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Unita d'Intervento Antincendio Boschivo Comunale
del Comune di Sarzana - Sezione Prulla
- Adottato con delibera G.C. n. 166 del 28.06.2004 ad oggetto: “Approvazione Regolamenti per le Unità di intervento di antincendio boschivo Comunali”, esecutiva ai sensi di legge, entrato in vigore il giorno 24.08.2004 a seguito della IIa pubblicazione.
Indice
Art. 1 Finalità
Art. 2 Basi giuridiche e regolamentari
Art. 3 Diritti del Volontario
Art. 4 Doveri del Volontario
Art. 5 Elezioni
Art. 6 Elezione del capo e vice capo Unità
Art. 7 Compiti del capo Unità
Art. 8 Compiti del vice capo Unità
Art. 9 Autoveicoli in dotazione/Dotazioni di Unità
Art. 10 Provvedimenti disciplinari
Art. 11 Modalità per l’elezione del Rappresentante dell’Unità per l’elezione del Rappresentante Provinciale delle Unità d’Intervento Antincendio Boschivo Comunali
Art. 12 Disposizioni finali
Art. 1 - Finalità
Il presente Regolamento è adottato ai sensi e per gli effetti del “Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi (L.353/2000) per il periodo 2003-2006” e disciplina l’attività interna dell’Unità di intervento antincendio boschivo del Comune di SARZANA - Sezione PRULLA - Codice Regionale 006_2 - con particolare riferimento alle seguenti tematiche:
- modalità per l’elezione del capo e del vice capo dell’Unità;
- modalità per la gestione e l’uso delle attrezzature, dei mezzi e degli equipaggiamenti in dotazione all’unità medesima;
- il comportamento che i componenti l’Unità devono assumere per l’espletamento dei vari incarichi organizzativi loro attribuiti ed eventuali possibilità di erogazione di sanzioni disciplinari a carico dei Volontari che tengano comportamenti non coerenti con tale disciplina;
- le modalità per l’individuazione del candidato all’elezione del Rappresentante provinciale del volontariato.
Art. 2 - Basi giuridiche e regolamentari
L’Unità riconosce come norme regolamentari della propria attività tutte quelle attinenti in modo specifico o correlate all’attività antincendio boschivo ed in particolare quelle di cui alla L. 353/200, alla L.R. 6/97 ed al Piano nella sua stesura vigente e s’impegna a recepire immediatamente come norma regolamentare ogni nuova disposizione comunitaria, nazionale e statale in materia di antincendio boschivo o ad essa correlata che venga successivamente emanata sino alla cessazione, per qualsiasi motivo dell’attività dell’Unità.
Variazioni normative di fondamentale rilevanza comporteranno l’adeguamento del presente Regolamento entro 120 giorni dall’emanazione delle stesse che, tuttavia, in via transitoria verranno automaticamente applicate.
Art. 3 - Diritti del Volontario
Qualsiasi cittadino senza distinzione di sesso, razza, religione e credo politico domiciliato nel Comune di Sarzana ai sensi delle vigenti disposizioni può manifestare al Sindaco la propria volontà di rendersi disponibile, caso di necessità, per l’attività di spegnimento degli incendi boschivi nella Sezione di Prulla.
Il Comune verifica che il richiedente sia in possesso dei seguenti requisiti:
- età non inferiore ai 16 anni (i minorenni devono esibire una dichiarazione di consenso allo svolgimento dell’attività di antincendio boschivo sottoscritta da chi esercita la potestà dei genitori);
- idoneità certificata dal medico (l’accertamento di tale requisito avviene a cura e spese del Comune per gli effetti dell’art. 6 della L.R. 6/1997 e sulla base di quanto previsto dal Piano. La certificazione verrà rinnovata in base a quanto disposto dalla L.R. 09/08/1999, n. 21 e cioè ogni 4 anni per la fascia di età compresa tra i 16 ed i 60 anni ed ogni anno per la fascia di età oltre i 60 anni. Ovviamente la disponibilità manifestata da un aspirante volontario che poi rifiuti di sottoporsi a tale accertamento s’intenderà inespressa;
- non aver riportato condanne e non avere carichi pendenti per incendi dolosi.
Il determinarsi di procedimenti penali per incendi dolosi nel corso dell’attività comportano l’immediata sospensione cautelativa dalle funzioni di Volontario Antincendio Boschivo ed un’eventuale condanna passata in giudicato comporta l’immediata espulsione dall’Unità.
L’avvenuta positiva verifica da parte del Comune del possesso dei suddetti requisiti comporta di diritto l’iscrizione in apposito elenco tenuto dal Comune ai sensi della L.R. 6/97.e l’ammissione nei ruoli dell’Unità.
Il Volontario Antincendio Boschivo ha diritto di essere dotato:
- di una formazione professionale di base e di eventuali successive specializzazioni attraverso i corsi che verranno periodicamente organizzati a cura della Provincia della Spezia;
- a cura del Signor Sindaco del Comune di Sarzana di un tesserino di riconoscimento fornito dalla Regione Liguria. Il tesserino ha validità quadriennale per i volontari compresi nella fascia di età tra i 16 ed i 60 anni e validità annuale per i volontari di età superiore agli anni 60.
- in via principale: a cura del CIDAF-SARZANA di quell’equipaggiamento personale che il Consorzio intenda fornire utilizzando a tal fine i fondi periodicamente messi a disposizione della Regione Liguria per tale finalità con l’assicurazione che lo stesso risponde pienamente alle disposizioni vigenti in materia di sicurezza;
- in via subordinata qualora gli equipaggiamenti forniti dal CIDAF-SARZANA non siano sufficienti a coprire totalmente le esigenze: a cura del Signor Sindaco del Comune di Sarzana quell’equipaggiamento personale che il Comune intenda fornire utilizzando a tal fine proprie risorse finanziarie con l’assicurazione che lo stesso risponde pienamente alle disposizioni vigenti in materia di sicurezza;
- di un’adeguata copertura assicurativa sia per l’attività di prevenzione che per quella di lotta attiva agli incendi boschivi garantita, in entrambi i casi, dalla Regione Liguria;
- a ricevere nel corso delle operazioni di lotta attiva antincendio boschivo che si protraggano nel tempo bevande e generi alimentari a cura del Comune in cui si opera;
- di un’adeguata copertura assicurativa a cura del Comune di Sarzana qualora al Volontario venga richiesto di prestare periodicamente e con il consenso dell’Unità attività diverse da quelle di prevenzione e lotta all’incendio boschivo;
- ad esercitare l’elettorato attivo e passivo nelle tornate elettorali previste per l’elezione del capo e vice capo Unità e per l’elezione del Rappresentante dell’Unità in occasione dell’elezione del Rappresentante delle Unità d’Intervento Antincendio Boschivo Comunali della Provincia della Spezia.
Art. 4 - Doveri del Volontario
Il Volontario è tenuto:
- ad osservare integralmente tutte le disposizioni del presente Regolamento che sottoscrive all’atto della sua ammissione nei ruoli dell’Unità;
- a rendersi disponibile nei limiti delle proprie possibilità per esercitare l’attività antincendio boschivo partecipando alle stesse con spirito di servizio e disciplina contribuendo, così, all’efficienza dell’Unità ed a formare un’immagine positiva della stessa;
- ad astenersi dal prestare attività, comunicandolo al capo o vice capo Unità, qualora, successivamente all’ottenimento del requisito dell’idoneità fisica, intervengano a suo carico patologie tali da rendere nullo l’accertamento a suo tempo effettuato. In tal caso prima di riprendere l’attività dovrà richiedere di essere sottoposto a nuovo accertamento;
- ad attenersi alle disposizioni del capo o del vice capo Unità ed, in fase operativa, a quelle del Direttore delle operazioni di spegnimento astenendosi da ogni autonoma azione o decisione che possa essere pregiudizievole della buona riuscita delle operazioni o peggio della propria o altrui incolumità;
- a mantenere comportamenti eticamente corretti nei confronti degli altri Volontari;
- ad usare e conservare con la massima cura l’equipaggiamento personale ricevuto, che non diviene di sua proprietà, ed a restituirlo ad ogni richiesta del capo o vice capo Unità in qualsiasi stato d’uso esso si trovi. In caso di smarrimento di parte dell’equipaggiamento il Volontario provvederà a segnalare l’accaduto al capo o vice capo Unità ed in caso di deterioramento definitivo riconsegnerà agli stessi il materiale deteriorato.
- ad usare con la massima cura l’equipaggiamento di Unità segnalando eventuali smarrimenti o deterioramenti al capo o vice capo Unità.
Art. 5 - Elezioni
L’Unità provvede all’elezione del capo e del vice capo della stessa, nonché all’individuazione del Rappresentante dell’Unità ai fini della periodica elezione del Rappresentante Provinciale del Volontariato, attraverso procedura democratica e garantendo i diritti elettorali del singolo Volontario.
Art. 6 - Elezione del capo e vice capo Unità
Il capo ed il vice capo dell’Unità vengono eletti a suffragio universale dei Volontari facenti parte dell’Unità e restano, di norma in carica, tre anni e sono rieleggibili senza alcuna limitazione.
Possono assumere le cariche di capo e vice capo Unità tutti i Volontari che facciano parte dell’Unità da almeno tre anni.
Qualora, per qualsiasi motivo non facciano parte dell’Unità almeno tre volontari con oltre 3 anni di anzianità, detto limite s’intende inespresso e ci si affida al senso di responsabilità dei Volontari affinché vengano candidati ed eletti i soggetti che presentano le migliori doti di esperienza e maturità.
Quando per un qualsiasi motivo si renda vacante la carica di capo o vice capo dell’Unità prima della naturale scadenza del mandato triennale si procede a nuova elezione in cui vengono rinnovate entrambe le cariche.
Le elezioni vengono, di norma, indette almeno 15 giorni prima della scadenza del mandato o qualora necessario entro i quindici giorni successivi all’intervenuta vacanza di una delle due cariche dando atto che:
- in caso di vacanza della carica di capo Unità la reggenza è affidata sino a nuova elezione al vice capo Unità che a sua volta viene affiancato da un vice capo Unità reggente individuato nel Volontario più anziano di età indipendentemente dalla sua anzianità di servizio;
- in caso di vacanza della carica di vice capo Unità la reggenza è affidata sino a nuova elezione al Volontario più anziano di età indipendentemente dalla sua anzianità di servizio.
A tal fine il capo Unità titolare o reggente provvede a convocare, dandone notizia per iscritto al domicilio di ciascun Volontario, l’Assemblea straordinaria dell’Unità finalizzata all’elezione del capo e vice capo dell’Unità indicando luogo data ed ora di svolgimento della seduta assembleare.
La seduta assembleare è presieduta dal Volontario più anziano d’età ed è valida con la presenza di almeno la metà più uno dei Volontari facenti parte dell’Unità. I Volontari per cui è stata avanzata la candidatura possono rifiutarla pubblicamente.
Esauriti gli interventi per l’avanzamento delle candidature il Presidente elenca i nomi dei candidati e chiamati due volontari tra quelli non candidati a svolgere le funzioni di scrutatori li incarica di distribuire le schede elettorali chiarendo che ogni volontario ha diritto di votare un solo candidato scrivendone sulla scheda elettorale nome e cognome.
Ultimato lo scrutinio il Presidente rende noto il risultato dell’elezione. Risulteranno eletti rispettivamente capo e vice capo i Volontari che nell’ordine abbiano ottenuto il maggior numero di voti e qualora si determini parità tra due candidati la carica di capo viene assegnata al più anziano d’età.
Art. 7 - Compiti del capo Unità
Il capo Unità coordina le attività necessarie al buon funzionamento dell’Unità.
In particolare:
- rappresenta all’esterno l’Unità;
- organizza l’attività dell’Unità affidando, se necessario, ad un volontario le mansioni di Segretario;
- dispone la tenuta dell’inventario delle dotazioni di Unità;
- sovrintende, affidando ai Volontari tutte le specifiche funzioni necessarie, affinché le dotazioni dell’Unità vengano mantenute in perfetta efficienza;
- garantisce che i Volontari che si presentano sul luogo dell’attività di prevenzione o di lotta attiva all’incendio boschivo possiedano i requisiti previsti (in particolare validità del requisito dell’idoneità fisica e quello dell’equipaggiamento in regola con le norme di sicurezza);
- espleta e garantisce l’espletamento di tutte le procedure previste dalla normativa vigente in materia;
- partecipa in autonomia ed in concorso con i capi di tutte le Unità operanti sul territorio del CIDAF-SARZANA all’individuazione e nomina del rappresentante delle Unità stesse presso l’Ente Delegato così come previsto dal Piano.
Art. 8 - Compiti del vice capo Unità
Coadiuva il capo Unità nell’espletamento dei suoi compiti e lo sostituisce in caso di assenza od impedimento.
Art. 9 - Autoveicoli in dotazione/Dotazioni di Unità
Gli autoveicoli in dotazione e le dotazioni di Unità acquistate sia con risorse finanziarie regionali in maniera diretta o per il tramite del C.I.D.A.F. - SARZANA devono essere ricoverate in idoneo luogo protetto la cui localizzazione deve essere segnalata al C.I.D.A.F. - SARZANA il quale può procedere a periodici sopraluoghi per verificarne la presenza e lo stato d’uso.
Le spese di gestione e manutenzione degli automezzi e delle attrezzature sono a carico del Comune di Sarzana.
La guida degli autoveicoli in dotazione è consentita esclusivamente ai Volontari inseriti nell’elenco dei Volontari abilitati conservato a cura del capo Unità.
Qualora venga istituita una specializzazione in tal senso i Volontari autisti sono tenuti a frequentare eventuali corsi di qualificazione e specializzazione.
I Volontari alla guida degli autoveicoli in dotazione dovranno comportarsi con la necessaria perizia e rispettare pedissequamente le norme del Codice della Strada. Di eventuali infrazioni al Codice della strada il Volontario risponde personalmente e le stesse possono essere oggetto di sanzioni disciplinari.
Il capo Unità dota ogni automezzo di apposito registro su cui l’autista segnerà obbligatoriamente di volta in volta data e ora di uscita/rientro, il motivo dell’uscita, il chilometraggio di partenza e di arrivo ed eventuali notizie circa problemi rilevati o venutisi a determinare.
Il capo Unità individua uno o più Volontari a cui affidare l’onere di assicurare la periodica manutenzione e rifornimento degli automezzi con l’obbligo di effettuare le opportune annotazioni, sul registro di ogni singolo automezzo, di lavori, rifornimenti e manutenzioni eseguite.
L’uso di attrezzature a motore quali decespugliatori e motoseghe è consentita esclusivamente ai Volontari inseriti nell’elenco del Volontari abilitati conservato a cura del capo Unità.
Qualora venga istituita una specializzazione in tal senso i Volontari addetti sono tenuti a frequentare eventuali corsi di qualificazione e specializzazione.
Il capo Unità dota ogni attrezzatura di apposito registro su cui l’utilizzatore segnerà obbligatoriamente di volta in volta data di utilizzo, il motivo dell’utilizzo ed eventuali notizie circa problemi rilevati o venutisi a determinare.
Il capo Unità individua uno o più Volontari a cui affidare l’onere di assicurare la periodica manutenzione e rifornimento delle attrezzature a motore con l’obbligo di effettuare le opportune annotazioni, sul registro di ogni singola attrezzatura, di lavori, rifornimenti e manutenzioni eseguite.
Il capo Unità individua uno o più Volontari a cui affidare l’onere di assicurare la periodica manutenzione di tutte le altre dotazioni di uso manuale con l’obbligo di segnalare i problemi rilevati.
In ogni caso il singolo Volontario che utilizzi automezzi, attrezzature a motore o manuali deve preoccuparsi della loro efficienza prima dell’utilizzo e terminato l’uso provvedere a ricoverarle nuovamente con cura ed ordine.
Art. 10 - Provvedimenti disciplinari
I comportamenti non conformi al presente Regolamento o comunque lesivi del buon nome e dell’immagine dell’Unità saranno portati a cura del capo o del vice capo Unità all’esame di una Commissione disciplinare formata dai due Volontari rispettivamente più anziano e più giovane d’età aderenti all’Unità e dal Signor Sindaco o suo delegato che la presiede.
Il Volontario sottoposto ad azione disciplinare ha diritto a produrre scritti difensivi e ad essere ascoltato dalla Commissione.
La Commissione a maggioranza può deliberare provvedimenti che vanno dalla sospensione da funzioni (capo Unità, vice capo Unità, autista, utilizzatore di attrezzature a motore, ecc), alla sospensione dall’attività sino ad un anno, all’espulsione dall’Unità. Le decisioni assunte sono inappellabili.
In particolare, in caso di non risposta oltre le cinque chiamate consecutive per le attività dell’Unità, il Volontario dovrà darne congrua giustificazione per iscritto al capo Unità.
Qualora non venga fornita giustificazione o la medesima non abbia fondamento a giudizio della Commissione disciplinare, il Volontario verrà espulso dall’Unità.
Art.11 - Modalità per l’elezione del Rappresentante dell’Unità per l’elezione del Rappresentante Provinciale delle Unità d’Intervento Antincendio Boschivo Comunali
Il rappresentante dell’Unità per l’elezione del Rappresentante Provinciale dell’Unità d’Intervento Antincendio Boschivo Comunali viene eletto a suffragio universale dei Volontari facenti parte dell’Unità ed è rieleggibile senza alcuna limitazione.
Possono candidarsi tutti i Volontari che facciano parte dell’Unità.
Il capo Unità o il vice capo in caso di sua assenza od impedimento, provvede a convocare, dandone notizia per iscritto al domicilio di ciascun Volontario, l’Assemblea straordinaria dell’Unità finalizzata all’elezione del rappresentante dell’Unità indicando luogo data ed ora di svolgimento della seduta assembleare.
La seduta assembleare è presieduta dal capo Unità o dal vice capo in caso di sua assenza od impedimento ed è valida con la presenza di almeno la metà più uno dei Volontari facenti parte dell’Unità.
Prima di procedere alle operazioni di voto ciascun Volontario può, prendere per una sola volta e per non più di 5 minuti, la parola avanzando la candidatura di altro volontario. I Volontari per cui è stata avanzata la candidatura possono rifiutarla pubblicamente.
Esauriti gli interventi per l’avanzamento delle candidature il Presidente elenca i nomi dei candidati e chiamati due volontari tra quelli non candidati a svolgere le funzioni di scrutatori li incarica di distribuire le schede elettorali chiarendo che ogni volontario ha il diritto di votare un solo candidato scrivendone sulla scheda nome e cognome.
Ultimato lo scrutinio il Presidente rende noto il risultato dell’elezione. Risulterà eletto il Volontario che ha ottenuto il maggior numero di voti e qualora si determini parità tra due candidati risulterà eletto il più anziano d’età.
Art. 12 - Disposizioni finali
Il Comune di Sarzana è l’Organizzazione che ha costituito l’Unità che assume come proprio il presente Regolamento e ad esso restano in capo tutte le prerogative previste dalle leggi e norme vigenti.
In particolare, l’eventuale messa a disposizione da parte della Regione Liguria sia direttamente che per il tramite del CIDAF-SARZANA di equipaggiamenti, mezzi e attrezzature nonché di risorse finanziarie atte a sopperire alle spese di parte corrente derivanti dalla gestione dell’Unità (oneri per visite mediche, spese di gestione e manutenzione dei mezzi e delle attrezzature, ecc) avviene nei confronti del Comune di Sarzana che le rende a sua volta disponibili per l’attività dell’Unità.
Qualora il Comune di Sarzana adotti con il CIDAF-SARZANA o direttamente con la Regione Liguria accordi riguardanti l’attività dell’Unità gli stessi sono immediatamente recepiti dall’Unità stessa.
I Volontari già ammessi nei ruoli dell’Unità sottoscrivono, per adesione, il presente Regolamento entro 15 giorni dall’intervenuta approvazione dello stesso da parte del Comune di Sarzana, mentre i Volontari che verranno successivamente ammessi lo sottoscriveranno immediatamente all’atto dell’ammissione stessa.
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