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Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche (C.O.S.A.P.)
e norme di Arredo Urbano
- Adottato con delibera C.C. n. 16 del 18.02.2008 ad oggetto: “Occupazione di spazi ed aree pubbliche - Regolamento per l’applicazione del canone (C.O.S.A.P.) e norme di arredo urbano”, esecutiva ai sensi di legge ed entrato in vigore l’11.03.2008
- Integrato e modificato con delibera C.C. n. 113 del 29.09.2008 ad oggetto: “Variazione Regolamento COSAP adottato con deliberazione di C.C. n. 16 del 18.02.2008”. Esecutiva ai sensi di legge ed entrate in vigore il 20 ottobre 2008.
Indice
Titolo I - ARREDO ESTERNO DELLE ATTIVITA’ COMMERCIALI ED ARTIGIANALI
Art. 1 Norme di arredo
Art. 2 Esposizioni all’esterno delle attività relative a settori non alimentari
Art. 3 Esposizione all’esterno delle attività relative a settori alimentari
Art. 4 Occupazione di suolo pubblico con tende parasole
Art. 5 Occupazione di suolo pubblico effettuato da esercizi di somministrazione
Art. 6 Titolo edilizi
Art. 7 Occupazioni di vie e piazze
Art. 8 Norme transitorie
Titolo II - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 9 Definizioni
Art. 10 Ambito e scopo del Regolamento
Titolo III - OCCUPAZIONI
Art. 11 Occupazioni in genere di spazi ed aree pubbliche
Art. 12 Natura delle occupazioni di spazi ed aree pubbliche
Art. 13 Occupazioni abusive
Art. 14 Occupazioni d’urgenza
Art. 15 Occupazioni dovute a scavi per opere edili
Titolo IV - PROCEDIMENTO DI RILASCIO, RINNOVO E REVOCA DELL’ATTO DI CONCESSIONE
Art. 16 Richiesta di occupazione
Art. 17 Istruttoria
Art. 18 Rilascio della concessione
Art. 19 Contenuto del provvedimento di concessione
Art. 20 Durata del procedimento
Art. 21 Principali obblighi del concessionario
Art. 22 Revoca, sospensione e modifica della concessione
Art. 23 Rinuncia della concessione
Art. 24 Decadenza della concessione
Art. 25 Estinzione della concessione
Art. 26 Subentro nella concessione
Art. 27 Rinnovo e proroga della concessione
Art. 28 Anagrafe unica delle concessioni
Titolo V - ISTITUZIONE E DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE
Art. 29 Canone di concessione
Art. 30 Oggetto del canone
Art. 31 Esenzioni
Art. 32 Soggetti tenuti al pagamento del canone
Art. 33 Criteri di determinazione del canone
Art. 34 Classificazione degli spazi pubblici
Art. 35 Determinazione delle misure di tariffa base
Art. 36 Coefficiente di valutazione economica dell’occupazione
Art. 37 Commisurazione dell’area occupata e modalità di applicazione del canone
Art. 38 Occupazioni con cantieri edili
Art. 39 Modalità e termini per il pagamento del canone
Art. 40 Sanzioni ed interessi
Art. 41 Contenzioso
Art. 42 Riscossione coattiva
Art. 43 Rimborsi
Titolo VI - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 44 Disposizioni transitorie e finali
Art. 45 Pubblicità
TITOLO I
ARREDO ESTERNO DELLE ATTIVITA’
COMMERCIALI ED ARTIGIANALI NEL COMUNE DI SARZANA
Art. 1 - Norme di arredo
1. Uno degli obiettivi principali del presente Regolamento è quello di tutelare l’immagine della città, salvaguardarne le peculiarità specifiche e considerarlo base per lo stesso sviluppo commerciale e turistico.
2. Le norme di cui al presente Regolamento sono valide in tutto il Comune di Sarzana e si raccordano con quelle già presenti in altri Regolamenti Comunali quali Igiene, Polizia Locale, Edilizia, Disciplina delle Entrate Tributarie, ecc..
Art. 2 - Esposizione all’esterno delle attività relative a settori non alimentari
1. All’esterno degli esercizi commerciali “non alimentari” è permessa l’esposizione, mediante bacheche o vetrine, di una campionatura di articoli connessi all’attività svolta.
2. L’esposizione potrà essere effettuata esclusivamente all’interno di vetrinette o bacheche, realizzate nel rispetto delle norme di sicurezza, da posizionarsi a lato dell’ingresso del negozio.
3. Non potranno comunque essere effettuate le esposizioni di merci effettuate a mezzo apparecchi di distribuzione di superficie totale superiore al metro quadrato.
Art. 3 - Esposizione all’esterno delle attività relative a settori alimentari
1. Agli esercizi che svolgono attività commerciale relativa al settore alimentare è consentita l’esposizione dei prodotti alimentari nel rispetto delle normative in materia dettate, oltre che dalle leggi nazionali e Regionali, anche dagli organismi tecnici quali ASL, ARPAL, etc…
2. E’ vietata comunque l’esposizione degli articoli direttamente a terra.
Art. 4 - Occupazione di suolo pubblico con tende parasole
1. E’ consentita la messa in opera di tende parasole, purché esse siano compatibili con la funzionalità e l’estetica a giudizio dell’Ufficio Tecnico Comunale.
2. L’Ufficio Tecnico Comunale disporrà in merito alla forma, dimensione, materiale, colore.
Art. 5 - Occupazione di suolo pubblico effettuato da esercizi di somministrazione
1. E’ consentita, in corrispondenza di esercizi pubblici, quali bar, ristoranti, trattorie, gelateria, etc., prospicienti vie e piazze pubbliche, aree condominiali o private, la delimitazione con arredi mobili, al fine di creare spazi all’aperto per la sosta di clienti o avventori, avente dimensioni commisurate all’ampiezza del pubblico esercizio interessato, non superiore a 50 mq. in relazione alle occupazioni permanenti e non superiore a 70 mq in relazione alle occupazioni temporanee (con le limitazioni previste nel successivo art. 36) e comunque commisurate alla dimensione dello spazio aperto interessato e al numero degli esercizi ivi insistenti.
2. Tali delimitazioni potranno essere effettuate con:
- pannelli prefabbricati completamente in vetro, con struttura in metallo verniciato opaco nero, che non potranno essere ulteriormente implementati da altre attrezzature e/o materiali al fine di renderli volume chiuso, ad eccezione dei soli giorni in cui sono presenti particolari eventi meteorici (forte pioggia, neve), tali da non consentire la fruizione delle strutture oggetto di occupazione;
- vasi o fioriere di forma rettangolare in materiale ceramico, resina, o materiali sintetici in genere, purché riproducano il colore della terracotta.
3. Gli spazi così delimitati, comunque, non dovranno in alcun modo limitare la circolazione veicolare, anche in relazione alle dimensione dei mezzi di soccorso, e pedonale, con l’obbligo di mantenere, qualora l’edificio sia percorso da marciapiede o passaggio pubblico, completamente libero lo stesso. Tali spazi non dovranno altresì limitare le attività e le manifestazioni promosse dal Comune: in tal caso le installazioni dovranno essere rimosse a cura e spese dei proprietari. La concessione per l’occupazione di suolo pubblico verrà pertanto rilasciata solo se conforme a quanto stabilitito nel precedente comma 1, ove compatibile con le esigenze del transito veicolare e pedonale, e con altri procedimenti e nelle strade, vie e piazze collocate all’interno della ZTL rispettando l’orario di chiusura del traffico veicolare.
4. Qualora il piano di appoggio dei tavolini, delle sedie, ecc. abbia una pendenza eccessiva, tale da impedire lo stazionamento degli stessi, è consentita la realizzazione di pedane che non eccedano la parte più alta della superficie interessata di cm. 5, completamente smontabili e non realizzate in un unico pezzo e conformi alle norme per l’accesso da parte dei disabili. Tali pedane non dovranno essere utilizzate per fissare parapetti, fioriere o altre installazioni e dovranno essere rimosse ogni qualvolta il Comune, per proprie necessità, lo richieda. Le superfici come sopra individuate potranno essere coperte con ombrelloni, tende a pantografo riavvolgibili a sbalzo nei colori che saranno individuati con apposito provvedimento e non dovranno recare scritte pubblicizzanti prodotti in commercio.
5. Nel caso lo spazio pubblico venga occupato anche con tavolini e sedie, gli stessi dovranno avere le caratteristiche (stile, colori, materiali e forma) che saranno individuate con apposito provvedimento e non recare scritte pubblicizzanti prodotti in commercio.
6. E’ possibili installare montanti appoggiati al suolo e forniti di tiranti antivento per il sostegno delle tende previa presentazione di atto unilaterale d’obbligo comprensivo di fideiussione.
7. Nel caso che il suolo pubblico concesso all’esercizio ricada accanto ad altra attività commerciale artigianale o ingresso di abitazione, dovrà essere garantito, ai fini di un facile accesso, uno spazio o un corridoio delle dimensioni dell’ingresso stesso ed in ogni caso non inferiore a 2,50 mt.
8. Gli ombrelloni e tutti i manufatti occupanti il suolo pubblico dovranno essere obbligatoriamente rimossi durante il giorno del mercato settimanale, in occasione di fiere, mercati straordinari, manifestazioni organizzate dall’Amministrazione Comunale in tutte le aree dalle stesse interessate.
9. Nel caso di chiusura dell’esercizio per un periodo superiore a quindici (15 ) giorni, lo spazio concesso dovrà essere liberato da ogni oggetto o arredo utilizzato. Per quanto concerne l’occupazione realizzata con fioriere, dovrà essere individuato, invece, un posizionamento sostenibile.
10. Durante la chiusura notturna dell’esercizio, per evitare che ignoti possano utilizzare le sedie ed i tavoli ed altre attrezzature per disturbare la quiete pubblica, si obbliga il gestore a raccoglierli in luogo idoneo rendendoli inutilizzabili per lo scopo sopra descritto.
11. In nessun caso le piazze, le strade e gli altri spazi pubblici potranno fungere da ricovero per le strutture, oggetto di occupazione, non utilizzate.
12. L’Amministrazione Comunale provvederà a delimitare con idonea segnaletica ed in modo ben visibile la superficie del suolo pubblico oggetto di concessione.
Art. 6 - Titoli edilizi
1. Il concessionario, prima della messa in opera degli arredi di cui al presente regolamento, dovrà ottenere titolo edilizio di norma attraverso presentazione D.I.A. ovvero permesso di costruire.
Art. 7 - Occupazioni di vie e piazze
1. Le occupazioni permanenti e temporanee, ivi comprese quelle effettuate con strutture non collegate ad attività commerciali in sede fissa, non potranno comunque eccedere il 35% della superficie complessiva di ciascuna via o piazza o spazio pubblico, decurtata della superficie destinata al traffico veicolare, ad eccezione delle occupazioni temporanee effettuate in occasioni di fiere e manifestazioni organizzate dall’Amministrazione Comunale.
Art. 8 - Norme transitorie
1. Tutte le autorizzazioni di occupazione del suolo pubblico rilasciate precedentemente all’entrata in vigore del presente regolamento restano valide fino alla data di scadenza della concessione.
2. Tutti gli arredi esistenti, non conformi al presente regolamento, dovranno essere sostituiti, nei casi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione o restauro dei locali ed in caso di cambio di destinazione con le modalità di cui al successivo art.16 e nel rispetto di tutte le norme dettate dalle leggi vigenti in materia urbanistica ed edilizia.
3. Tutti gli esercenti dovranno comunque adeguarsi alle disposizioni di cui al presente regolamento entro due anni dalla data della sua approvazione.
Titolo II
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 9 - Definizioni
1. Ai fini del presente Regolamento si definisce:
"Canone", il corrispettivo in denaro, che il titolare della concessione o l’occupante di fatto deve corrispondere per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, individuata dal presente Regolamento;
“Concessione", l’atto amministrativo scritto mediante il quale il Comune autorizza l’occupazione permanente o temporanea;
"Occupazione" la disponibilità o l’occupazione anche di fatto di suolo o di spazi pubblici, come sotto definiti, che consente una utilizzazione particolare dei predetti beni con conseguente sottrazione degli stessi all’uso generale della collettività;
"Regolamento" il presente regolamento, con il quale si provvede a disciplinare le occupazioni di cui sopra ed il corrispondente canone di concessione;
"Suolo pubblico" o "Spazio pubblico", le aree ed i relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, nonché le aree di proprietà privata, sulle quali risulti regolarmente costituita, nei modi e termini di legge, una servitù di uso pubblico.
"Patrimonio indisponibile" le aree di proprietà del Comune rispettivamente utilizzate per un servizio pubblico a prescindere da un formale atto di destinazione.
Art. 10 - Ambito e scopo del Regolamento
1. Il Regolamento, adottato a norma e per gli effetti delle disposizioni e dei principi contenuti nel Titolo III del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina le occupazioni di spazi ed aree pubbliche, come definite nell’articolo 9, le modalità di richiesta, rilascio, rinnovo, revoca e decadenza dell’atto di concessione, nonché i criteri di determinazione e di applicazione del canone, dovuto per le occupazioni medesime.
2. Il Regolamento istituisce il canone e ne disciplina la misura, le modalità di versamento e di riscossione anche coattiva, le agevolazioni e le sanzioni. Classifica le strade, aree e spazi pubblici secondo la loro importanza ai fini dell’applicazione del canone.
Titolo III
OCCUPAZIONI
Art. 11 - Occupazioni in genere di spazi ed aree pubbliche
1. Qualsiasi occupazione di spazi e di aree pubbliche, comportanti o meno la costruzione di manufatti, deve essere preventivamente autorizzata dal Comune .
2. Sono comprese nelle aree comunali, ai fini dell’applicazione del canone, i tratti di strade statali, regionali o provinciali situati all’interno del centro abitato, così come previsto dell’art. 2, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, e successive modificazioni e integrazioni.
3. L’occupazione di spazi ed aree pubbliche è concessa nel rispetto delle norme e dei regolamenti speciali vigenti in materia.
4. L’occupazione del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere, anche se in via provvisoria, è soggetta a concessione ed a specifiche prescrizioni a seconda del tipo di occupazione.
5. Per le occupazioni permanenti, realizzate con autovetture adibite a trasporto pubblico (taxi, car sharing) in aree a ciò destinate dal Comune, la concessione può essere rilasciata a cooperative o associazioni di operatori. In tal caso, soggetto passivo del canone di concessione è la cooperativa o l’associazione.
6. Il presente Regolamento non si applica:
- alle occupazioni con autovetture private nelle aree a ciò destinate o per le quali sia prevista la sosta a pagamento;
- alle occupazioni di aree cimiteriali;
- alle occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad essi assegnati;
- alle occupazioni che non si protraggono per più di sessanta minuti o per le quali non è comunque richiesto un atto di concessione da parte del Comune.
Art. 12 - Natura delle occupazioni di spazi ed aree pubbliche
1. Le occupazioni di suolo pubblico sono permanenti o temporanee:
- sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito di un atto di concessione che comportino o meno l’esistenza di manufatti o impianti, la cui durata, risultante dal provvedimento di concessione, non è inferiore all’anno; ai fini dell’applicazione del canone sono considerate permanenti anche le occupazioni di aree destinate dal Comune all’esercizio del commercio su aree pubbliche realizzate dallo stesso soggetto soltanto in alcuni giorni della settimana ove concesse per un anno o periodi superiori.
- sono temporanee le occupazioni, effettuate anche con manufatti, la cui durata, risultante dall’atto di concessione, è inferiore all’anno, e possono essere giornaliere, settimanali, mensili o comunque periodiche.
2. La Giunta Comunale può adottare, annualmente, direttive relative ai criteri di durata, frequenza, numero di occupazioni contestuali nell'area del centro storico con specifico riferimento alle occupazioni temporanee relative a manifestazioni ed iniziative di carattere sociale, religioso, culturale, politico in genere.
Art. 13 - Occupazioni abusive
1. Si considerano abusive le occupazioni effettuate senza atto di concessione, o quando questo sia scaduto e non rinnovato o prorogato, revocato o dichiarato decaduto o estinto ai sensi degli artt. 22, 23, 24 e 25 del presente Regolamento.
2. Si considerano altresì abusive le occupazioni esercitate in contrasto con le modalità o gli obblighi previsti nell’atto di concessione.
3. In caso di occupazione abusiva, il Comune potrà disporre la rimozione dei materiali o la demolizione dei manufatti, nonché la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici, assegnando agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale si provvederà d’ufficio, addebitando agli occupanti abusivi le relative spese.
4. Il pagamento dell’indennità e delle sanzioni non sana l’irregolarità dell’occupazione.
5. L’occupante di fatto è responsabile per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi a causa della occupazione.
Art. 14 - Occupazioni d’urgenza
1. Sono ammesse le occupazioni prima del conseguimento del formale provvedimento concessorio soltanto in circostanze di estrema urgenza nelle quali qualunque indugio diventi pericoloso e sia quindi richiesta l’immediata esecuzione dei lavori. In tale caso l’interessato deve dare immediata comunicazione dell’avvenuta occupazione al Settore comunale competente, il quale provvederà ad accertare la sussistenza o meno delle condizioni di urgenza e quindi a rilasciare la concessione in sanatoria.
2. La mancata comunicazione o l’accertata inesistenza delle condizioni che hanno determinato l’occupazione d’urgenza danno luogo all’applicazione della sanzione prevista dall’art. 40 del presente Regolamento per le occupazioni abusive con l’obbligo dell’ immediato sgombero dell’area illegittimamente occupata.
Art. 15 - Occupazioni dovute a scavi per opere edili
1. Per la occupazioni di suolo pubblico dovute alla realizzazione di scavi di carattere edile (realizzazione o manutenzione di tratti di rete fognaria, idrica, telefonica, gas, illuminazione, fibre ottiche, ecc.), la concessione di cui all’art. 18 del presente regolamento, è da intendersi compresa nell’autorizzazione per la manomissione e la rottura del suolo pubblico rilasciata dal Comandante di Polizia Municipale, previo parere del Settore Territorio, Servizio LL.PP..
2. Quindi, sempre per i soli lavori di cui al presente articolo, anche la richiesta di occupazione di cui all’art. 16 del presente regolamento non è necessaria, perché è da intendersi ricompresa nella richiesta di autorizzazione per la manomissione e rottura di suolo pubblico.
3. Per i suddetti lavori, la procedura inerente la riscossione del canone O.S.A.P. temporaneo, alla quale rimane subordinato il rilascio della concessione, sarà espletata secondo i criteri stabiliti dall’art. 32 e successivi del presente regolamento dall’Ufficio Tributi del Comune il quale provvederà a far pervenire le ricevute dei versamenti al Comando di Polizia Municipale, che a sua volta rilascerà la concessione di cui al comma 1.
4. La superficie utile ai fini del calcolo del canone O.S.A.P. temporanea, per i lavori di cui al presente articolo, verrà determinata secondo le modalità descritte nell’art. 37, e comunque essa, in linea generale, sarà commisurata al perimetro della recinzione di cantiere, ivi compresa l’occupazione del suolo effettuata con automezzi, escavatori, detriti di risulta e quant’altro utile per l’esecuzione dei lavori.
5. Il Comando di Polizia Municipale provvederà, quindi, a far pervenire all’Ufficio Tributi, entro il termine di 30 giorni dal rilascio, copia dell’autorizzazione per la manomissione e la rottura del suolo pubblico, in modo tale che l’Ufficio Tributi possa determinare e quindi riscuotere la tariffa dovuta per il canone O.S.A.P. permanente, secondo le modalità stabilite dall’art. 37 del regolamento.
Titolo IV
PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO,
RINNOVO E REVOCA DELL’ATTO DI CONCESSIONE
Art. 16 - Richiesta di occupazione
1. Qualsiasi occupazione di aree o spazi di cui all’art. 11 comma 1 è assoggettata ad apposita preventiva concessione comunale rilasciata dal Settore competente su domanda dell’interessato. Non è richiesta la concessione per occupazioni temporanee con autoveicoli e veicoli in genere in sosta per il carico e scarico delle merci a negozi, magazzini, abitazioni, ecc., che stazionino per il tempo strettamente necessario per l’esecuzione delle predette operazioni, comunque non superiori a 60 minuti e nel rispetto della vigente disciplina in materia di circolazione stradale.
2. La domanda deve contenere:
- nel caso di richiedente persona fisica o di impresa individuale, l’indicazione delle generalità, residenza o domicilio legale e del codice fiscale / P.IVA;
- nel caso di richiedente diverso da quelli indicati alla lettera a), la denominazione o ragione sociale, la sede legale e amministrativa, il codice fiscale / P.IVA, nonché le generalità del legale rappresentante o dell’amministratore anche di fatto;
- l’individuazione specifica dell’area, della strada o degli spazi pubblici di cui si chiede la concessione, precisandone l’entità, espressa in metri quadrati o metri lineari;
- l’uso particolare al quale si intende assoggettare l’area o lo spazio pubblico, il tipo di attività che si intende svolgere, i mezzi con cui si intende occupare, la durata e la frequenza dell’occupazione oggetto del provvedimento amministrativo;
- la descrizione particolareggiata dell’opera da eseguire o del manufatto da collocare;
- l’impegno del richiedente a rispettare gli obblighi e le disposizioni contenute nel presente Regolamento, prestando le eventuali cauzioni richieste;
- la sottoscrizione da parte del richiedente o del legale rappresentante o amministratore.
3. La domanda deve essere corredata dai documenti relativi alla particolare tipologia di occupazione. Il richiedente è tenuto a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell’esame della domanda e, qualora l’occupazione sia richiesta per l’esercizio di attività comportante specifiche autorizzazioni, deve dichiarare o dimostrare di esserne in possesso.
4. In caso di più domande riguardanti l’occupazione della medesima area, se non diversamente disposto, costituisce condizione di priorità la data di presentazione della domanda.
Art. 17 - Istruttoria
1. Il responsabile del procedimento, nell’istruttoria dell’istanza, acquisisce i pareri tecnici dei Settori interessati al fine di verificare la compatibilità dell’occupazione medesima con le norme relative al Codice della Strada, alla polizia urbana, all’igiene, alla sicurezza pubblica, all’estetica, nonché l’osservanza di altre specifiche norme in materia, di legge o regolamentari.
Art. 18 - Rilascio della concessione
1. Il Dirigente del Settore competente in base ai risultati dell’istruttoria rilascia o nega, con provvedimento motivato, la concessione dandone comunicazione al richiedente. La concessione può prescrivere particolari accorgimenti o limitazioni, nonché l’uso di apposite ed idonee attrezzature-tipo (come chioschi, tende, ombrelloni, ecc.) o di dispositivi per la sicurezza della circolazione (come recinzioni, transenne, strutture-tipo o altro).
2. Per quanto concerne, in particolare, le occupazioni di aree pubbliche realizzate con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante il Dirigente del Settore competente, prima del rilascio della concessione, provvede ad acquisire ricevuta di versamento cauzionale ovvero polizza fidejussoria a garanzia della rimessa in pristino e pulizia dello spazio occupato.
Art. 19 - Contenuto del provvedimento di concessione
1. Il provvedimento concessorio deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari utilizzatori del suolo o dello spazio pubblico:
- gli elementi identificativi della concessione;
- tipo ed ubicazione dell’occupazione;
- misura esatta dell’occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari;
- le prescrizioni di carattere tecnico e amministrativo, alle quali è subordinata la concessione;
- la durata della concessione, la frequenza dell’occupazione stessa e l’uso specifico cui la stessa è destinata;
- l’obbligo di osservare quanto stabilito dal successivo art. 21;
- la misura del deposito cauzionale, ove previsto.
2. Il provvedimento concessorio deve prevedere:
- l’obbligo di dotarsi delle autorizzazioni eventualmente prescritte da norme speciali;
- il divieto di subconcessione, in quanto la concessione è rilasciata a titolo strettamente personale;
- la possibilità di utilizzare il bene mediante persone di fiducia o del legale rappresentante indicato dal concessionario.
3. Al provvedimento concessorio deve essere altresì allegato il prospetto di determinazione del canone dovuto, sottoscritto dal dirigente del settore preposto al rilascio dell’atto di concessione e dal soggetto interessato alla concessione.
4. Per le occupazioni abusive, gli elementi per la quantificazione del canone, vengono desunti dai verbali di contestazione redatti dal competente pubblico ufficiale o dal concessionario del Comune e quanto rilevato si considera eseguito a partire dal 30. giorno antecedente la data dell’atto di accertamento.
Art. 20 - Durata del procedimento
1. Il procedimento per il rilascio o il diniego della concessione dovrà concludersi:
- entro 10 (dieci) giorni decorrenti dalla data di presentazione dell’istanza relativa a concessione temporanea;
- entro 20 (venti) giorni decorrenti dalla data di presentazione dell’istanza relativa a concessione permanente.
Art. 21 - Principali obblighi del concessionario
1. E’ fatto obbligo al concessionario di rispettare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione concernenti le modalità di utilizzo delle aree e degli spazi dati in uso ed in particolare è vietata, a pena di decadenza, ogni utilizzazione difforme da quella per cui l’area è stata concessa.
2. E’ fatto altresì obbligo al concessionario, ove l’occupazione comporti la costruzione di manufatti, di rimettere in pristino l’assetto dell’area a proprie spese nel caso in cui dalla costruzione medesima siano derivati danni al suolo, a strutture preesistenti sull’area nonché di rimuovere eventuali materiali depositati o materiali di risulta della costruzione.
3. Il concessionario, inoltre, é tenuto ad utilizzare l’area o lo spazio pubblico concesso con il minor aggravio possibile dell’esercizio di diritti altrui e senza arrecare danni a terzi.
4. Il concessionario è obbligato ad esibire gli atti e i documenti comprovanti la legittimità dell’occupazione a richiesta del personale autorizzato dall’amministrazione.
5. Il concessionario è tenuto al pagamento anticipato del canone relativo all’occupazione.
6. Il provvedimento di concessione dovrà essere esposto sul luogo di esecuzione dei lavori.
7. Al fine di permettere il passaggio ai mezzi di soccorso nei giorni di mercato, fiere, ecc., si dispone che in tali giorni e nei punti impedenti, il concessionario o l’occupante liberi lo spazio necessario al suddetto passaggio.
Art. 22 - Revoca, sospensione e modifica della concessione
1. Il Dirigente di Settore concedente può revocare, sospendere o modificare con atto motivato, in qualsiasi momento, il provvedimento di concessione, qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse che rendano non più possibile o diversamente realizzabile l’occupazione.
2. In questi casi la revoca, la sospensione e la modificazione danno diritto alla riduzione o alla restituzione della quota proporzionale del canone.
3. Il Dirigente del Settore concedente procede, inoltre, alla sospensione della concessione per giorni 15 (quindici) nei seguenti casi:
- violazione delle disposizioni concernenti l’utilizzazione del suolo o dello spazio pubblico concesso (abuso o uso diverso da quello per il quale è stata rilasciata la concessione o il relativo provvedimento di variazione, occupazione di superficie maggiore rispetto a quella concessa, ecc.);
- violazione degli obblighi previsti dall’atto di concessione (manutenzione, particolari prescrizioni ecc.).
4. La sospensione di cui al precedente comma si applica contestualmente all’accertamento della seconda violazione, così come definita ai precedenti punti a) e b) del comma medesimo.
5. La sospensione di cui al comma 3 non costituisce titolo per la riduzione o restituzione del canone.
Art. 23 - Rinuncia alla concessione
1. E’ consentita la rinuncia alla concessione dandone un preavviso di almeno 7 giorni al Comune. La rinuncia comporta la restituzione del canone versato nella misura indicata all’art. 43 del Regolamento, dopo il ripristino a regola d’arte dello stato dei luoghi.
Art. 24 - Decadenza della concessione
1. La decadenza della concessione si verifica nei seguenti casi:
- per mancato versamento del canone nei trenta giorni successivi alla scadenza prevista dal presente Regolamento;
- per danni arrecati alle proprietà comunali;
- per violazione del disposto di cui agli articoli 19, comma 2, e 26 relativi al divieto di subconcessione ed alle modalità di subingresso nell’uso del bene concesso.
2. La decadenza opera automaticamente nel caso in cui il concessionario contravvenga ulteriormente alle disposizioni che hanno dato origine ad un precedente provvedimento di sospensione, così come individuato al precedente art. 22, comma 3.
3. Nei casi sopraccitati il concessionario non potrà ottenere altra concessione nei sei mesi successivi al provvedimento di decadenza.
4. La decadenza non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonera da quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.
5. La decadenza è dichiarata dal responsabile del Settore competente con provvedimento motivato che dispone i termini e le modalità di sgombero e ripristino del suolo.
Art. 25 - Estinzione della concessione
1. La concessione si estingue:
- per scadenza del termine di durata ove non venga rinnovata;
- per rinuncia del concessionario nei modi stabiliti dall’articolo 23.
Art. 26 - Subentro nella concessione
1. Nel caso di subentro ad altro soggetto, il subentrante deve presentare al Comune, unitamente al cedente, apposita e sottoscritta comunicazione.
2. Per l’anno di concessione in corso, cedente e subentrante, sono tenuti in solido al pagamento del canone. Per i periodi successivi vi è tenuto il subentrante.
Art. 27 - Rinnovo e proroga della concessione
1. I provvedimenti di concessione per occupazioni permanenti sono rinnovabili alla scadenza; le concessioni temporanee possono essere prorogate previa istanza nella quale dovrà essere indicata la durata della proroga ed i motivi della richiesta.
2. La domanda di rinnovo o proroga deve essere rivolta al Settore competente, con le stesse modalità previste dall’art. 16 del Regolamento, almeno 60 giorni prima della scadenza annuale, se trattasi di occupazioni permanenti e prima del termine finale, se trattasi di occupazioni temporanee, salvo diversi termini e condizioni indicate nell’atto di autorizzazione originario.
3. Nella domanda vanno indicati gli estremi della concessione che si intende rinnovare o prorogare.
Art. 28 - Anagrafe unica delle concessioni
1. Le concessioni devono essere registrate in un registro unico ed in ordine cronologico secondo la data di rilascio, indicando la data di scadenza e le loro eventuali variazioni.
Titolo V
ISTITUZIONE E DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE
Art. 29 - Canone di concessione
1. Alle concessioni di occupazioni si applica il canone nella misura che sarà determinata con idoneo provvedimento da parte dell’organo competente.
Art. 30 - Oggetto del canone
1. Sono soggette al canone le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, nelle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati.
2. Sono, parimenti, soggette al canone le occupazioni di spazi sovrastanti il suolo pubblico di cui al precedente comma 1, con esclusione di balconi, verande, bow-window e simili infissi di carattere stabile. Sono inoltre soggette al canone le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.
3. Il canone si applica, altresì, alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio. Il canone si applica anche nel caso di occupazioni esercitate su tratti di aree private che sono di uso pubblico per destinazione dello stesso proprietario, quali le occupazioni poste in essere sotto i portici degli immobili di proprietà privata ma aperti al pubblico, su tratti di marciapiede o di strade aperti al pubblico e simili.
4. Sono inoltre soggette al canone le occupazioni realizzate su tratti di strade statali o provinciali che attraversano il centro abitato del Comune.
5. Il pagamento del canone non esclude il pagamento di altri canoni di concessione o ricognitori nei casi in cui i medesimi siano applicabili da parte del Comune.
6. Al canone di concessione di cui al presente regolamento potranno aggiungersi i corrispettivi dovuti al Comune per prestazioni di servizi (es.: allaccio alla rete idrica, consumo di energia elettrica, ecc.) nella misura stabilita dai competenti organi.
Art. 31 - Esenzioni
1. Fermo restando l’obbligo di richiedere ed ottenere l’atto di concessione, il canone non si applica alle seguenti fattispecie:
- le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, comuni e loro consorzi, a condizioni di reciprocità;
- le occupazioni effettuate da enti religiosi per l’esercizio di culti ammessi nello Stato, sempreché siano connesse esclusivamente all’esercizio del culto;
- le occupazioni effettuate da enti pubblici di cui all’art. 87, comma 1, lett. C, del testo unico delle imposte sui redditi (D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917), per finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica; l’esenzione è comunque condizionata alla sussistenza di un rapporto diretto, oggettivamente verificabile, tra l’occupazione e la finalità specifica;
- le occupazioni mediante tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità purché anch’essi non contengano indicazioni di pubblicità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;
- le occupazioni che, in relazione alla superficie o alla lunghezza complessivamente indicata nell’atto di concessione, sono inferiori a mezzo metro quadrato e non sporgenti oltre i centimetri 10;
- le occupazioni a carattere ornamentale purché non delimitino spazi di servizio;
- le occupazioni per finalità politiche, sindacali e filantropiche poste in essere da associazioni senza scopo di lucro, indipendentemente dal soggetto concessionario;
- le occupazioni di suolo realizzate con innesti e allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi;
- le occupazioni con impianti adibiti a servizi pubblici, senza riscontro economico, nei casi in cui sia prevista, all’atto della concessione o successivamente, previa modifica dell’atto, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione stessa;
- le occupazioni in occasione di manifestazioni pubbliche, ricorrenze e festività, effettuate da bande musicali e da enti ed associazioni senza scopo di lucro, la cui durata non superi le 6 ore, sempreché l’accesso sia libero e gratuito;
- le occupazioni poste in essere per i portatori di handicap;
- gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap;
- le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, nonché delle vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
- le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico ed allo scarico delle merci;
- le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dal Comune;
- le occupazioni effettuate ai fini della raccolta dei rifiuti;
- le occupazioni effettuate da ditte appaltatrici per l’esecuzione di interventi a favore del Comune, solo per la parte di suolo pubblico su cui insistono i lavori;
- i passi carrabili, considerandosi tali quei manufatti realizzati dal Comune o dal concessionario, costituiti generalmente da listoni di pietra o altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l’accesso dei veicoli alla proprietà privata.
- le occupazioni effettuate in occasione di manifestazioni organizzate dall’Amministrazione Comunale.
- le occupazioni per l’effettuazione di traslochi, la cui durata non superi le 6 ore;
- le occupazioni finalizzate alla manutenzione del verde, la cui durata non superi le 6 ore;
- le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico realizzate mediante addobbi, luminarie, fiori o piante ornamentali in occasione di festività, ricorrenze o celebrazioni;
- le occupazioni per lavori di riparazione o manutenzione di pronto intervento, la cui durata non superi le 6 ore;
- le occupazioni realizzate mediante il posizionamento di rastrelliere ed altre attrezzature per il parcheggio gratuito di motoveicoli e biciclette.
Art. 32 - Soggetti tenuti al pagamento del canone
1. E’ obbligato al pagamento del canone il concessionario e in mancanza, l’occupante di fatto, anche abusivo, in relazione all’entità dell’area o dello spazio pubblico occupato, risultante dal medesimo provvedimento amministrativo o dal verbale di accertamento della violazione o del fatto materiale.
2. Per le occupazioni permanenti e per gli anni successivi a quello di prima applicazione del canone, semprechè non si verifichino variazioni nella occupazione che determinino un maggiore o minore ammontare del canone medesimo, nessuna comunicazione è dovuta al Comune.
3. Per le occupazioni permanenti di cui al presente regolamento, il versamento del canone deve essere effettuato entro il mese di marzo di ciascun anno. Per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell’anno, il versamento può essere effettuato entro il mese di dicembre dell’anno in corso. In caso di variazioni in diminuzione nel corso dell’anno, il canone viene aggiornato con decorrenza dal 1 gennaio dell’anno successivo.
4. Il pagamento del canone deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, ovvero, in caso di affidamento in concessione del servizio di riscossione, al concessionario del Comune.
5. Per le occupazioni temporanee, il pagamento del canone è da effettuarsi non oltre il termine iniziale previsto per le occupazioni medesime.
6. Per le occupazioni sia permanenti che temporanee con canone di importo complessivo superiore ad € 1.000,00 può essere formulata istanza di rateizzo, debitamente motivata, purché il concessionario risulti in regola con i pagamenti pregressi. In caso di mancato pagamento anche di una sola rata il concessionario deve provvedere al pagamento di tutto il debito residuo entro 60 giorni dalla scadenza della rata non versata, pena la decadenza della concessione. Alle somme oggetto di rateizzo rateizzate si applicano gli interessi legali.
7. Il mancato versamento del canone alle scadenze stabilite comporta la decadenza dell’atto di concessione. La decadenza è disposta dal responsabile dell’ufficio competente al rilascio dell’atto di concessione.
Art. 33 - Criteri di determinazione del canone
1. La tariffa del canone è determinata sulla base dei seguenti elementi:
- classificazione delle strade, piazze, spazi pubblici e quelli destinati ad uso pubblico;
- entità dell’occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari;
- durata dell’occupazione;
- valore economico della disponibilità dell’area nonché del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione del suolo pubblico all’uso generale e ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell’area stessa.
2. La tariffa può essere aggiornata annualmente con idoneo provvedimento dell’organo competente.
Art. 34 - Classificazione degli spazi pubblici
1.Ai fini dell’applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade, le piazze, gli spazi pubblici e quelli destinati ad uso pubblico del Comune sono classificati in tre categorie, come individuate nelle planimetrie allegate (allegato "A"), ad ognuna delle quali viene assegnato un coefficiente che tiene conto della loro importanza, ricavata dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, presenze commerciali, densità di traffico pedonale e veicolare.
2. I coefficienti assegnati sono i seguenti:
| Categoria |
Coefficiente |
| I |
1 |
| II |
0,70 |
| III |
0,40 |
3. La classificazione predetta potrà essere aggiornata con effetto dal 1. gennaio dell’anno successivo a quello di adozione della delibera di classificazione.
4. Le strade e le piazze di nuova costruzione si considerano appartenenti all’ultima categoria (III) fino alla loro formale classificazione.
5. Per quanto concerne l’occupazione del suolo pubblico effettuata da mercato ambulante, le manifestazioni e le fiere, compresa la manifestazione “La soffitta nella strada” in deroga a quanto stabilito dall’art. 34 e successivi, la categoria di occupazione è stabilita in misura uguale per tutto il territorio comunale (Cat. I)
Art. 35 - Determinazione delle misure di tariffa base
1. La determinazione della misura di tariffa base annua, per metro quadrato o metro lineare, relativa alle occupazioni permanenti e temporanee di suolo, soprassuolo e sottosuolo pubblici sarà determinata annualmente con provvedimento del competente organo.
Art. 36 - Coefficiente di valutazione economica dell’occupazione
1. Il coefficiente di valutazione del beneficio economico dell’occupazione è il valore attribuito all’attività connessa all’occupazione per il quale va moltiplicata la misura di base di tariffa così come fissata all’art. 35 del presente Regolamento.
OCCUPAZIONI PERMANENTI
TIPOLOGIA
DI OCCUPAZIONE |
COEFFICIENTE |
Tavoli, sedie, ecc., di bar, ristoranti, pizzerie, ecc.
fino a 30 mq
da 31 a 50 mq |
2
3
|
Edicole |
2 |
Chioschi |
2 |
Griglie, bocche di lupo |
0,8 |
Aree a parcheggi |
0,3 |
Vetrine, bacheche, tabelle, ecc. |
1 |
Distributori di tabacchi |
2 |
Tende e tendoni |
0,5 |
Occupazioni in genere |
1,2 |
Distributori di carburante |
1,2 |
Cavi, condutture ed impianti di aziende erogatrici di pubblici servizi (*) |
|
(*) Per tale fattispecie è prevista una speciale misura di tariffa unica per qualsiasi ubicazione indipendentemente dall’individuazione del coefficiente.
OCCUPAZIONI TEMPORANEE
TIPOLOGIA
DI OCCUPAZIONE |
COEFFICIENTE |
Tavoli, sedie, ecc., di bar, ristoranti, pizzerie, ecc.
fino a 30 mq
da 31 a 50 mq
da 51 a 70 mq (*) |
2
3
4
|
Banchi ambulanti fino a 14 giorni
da 15 a 29 giorni
oltre 29 giorni |
2
1,5
1 |
Occupazioni inerenti attività commerciali |
5 |
Occupazioni varie |
10 |
Circhi e spettacoli viaggianti |
1 |
Manifestazioni, fiere ecc… |
3 |
Cavi, condutture ed impianti di aziende erogatrici di pubblici servizi |
1 |
(*) tale concessione potrà essere richiesta e concessa limitatamente al periodo 1 maggio - 31 ottobre e in altri periodi espressamente individuati dall’Amministrazione Comunale
Art . 37 - Commisurazione dell’area occupata e modalità di applicazione del canone
1. Il canone è commisurato all’occupazione risultante dall’atto di concessione espressa in metri quadrati o metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al mezzo metro quadrato o lineare superiore ed è determinato nel modo seguente:
OCCUPAZIONI PERMANENTI:
T x mq o ml
dove T è la tariffa annua prevista per la tipologia specifica a metro quadrato o metro lineare ed è, a sua volta, calcolata secondo la seguente formula:
Tariffa base (art. 35) x Coefficiente di valutazione economica dell’occupazione (art. 36)
OCCUPAZIONI TEMPORANEE:
T x mq o ml x gg
dove T è la tariffa giornaliera prevista per la tipologia specifica a metro quadrato o metro lineare e dove gg sono i giorni previsti in concessione.
La Tariffa giornaliera è calcolata, a sua volta, secondo la seguente formula:
Tariffa base (art. 35) x Coefficiente di valutazione economica dell’occupazione (art. 36)
Le occupazioni permanenti iniziano il primo di gennaio e scadono il 31 dicembre e sono assoggettate al canone calcolato ad anno solare nella misura prevista per le singole tipologie secondo la tariffa di cui ai precedenti articoli. Nel caso di concessioni rilasciate per la prima annualità in corso d’anno, la scadenza annuale rimane quella del 31 dicembre, ed il canone è ridotto proporzionalmente in ragione del periodo di effettiva occupazione. Per le concessioni che scadono in corso d’anno il canone è comunque ridotto proporzionalmente in ragione del periodo di effettiva occupazione.
2. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie secondo la tariffa di cui ai precedenti articoli, ad esclusione degli spazi assegnati ad operatori commerciali del mercato settimanale non titolari di posto fisso per i quali la tariffa specifica sarà stabilita con idoneo provvedimento del competente organo.
3. Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione al suolo delle stesse, in base alla superficie della minima figura geometrica piana che le contiene. Per le occupazioni temporanee con tende e simili poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o, comunque, di aree pubbliche già occupate, il canone va determinato con riferimento alla sola parte di esse eventualmente sporgente dai banchi o dalle aree medesime; la tariffa applicata è quella prevista per i «banchi ambulanti». Nel caso di copertura con tende, ombrelloni o simili, di spazi già occupati con altri manufatti, la superficie delle sporgenze è assoggettabile al canone.
4. Le occupazioni permanenti soprastanti o sottostanti il suolo pubblico realizzate con cavi sono calcolate in base alla lunghezza in metri lineari. Per le occupazioni analoghe temporanee vale lo stesso criterio. Le occupazioni permanenti soprastanti o sottostanti il suolo pubblico realizzate con condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto, sono calcolate in base alla superficie. Per le occupazioni analoghe temporanee vale lo stesso criterio. Per le occupazioni a sviluppo progressivo desunto dall’atto che prevede tale procedura il canone è determinato sulla base della tariffa giornaliera tenendo conto delle modalità e dell’entità delle occupazioni nelle loro varie fasi di sviluppo.
5. Per le occupazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti, la superficie di riferimento per la determinazione del canone è quella corrispondente all’intera area di esercizio dell’attività risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti ed i relativi serbatoi sotterranei nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti di servizio.
6. La superficie eccedente i 1.000 metri quadrati, sia per le occupazioni permanenti che temporanee, è calcolata in ragione del 30%.
7. Per le occupazioni di aree pubbliche realizzate con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante le superfici sono calcolate in ragione del 50% fino a 100 metri quadri, del 25% per la parte eccedente i 100 metri quadri e fino a 1000 metri quadri e del 10% per la parte eccedente i 1000 metri quadri.
8. Dalla misura complessiva del canone è detratto l’importo di altri eventuali canoni previsti da altre disposizioni legislative riscossi dal Comune per la medesima concessione ad eccezione di quelli connessi a prestazioni di servizi.
Art. 38 - Occupazioni con cantieri edili
1. Per quanto concerne l’occupazione di suolo pubblico effettuata con cantieri edili, ed in deroga a quanto stabilito nell’art. 34 e successivi, il relativo canone di occupazione è stabilito in misura uguale in tutto il territorio comunale secondo la seguente formula:
Tb x 2,5 x mq x gg
dove Tb è la tariffa base giornaliera prevista per la tipologia specifica a metro quadrato, 2,5 è il coefficiente di valutazione economica dell’occupazione, mq la superficie occupata e dove gg sono i giorni di occupazione previsti in concessione.
Art. 39 - Modalità e termini per il pagamento del canone
1. Per le occupazioni permanenti, il pagamento del canone è effettuato ad anno solare ed il versamento deve essere effettuato in unica soluzione entro il mese di marzo di ciascun anno. In caso di concessioni rilasciate per occupazioni che iniziano in corso d’anno il canone, ridotto proporzionalmente in ragione del periodo di effettiva occupazione, va corrisposto al momento del rilascio dell’atto di concessione.
2. Per le occupazioni temporanee, il pagamento del canone va effettuato in un’unica soluzione al momento del rilascio della concessione.
Art. 40 - Sanzioni ed interessi
1. Alle occupazioni abusive si applica un’indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile; le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale.
2. Alle occupazioni abusive si applica inoltre la sanzione amministrativa pecuniaria in misura pari a due volte l’ammontare di detta indennità; per le occupazioni abusive, a causa del protrarsi dell’occupazione oltre il termine di scadenza indicato nella concessione, si applica la sanzione in misura pari all’ammontare della stessa indennità. Resta ferma l’applicazione delle sanzioni stabilite dall’art. 20, commi 4 e 5 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
3. Alle violazioni delle prescrizioni contenute nel Titolo I “Arredo esterno delle attività commerciali ed artigianali” del presente regolamento si applica una sanzione pari all’ammontare del canone O.S.A.P. maggiorato del 100 per cento.
4. Le sanzioni di cui ai precedenti commi sono cumulabili con la sanzione di decadenza della concessione, prevista dalle disposizioni contenute nel presente regolamento.
5. Si applicano altresì gli interessi legali nella misura indicata dalle vigenti disposizioni di legge.
Art. 41 - Contenzioso
1. Le controversie riguardanti il procedimento amministrativo della concessione per le occupazioni del suolo pubblico, disciplinate dal Regolamento, sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 5 della legge n. 1034 del 1971.
2. Le controversie concernenti l’applicazione del canone di concessione - se e quanto dovuto - restano riservate all’Autorità giudiziaria ordinaria.
Art. 42 - Riscossione coattiva
1. La riscossione coattiva del canone è effettuata ai sensi dell’art. 52, comma 6, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 mediante la procedura di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 se affidata ai concessionari della riscossione di cui al D.P.R. 28 gennaio 1988 n. 43, oppure mediante l’ingiunzione fiscale di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639, se alla riscossione provvede direttamente il Settore competente o gli altri soggetti di cui alla lettera b) comma 5 dello stesso articolo 52.
Art. 43 - Rimborsi
1. Alla restituzione delle somme erroneamente versate dall’occupante a titolo di canone di concessione provvede, con idoneo atto, il dirigente del Settore competente. Il procedimento relativo deve essere concluso entro 60 giorni dalla data di presentazione della richiesta di rimborso.
2. Per i termini di prescrizione e per gli interessi legali dovuti, si applicano le disposizioni del codice civile in materia.
TITOLO VI
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 44 - Disposizioni transitorie e finali
1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di fine affissione della deliberazione di approvazione.
2. Per quanto non disposto dal Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.
3. Le concessioni di spazi ed aree pubbliche, permanenti e temporanee, rilasciate entro il 31 dicembre 2007, con validità temporale anche successiva, se non contrastanti con le norme del presente Regolamento, conservano validità con l’applicazione del canone risultante dalla nuova tariffa. Il pagamento dell’eventuale canone a conguaglio per l’annualità 2008, previa relativa liquidazione da parte del Settore competente, dovrà essere effettuato entro e non oltre il 30/06/2008.
Art. 45 - Pubblicità
Il presente regolamento deve essere pubblicato sul sito web ufficiale del Comune di Sarzana entro 5 giorni dalla sua esecutività, così come le possibili successive modifiche e integrazioni.
Allegati:
 Allegato A (Planimetria)
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