto derivante da attività umane o da cicli naturali, abbandonato o destinato all'abbandono).

Art. 10 - Case coloniche (Art. 62 c.1, del D. Lgs. 15 novembre 1993 n. 507)

1. Per l'abitazione colonica e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza la tassa è dovuta anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione ed al fabbricato.
2. Per quanto concerne la distanza massima dei contenitori per la raccolta dei rifiuti, si applicano le norme di cui ai comma 3 del precedente art. 7.

Art. 11 - Locali ed aree non assoggettabili a tassa (Art. 62 c.2, D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507)

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti nelle seguenti circostanze:

  1. per la sussistenza di condizioni obiettive che impediscono la presunzione di rifiuti riguardanti la natura o l'assetto delle superfici (ad esempio luoghi impraticabili o interclusi o in abbandono, non soggetti a manutenzione o stabilmente muniti di attrezzature che impediscono la produzione dei rifiuti);
  2. per il particolare uso cui sono stabilmente destinati (ad esempio locali non presidiati o con presenza sporadica dell'uomo o di produzione a ciclo chiuso, depositi di materiali in disuso o di uso straordinario, o di cumuli di materiali alla rinfusa, superfici destinate o attrezzate esclusivamente per attività competitive o ginniche semprechè secondo la comune esperienza non comportino la formazione di rifiuti in quantità apprezzabile);
  3. per l'obiettiva condizione di non utilizzabilità immediata (ad esempio alloggi non allacciati ai servizi a rete, in analogia a quanto previsto dall'articolo 9, comma 6 del D.L. 557/93 convertito dalla legge 133/94, o non arredati ovvero superfici di cui comunque si dimostri il permanente stato di non utilizzo);

2. Le circostanze di cui sopra devono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente documentate. Il responsabile della tassa provvederà nel termine di 30 gg. al riscontro delle stesse mediante accertamenti a mezzo personale comunale.

Art. 12 - Superfici tassabili - Esclusioni (Art. 62 c.3, D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507)

1. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto, previa misurazione dell'ingombro dei macchinari e degli strumenti accessori utilizzati, di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazioni si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.
2. Per i locali delle seguenti attività produttive e di servizi ove si producono rifiuti speciali, tossici o nocivi, così come determinati con Deliberazione del Comitato Interministeriale di cui all'articolo 5 del D.P.R. 915/92 (pubblicata nella G.U. n.253/13.9.84) punti 1.2 e 1.3 - tab.1.1 - 1.2 - 1.3, la superficie tassabile viene determinata applicando la percentuale di riduzione pari al 30% rispetto all'intera superficie misurata secondo le norme di cui al successivo articolo 28:

  • officine meccaniche, riparazione auto, moto, cicli, macchine agricole, motori marini;
  • elettrauto, autocarrozzerie e autolavaggi;
  • tintorie e lavanderie;
  • distributori di carburanti;
  • laboratori di analisi cliniche, chimiche, industriale e merceologiche;
  • laboratori odontotecnici;
  • ambulatori veterinari e medici.

Il conferimento dei rifiuti speciali, tossici o nocivi deve essere debitamente documentato dai produttori.

Art. 13 - Attività economiche e professionali svolte in civili abitazioni (Art. 62 c.4, D.Lgs 15 novembre 1993 n. 507)

1. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta una attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

Art. 14 - Esclusione dalla tassa (Art. 62 c.5, D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507)

1. Su specifica previsione di legge, sono esclusi dalla tassa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale.

Art. 15 - Soggetti passivi - Vincolo di solidarietà (Art. 63 c.1, D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507)

1. La tassa è dovuta dalle persone fisiche, società, associazioni, enti od altre organizzazioni di persone o di beni che occupano o detengono a qualsiasi titolo i locali o le aree scoperte costituenti presupposto per l'applicazione della tassa,secondo quanto previsto dall'art. 9 del presente regolamento, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare e tra coloro che usano in comune i locali o le aree. Nel caso che anagraficamente o di fatto esistano più nuclei familiari nello stesso appartamento,viene applicato il principio di solidarietà.
2. Nel caso di abitazione a disposizione (seconda casa) i soggetti coobbligati sono gli occupanti dell'abitazione principale anche se posta in altro comune.
3. In ordine al principio di solidarietà sancito nell'art. 63 del D.Lgs. 15.11.1993 n. 507, detto vincolo opera in ogni fase del procedimento tributario, sia esso quello dell'accertamento, che della riscossione, che del contenzioso, in funzione di garanzia fungibile nell'adempimento della prestazione tributaria.

Art. 16 - Condominio - Multiproprietà - Centri commerciali (Art. 63 c. 2, 3 e 4, D.Lgs. 15 Novembre 1993 n. 507)

1. Per le parti comuni del condominio coperte e scoperte di cui all'art. 1117 del codice civile che possono produrre rifiuti agli effetti dell'art. 9, il Comune, qualora la relativa superficie non risulti dichiarata nella denuncia di cui all'art. 30, determina la tassa, aumentando la superficie, dichiarata dagli occupanti o detentori degli alloggi in condominio,nelle seguenti percentuali:

  • 10% per i condomini formati da n. 2 alloggi;
  • 5% per i condomini formati da 3 a 6 alloggi;
  • 2% per i condomini formati da oltre 6 alloggi.

La tariffa relativa alle parti condominiali, coperte e scoperte, verrà determinata in base a quanto disposto dai successivi articoli 18 e 20 e verranno applicate eventuali agevolazioni proprie dell'occupante o detentore del singolo alloggio di cui agli articoli 23 e 24.
Resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva.
2. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati e similari il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
Per le parti comuni di detti locali in multiproprietà e/o centri commerciali integrati e similari il Comune, qualora le su indicate superfici non risultino dichiarate nelle denunce di cui all'art.30, determina la tassa, in via temporanea e sino all'accertamento dell'effettiva superficie, aumentando la superficie dichiarata nelle seguenti percentuali:

  • 15% per superfici dichiarate fino a 1000 mq
  • 20% per superfici dichiarate da mq. 1001 a mq. 3000
  • 25% per superfici dichiarate oltre mq. 3000

3. L'omessa dichiarazione di cui ai commi 1 e 2 comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 41 del presente regolamento precisando che si applica la soprattassa del 50% nel caso in cui la differenza tra la tassa dovuta e quella calcolata in base ai parametri forfettari è superiore ad un quarto.
4. E' fatto obbligo all'amministratore del condominio ed al soggetto responsabile del pagamento di cui al comma 2 di presentare al competente ufficio del Comune, entro il 20 gennaio di ciascun anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio e del centro commerciale integrato.
5. L'amministratore del condominio può anche rappresentare il condominio con una specifica delega in maniera da sostituirsi ai singoli componenti.

Art. 17 - Inizio e cessazione dell'occupazione o detenzione (Art. 64, D.Lgs. 15 Novembre 1993 n. 507)

1. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza. Nel caso di multiproprietà la tassa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva ed è versata dall'amministratore con le modalità di cui all'art. 16, comma 2.
3. La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree, da diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione debitamente accertata.
4. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia tardiva di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.
5. La denuncia tardiva deve essere presentata a pena di decadenza, entro sei mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo, e più precisamente entro sei mesi della notifica della cartella di pagamento o, in mancanza, dell'avviso di mora.
6. In caso di subentro di altro contribuente e di decesso o emigrazione comunicati dai Servizi Demografici, l'Ufficio provvederà alla cancellazione dal ruolo della tassa a decorrere dal primo giorno dell'anno successivo.
7. Alla denuncia di occupazione è da assimilare la denuncia di variazione delle condizioni di tassabilità. La richiesta di detassazione, che può essere prodotta in ogni tempo, da diritto allo sgravio a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo alla data di presentazione della denuncia.

Art. 18 - Determinazione delle tariffe - Criteri e parametri (Art. 65 c. 1 e 2, D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507)

1. A norma dell'art. 65 del D.Lgs. 507/93 la tassa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni producibili nei locali ed aree per il tipo di uso, cui i medesimi sono destinati, nonché al costo dello smaltimento.
La classificazione delle utenze in categorie omogenee ha come riferimento:

  • la tipologia di attività o di uso svolti nei locali e nelle aree;
  • la quantità e qualità dei rifiuti prodotti con riferimento alla deperibilità o meno dei rifiuti stessi;
  • il costo dello smaltimento dei rifiuti per Kg/mq.

Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune secondo i criteri e i principi stabiliti dal D.Lgs. 507/93 utilizzando i seguenti parametri di calcolo:

  1. il COSTO MEDIO GENERALE NETTO "CMG" per unità di superficie, corrispondente alla tariffa teorica di copertura, è dato dal rapporto tra il costo complessivo previsto per l'anno di competenza (al netto del costo del servizio relativo ai locali ed aree non tassabili di uso comunale o ai luoghi soggetti alla tassa giornaliera di smaltimento) e la superficie complessiva imponibile nota o accertata, depurata della quota di area coperta o scoperta non imponibile per legge (artt. 11 e 12 del presente regolamento) e della quota di area da determinare convertendo in superficie non imponibile le attenuazioni tariffarie previste ai sensi del successivo articolo 21;
  2. l'INDICE DI PRODUTTIVITA' SPECIFICA DEI RIFIUTI "IPS" è dato dal rapporto tra la produttività quantitativa specifica per unità di superficie di una determinata categoria di utenza e la produzione media generale per unità di superficie imponibile nota o accertata;
  3. l'INDICE DI QUALITA' SPECIFICA DEI RIFIUTI "IQS" è dato dal rapporto tra il costo di smaltimento per unità di peso dei rifiuti producibili dal tipo di utilizzazione considerata e il costo medio generale per unità di peso dei rifiuti raccolti.

Art. 19 - Tariffe (Art. 69, D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507)

1. Le tariffe vengono deliberate dalla Giunta Comunale entro il 31 ottobre in base alla classificazione ed ai criteri di graduazione contenuti nel presente regolamento, per unità di superficie dei locali ed aree compresi nelle singole categorie o sottocategorie, da applicare nell'anno successivo. In caso di mancata deliberazione nel termine suddetto si intendono prorogate le tariffe approvate per l'anno in corso.
2. Ai fini del rispetto del presente regolamento, la Giunta Comunale anche in corso d'anno e comunque non oltre il 30 novembre, può rideliberare in aumento o in diminuzione le tariffe con effetto immediato ovvero con effetto dall'anno successivo nel caso in cui il controllo di gestione evidenzi il mancato rispetto dei parametri minimi di copertura del costo del servizio di nettezza urbana previsti dalla legge.
3. Le deliberazioni di cui ai commi 1 e 2 devono indicare:

  1. le ragioni dei rapporti stabiliti tra le tariffe e i dati consuntivi e previsionali relativi ai costi del servizio discriminati in base alla loro classificazione economica;
  2. i dati e le circostanze che hanno determinato l'aumento per la copertura del costo nella misura prevista dal presente regolamento;
  3. il gettito consuntivo e previsionale e il corrispondente minor gettito valutabile in conseguenza dell'applicazione delle agevolazioni ed esenzioni.
  4. la situazione finanziaria del Comune;
  5. le modalità e le fonti di rilevazione delle produttività specifiche;
  6. le motivazioni per l'incremento dei costi.

4. La deliberazione della tariffa, divenuta esecutiva a norma di legge, è trasmessa entro trenta giorni alla direzione centrale per la Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze, che formula eventuali rilievi di legittimità nel termine di sei mesi dalla ricezione del provvedimento. In caso di rilievi formulati tardivamente, il Comune non è obbligato ad adeguarsi agli effetti dei rimborsi e degli accertamenti integrativi.

Art. 20 - Tariffe per le aree scoperte - Computo ridotto delle superfici (Art. 66 c. 1 e 2, D.Lgs. 15 Novembre 1993 n. 507)

1. Sono computate per la metà le superfici riguardanti le aree scoperte a qualsiasi uso adibite diverse dalle aree di cui al comma 2.
2. Sono computate nel limite del 25 per cento le aree scoperte che costituiscono pertinenza od accessorio dei locali ed aree assoggettabili alla tassa.
3. Le riduzioni di superfici di cui ai precedenti commi sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione con effetto dall'anno successivo.

Art. 21 - Riduzione delle tariffe per particolari condizioni d'uso (Art. 66 c. 3 e 4, D.Lgs. 15 Novembre 1993 n. 507)

1. La tariffa unitaria viene ridotta, a decorrere dall'1.1.1996, per particolari condizioni d'uso, come segue:

  • abitazioni con unico occupante:
    RIDUZIONE DEL 25%
  • per gli agricoltori, occupanti la parte abitativa della costruzione rurale:
    RIDUZIONE DEL 30%

2. Le riduzioni tariffarie di cui sopra sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione con effetto dall'anno successivo e possono essere cumulate in capo al medesimo contribuente nella misura massima del 40%.
3. Il contribuente è obbligato a denunciare entro il 20 gennaio il venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta; in difetto si provvede al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria e sono applicabili le sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione dall'art, 76 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

Art. 22 - Interruzione temporanea del servizio (Art. 59 c.6, D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507)

1. L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per cause di forza maggiore non comportano esonero o riduzione del tributo. Costituiscono cause di forza maggiore tutte le forme di sciopero, le calamità naturali, imprevedibili ed impedimenti organizzativi. Qualora tuttavia il mancato svolgimento del servizio si protragga, determinando una situazione riconosciuta dalla competente autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente secondo le norme e prescrizioni sanitarie nazionali, l'utente può provvedere a proprie spese con diritto al rimborso o restituzione, in base a domanda documentata degli oneri sostenuti, di una quota della tassa corrispondente al periodo di interruzione, fermo restando il disposto del precedente art. 8 e comunque per un importo non superiore al 40% della tassa.

Art. 23 - Uso delle superfici tassabili - Classificazione (Art. 68 c.2, D.Lgs 15 novembre 1993 n. 507)

1. Agli effetti dell'applicazione della tassa, i locali e le aree secondo l'uso cui sono destinate, si suddividono nelle seguenti categorie:

  1. locali ed aree adibite a musei, archivi, biblioteche, ad attività di istituzioni culturali, politiche e religiose, sale teatrali e cinematografiche, scuole pubbliche e private, palestre, autonomi depositi di stoccaggio e depositi di macchine e materiali militari;
  2. complessi commerciali all'ingrosso o con superfici espositive, nonché aree ricreativo-turistiche, quali campeggi, stabilimenti balneari, ed analoghi complessi attrezzati;
  3. locali ed aree ad uso abitativo per nuclei familiari, collettività e convivenze, esercizi alberghieri;
  4. locali adibiti ad attività terziarie e direzionali diverse da quelle di cui alle lettere b), e) ed f), circoli sportivi e ricreativi;
  5. locali ed aree ad uso di produzione artigianale o industriale, o di commercio al dettaglio di beni non deperibili, ferma restando l'intassabilità delle superficie di lavorazione industriale e di quelle produttive di rifiuti non dichiarati assimilabili agli urbani;
  6. locali ed aree adibite a pubblici esercizi o esercizi di vendita al dettaglio di beni alimentari o deperibili, ferma restando l'intassabilità delle superfici produttive di rifiuti non dichiarati assimilabili agli urbani.

Art. 24 - Agevolazioni - Riduzioni - Modalità di richiesta e decadenza (Art. 67, D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507)

1. Nel caso di attività produttive, commerciali e di servizio, per le quali gli utenti dimostrino di aver sostenuto spese per interventi tecnico-organizzativi comportanti un'accertata minore produzione di rifiuti od un pretrattamento volumetrico, selettivo o qualitativo che agevoli lo smaltimento od il recupero, la tariffa unitaria viene ridotta di una percentuale pari al beneficio che gli investimenti producono al gestore del servizio. A tal fine, il responsabile del servizio, acquisita la documentazione dimostrativa delle spese sostenute, propone alla Giunta Comunale, previa rigorosa valutazione tecnica, la riduzione tariffaria entro il limite massimo del 40% della tariffa unitaria.
2. Si procede ad analoga riduzione e con le stesse modalità nel caso in cui gli utenti conferiscano rilevanti quantità di rifiuti che diano luogo ad entrate derivanti dal recupero e riciclo di rifiuti sotto forma di energia o materie prime secondarie.
3. Il procedimento per la determinazione dell'agevolazione viene avviato su documentata istanza dell'utente. Cessando le condizioni che hanno consentito il beneficio, il responsabile del servizio ne dispone la decadenza.

Art. 25 - Esenzioni - Modalità di richiesta e decadenza (Art. 67 c.1, D.Lgs 15 novembre 1993 n. 507)

1. Viene concessa l'esenzione nei casi in cui le abitazioni siano occupate:

  1. da soggetto passivo il cui nucleo familiare, se composto da una persona, abbia percepito, in relazione all'anno precedente, redditi annui netti non superiori a Lire 12.500.000 o il cui nucleo familiare, se composto da due o più persone, abbia percepito nell'anno precedente redditi annui netti non superiori a Lire 15.000.000 purché provenienti esclusivamente da pensioni I.N.P.S. o gestioni sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria, da pensioni d'invalidità civile, da assegno di accompagnamento d'invalido civile, da pensioni di guerra, da rendite I.N.A.I.L., da rendita catastale della casa di abitazione, da rendite catastali diverse di importo non superiore a Lire 50.000, da assegno di studio universitario, da assegno per alimenti e per mantenimento corrisposto dal coniuge separato o divorziato, da erogazioni di tipo assistenziale, a nulla rilevando la non imponibilità fiscale generale di alcuni di tali redditi ed escludendosi dal beneficio dell'esenzione di che trattasi il soggetto passivo e/o il nucleo familiare che abbia fonti di reddito diverse da quelle sopra tassativamente elencate;
  2. da soggetto passivo il cui nucleo familiare, se composto da una persona, abbia percepito nell'anno precedente redditi annui lordi non superiori a Lire 16.000.000 o il cui nucleo familiare, se composto da due o più persone, abbia percepito nell'anno precedente redditi lordi non superiori a Lire 21.000.000, purché provenienti esclusivamente dall'indennità di mobilità di cui alla legge 223/1991, o forme sostitutive di importo non superiore al predetto limite, da integrazioni salariali straordinarie, da redditi da lavoro subordinato, da rendita catastale della casa di abitazione, da rendite catastali diverse di importo non superiore a Lire 50.000, da assegno di studio universitario, da assegno per alimenti e per mantenimento corrisposto dal coniuge separato o divorziato, da erogazioni di tipo assistenziale, a nulla rilevando la non imponibilità fiscale generale di alcuni di tali redditi ed escludendosi il beneficio dell'esenzione di che trattasi il soggetto passivo e/o il nucleo familiare che abbia fonti di reddito diverse da quelle sopra tassativamente elencate;
  3. da soggetto passivo che sia stato iscritto alle liste dei disoccupati della Sezione Circoscrizionale del Lavoro e della Massima Occupazione e/o nelle liste di mobilità di cui alla legge 223/1991 per almeno 8 dei 12 mesi dell'anno precedente e il cui nucleo familiare non abbia percepito redditi annui lordi superiori a Lire 14.000.000.

L'esistenza di fondi reddituali diversi da quelli sopra tassativamente elencati esclude l'esenzione, fatto salvo l'eventuale ricorso al successivo art. 26.
I redditi sopra tassativamente elencati sono computati anche se esenti da imposizioni fiscali.
Per il nucleo familiare si intende il nucleo di persone residenti nel medesimo appartamento, indipendentemente da vincoli di parentela o di affinità.
Per reddito lordo si intende il reddito al lordo di ogni o qualsiasi ritenuta sia fiscale che previdenziale; per reddito netto si intende il reddito al netto delle ritenute d'imposta.
Il godimento dei suddetti benefici è condizionato alla presentazione da parte del contribuente interessato di un questionario nel quale si dichiari il reddito percepito nell'anno precedente e ogni altro elemento documentale utile.
Nel caso in cui nel corso dell'anno si verificasse un aumento del reddito dichiarato, il contribuente è tenuto a darne comunicazione al Settore Tributi entro 30 giorni, nel qual caso decade dal beneficio per l'intera annualità, senza sanzioni.
Le dichiarazioni di cui sopra non esonerano il Comune da compiere eventuali accertamenti. Il mancato possesso di una delle condizioni sopraesposte, debitamente accertato dal Comune, comporta il pagamento della tassa per l'intera annualità oltre alla pena pecuniaria di lire cinquantamila.
Le domande di esenzione dovranno essere presentate al Settore Tributi entro il 30 settembre per l'anno successivo, per consentire la non iscrizione a ruolo ed evitare la notifica della cartella esattoriale. Le domande saranno comunque ammesse entro e non oltre l'ultimo giorno del mese di febbraio di ogni anno ed il loro accoglimento produrrà l'effetto dell'esenzione a datare dal 1° Gennaio.
2. Sono esenti dal pagamento della tassa gli edifici e le aree di cui al seguente prospetto:

  1. Gli stabili (e relative aree) adibiti ad uffici comunali e tutti gli altri in cui hanno sede uffici o servizi pubblici alle cui spese di funzionamento, per disposizione di legge, è tenuto a provvedere, obbligatoriamente, il Comune;
  2. Gli edifici e le aree destinati al culto, con esclusione dei locali annessi adibiti ad abitazione, e ad usi diversi da quello del culto in senso stretto
  3. Le aree destinate esclusivamente ad attività sportiva limitatamente alle parti il cui accesso e la cui utilizzazione sono riservate ai praticanti di tali discipline. Sono tassabili invece i locali riservati agli spettatori e le altre parti destinate alla presenza di persone inserite nel complesso sportivo.
  4. Le case sfornite di mobili e prive di allacci ai servizi pubblici (ENEL, SIP, ACAM).
  5. Gli stabili destinati esclusivamente ad uso agricolo per la conservazione dei prodotti, ricovero del bestiame e custodia degli attrezzi.

3. Anche per detti edifici ed aree è obbligatoria la denuncia di cui al successivo art. 30 con annotata la richiesta di esenzione.
4. Gli interessati hanno l'obbligo di denunciare al Settore Tributi, entro 30 giorni, l'eventuale cambio di destinazione o qualsiasi altro fatto che comporti la perdita del diritto all'esenzione accordata con decorrenza dal 1° bimestre successivo;

Art. 26 - Esenzioni straordinarie

1. In casi particolari, caratterizzati da situazioni di straordinario disagio economico, potrà essere concessa, previo parere vincolante della competente Commissione Consiliare, con deliberazione della Giunta Comunale per ogni singolo caso ed in via eccezionale limitatamente all'anno in corso, l'esenzione della tassa, previa presentazione di documentazione giustificativa della richiesta esenzione.
Rientrano tra i casi particolari gli immobili per i quali potrà essere concesse l'esenzione con deliberazione della Giunta Comunale gli immobili adibiti a centri di accoglienza o recupero della tossicodipendenza.

Art. 27 - Copertura finanziaria delle esenzioni e riduzioni (Art. 67 c.3, D.Lgs 15 novembre 1993 n. 507)

1. Le esenzioni e le riduzioni concesse in base al presente regolamento ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs 507/93 sono iscritte per ogni esercizio nel bilancio di previsione come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata con le risorse delle entrate correnti previste nei primi tre titoli dell'entrata, al netto di quelle risorse a destinazione vincolata e/o compensativa.

Art. 27 bis - Determinazione del costo di esercizio

"L'importo del costo dello spazzamento, da detrarre dal costo complessivo dei servizi di nettezza urbana ai sensi dell'art. 61 comma 3° del D.Lgs. 507/93 modificato dall'art. 3 comma 68 lett. b) della L. 549/95, viene determinato nella misura del 15% (quindicipercento) dell'importo complessivo dei costi dei servizi di N.U.

Art. 28 - Norme per la misurazione della superficie

1. La superficie tassabile dei locali è misurata sul filo interno dei muri ovvero sul perimetro interno delle aree coperte e può essere effettuata anche con strumenti elettronici.
2. Ai fini della misurazione delle superfici sono, tra l'altro, da includere la superficie dei soppalchi, solai, sottotetti e locali seminterrati aventi una altezza di almeno mt 1,5.
3. Per le aree scoperte la superficie viene computata misurandola dal perimetro esterno, comprese siepi, recinzioni e con la sola esclusione dei manufatti oggetto di autonoma imposizione.

Art. 29 - Tassa giornaliera di smaltimento (Art. 77, D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507)

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrentemente e, in ogni caso, per un periodo di tempo inferiore a sei mesi, locali ed aree coperte e scoperte, pubbliche e di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituita la tassa giornaliera di smaltimento.
A scopo esemplificativo, sono soggetti alla tassa giornaliera di smaltimento:
le manifestazioni di tipo istituzionale svolte da enti diversi dal Comune, le fiere campionarie, commerciali, nautiche, industriali ed espositive, i circhi, i mercati di antiquariato, ecc.
2. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata di un importo pari al 50 per cento.
3. In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento, è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti solidi urbani.
4. L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo è assolto a seguito del pagamento della tassa da effettuare, contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, all'atto dell'occupazione con il modulo di versamento relativo alla tassa occupazione spazi ed aree pubbliche temporanea o, in mancanza di autorizzazione, mediante versamento diretto senza la compilazione del suddetto modulo. Nel caso di occupazione su aree del Demanio statale (militare, marittimo, ecc.), non assoggettabili alla tassa occupazione spazi ed aree pubbliche, la tassa giornaliera di smaltimento è riscossa mediante versamento diretto.
5. In caso di uso di fatto, la tassa, che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata a cura del Settore Tributi unitamente alla sanzione, interessi ed accessori come previsto dal presente regolamento.
6. Per l'accertamento in rettifica o d'ufficio, il contenzioso e le sanzioni si applicano le norme del presente regolamento e quelle del D.Lgs. n. 507/1993, relative alla tassa annuale.

Art. 30 - Denunce originarie - di variazione - di cessazione - richieste di detassazione (Art. 70, D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507)

1. In esecuzione all'art. 70 del D.Lgs.15.11.1993 n. 507 i soggetti tenuti al pagamento della tassa dovranno presentare la relativa denuncia entro il 20 gennaio successivo all'inizio della occupazione o detenzione redatta sugli appositi moduli predisposti dal Comune e messi a disposizione presso il Settore Tributi e gli Uffici Circoscrizionali.
La denuncia dovrà riportare, tra l'altro, i seguenti elementi e dati:

  1. Codice Fiscale e Partita IVA;
  2. cognome, nome, luogo e data di nascita delle persone fisiche componenti del nucleo familiare o della convivenza, che occupano o detengono l'immobile di residenza o l'abitazione principale ovvero dimorano nell'immobile a disposizione, dei loro rappresentanti legali e della relativa residenza, della denominazione e relativo scopo sociale o istituzionale dell'ente, istituto, associazione, società ed altre organizzazioni nonchè della loro sede principale, legale o effettiva, delle persone che ne hanno la rappresentanza e l'amministrazione;
  3. ubicazione, superficie e destinazione dei singoli locali ed aree denunciati, anche pertinenziali ed accessori, e delle loro ripartizioni interne;
  4. superfici delle parti condominiali o comuni;
  5. data di inizio dell'occupazione o detenzione;
  6. gli estremi catastali dell'immobile;
  7. la eventuale iscrizione alla C.C.I.A.A.;
  8. gli estremi del Catasto elettrico;
  9. eventuale produzione rifiuti speciali tossici, nocivi e pericolosi, tipologie e quantità annuali e relative modalità di smaltimento secondo la normativa vigente;
  10. esistenza di impianti di pretrattamento volumetrico, selettivo qualitativo dei rifiuti o altri interventi tecnico organizzativi comportanti una accertata minore produzione di rifiuti.

Chi occupa più locali siti in diversi fabbricati è tenuto a presentare un'unica denuncia indipendentemente dal numero dei locali che ha in uso.
E' fatto obbligo all'amministratore del condominio ed al soggetto responsabile del pagamento nel caso di locali in multiproprietà e centri commerciali integrati di presentare al Comune, entro il 20 gennaio di ciascun anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio e del centro commerciale integrato.
2. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare, nelle medesime forme, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione che comporti un maggior ammontare della tassa o comunque influisca sull'applicazione e riscossione del tributo in relazione ai dati da indicare nella denuncia.
3. La dichiarazione è sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale.
4. L'ufficio comunale competente rilascia ricevuta della denuncia, che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale.
5. In occasione di iscrizioni anagrafiche o altra pratiche concernenti locali od aree interessati, gli uffici comunali i sono tenuti ad invitare l'utente a provvedere alla denuncia nel termine previsto, fermo restando, in caso di omesso invito, l'obbligo di denuncia di cui al comma 1.

Art. 31 - Lotta all'evasione

1. Per assicurare una efficace lotta all'evasione il Funzionario responsabile, nell'ambito dell'indirizzo politico impartito dal Sindaco e dalla Giunta Comunale, ha il compito e la responsabilità dei seguenti adempimenti organizzativi:

  1. La conservazione delle denunce di cui al precedente art.30 e di qualsiasi altro atto rilevante ai fini della tassa, in apposita"cartella" intestata al contribuente, da archiviare in ordine alfabetico o per codice meccanografico dei contribuenti;
  2. Inserimento nell'archivio informatico degli elementi inerenti il contribuente e le relative utenze;
  3. Verifiche ed incroci automatici tra le tipologie di utenze relative ai vari tributi comunali e con l'anagrafe tributaria, con conseguente relazione al Sindaco ed alla Giunta Comunale.

2. Sono parimenti tenuti alla conclusione delle fasi istruttorie del procedimento tributario e per le competenze a fianco di ciascuno indicate, i responsabili degli uffici sottoindicati:

  • Anagrafe: trasmissione variazioni anagrafiche;
  • Attività Produttive: trasmissione licenze commercio fisso o ambulante,pubblici esercizi;
  • Interventi sul Territorio: trasmissione concessioni edilizie;
  • Polizia Municipale: trasmissione rapporti relativi ad occupazioni o detenzioni abusive di locali ed aree;
  • Ufficio Patrimonio: trasmissione concessioni beni patrimoniali e demaniali;
  • Ufficio Case Comunali: trasmissione variazioni inquilinato comunale.

3. Tutti gli uffici comunali, dovranno assicurare, per quanto di rispettiva competenza, il massimo impegno alla lotta all'evasione, nonchè di assistenza agli utenti.

Art. 32 - Accertamento (Art. 71, D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507)

1. In caso di denuncia infedele o incompleta, l'ufficio comunale provvede ad emettere, relativamente all'anno di presentazione della denuncia ed a quello precedente (dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza), avviso di accertamento in rettifica, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della denuncia stessa. In caso di omessa denuncia, l'ufficio emette avviso di accertamento d'ufficio, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui la denuncia doveva essere presentata.
2. Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario designato per l'organizzazione e la gestione del tributo e devono contenere gli elementi identificativi del contribuente, dei locali e delle aree e loro destinazioni, dei periodi e degli imponibili o maggiori imponibili accertati, della tariffa applicata e relativa delibera, nonchè la motivazione dell'eventuale diniego della riduzione o agevolazione richiesta, l'indicazione della maggior somma dovuta distintamente per tributo, addizionali ed accessori, soprattassa ed altre penalità.
3. Gli avvisi di cui al comma 1 devono contenere altresì l'indicazione dell'organo presso cui può essere prodotto ricorso ed il relativo termine di decadenza.
4. Ai fini del potenziamento dell'azione di accertamento, il Comune, ove non sia in grado di provvedere autonomamente, può stipulare apposite convenzioni con soggetti privati o pubblici per l'individuazione delle superfici in tutto o in parte sottratte a tassazione. Il relativo capitolato deve contenere l'indicazione dei criteri e delle modalità di rilevazione della materia imponibile nonchè dei requisiti di capacità ed affidabilità del personale impiegato dal contraente.

Art. 33 - Riscossione (Art. 72, D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507)

1. L'importo del tributo ed addizionali, degli accessori e delle sanzioni, liquidato sulla base dei ruoli dell'anno precedente, delle denunce presentate e degli accertamenti notificati nei termini di cui all'art. 71, comma 1, è iscritto a cura del funzionario responsabile di cui all'articolo 74, in ruoli principali ovvero, con scadenze successive, nei ruoli suppletivi, da formare e consegnare all'Intendenza di Finanza, a pena di decadenza, entro il 15 dicembre di ciascun anno.
I predetti importi sono arrotondati a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a cinquecento lire o per eccesso se è superiore.
2. Nei ruoli suppletivi sono, di regola, iscritti gli importi o i maggiori importi derivanti dagli accertamenti nonchè quelli delle partite comunque non iscritte nei ruoli principali.
3. Gli importi di cui al comma 1 sono riscossi in quattro rate bimestrali consecutive alle scadenze previste dall'articolo 18 del D.P.R. 29 settembre 1973, n.602, riducibili a due rate su autorizzazione dell'Intendente di Finanza.
Su istanza del contribuente iscritto nei ruoli principali o suppletivi il Sindaco può concedere per gravi motivi la ripartizione fino a otto rate del carico tributario se comprensivo di tributi arretrati.
In caso di omesso pagamento di due rate consecutive, l'intero ammontare iscritto nei ruoli è riscuotibile in unica soluzione. Sulle somme il cui pagamento è differito rispetto all'ultima rata di normale scadenza si applicano gli interessi del 7% per ogni semestre o frazione di semestre.
Per la riscossione della tassa giornaliera di smaltimento si applicano le disposizioni di cui al precedente articolo 29.

Art. 34 - Controllo dei dati (Art. 73 c.1, D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507)

1. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, effettuata anche in base alle convenzioni di cui all'articolo 32.4, l'ufficio comunale può rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte, ed a rispondere a questionari, relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti; può utilizzare dati legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo ovvero richiedere ad uffici pubblici o di enti pubblici anche economici, in esenzione da spese e diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti.

Art. 35 - Accesso agli immobili (Art. 73 c.2, D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507)

1. In caso di mancato adempimento da parte del contribuente alle richieste di cui all'articolo precedente nel termine concesso, gli agenti di polizia urbana o i dipendenti dell'ufficio comunale ovvero il personale incaricato della rilevazione della materia imponibile ai sensi dell'art. 32.4 muniti di autorizzazione del Sindaco e previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici, salvi i casi di immunità o di segreto militare, in cui l'accesso è sostituito da dichiarazioni del responsabile del relativo organismo.

Art. 36 - Accertamento per presunzione semplice (Art. 73 c.3, D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507)

1. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'art. 2729 del codice civile.

Art. 37 - Funzionario responsabile (Art. 74, D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507)

1. La Giunta Comunale designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni; il predetto funzionario sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

Art. 38 - Rimborsi (Art. 75, D.Lgs 15 novembre 1993 n. 507)

1. Gli sgravi ed i rimborsi possono essere effettuati d'ufficio o su apposita domanda del contribuente e precisamente:

  1. a seguito di pronunce della Commissione Tributaria Provinciale ovvero al riconoscimento dell'illegittimità dell'accertamento o dell'iscrizione a ruolo, il Comune provvede alla riforma degli stessi se concorre l'adesione del contribuente prima che intervenga la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale stessa. Lo sgravio o il rimborso deve essere effettuato entro il termine di novanta giorni.
  2. a seguito di denunce di cessazione o di denunce tardive (da presentare entro sei mesi dalla notifica della cartella di pagamento o, in mancanza, dell'avviso di mora) lo sgravio od il rimborso deve essere effettuato entro trenta giorni dalla ricezione delle denunce stesse.
  3. In ogni altro caso lo sgravio o il rimborso è disposto entro novanta giorni dalla domanda del contribuente da presentare, a pena di decadenza, non oltre due anni dall'avvenuto pagamento.

Art. 39 - Poteri strumentali del Comune (Art. 71 e 73, D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507)

1. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici, l'ufficio comunale può rivolgere al contribuente motivato invito a esibire o trasmettere atti e documenti comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte, e a rispondere a questionari, relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti; può utilizzare dati legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo ovvero richiedere a uffici pubblici o di enti pubblici anche economici, in esenzione da spese e diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti.
2. In caso di necessità di una rilevazione massiva in carenza di personale o per altro impedimento è previsto il conferimento negoziale dell'incarico di rilevazione della materia imponibile a soggetto esterno in base ad uno schema contrattuale che deve prevedere, oltre alle prescritte e usuali garanzie nei confronti del contraente e dei dipendenti, anche modalità e criteri di individuazione delle superficie rilevanti e della loro specifica destinazione nonchè i requisiti di capacità e preparazione del personale.

 

TITOLO IV
CONTENZIOSO - SANZIONI

Art. 40 - Contenzioso

1. Contro gli atti di accertamento è ammesso ricorso:

  1. all'intendente di finanza sino alla data di insediamento della Commissione Tributaria provinciale;
  2. alla detta Commissione tributaria provinciale, dopo il suo insediamento, secondo il disposto dell'art. 80 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, recante: "Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413".

Art. 41 - Sanzioni (Art. 76, D.Lgs 15 novembre 1993 n. 507)

1. Per le infrazioni sottoelencate si applicano le sanzioni a fianco di ciascuna indicate:

  1. omessa o incompleta denuncia originaria o di variazione: soprattassa pari al 50% dell'ammontare dei tributi complessivamente dovuti per gli anni cui si riferisce l'infrazione accertata. La soprattassa è ridotta al 5% qualora la denuncia sia presentata con ritardo inferiore al mese ed al 20% con ritardo superiore al mese, prima dell'accertamento;
  2. denuncia originaria o di variazione risultata infedele per oltre un quarto della tassa dovuta: soprattassa del 50% della differenza tra la tassa dovuta e quella liquidata in base alla denuncia.
    Le sanzioni di cui ai punti a) e b) sono ridotte del 30% in caso di definizione delle pendenze conseguenti alla notifica degli avvisi di accertamento con l'adesione formale del contribuente, entro il termine per ricorrere alle Commissioni Tributarie.
  3. omissione della denuncia, mancata restituzione del questionario, mancata esibizione o trasmissione di atti o documenti e per l'omissione dell' elenco di cui all'art. 16 del presente regolamento (Amministratori, condomini, multiproprietà, centri commerciali), viene applicata la pena pecuniaria di lire 50.000;
  4. incompletezza di quanto indicato al precedente punto c): viene applicata la pena pecuniaria di lire 50.000;
  5. inesattezza o presentazione tardiva di quanto indicato al precedente punto c). viene applicata la pena pecuniaria di lire 50.000.

2. Per le violazioni che comportano l'obbligo del pagamento del maggiore tributo le sanzioni sono irrogate con l'avviso di accertamento della tassa.
Per la irrogazione della pena pecuniaria il Sindaco provvede con separato atto da notificare entro il secondo anno successivo a quello della commessa infrazione sulla base della normativa di cui alla legge 24.11.1981 n. 689 sez. I e II.
Sulle somme dovute a titolo di tributo, addizionale e soprattassa sono dovuti gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo, nella misura del 7 (sette) percento semestrale, a decorrere dal semestre successivo a quello in cui doveva essere eseguito il pagamento fino alla data di consegna all'Intendenza di Finanza dei ruoli nei quali è effettuata l'iscrizione delle somme predette.

 

TITOLO V
NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 42 - Norme abrogate

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

Art. 43 - Pubblicità del regolamento e degli atti

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perchè possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 44 - Entrata in vigore del regolamento

1. Il presente regolamento entrerà in vigore dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale di controllo (Co.Re.Co.) e la sua ripubblicazione all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi, munito degli estremi della deliberazione di approvazione e del provvedimento di esame da parte del Co.Re.Co., con la contemporanea pubblicazione, all'albo pretorio e in luoghi consueti, di apposito manifesto annunciante la detta affissione. Inoltre fa parte integrante di detto regolamento quanto disposto dall'art. 17 del D.L. n. 66 del 09.03.95.

Art. 45 - Casi non previsti dal presente regolamento

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione.

  1. le leggi nazionali e regionali;
  2. il regolamento comunale per la disciplina igienico - sanitaria del servizio di smaltimento dei rifiuti;
  3. il regolamento comunale di igiene;
  4. il regolamento comunale di polizia urbana e rurale;

Art. 46 - Variazioni del regolamento

1. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni del presente regolamento dandone comunicazione agli utenti mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, a norma di legge.

Art. 47 - Norme transitorie

CLASSIFICAZIONE SUPERFICI TASSABILI

1. Per la definizione dei parametri relativi alle quantità dei rifiuti prodotti nell'ambito delle due tipologie di utenza di cui all'art. 18 verrà svolta apposita rilevazione tra le fonti di produzione degli stessi al fine di consentire la classificazione delle categorie e la determinazione delle tariffe da adottarsi, come previsto dall'art. 79 del D.Lgs. n.507, entro il termine del 31.10.1995 per l' applicazione a decorrere dal 1 gennaio 1996.
2. Agli effetti dell'applicazione della tassa per gli anni 1994 e 1995, i locali e le aree secondo l'uso cui sono destinate, sono suddivise nelle seguenti categorie:

  1. Abitazioni private;
  2. Ospedali ed istituti di ricovero, scuole, alloggi, case di cura e cliniche private;
  3. Campeggi, complessi turistici;
  4. Sedi di associazioni politiche, culturali e sportive, dopolavori, circoli ricreativi in genere;
  5. Fabbriche, stabilimenti industriali, opifici, mense, magazzini, caserme, stazioni, ferrovie, saloni per esposizioni;
  6. esercizi commerciali in genere, posteggi fissi su aree pubbliche e nei mercati, chioschi, edicole, stazioni per servizi (distribuzione carburante, lavaggio e ingrassaggio), teatri, cinematografi, sale da gioco e da ballo;
  7. uffici e studi pubblici e privati in genere;
  8. Banche, istituti e sedi di assicurazione;
  9. Non serviti;
  10. Mercati ambulanti e fiere - Tariffe giornaliere.

© Comune di Sarzana
info@comune.sarzana.sp.it
Ultima modifica
13.06.2010
Francesco Tacconi consulente ICTRealizzazione
Marco Arfanotti e Francesco Tacconi