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Rimborso delle indennità di missione agli Amministratori | |||||||||||||||
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- Adottato con delibera C.C. n. 65 del 25.03.1987 Indice Art. 1 Disciplina regolamentare dei rimborsi delle spese e delle indennità di missione
Art. 1 - Disciplina regolamentare dei rimborsi delle spese e delle indennità di missione Il presente regolamento disciplina la procedura per:
Art. 2 - Rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute per la partecipazione alle riunioni assembleari e per e svolgere le funzioni proprie o delegate Tutti gli eletti organi monocratici o componenti degli organi collegiali di questo Comune se risiedono fuori del territorio del Comune ove ha sede questo Comune hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute per recarsi dalla loro abitazione (se compresa nel territorio di questa Provincia, ovvero dal confine di questa Provincia se risiedono fuori dal territorio provinciale) alla sede di questo Comune e viceversa al rimborso predetto hanno diritto tutti i Consiglieri per la partecipazione alle sedute degli organi assembleari ed esecutivi e il Sindaco e gli Assessori per tutti i viaggi compiuti alla sede di questo Comune e per il rientro alle rispettive abitazioni, sia per la partecipazione alle sedute degli organi assembleari, esecutivi o consultivi e delle Commissioni regolarmente istituite e sia per svolgere le funzioni connesse alle deleghe ricevute. Art. 3 - Classe per i viaggi compiuti con mezzi pubblici - Uso dei mezzi noleggiati e dei mezzi propri di trasporto Tanto per i viaggi di cui al precedente art. 2, quanto per quelli inerenti alle missioni, gli Amministratori di questo Comune hanno diritto di ottenere il rimborso delle spese per i viaggi compiuti con mezzi pubblici di linea:
E’ anche ammesso t’uso dei mezzi noleggiati, quando manchino servizi di linea, ovvero quando, per particolari necessità, si deve raggiungere rapidamente il luogo di destinazione; Art. 4 - Documentazione necessaria per il rimborso delle spese di viaggio La documentazione inerente alle spese di viaggio effettivamente sostenute dagli Amministratori di questo Comune necessaria per ottenere il rimborso di cui al successivo art. 6, deve essere presentata in originate per i viaggi compiuti in treno, piroscafo, aereo, servizi pubblici di linea e mezzi noleggiati. Art. 5 - Indennità per i percorsi compiuti con mezzi propri I percorsi compiuti con mezzi propri •dagli Amministratori conformemente alla prescrizione dell’ultimo comma dell’art. 3, regolarmente documentati come prescritto dall’ultimo comma dell’art. 4, vengono indennizzati nella misura stabilita di 1/5 del costo corrente detta benzina super per ogni chilometro percorso. Art. 6 - Periodico rimborso delle spese di viaggio Al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute dagli Amministratori di questo Comune per recarsi dalla loro abitazione o dal confine della Provincia, nei casi in cui l’abitazione è posta in territorio di altra Provincia, alla sede di questo Comune e viceversa, si provvederà trimestralmente con apposita deliberazione di liquidazione adottata dalla Giunta Municipale, immediatamente eseguibile. Art. 7 - Missioni che danno diritto alle indennità Compiono missione, e conseguentemente hanno diritto di ottenere il rimborso dette spese di viaggio e la corresponsione delle indennità di missione ovvero il rimborso di tutte le spese sostenute, in conformità a quanto dispone il presente regolamento, gli amministratori di questo Comune che “si rechino fuori dell’ambito territoriale” del Comune nel quale svolgono l’attività per la quale sono stati eletti sempre che la destinazione non coincida con il luogo di residenza dell’amministratore. Art. 8 - Missioni connesse al mandato Sono missioni connesse al mandato quelle necessarie per l’esercizio della funzione, cioè quelle che risultino determinate dalla necessità dell’adempimento delle funzioni stesse; sono pertanto connesse al mandato tutte le missioni che compiono presso altri organi (superiori, di controllo, di vigilanza o analoghi) per risolvere o chiarire procedure e formalità da osservare nell’espletamento di determinate pratiche o dell’attività nel suo complesso. Art. 9 - Missioni non connesse al mandato e missioni all’estero - Autorizzazioni con apposita deliberazione Sono missioni non connesse al mandato quelle che gli amministratori di questo Comune compiono fuori dell’ambito territoriale del Comune per assistere o partecipare ad avvenimenti, manifestazioni, seminari di studio ed analoghi: cioè quelle missioni alle quali manca il nesso diretto ed immediato tra la missione ed il soddisfacimento degli interessi pubblici oggetto del mandato elettivo. Art. 10 - Missioni per partecipare agli organi delle associazioni nazionali e regionali Non abbisognano di autorizzazione con deliberazione, in quanto da considerarsi missioni connesse al mandato e ad esse si applicano in toto le disposizioni del precedente art. 8, le missioni che gli amministratori di questo Comune compiono per partecipare alle riunioni degli organi delle seguenti associazioni nazionali e regionale alle quali questo Comune aderisce Art. 11 - Rimborso delle spese di viaggio sostenute per compiere missioni Agli amministratori di questo Comune che compiono missioni, di cui ai precedenti articoli, sono dovuti il rimborso delle spese di viaggio sostenute nonché le indennità di missione di cui ai successivi articoli, sempre che non si faccia luogo al “rimborso delle spese effettive” di cui all’art. 16. Art. 12 - Maggiorazione delle spese di viaggio sostenute per compiere missioni - Rimborso spesa di polizza assicurativa per i viaggi compiuti in aereo Agli amministratori di questo Comune nei casi in cui optino per il rimborso dette spese di viaggio e la corresponsione dell’indennità di missione, cioè nei casi in cui non si avvalgano delle facoltà di ottenere il “rimborso dette spese effettive” di cui al successivo art. 16, in aggiunta al rimborso delle spese di viaggio è dovuta una indennità supplementare pari al 10% del costo del biglietto, se il viaggio è compiuto in ferrovia, su piroscafi o su altri messi di trasporto in servizio di linea, terrestre o marittimo; ovvero un’indennità supplementare pari al 5% del costo del biglietto per i viaggi compiuti in aereo. Le predette indennità supplementari non spettano sul supplemento per treno rapido, sul costo del vagone letto e su tutti gli altri eventuali supplenti in aggiunta al prezzo del normale biglietto di viaggio, benché ammessi al rimborso. Art. 13 - Misura dell’indennità di missione spettante agli amministratori L’indennità di missione spettante agli amministratori di questo Comune qualunque sia la loro funzione o qualifica, è quella prevista dal n 2) della tabella A, allegata alla L. 18.12.1973, n. 836, come successivamente modificata ed aggiornata, cioè è pari all’indennità prevista per i “dirigenti generali dello Stato” come aggiornata annualmente “in relazione agli indici relativi alla maggiorazione dell’indennità integrativa speciale”. Art. 14 - Classe di albergo, rimborso della spesa di pernottamento e riduzione a 2/3 dell’indennità di missione Gli amministratori di questo Comune hanno facoltà, in missione, di pernottare in alberghi di prima categoria e di ottenere integralmente il rimborso della spesa sostenuta dietro presentazione di regolare fattura. Art. 15 - Norme legislative applicabili alle missioni degli amministratori Agli effetti della corresponsione dell’indennità di missione agli amministratori di questo Comune relativamente alle distanze fra le località di missione, della durata minima della missione, all’indennità chilometrica per i percorsi e per le frazioni di percorso non serviti da ferrovia o da altri servizi di linea e per i percorsi effettuati con mezzi gratuiti ovvero forniti di questo Comune, si applicano le norme legislative per le missioni dei dirigenti generali dello Stato, vigenti al momento in cui è stata compiuta la missione. Art. 16 - Rimborso delle spese effettivamente sostenute in luogo dell’indennità di missione Per le missioni compiute dagli amministratori di questo Comune in località distanti meno di 30 Km di durata inferiore alle 5 ore per le quali non siano state sostenute spese per pranzi o colazioni ecc… è fatto obbligo di corrispondere il rimborso di cui al precedente art. 12 e l’indennità di missione. Art. 17 - Spese sostenute che rientrano nei rimborsi - Documentazione Gli amministratori di questo Comune, che si avvalgono della facoltà prevista dal precedente art. 16 e chiedono di ottenere il rimborso delle spese effettivamente sostenute, hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute per compiere la missione, o dell’indennità chilometrica, secondo le modalità previste all’art. 6 del presente regolamento, se autorizzato all’uso del proprio mezzo, delle spese di pernottamento e di quelle per la consumazione di colazioni, pranzi e cene, nonché delle spese per taxi, per mezzi pubblici, per spese telefoniche. Art. 18 - Anticipazione sulle spese da sostenere per compiere missioni Per le missioni di durata superiore alle 24 ore è data facoltà agli amministratori di chiedere per iscritto l’anticipazione di un importo pari al presumibile ammontare delle spese di viaggio ed ai 2/3 delle indennità o delle spese presunte. Art. 19 - Richiesta di liquidazione dell’indennità di missione e documentazione a corredo Gli amministratori di questo Comune hanno l’obbligo di rimettere all’Ufficio Economato la richiesta di liquidazione entro 8 giorni dal compimento della missione. Entro lo stesso termine devono versare allo stesso Ufficio i fondi dell’anticipazione non utilizzati. Art. 20 - Liquidazione delle indennità di missione La liquidazione delle indennità di missione è fatta entro e non oltre giorni 30 dalla richiesta di liquidazione, documentata come indicato al precedente art. 19, con deliberazione immediatamente esecutiva della Giunta Municipale; il relativo mandato di pagamento, conseguentemente e legittimamente, può essere emesso a favore dell’amministratore che ha compiuto la missione ed a favore dell’ufficio che ha eventualmente corrisposto l’anticipazione, appena adottata la deliberazione di liquidazione dianzi detta senza necessità di attendere l’esito del controllo del CO.RE.CO. Art. 21 - Rinvio a norme legislative per quanto non previsto Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa espresso rinvio alle norme legislative vigenti in materia di rimborso di spese e di indennità di missione ai dirigenti dello Stato. Art. 22 - Rimborso spese di rappresentanza sostenute fuori dall’ambito comunale I consiglieri e gli assessori che a seguito del mandato avuto e regolarmente deliberato sono autorizzati ad intervenire fuori dell’ambito del territorio comunale in veste di rappresentanti de1l’Amministrazione a riunioni, commissioni, congressi e simili incarichi amministrativi sia in Italia che all’estero è dovuto al rimborso delle spese di rappresentanza effettivamente sostenute e documentate. Art. 23 - Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore il 1° giorno del mese successivo a quello in cui l’atto deliberativo che l’approva diventa eseguibile a tutti gli effetti. |
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